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Regolamento di assegnazione e gestione 
dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it” 
versione 4.0

(aggiornate al comunicato della Commissione per le regole del 16 luglio 2004, in vigore dal 2 agosto 2004)
N.b.: Dato che da questa versione la Registration Authority ha assunto il nome di Registro, le parti in cui è stato semplicemente mutato il nome della RA non sono segnalate. 


Il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD “it” è soggetto a modificazioni ed integrazioni sulla base delle determinazioni assunte dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, previo parere della Commissione Regole. In prima applicazione il Regolamento avrà pertanto valore fino al 31dicembre 2004..
INDICE
SEZIONE 1 -  Regolamento di assegnazione

1. Scopo
2. Compiti del Registro del ccTLD "IT"
3. Nomi a dominio
4. Registrazione
5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani
6. Obbligatorieta' della registrazione
7. Nomi Riservati
8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni
9. Assegnazione di un nome a dominio
10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato
11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio
   11.1 Revoca per rinuncia
   11.2 Revoca d'ufficio
   11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale
12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio
   12.1 Sospensione per ordine dell'autorita'
   12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario
   12.3 Sospensione di un nome a dominio appena assegnato
13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio
   13.1 Lettera di assunzione di responsabilita'
   13.2 Verifiche della documentazione
   13.3 Mancata presentazione di documentazione.
   13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.

      SEZIONE 2  -  Risoluzione delle dispute

14. Procedura di contestazione
   14.1 Introduzione della contestazione
   14.2 Procedure del Registro in caso di contestazione
   14.3 Contestazione pendente
   14.4 Contestazione risolta
   14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.
   14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso
15. Comitato di arbitrazione
   15.1. Clausola arbitrale.
   15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione.
   15.3 Composizione del collegio arbitrale.
   15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.
   15.5 Poteri istruttori del collegio arbitrale.
   15.6 Decisione del collegio arbitrale.
   15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.
16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato
   16.1 Applicabilità della Procedura
   16.2 Natura della Procedura
   16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.
   16.4 Fonti della Procedura
   16.5 Controllo sugli enti conduttori
   16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato
   16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.
   16.8 Pluralità di procedure
   16.9 Ruolo del Registro
   16.10 Pubblicazione delle decisioni
   16.11 Attuazione della decisione
   16.12 Costo della procedura
17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure
   17.1 Requisiti soggettivi
   17.2 Presentazione delle domande
   17.3 Accettazione della domanda
   17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure
   17.5 Revoca dell'abilitazione


Regolamento di assegnazione e gestione
dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it”
versione 4.0

Il regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD “it” è soggetto a modificazioni ed integrazioni sulla base delle determinazioni assunte dall’Istituto di Informatica e Telematica del CNR, previo parere della Commissione Regole. In prima applicazione il Regolamento avrà pertanto valore fino al 31dicembre 2004.

Regolamento di assegnazione

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1. Scopo

Il presente Regolamento contiene le norme per l'assegnazione dei Nomi a Dominio all'interno del ccTLD "it" (Italia), per quel che riguarda sia gli standard Internet Protocol Suite (IPS) sia gli standard Open System Interconnection (OSI). 

Fanno parte integrante del presente regolamento le “Procedure tecniche di registrazione ” (allegato A), la “Procedura di Riassegnazione del nome a dominio” (allegato B) e i “Nomi a dominio riservati” (allegato C).

Il presente Regolamento in base al quale opera il “registro del ccTLD “it” (di seguito Registro)” è definito dal Registro stesso previo parere della Commissione Regole del registro del ccTLD “it”costituita ai sensi e per gli effetti di quanto disposto nel regolamento della commissione stessa di cui al provvedimento del Direttore dell’Istituto di Informatica e Telematica del CNR n. 1398 del 07 aprile ’04.
(Comma inserito dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Nota Dichiaratoria: i principali concetti e termini presenti in questo regolamento sono descritti in un apposito “Tutorial”. Il Tutorial non fa parte in alcun modo della normativa, non può venire utilizzato come testo probante ed è messo a disposizione a puro scopo didattico informativo.
(Comma inserito dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

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2. Compiti del Registro del ccTLD "IT"

Il Registro gestisce e mantiene il database dei nomi a dominio sotto il ccTLD "it", detto anche "Registro dei Nomi Assegnati" (RNA). Le modalita' operative generali della RA derivano dalle specifiche ISO 9834-1, RFC1591,ICANN ICP-1 e ICANN ICP-2 e successivi aggiornamenti. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Al Registro e' affidata la verifica della rispondenza delle richieste di assegnazione in uso dei nomi a dominio al presente Regolamento.
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Il Registro provvede alla registrazione e assegnazione in uso dei seguenti oggetti relativi ai nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" (ISO 3166), compresa la parte geografica: 

  • a) nomi a dominio secondo lo standard ISO/IEC 10021 e successivi aggiornamenti; 
  • b) nomi a dominio secondo gli standard IPS RFC822, RFC1034, RFC1035 e loro successivi aggiornamenti; 
  • c) regole di traduzione tra lo standard ISO/IEC 10021 (ITU X.400) e IPS RFC822 secondo lo standard IPS MIXER (RFC2156) e successivi aggiornamenti; 
  • d) "relative distinguished names" secondo lo standard ITU X.500 e successivi aggiornamenti. 
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3. Nomi a dominio

