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dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it” versione 4.0 (aggiornate al comunicato della Commissione
per le regole del 16 luglio 2004, in vigore dal 2 agosto 2004)
Regolamento
di assegnazione e gestione
Il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD “it” è soggetto a modificazioni ed integrazioni sulla base delle determinazioni assunte dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, previo parere della Commissione Regole. In prima applicazione il Regolamento avrà pertanto valore fino al 31dicembre 2004. Regolamento di assegnazioneIl presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). Fanno parte integrante del presente regolamento le “Procedure tecniche di registrazione ” (allegato A), la “Procedura di Riassegnazione del nome a dominio” (allegato B) e i “Nomi a dominio riservati” (allegato C). Il presente Regolamento in base al quale
opera il “registro del ccTLD “it” (di seguito Registro)” è definito
dal Registro stesso previo parere della Commissione Regole del registro
del ccTLD “it”costituita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
nel regolamento della commissione stessa di cui al provvedimento del Direttore
dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR n. 1398 del 07 aprile
’04.
Nota Dichiaratoria: i principali concetti
e termini presenti in questo regolamento sono descritti in un apposito
“Tutorial”. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non
può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione
a puro scopo didattico informativo.
Il Registro gestisce e mantiene il database
dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro
dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita' operative generali della RA
derivano dalle specifiche ISO 9834-1,
RFC1591,ICANN
ICP-1 e ICANN ICP-2
e successivi aggiornamenti.
Al Registro e' affidata la verifica della
rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al
presente Regolamento.
Il Registro provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica:
I nomi a dominio vengono assegnati in uso
dal Registro ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste,
come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione (Allegato B).
I nomi a dominio all'interno del ccTLD
"it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese
membro dell'Unione Europea.
I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. La struttura geografica completa dell'albero
dei nomi a dominio italiano e' riportata nel documento "Nomi
a Dominio Riservati" (allegato C).
Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e' obbligatoria la registrazione presso la RA. Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri:
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004) I nomi a dominio, contenuti nell'elenco
dei nomi riservati ed appartenenti alla struttura geografica predefinita
registrati in data antecedente al loro inserimento come nomi a dominio
riservati, potranno essere mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo
di un anno dalla data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati.
Dopodiché verranno utilizzati in conformità al “Regolamento
di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it””.
I nomi a dominio gia' registrati che risultassero
corrispondere a gTLD rimangono in uso agli attuali assegnatari. Tuttavia
sono inibiti sottodomini su di essi, in qualsiasi modo effettuati, per
soggetti terzi rispetto all'assegnatario.
Un nome a dominio non e' prenotabile. Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso. La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo inserimento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e' stata verificata la effettiva funzionalita', cioe':
Un nome a dominio puo' essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio. Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non puo' essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque. Salvi i casi di successione a titolo universale
o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato,
compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a
dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione
del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta
di un nome a dominio.
La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesto il Registro e' tenuto ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi:
mancata presentazione dei documenti richiesti dal Registro ai sensi del successivo articolo 13.2; irraggiungibilita' dell'indirizzo di posta elettronica "postmaster@<dominio registrato>.it"). La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita' deve essere effettuata tecnicamente a cura del Registro, d'ufficio o su richiesta scritta di parte. Nel caso di revoca, il nome a dominio non puo' venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca. (punto cosi' modificato dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 38.3 del 17/6/2002, e dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 39.5 del 7/8/2002,) Il Registro revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. Il Registro puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto:
Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e' estinto. Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. In questa ipotesi, il Registro e' tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. Contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio, il Registro qualora ravvisi la necessita' e l'urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall'assegnatario nella lettera di AR, puo' richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa del ricevimento dei documenti. Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all'art 13.2, e' tenuta a ripristinare il nome a dominio all'assegnatario, oppure, qualora si verifichino le ipotesi di cui all'art 13.3, a revocarlo. (articolo aggiunto dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 35 del 4/8/2001) La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita' ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio al Registro ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dal Registro stesso. Nella lettera di AR devono essere dichiarati
i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare
di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della
rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dal Registro
cos' come definito all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento e dei principi
espressi nel documento "Netiquette"
(disponibile sul sito web del Registro) e di impegnarsi a rispettarli.
Nella lettera di AR, il dichiarante puo'
impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto
al comitato arbitrale costituito presso il Registro.
Il Registro puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera di AR. I suddetti documenti devono essere fatti
pervenire al Registro entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari
esteri tale termine si intende raddoppiato
Nei casi in cui:
Il Registro rendere pubblici e mantiene
in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione
di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi
a dominio e di quanto altro necessario.
Risoluzione delle DisputeChiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA. Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. In presenza di una contestazione, il Registro aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla
ricezione della contestazione, il Registro comunica via posta elettronica
all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita
entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo
15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all'art.
16.
