|
del nome a dominio versione - 1.3 in vigore dal 15.8.2001 - comunicato n. 35 del CE del 4/8/2001 INDICE
Procedura
di riassegnazione
Ogni persona fisica o giuridica avente
i requisiti per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD "it"
può avviare una procedura amministrativa presso un ente conduttore
abilitato dal presidente della Naming Authority a sua scelta. Nel caso
in cui l'ente conduttore prescelto non possa, per impedimento o per altre
ragioni, esaminare il reclamo sottopostogli, lo comunicherà
al ricorrente, che potrà sottoporre il reclamo ad altro ente conduttore
a sua scelta.
L'ente conduttore è tenuto ad adottare le misure che ragionevolmente garantiscano che il contenuto di un reclamo sia portato a conoscenza del titolare del nome a dominio contestato. L'ente conduttore si considera aver adottato le suddette misure ed il titolare del dominio aver avuto conoscenza del reclamo quando:
Ciascuna parte è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio indirizzo all'ente conduttore e alla Registration Authority. In difetto, le comunicazioni si intendono validamente effettuati all'indirizzo precedentemente noto. Salvo che sia altrimenti previsto nelle presenti norme, o deliberato dal collegio, tutte le comunicazioni si intendono come regolarmente effettuate:
Tutte le comunicazioni relative alla procedura devono essere inviate all'ente conduttore, che provvederà a inviarle al collegio e alle parti. È onere del mittente conservare prova dell'invio di una comunicazione. La parte che vi abbia interesse potrà richiedere l'esibizione di tale prova. Nel caso in cui la parte che effettua una comunicazione riceva l'avviso di mancata consegna della comunicazione, essa deve darne immediata comunicazione al collegio. La procedura amministrativa inizia con l'invio del reclamo, da parte del ricorrente, all'ente conduttore da lui prescelto. Il reclamo può riferirsi a uno o più nomi di dominio, purché registrati dal medesimo titolare. Il reclamo deve essere inoltrato all'ente conduttore in copia duplice cartacea e in forma elettronica (salvi gli allegati non riproducibili) e deve:
L'ente conduttore verifica la regolarità formale del reclamo sulla base delle presenti norme e, accertata tale regolarità formale, procede all'invio del reclamo (insieme al memorandum esplicativo eventualmente previsto dalle proprie disposizioni di attuazione) al resistente, nelle modalità prescritte dall'art. 2, I comma, entro 4 (quattro) giorni dalla data di ricevimento del pagamento delle spese a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 19. Se l'ente conduttore ravvisa carenze o irregolarità formali nel reclamo, informa immediatamente il ricorrente, indicando il vizio riscontrato nel reclamo. Il ricorrente ha un termine di 6 (sei) giorni per ovviare alle carenze riscontrate. Decorso tale termine, se il ricorrente non ha provveduto a sanare le carenze formali riscontrate, il procedimento viene archiviato, fatta salva la facoltà per il ricorrente di instaurare un altro procedimento. La procedura amministrativa si considera iniziata nel momento in cui il titolare del nome a dominio contestato ha avuto conoscenza del reclamo, ai sensi dell'art. 2, I comma. L'ente conduttore della procedura deve
dare immediata comunicazione dell'inizio della procedura al ricorrente,
al resistente, alla Registration Authority italiana ed al presidente della
Naming Authority italiana, indicando i nomi delle parti ed il nome a dominio
sottoposto alla "procedura".
La comunicazione deve essere inviata
in formato "text/plain".