I nomi a dominio vengono assegnati in uso dal Registro ai richiedenti, seguendo l'ordine cronologico delle richieste, come definito dalle Procedure Tecniche di Registrazione (Allegato B). 
(Articolo modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004, mediante soppressione del II comma)

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4. Registrazione

I nomi a dominio all'interno del ccTLD "it" possono essere assegnati in uso a soggetti appartenenti ad un paese membro dell'Unione Europea. 
(Articolo modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004, mediante soppressione della seconda frase)

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5. Struttura dell'albero dei nomi a dominio Italiani

I nomi a dominio possono essere assegnati direttamente sotto al ccTLD "it" oppure sotto la struttura geografica predefinita. 

La struttura geografica predefinita e' costruita con i nomi e le sigle delle province e delle regioni italiane, nonche', al di sotto delle province, con i nomi dei comuni italiani. 

I nomi a dominio che costituiscono la struttura geografica predefinita sono un contenitore gerarchico per altri nomi a dominio (funzionalmente equivalente ad un ccTLD o gTLD) e come tali non sono assegnabili. 

La struttura geografica completa dell'albero dei nomi a dominio italiano e' riportata nel documento "Nomi a Dominio Riservati" (allegato C).
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

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6. Obbligatorieta' della registrazione

Per tutti i nomi a domino collocati direttamente sotto al ccTLD "it", oppure direttamente sotto la struttura geografica predefinita, e' obbligatoria la registrazione presso la RA. 

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7. Nomi Riservati

Alcuni nomi a dominio sono riservati, e come tali non assegnabili od assegnabili solo a soggetti predeterminati. 

Non sono assegnabili i nomi a dominio costituiti da uno o due soli caratteri: 

  • direttamente al di sotto del ccTLD "it" (IPS); 
  • come campo PRMD (ISO/IEC 10021); 
  • come campo Org (X.500). 
L'elenco dei nomi a dominio riservati, riportato nel documento "Nomi a Dominio Riservati", (Allegato C) e' parte integrante del presente regolamento ed e' inoltre disponibile sul sito web del Registro.
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

I nomi a dominio, contenuti nell'elenco dei nomi riservati ed appartenenti alla struttura geografica predefinita registrati in data antecedente al loro inserimento come nomi a dominio riservati, potranno essere mantenuti dagli assegnatari per un periodo massimo di un anno dalla data in cui tali nomi sono stati dichiarati riservati. Dopodiché verranno utilizzati in conformità al “Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD “it””.
(Comma aggiunto dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

I nomi a dominio gia' registrati che risultassero corrispondere a gTLD rimangono in uso agli attuali assegnatari. Tuttavia sono inibiti sottodomini su di essi, in qualsiasi modo effettuati, per soggetti terzi rispetto all'assegnatario.
(Comma inserito dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 39.4 del 7/8/2002).

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8. Nomi a dominio pregressi, prenotazioni

Un nome a dominio non e' prenotabile. 

Un nome a dominio assegnato in uso all'interno dello spazio dei nomi sotto il ccTLD "it" non puo' considerarsi come pre-riservato in altre posizioni dell'albero dei nomi stesso. 

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9. Assegnazione di un nome a dominio

La procedura di assegnazione di un nome a dominio si conclude quando avviene il suo inserimento nel RNA. Tale caricamento viene effettuato solo dopo che e' pervenuta alla RA la documentazione richiesta ed e' stata verificata la effettiva funzionalita', cioe': 

  • la corretta operativita' dei nameserver autoritativi del nome a dominio e la raggiungibilita' dell'indirizzo "postmaster" per il nome a dominio nel caso IPS e ISO/IEC 10021; 
  • la corretta operativita' e la raggiungibilita' del DSA nel caso ITU X.500. 
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10. Trasferimento e modifica di un nome a dominio assegnato

Un nome a dominio puo' essere trasferito per accordo delle parti, per successione a titolo particolare od universale, o ad esito di una procedura di riassegnazione condotta ai sensi dell'art. 16. E' comunque vietato l'accaparramento ed il cybersquatting dei nomi a dominio.

Un nome a dominio sospeso oppure contestato ai sensi dell'art. 14 non puo' essere trasferito se non a chi lo ha sottoposto a contestazione. Una volta cessato lo stato di contestazione il nome a dominio può nuovamente essere trasferito dall'assegnatario a chiunque.

Salvi i casi di successione a titolo universale o particolare, una richiesta di modifica di un nome a dominio assegnato, compreso il cambiamento di posizione all'interno dell'albero dei nomi a dominio italiano, è considerata a tutti gli effetti come una cancellazione del nome a dominio precedentemente assegnato unita ad una nuova richiesta di un nome a dominio.
(articolo cosi' modificato dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 28 del 4/8/2000)

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11. Revoca dell'assegnazione di un nome a dominio

La RA puo' revocare l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: 

  • a) dietro rinuncia dell'assegnatario; oppure 
  • b) d'ufficio; oppure 
  • c) a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale. 
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11.1 Revoca per rinuncia

Nel caso di revoca per rinuncia ad un nome a dominio da parte dell'assegnatario, se da questi richiesto il Registro e' tenuto ad assicurare il mantenimento del vecchio nome a dominio per un periodo massimo di sei mesi. 