La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. Il Registro e' tenuto a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. Il Registro non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15 , oppure da parte del contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all'art. 16. Il Registro non e' tenuto a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare al Registro almeno ogni sei mesi la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, il Registro riterra' risolta la contestazione, salvo che abbia ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio. (articolo così modificato dalla decisione n. 29.14 del Comitato esecutivo del 1/12/2000) Il Registro considera una contestazione come risolta nel momento in cui
(articolo così modificato dalle decisioni n. 26.1 del 21/7/2000 e 35.2 del 4/8/2001 del Comitato esecutivo) Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, il Registro:
Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. Risolta la contestazione, Il Registro non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. il Registro deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere nuovamente assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta. Chi richiede in uso un nome a dominio presso il Registro puo' impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente regolamento, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. E' costituito presso il Registro un elenco di arbitri, composto di esperti in materia di nomi a dominio. Fanno parte di questo elenco gli arbitri già nominati ai sensi delle “Regole di naming ver. 3.9”. La proposizione di nuove domande da parte di esperti del settore Internet è presentata al Registro e subordinata al parere favorevole della Commissione Regole. L'elenco degli arbitri nominati dal Registro facenti parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso il Registro. (Articolo così modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004) Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. La parte che desidera dar inizio alla procedura
arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante
lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende
nominare ed al Registro, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto
fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda
da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su
cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio
indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito all'altra parte a nominare
il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione.
La parte alla quale e' rivolto l'invito
di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi
dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati
al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere
che la nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina di tale
arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e' comunicata
alle parti per posta elettronica.
Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono
entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente
del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale
termine, la parte piu' diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro
al Registro, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando
il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti
via posta elettronica.
Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso. Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. Il Registro e' tenuto ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro e' tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla base del presente regolamento e delle norme dell'ordinamento italiano. Il presidente del collegio arbitrale comunica
via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro.
Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso il Registro
a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale
e' resa pubblico a cura del Registro, salvo che il collegio arbitrale,
su richiesta di una parte, decida il contrario.
La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile. Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte del Registro nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione. La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD .it. La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede. L’esito della procedura può essere
solo la riassegnazione di un nome a dominio.
La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato previsto dall'art. 15 del presente regolamento. La Procedura viene condotta da apposite
organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo
parere della Commissione Regole, denominate "enti conduttori".
La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio. La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 del presente regolamento. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 del presente regolamento siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue. La Procedura è regolata: (Articolo modificato dalla decisione n. 29.5 del Comitato esecutivo del 1/12/2000, successivamente modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004) Le organizzazioni di cui all'art. 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con il presente regolamento e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno essere approvate dal Registro, e previo parere della Commissione Regole. (Comma modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004) L'accertamento dell'esistenza dei requisiti
da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle
Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato
al Registro di concerto con la Commissione Regole. Nel caso ripetute violazioni
delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il
Registro può esonerarlo dalla conduzione delle procedure previo
parere della commissione regole.
In via transitoria e fino al 31 dicembre
2004 sono abilitati alla conduzione delle procedure di riassegnazione gli
Enti Conduttori già abilitato al 31 dicembre 2003. Sono altresì
congelate le procedure di accreditamento di nuovi Enti Conduttori.
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. (comma cosi' modificato dalla decisione n. 33.3 del 27/4/2001 e 35.4 del 4/8/2001 del comitato esecutivo) In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:
(punto cosi' modificato dalla decisione n. 33.4 del Comitato esecutivo del 27/4/2001)
(Articolo modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004) L'elenco delle procedure incorso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte. (Comma modificato dalla decisione n. 29.6 del Comitato esecutivo del 1/12/2000, e successivamente modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)) Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sara' eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6), a meno che la stessa non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le e' pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. Qualora - ricorrendone i presupposti - la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovra' farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 giorni, dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di cio', il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio. Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell'atto notificato (trascorso inutilmente il quale la RA effettuera' la riassegnazione del nome a dominio) e' di 30 giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma. Nel caso in cui il procedimento giudiziario
di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata il Registro
da' esecuzione alla decisione del collegio.
Il costo della procedura non può
essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile).
Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea. Le domande per essere ammessi a condurre
le Procedure devono essere inviate al registro, che previo parere della
Commissione Regole, decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.
La domanda deve contenere:
b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure; c) L'accettazione da parte dei saggi di far parte dell'elenco di cui al punto a) del presente comma. (comma così modificato dalla decisione n. 29.9 del Comitato esecutivo del 1/12/2000) Il Registro, valutata l'opportunita' di
abilitare nuovi enti in relazione alle necessita' del ccTLD "it" e sentito
il parere della Commissione Regole, accetta le domande ed abilita gli enti
conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell'art.
17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto
con Il presente regolamento.
La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente. Gli enti le cui domande siano state respinte
per motivi di opportunita' devono essere avvertiti nel momento in cui tali
motivi vengano meno.
L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b). L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Registro nel caso in cui:
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