Entro 25 (venticinque) giorni dalla data di inizio della procedura, il resistente può inviare la propria replica all'ente conduttore. La replica deve essere trasmessa in duplice copia cartacea e in forma elettronica (salvi gli allegati non riproducibili) e deve:
Su istanza del resistente, in casi eccezionali, l'ente conduttore può prorogare il termine per il deposito della replica. Se ricorrente e resistente concordano per iscritto la proroga del termine, l'ente conduttore è tenuto a concederla. Se il resistente non invia alcuna replica, il collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo, salvo che ricorrano circostanze eccezionali. Ciascun ente conduttore conserva e rende accessibile al pubblico su Internet un elenco con i nominativi dei saggi accreditati e delle loro qualifiche. Se il ricorrente non richiede la nomina di un collegio di tre saggi, l'ente conduttore provvede alla nomina di collegio unipersonale composto da un saggio unico scelto dalla lista dei propri saggi accreditati entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della replica. Le spese per il collegio unipersonale sono interamente a carico del ricorrente. Se il ricorrente chiede che la risoluzione della controversia sia affidata ad un collegio di tre saggi, l'ente conduttore nomina i tre saggi con le modalità indicate al comma seguente del presente articolo. Le spese per il collegio con tre saggi sono interamente a carico del ricorrente. Se il ricorrente ha optato per il collegio di tre saggi, l'ente conduttore procede alla nomina di un saggio per parte, scelto uno fra tra i nominativi indicati dal ricorrente, l'altro scelto fra quelli indicati dal resistente. Qualora l'ente conduttore non riesca, nel rispetto dei propri criteri di selezione degli saggi ed entro 5 giorni, a procedere alla nomina dei due membri del collegio con i criteri sopra indicati, l'ente conduttore può procedere alla nomina del collegio scegliendo i due saggi direttamente dalla propria lista. In ogni caso, il terzo saggio è nominato dall'ente conduttore scegliendo tra i nominativi riportati in una lista di cinque candidati sottoposta dall'ente conduttore alle due parti, e la selezione fra i cinque candidati viene fatta dall'ente conduttore cercando di contemperare ragionevolmente le preferenze di ciascuna delle parti, che le stesse possono specificare entro 5 giorni dal ricevimento della lista di cui sopra. Il collegio si considera costituito quando all'ente conduttore perviene l'accettazione della nomina da parte del saggio, se unico, o del terzo saggio nel caso di collegio di tre saggi. Costituitosi il collegio, l'ente conduttore comunica alle parti i nominativi dei saggi designati e la data entro la quale, salvo circostanze eccezionali, il collegio renderà la propria decisione sul reclamo. Il saggio deve essere imparziale e indipendente e, prima dell'accettazione dell'incarico, deve prospettare all'ente conduttore la sussistenza di qualsiasi circostanza che possa dar adito a dubbi sulla sua indipendenza e imparzialità. Se, in qualunque momento nel corso della procedura, si verificano circostanze che possano dar adito a dubbi sulla indipendenza e imparzialità del saggio, questi è tenuto a darne pronta comunicazione all'ente conduttore. In tal caso, l'ente conduttore ha la facoltà di nominare un saggio in sostituzione. Nessuna parte o suo rappresentante può corrispondere unilateralmente con i saggi nominati per la decisione sul reclamo. Tutte le comunicazioni tra una parte e collegio, saggi o ente conduttore devono essere trasmesse ad un amministratore nominato dall'ente conduttore con le modalità prescritte nelle proprie disposizioni di attuazione. L'ente conduttore trasmette la pratica al collegio:
Il collegio stabilisce le modalità di svolgimento del procedimento in maniera compatibile con le regole di naming e le presenti norme. In ogni caso, il collegio assicura che ricorrente e resistente siano trattati in maniera imparziale e che a ciascuno di essi sia garantito eguale diritto di difesa. Il collegio assicura che il procedimento abbia luogo con la dovuta celerità. In casi eccezionali, il collegio può, su istanza di una delle parti o d'ufficio, concedere proroghe rispetto ai termini previsti. I termini indicati si intendono, salvo esplicita indicazione contraria, perentori. L'inosservanza dei termini perentori conduce alla decadenza. Il collegio determina l'ammissibilità, rilevanza, pertinenza delle prove e le valuta liberamente. Il collegio può disporre su richiesta di una delle parti la riunione di più dispute su nomi di dominio. La procedura amministrativa è condotta in italiano. È facoltà del collegio di decidere, avuto riguardo alle circostanze della singola procedura e dietro richiesta di una delle parti, di condurla in un'altra lingua. Il collegio può ordinare che i documenti prodotti in lingua diversa da quella italiana siano accompagnati da traduzione integrale o parziale nella lingua del procedimento. In aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti. Nel caso in cui il
collegio conceda termine alle parti per ulteriori memorie o produzione
documentale, il termine per la decisione e' di trenta giorni dalla
costituzione del collegio.