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11.2 Revoca d'ufficio

La RA revoca d'ufficio l'assegnazione di un nome a dominio nei seguenti casi: 

  • venuta meno degli elementi oggettivi e soggettivi che hanno determinato la assegnazione di un nome a dominio nel ccTLD "it", ove previsti; 

  • mancata presentazione dei documenti richiesti dal Registro ai sensi del successivo articolo 13.2
  • non "visibilita'/raggiungibilita' ", per piu' di 3 mesi, degli oggetti appartenenti al dominio assegnato (o mancato funzionamento dei nameserver autoritativi riportati nel modulo tecnico presente nello RNA o loro errata configurazione in accordo a quanto specificato nell'art. 1.4 delle procedure tecniche di registrazione o

  • irraggiungibilita' dell'indirizzo di posta elettronica "postmaster@<dominio registrato>.it"). La verifica di questa mancanza di visibilita'/raggiungibilita' deve essere effettuata tecnicamente a cura del Registro, d'ufficio o su
    richiesta scritta di parte. Nel caso di revoca, il nome a dominio non puo' venire riassegnato in uso ad altri prima di un mese dalla data della revoca. (punto cosi' modificato dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 38.3 del 17/6/2002, e dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 39.5 del 7/8/2002,)
  • mancata presentazione dei documenti previsti ai sensi del articolo 3.2 delle procedure tecniche di registrazione (punto inserito  dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 37.1 del 20/2/2002).
  • violazione del disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 7 del presente regolamento. (punto inserito dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 39.5 del 7/8/2002 e modificato dalla Commissione per le regole alla riunione del 14/7/2004).
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11.3 Revoca a seguito di sentenza o decisione arbitrale

Il Registro revoca l'assegnazione di un nome a dominio a fronte di una decisione arbitrale o sentenza passata in giudicato che stabilisca che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. Un nome a dominio sospeso non puo' venire riassegnato in uso ad altri se non dopo che sia stato revocato. 

Un nome a dominio revocato ai sensi del comma precedente e' immediatamente reso disponibile per l'assegnazione ad altri soggetti diversi dal precedente assegnatario, a meno di esplicita indicazione contraria espressa nella decisione arbitrale o nella sentenza. 

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12. Sospensione dell'assegnazione di un nome a dominio

Il Registro puo' sospendere l'assegnazione di un nome a dominio soltanto: 

  • a) per ordine dell'autorita', oppure 
  • b) su richiesta dell'assegnatario. 
  • c) nell'ipotesi di cui all'art 12.3
(articolo cosi' modificato mediante inserzione del punto c)  dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 35 del 4/8/2001)
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12.1 Sospensione per ordine dell'autorita'

Il Registro sospende l'assegnazione di un nome a dominio su ordine dell'autorita' giudiziaria notificatole nelle forme di legge o di provvedimento cautelare comunicatole dal collegio arbitrale, con cui ne venga inibito all'assegnatario l'uso. 

Il nome a dominio cosi' sospeso viene ripristinato a favore dell'originario assegnatario solo a fronte di provvedimento esecutivo dell'autorita' giudiziaria o di decisione arbitrale con cui siano respinte le richieste di chi ne contestava la legittimita' dell'uso, oppure a fronte della dimostrazione che il procedimento, nell'ambito del quale il provvedimento che ha portato alla sospensione e' stato emesso, si e' estinto. 

Il nome a dominio sospeso ai sensi del primo comma del presente articolo viene revocato dal Registro solo a fronte di sentenza passata in giudicato o decisione arbitrale che confermi l'atto sospensivo o dichiari che l'assegnatario non ne aveva diritto all'uso. 

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12.2 Sospensione a richiesta dell'assegnatario

Il Registro sospende un nome a dominio su richiesta dell'assegnatario al quale ne sia contestato giudizialmente l'uso. 

In questa ipotesi, il Registro e' tenuto a ripristinare il nome a dominio a favore dell'assegnatario originale non appena questi glielo richieda. 

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12.3) Sospensione di un nome a dominio appena assegnato

Contestualmente all'assegnazione di un nome a dominio, il Registro qualora ravvisi   la necessita' e l'urgenza di una verifica di quanto dichiarato dall'assegnatario nella lettera di AR, puo' richiedere la verifica dei documenti ai sensi dell'art 13.2 e sospendere il nome a dominio nell'attesa del ricevimento dei documenti.

Il Registro, una volta espletate le verifiche previste all'art 13.2, e' tenuta a ripristinare il nome a dominio all'assegnatario, oppure, qualora si  verifichino le ipotesi di cui all'art 13.3, a revocarlo.

 (articolo aggiunto dal comunicato del Comitato Esecutivo n. 35 del 4/8/2001)

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13. Documentazione per l'assegnazione di un nome a dominio

La richiesta di un nuovo nome a dominio avviene attraverso un modulo elettronico contenente i dati tecnici necessari alla sua funzionalita' ed operativita' inviato dal provider/maintainer del nome a dominio al Registro ed una lettera di assunzione di responsabilita' predisposta da chi richiede l'uso del nome a dominio. 

Il Registro accetta richieste di assegnazione solo se accompagnate dalla suddetta documentazione, redatta in modo conforme alle sue istruzioni. 

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13.1 Lettera di assunzione di responsabilita'

L'assegnatario di un nome a dominio si assume la piena responsabilita' civile e penale dell'uso del nome a dominio stesso. A tale fine il richiedente e' tenuto ad inviare al Registro una lettera di Assunzione di Responsabilita' (lettera di AR) secondo schema predisposto dal Registro stesso. 

Nella lettera di AR devono essere dichiarati i dati identificativi del richiedente. Il richiedente deve inoltre dichiarare di conoscere i principi fondamentali di utilizzo delle risorse e della rete Internet, di avere preso visione delle norme predisposte dal Registro cos' come definito all'art. 1, comma 2 del presente Regolamento e dei principi espressi nel documento "Netiquette" (disponibile sul sito web del Registro) e di impegnarsi a rispettarli. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Nella lettera di AR, il dichiarante puo' impegnarsi a devolvere le controversie relative al nome a dominio richiesto al comitato arbitrale costituito presso il Registro.
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

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13.2 Verifiche della documentazione

Il Registro puo', a sua discrezione, chiedere che le siano forniti i documenti comprovanti quanto dichiarato nella lettera di AR. 

I suddetti documenti devono essere fatti pervenire al Registro entro 15 giorni dalla richiesta. Per gli assegnatari esteri tale termine si intende raddoppiato
(Comma così modificato dalla decisione n. 33.1 del Comitato esecutivo del 27/4/2001)

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13.3 Mancata presentazione di documentazione.

Nei casi in cui: 

  • la documentazione non pervenga al Registro entro il suddetto termine; oppure 
  • il richiedente si rifiuti di inviarla; oppure 
  • emerga la non rispondenza al vero delle dichiarazioni effettuate dal richiedente; 
e' facolta' del Registro revocare l'assegnazione del nome a dominio. 
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13.4 Pubblicazione dei moduli e delle istruzioni.

Il Registro rendere pubblici e mantiene in linea sui propri server i modelli del modulo e della lettera di assunzione di responsabilita', nonche' le istruzioni per la registrazione dei nomi a dominio e di quanto altro necessario. 
(Articolo modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Risoluzione delle Dispute

14. Procedura di contestazione

Chiunque puo' contestare presso la RA i nomi a dominio da essa assegnati in uso e contenuti nel RNA

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14.1 Introduzione della contestazione

Una contestazione ha inizio mediante lettera raccomandata indirizzata al Registro da chi assume aver subito un pregiudizio a causa di un oggetto assegnato in uso ad un soggetto altrui. 

La lettera di contestazione deve contenere le generalita' del mittente, il nome a dominio contestato, i motivi della contestazione, il pregiudizio subito dal mittente o il proprio diritto che questi assume leso. 

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14.2 Procedure del Registro in caso di contestazione

In presenza di una contestazione, il Registro aggiunge la annotazione "valore contestato/challenged value" al valore contenuto nel RNA, e vi annota anche la data di inizio contestazione in un apposito file non ad accesso pubblico ma ottenibile su richiesta. 

Inoltre, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, il Registro comunica via posta elettronica all'assegnatario la contestazione dell'oggetto a lui assegnato, e invita entrambe le parti a dar inizio alla procedura arbitrale di cui all'articolo 15 o alla procedura di riassegnazione del nome a dominio di cui all'art. 16. 
(comma così modificato dalla decisione n. 29.4 del Comitato esecutivo del 1/12/2000)

La comunicazione all'assegnatario dell'oggetto contestato deve contenere tutte le informazioni rilevanti alla contestazione, comprese le informazioni non disponibili per la consultazione pubblica nel RNA. 

Il Registro e' tenuto a fornire tutti i dati e la documentazione relativa all'oggetto contestato alla parte che ne faccia richiesta, previo rimborso delle spese. 

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14.3 Contestazione pendente

Il Registro non prende parte alla risoluzione di una contestazione, che, nel caso non possa essere risolta amichevolmente, puo' essere devoluta dalle parti al collegio arbitrale di cui all'articolo 15 , oppure da parte del contestante attivando una procedura di riassegnazione di cui all'art. 16. Il Registro non e' tenuto a nessun'altra azione sino a che la contestazione viene risolta. 

In pendenza di contestazione, la parte che l'ha posta e' tenuta a confermare al Registro almeno ogni sei mesi la propria volonta' di mantenere pendente la contestazione ed il proprio interesse per l'oggetto contestato. In mancanza, il Registro riterra' risolta la contestazione, salvo che abbia ricevuto comunicazione dell'esistenza di un giudizio, di un arbitrato o di una procedura di riassegnazione relativa a tale dominio.