Non è previsto alcun interrogatorio personale (neppure in teleconferenza, conferenza video o conferenza web), salvo che il collegio decida, a propria discrezione ed in casi eccezionali, che tale interrogatorio è necessario per la decisione sul reclamo. In tal caso il collegio assume i provvedimenti opportuni per disciplinare le modalità di svolgimento dell'udienza fissata per l'interrogatorio. Nel caso in cui una parte non rispetti un termine previsto dalle presenti norme o fissato dal collegio, decade dalla possibilità di compiere l'atto sottoposto a termine e il collegio, salvo che non ricorrano circostanze eccezionali, procede alla decisione sul reclamo. Se una parte omette di ottemperare a qualsivoglia incombente previsto dalle presenti norme o a qualsiasi richiesta del collegio, quest'ultimo può trarre da tale comportamento le deduzioni che reputi più appropriate. Il Collegio assume la propria decisione sul reclamo sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti e, in ogni caso, in conformità alle regole di naming, alle presenti norme e ad ai principi di diritto dell'ordinamento italiano. Salvo che ricorrano
circostanze eccezionali, il collegio comunica la propria decisione sul
reclamo all'ente conduttore entro 15 giorni dalla sua costituzione ai sensi
dell'art. 6, ultimo comma, o 30 giorni nel caso di cui all'art 12 secondo
comma..
Nel caso di collegio composto da tre saggi, la decisione è presa a maggioranza. La decisione del collegio è redatta per iscritto, motivata, reca la data di pubblicazione e il nome (o i nomi) dei saggi. Se il collegio ritiene che la controversia non rientri nella sua competenza fissata dalle regole di naming, lo dichiara espressamente nella decisione. Se, all'esito dell'istruttoria, il collegio raggiunge il convincimento che il reclamo è stato promosso in mala fede, per esempio per screditare il titolare del nome di dominio, assume una decisione da cui risulta che il reclamo è stato promosso in mala fede e che esso costituisce un abuso (reverse domain name hijacking). Entro quattro giorni dal ricevimento della
decisione del collegio, l'ente conduttore comunica in pari data il testo
integrale della decisione al ricorrente, al resistente, alla Registration
Authority ed al presidente della Naming Authority.
Nel caso in cui il collegio abbia disposto il trasferimento del nome a dominio contestato, la Registration Authority comunica immediatamente al ricorrente, al resistente, all'ente conduttore ed al presidente della Naming Authority la data in cui intende dare attuazione alla decisione. Salva diversa determinazione del collegio l'ente conduttore pubblica la decisione per esteso e la data della sua attuazione su un sito web accessibile al pubblico. In ogni caso, il capo di decisione che afferma che il reclamo è stato promosso in mala fede ex art. 15 ultimo comma, viene sempre pubblicato. Se le Parti raggiungono un accordo prima della decisione del collegio, il collegio dichiara estinta la procedura. Se sopravvengono motivi che rendono superflua o impossibile la prosecuzione della procedura prima della pronuncia del collegio, questo dichiara estinta la procedura, salvo che una Parte sollevi fondate eccezioni per la prosecuzione entro il termine fissato dal collegio. Nel caso in cui una Parte intraprenda un'azione legale in pendenza della procedura amministrativa circa un nome di dominio contestato con reclamo, essa deve darne pronta comunicazione al collegio e all'ente conduttore. Il ricorrente deve corrispondere all'ente
conduttore un corrispettivo fisso iniziale, determinato da ciascun ente
conduttore, entro i termini e per l'importo richiesto. In ogni caso,
il ricorrente sopporta tutte le spese dell'ente conduttore, fatto quanto
previsto dal V comma del presente articolo.
Le somme versate dal ricorrente all'ente conduttore sono da questi acquisite ad ogni evento, anche nel caso di estinzione o sospensione della procedura, salvo che il collegio ritenga, in casi eccezionali, di disporne la parziale restituzione al ricorrente. L'ente conduttore non può dare inizio ad una procedura amministrativa prima del versamento da parte del ricorrente delle spese iniziali ai sensi del I comma del presente articolo. Qualora l'ente conduttore non riceva il pagamento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del reclamo, quest'ultimo sarà inteso come abbandonato e la procedura estinta, fermo il diritto del ricorrente di proporlo nuovamente. In casi eccezionali, per esempio qualora si dia luogo ad interrogatorio personale, l'ente conduttore può chiedere alle parti il versamento di spese addizionali, che saranno concordate tra le parti e il collegio. Salvo il caso di dolo o colpa grave con previsione dell'evento, né l'ente conduttore né i saggi potranno essere considerati responsabili nei confronti di una parte per qualsiasi azione od omissione relativa alla procedura amministrativa. Alla procedura amministrativa si applicano le norme in vigore al momento della presentazione del reclamo all'ente conduttore. |