(articolo così modificato dalla decisione n. 29.14 del Comitato esecutivo del 1/12/2000)

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14.4 Contestazione risolta

Il Registro considera una contestazione come risolta nel momento in cui 

  1. riceva comunicazione in tal senso da tutte le parti interessate; oppure 
  2. riceva dal presidente del collegio arbitrale una decisione arbitrale sulla questione reso in conformita' con quanto previsto all'articolo 15.6 di questo Regolamento; oppure 
  3. riceva notifica di sentenza passata in giudicato dell'autorita' giudiziaria, o lodo arbitrale passato in giudicato che risolve la questione; oppure 
  4. riceva dalla parte che ha posto la contestazione comunicazione della sua volonta' di abbandonarla; oppure 
  5. la precedente assegnataria dell'oggetto contestato rinunci alla sua assegnazione; oppure
  6. il nome a dominio contestato sia nello stato di NO-PROVIDER-MNT e siano decorsi i tre mesi previsti dall'art. 3.2 delle Procedure Tecniche di Registrazione senza che il Registro abbia ricevuto da parte del soggetto assegnatario ulteriori comunicazioni in merito a tale registrazione; oppure
  7. una delle due parti offra prova dell'avvenuta estinzione di un procedimento giudiziario avviato per la risoluzione della controversia; oppure 
  8. siano trascorsi 6 mesi dal momento in cui e' stata posta la contestazione senza che la parte che l'ha iniziata abbia ribadito la propria volonta' di mantenere la sua contestazione; oppure 
  9. siano trascorsi 6 mesi dall'ultima volta in cui la parte che ha iniziato la contestazione abbia ribadito la propria volonta' di mantenerla; oppure 
  10. riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16  che trasferisce a chi lo ha contestato il nome a dominio; oppure
  11. riceva la decisione su una procedura amministrativa di cui all'art. 16 che respinge la contestazione; oppure
  12. proceda alla revoca d'ufficio del nome a dominio ai sensi dell'art.11.2.
Una contestazione risolta non puo' essere nuovamente riproposta fra le stesse parti per lo stesso nome a dominio, a meno che la risoluzione non sia stata risolta ai sensi dei precedenti punti 10 e 11 di questo articolo.

(articolo così modificato dalle decisioni n. 26.1 del 21/7/2000 e 35.2 del 4/8/2001 del Comitato esecutivo)

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14.5 Effetti della risoluzione della contestazione.

Risolta la contestazione ai sensi del precedente articolo 14.4, il Registro: 

  • a - se la risoluzione e' avvenuta 
    • in base ai punti "4", "7", "8", "9" o "11" del precedente articolo 14.4, oppure 
    • in base al punto "10" del precedente articolo 14.4, oppure
    • in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4 e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli all'assegnatario resistente alla contestazione, oppure 
    • in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla legittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, 
    allora il Registro rimuove dal RNA la notazione "valore contestato/challenged value" per il nome a dominio contestato; 
  • b - se la risoluzione e' avvenuta 
    • in base ai punti "2" o "3" del precedente articolo 14.4) e la sentenza, il lodo o la decisione arbitrale siano favorevoli ha chi ha posto la contestazione, oppure
    • in base al punto "9" del precedente articolo 14.4, oppure
    • in base al punto "1" del precedente articolo 14.4 e le parti concordino sulla illegittimita' della registrazione dell'assegnatario resistente alla contestazione, oppure 
    • in base al punto "5", "6", "10" o "12" del precedente articolo 14.4 
    allora il Registro rimuove dal RNA l'assegnazione del nome a dominio contestato. 
(articolo così modificato dalla decisione n. 26.1 del 21/7/2000 e 35.3 del 4/8/2001 del Comitato esecutivo)
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14.6 Riassegnazione del nome a dominio contestato e rimosso

Nei casi previsto al punto "b" dal precedente articolo 14.5, la rimozione del nome a dominio sotto contestazione non ne comporta la automatica assegnazione alla parte che ha iniziato la contestazione. 

Risolta la contestazione, Il Registro non rende disponibile il nome a dominio contestato per libera assegnazione per almeno 30 giorni. il Registro deve inoltre invitare, non oltre 10 giorni lavorativi dalla risoluzione della contestazione, la parte che ha iniziato la contestazione ad iniziare la normale procedura per l'assegnazione del nome a dominio. Se la procedura per l'assegnazione non viene iniziata entro 30 giorni dal momento in cui la contestazione e' stata risolta, il nome a dominio puo' essere nuovamente assegnato dal Registro a chiunque ne faccia richiesta. 

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15. Comitato di arbitrazione

15.1. Clausola arbitrale.

Chi richiede in uso un nome a dominio presso il Registro puo' impegnarsi, con la lettera di AR o con atto successivo, a devolvere ad arbitrato irrituale le eventuali controversie connesse alla assegnazione di quel nome a dominio ai sensi del presente regolamento, riconoscendo come valide e vincolanti le decisioni prese dal collegio arbitrale. 

15.2 Costituzione del comitato di arbitrazione.

E' costituito presso il Registro un elenco di arbitri, composto di esperti in materia di nomi a dominio. Fanno parte di questo elenco gli arbitri già nominati ai sensi delle “Regole di naming ver. 3.9”. La proposizione di nuove domande da parte di esperti del settore Internet è presentata al Registro e subordinata al parere favorevole della Commissione Regole. 

L'elenco degli arbitri nominati dal Registro facenti parte del comitato di arbitrazione e' disponibile presso il Registro.

(Articolo così modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

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15.3 Composizione del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale e' composto da tre arbitri membri del comitato di arbitrazione di cui due scelti uno da ciascuna delle due parti, il terzo, che funge da presidente del collegio arbitrale, scelto dai due arbitri di parte come sopra nominati. 

La parte che desidera dar inizio alla procedura arbitrale e' tenuta a procedere alla nomina del proprio arbitro mediante lettera raccomandata indirizzata alla controparte, all'arbitro che intende nominare ed al Registro, nella quale e' indicato il nome dell'arbitro prescelto fra quelli componenti il comitato di arbitrazione, l'oggetto della domanda da sottoporre al collegio arbitrale, le ragioni di fatto e di diritto su cui essa si fonda, le proprie conclusioni, il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica, nonche' l'invito all'altra parte a nominare il proprio arbitro fra i membri del comitato di arbitrazione. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

La parte alla quale e' rivolto l'invito di nomina dell'arbitro e' tenuta a sua volta entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione a nominare il proprio arbitro negli stessi modi indicati al precedente comma. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito puo' chiedere che la nomina sia fatta dal Registro, il quale procede alla nomina di tale arbitro entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. La nomina e' comunicata alle parti per posta elettronica. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Gli arbitri di parte cosi' nominati scelgono entro 5 giorni lavorativi dalla nomina del secondo arbitro il presidente del collegio arbitrale. Qualora tale scelta non si verifichi entro tale termine, la parte piu' diligente puo' chiedere la nomina del terzo arbitro al Registro, che procede entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, comunicando il nominativo del presidente del collegio arbitrale prescelto alle parti via posta elettronica. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

Il collegio arbitrale si considera costituito a far data dal giorno successivo alla accettazione dell'incarico da parte del presidente del collegio stesso. 

Gli arbitri devono pronunciare la loro decisione entro 90 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale. 

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15.4. Procedura innanzi al collegio arbitrale.

Il presidente del collegio arbitrale puo' nominare un segretario che assiste il collegio durante il procedimento e redige i verbali delle sedute in cui siano sentite la parti o i loro rappresentanti. 

Il collegio arbitrale ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene piu' opportuno, purche' sia assicurato il rispetto del contraddittorio. E' in ogni caso tenuto a concedere alle parti un termine non minore di 10 giorni lavorativi per presentare le proprie difese ed i propri documenti, e un ulteriore termine non minore di 10 per le repliche, nonche' a convocare personalmente le parti e sentirle in contraddittorio qualora cio' sia richiesto anche da una sola di esse. Innanzi al collegio arbitrale ciascuna parte puo' farsi rappresentare da altra persona, salvo che il collegio arbitrale non ritenga sentirla personalmente. 

Le comunicazioni del collegio arbitrale alle parti, lo scambio delle memorie e delle repliche puo' avvenire anche per posta elettronica, salvo che le parti non ne richiedano esplicitamente la forma scritta cartacea, o che sia necessario scambiare o esaminare documentazione originale non trasmissibile per posta elettronica. 

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15.5 Poteri istruttori del collegio arbitrale.

Ricorrendo gravi motivi, su richiesta di una delle parti il collegio arbitrale ha facolta' di prendere provvedimenti cautelari relativi al nome a dominio e al nome a dominio assegnato in contestazione. Il Registro e' tenuto ad dare immediatamente esecuzione a tali provvedimenti. 

Nel caso vi sia necessita' di istruttoria, il collegio arbitrale puo' delegare gli atti di istruzione ad uno solo degli arbitri. Il Registro e' tenuto a fornire al Collegio arbitrale tutte le informazioni da esso richieste. 

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15.6 Decisione del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicano secondo equita', quali amichevoli compositori, sulla base del presente regolamento e delle norme dell'ordinamento italiano. 

Il presidente del collegio arbitrale comunica via Raccomandata A.R. la decisione definitiva alle parti ed al Registro.  Le decisioni del collegio arbitrale sono conservate presso il Registro a disposizione dei membri del comitato arbitrale. La decisione arbitrale e' resa pubblico a cura del Registro, salvo che il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, decida il contrario. 
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

La decisione del collegio arbitrale e' inappellabile. 

Le decisioni del collegio arbitrale sono poste in esecuzione da parte del Registro nel termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione stessa. 

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15.7 Compenso del collegio arbitrale e spese.

Con la decisione, gli arbitri liquidano anche il loro compenso e quello del segretario del collegio, ponendoli, in tutto o in parte, a carico della parte soccombente. Su richiesta anche di una sola delle parti, il collegio puo' anche condannare il soccombente a rifondere in tutto o in parte le spese sostenute per il giudizio dalla parte vittoriosa, determinandole, se del caso, in via equitativa. 

I compensi che il collegio arbitrale liquida agli arbitri per il giudizio non possono essere superiori alla meta' del massimo previsto dalla tariffa forense vigente al momento della decisione. 

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16. Procedura di riassegnazione di nome a dominio contestato

16.1 Applicabilità della Procedura

I domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell'art. 14 possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alla presente Procedura di riassegnazione.

La procedura amministrativa è applicabile a tutti i nomi a dominio registrati sotto il ccTLD .it.

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16.2 Natura della Procedura

La Procedura ha come scopo la verifica del titolo all'uso o alla disponibilità giuridica del nome a dominio, e che il dominio non sia stato registrato e mantenuto in mala fede.

L’esito della procedura può essere solo la riassegnazione di un nome a dominio.
(Comma aggiunto  dalla decisione n. 33.2 del Comitato esecutivo del 27/4/2001)

La procedura non ha natura giurisdizionale, e come tale non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato  previsto dall'art. 15 del presente regolamento.

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16.3 Procedura, arbitrato e ricorso alla magistratura.

La Procedura viene condotta da apposite organizzazioni, rispondenti ai requisiti predisposti dal Registro previo parere della Commissione Regole, denominate "enti conduttori".
(Comma modificato dalla Commissione per le regole, riunione del 14/7/2004)

La scelta dell'ente conduttore cui far svolgere la Procedura spetta a chi  contesta il nome a dominio. Le spese per la Procedura sono ad esclusivo carico di chi contesta un nome a dominio.

La Procedura non può essere attivata se in relazione al nome a dominio contestato è già pendente un giudizio innanzi al giudice ordinario o al collegio arbitrale previsto dall'art. 15 del presente regolamento. Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15  del presente regolamento siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue.

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16.4 Fonti della Procedura

La Procedura è regolata:

  • a) dal presente Regolamento incluse le norme contenute nell’articolo 16 e da quanto riportato nel documento “Procedura di riassegnazione del nome a dominio”;
  • b) dalle eventuali disposizioni di attuazione predisposte dagli enti conduttori ed approvate ai sensi del successivo art. 16.5, II comma.
  • (Articolo  modificato dalla decisione n. 29.5 del Comitato esecutivo del 1/12/2000, successivamente modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)
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      16.5 Controllo sugli enti conduttori
    Le organizzazioni di cui all'art. 16.3, I comma, potranno adottare proprie disposizioni di attuazione per meglio definire il procedimento. Le disposizioni di attuazione non possono essere in contrasto con il presente regolamento e devono riferirsi ad aspetti quali le tariffe, i limiti sulla lunghezza dei procedimenti, le direttive sulle loro impostazioni, i mezzi di comunicazione tra ente conduttore e i propri collegi, nonché la modulistica. Tali disposizioni di attuazione dovranno
    essere approvate dal Registro, e previo parere della Commissione Regole.
    (Comma modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)

    L'accertamento dell'esistenza dei requisiti da parte delle organizzazioni che faranno domanda per la conduzione delle Procedure e il controllo sull'operato di tali organizzazioni è demandato al Registro di concerto con la Commissione Regole. Nel caso ripetute violazioni delle norme procedurali o di merito da parte di un ente conduttore, il Registro può esonerarlo dalla conduzione delle procedure previo parere della commissione regole.
    (Comma modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)

    In via transitoria e fino al 31 dicembre 2004 sono abilitati alla conduzione delle procedure di riassegnazione gli Enti Conduttori già abilitato al 31 dicembre 2003. Sono altresì congelate le procedure di accreditamento di nuovi Enti Conduttori.
    (Comma aggiunto dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)

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      16.6 Trasferimento del nome a dominio contestato
    Sono sottoposti alla Procedura i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato "ricorrente") affermi che:
    • a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che
    • b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che

    • c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
    Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C si cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.
    (comma cosi'  modificato  dalla decisione n. 33.3  del 27/4/2001 e 35.4 del 4/8/2001 del comitato esecutivo)

    In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che:

    • 1)  prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure

    • (punto cosi' modificato  dalla decisione n. 33.4 del Comitato esecutivo del 27/4/2001)
    • 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
    • 3) che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato.
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      16.7 Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in mala fede.


    Le seguenti circostanze, se dimostrate, saranno ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede.

    • a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei  diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un  corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi  ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il  mantenimento del nome a dominio;
    • b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per  impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale  nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con  quella del ricorrente;
    • c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente  con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o  usurpare nome e cognome del ricorrente;
    • d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto,  utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del  ricorrente.
    L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate.
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      16.8 Pluralità di procedure
    Nel caso in cui vengano introdotte più procedure nei confronti di un singolo nome a dominio, quelle introdotte successivamente alla prima sono sospese in attesa dell'esito della prima fra esse iniziata. Qualora la prima procedura iniziata si concluda con il trasferimento al ricorrente del nome a dominio contestato, le altre procedure si estinguono.
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      16.9 Ruolo del Registro
    Il Registro è estraneo al merito del procedimento e non è responsabile dell'operato degli enti conduttori che gestiscono le procedure.
    (Articolo modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)
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      16.10 Pubblicazione delle decisioni
    L'elenco delle procedure incorso e le decisioni sulle procedure sono rese pubbliche sul web del Registro e sul web dell'ente conduttore cui appartiene il collegio che ha deciso, salvo il caso in cui detto collegio, per casi eccezionali e con provvedimento motivato, non ritenga di non pubblicarla, in tutto o in parte.
    (Comma  modificato dalla decisione n. 29.6 del Comitato esecutivo del 1/12/2000, e successivamente modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004))
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    16.11 Attuazione della decisione

    Nel caso in cui il collegio decida la riassegnazione del nome a dominio contestato, la sua decisione sara' eseguita dal Registro (applicandosi in tale ipotesi le norme di cui agli artt. 14.5 e 14.6), a meno che la stessa non riceva, entro 15 giorni dalla data in cui le e' pervenuta la decisione del collegio, una comunicazione adeguatamente documentata da parte del resistente di aver iniziato un procedimento giudiziario in relazione al nome a dominio contestato. Qualora - ricorrendone i presupposti - la parte che ha iniziato il suddetto procedimento giudiziario intenda avvalersi del termine di cui al successivo terzo comma, essa dovra' farne esplicita e motivata richiesta nella stessa comunicazione.

    La comunicazione di cui al comma precedente deve essere integrata, entro i successivi 10 giorni, dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato; in difetto di cio', il Registro procede alla riassegnazione del nome a dominio.

    Esclusivamente nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio debba essere notificato da o per nazioni diverse, il termine per la produzione della fotocopia dell'atto notificato (trascorso inutilmente il quale la RA effettuera' la riassegnazione del nome a dominio) e' di 30 giorni, decorrenti dalla data in cui il Registro ha ricevuto la comunicazione di cui al primo comma.

    Nel caso in cui il procedimento giudiziario di cui sopra si estingua, su istanza della parte interessata il Registro da' esecuzione alla decisione del collegio.
    (articolo cosi' modificato dalla decisione n. 33.5 del Comitato esecutivo del 1/12/2000)

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    16.12 Costo della procedura

    Il costo della procedura non può essere inferiore a 400 euro (più IVA ove applicabile). 
    (articolo così modificato dalla decisione n. 29.8 del Comitato esecutivo del 1/12/2000, e successivamente dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)

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    17. Requisiti degli enti conduttori delle Procedure

    17.1 Requisiti soggettivi

    Le Procedure possono essere condotte da persone giuridiche pubbliche o private, o da studi professionali, costituite nell'Unione europea.

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    17.2 Presentazione delle domande

    Le domande per essere ammessi a condurre le Procedure devono essere inviate al registro, che previo parere della Commissione Regole, decide entro 20 giorni dalla presentazione delle domande.
    (Comma modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)

    La domanda deve contenere:

    • a) Nome dell'ente conduttore e l'indicazione del legale rappresentante;
    • b) La data di costituzione;
    • c) Il nome e l'indirizzo della persona delegata alla gestione amministrativa delle procedure;
    • d) I criteri con i quali l'ente conduttore si è attenuto ed intende attenersi per la scelta dei propri saggi;
    • e) L'indicazione dell'URL dell'ente conduttore;
    • f) L'indicazione del numero di Procedure che ritiene essere in grado di gestire mensilmente;
    • g) L'indicazione del costo della Procedura nel caso di collegi unipersonali  e collegi di tre saggi.
    Nella propria domanda l'ente conduttore deve dichiarare;
    • a) di sottoporsi alle norme predisposte dal Registro  nei modi e forme di cui all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento ed accettare le variazioni che ad esse fossero nel tempo apportate; (Punto modificato dalla Commissione per le Regole, riunione 14/7/2004)
    • b) che i saggi indicati nell'elenco conoscono il presente regolamento e le norme predisposte per la conduzione delle procedure;
    • c) la dichiarazione che i propri saggi sono liberi di agire come tali anche presso altri enti conduttori.
    Alla propria domanda l'aspirante ente conduttore deve allegare:
      a) Un elenco di non meno di 15 persone, con le relative qualifiche, che accettino di agire quali saggi nelle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio;
      b) Il testo delle eventuali norme di attuazione che l'ente conduttore intende seguire per la conduzione delle Procedure;
      c) L'accettazione da parte dei saggi di far parte dell'elenco di cui al punto a) del presente comma.
      (comma così modificato dalla decisione n. 29.9 del Comitato esecutivo del 1/12/2000)
    Al momento della presentazione della domanda, l'ente conduttore deve rendere accessibile al Registro l'URL in cui sono pubblicate le indicazioni contenute nella domanda e gli allegati di cui ai punti a) e b) del precedente comma del presente articolo.
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    17.3 Accettazione della domanda

    Il Registro, valutata l'opportunita' di abilitare nuovi enti in relazione alle necessita' del ccTLD "it" e sentito il parere della Commissione Regole, accetta le domande ed abilita gli enti conduttori le cui domande siano conformi a quanto previsto nell'art. 17.2, e le cui eventuali norme di attuazione non siano in contrasto con Il presente regolamento.
    (comma modificato dalla decisione n. 35.5 del Comitato esecutivo del 4/8/2001, successivamente modificato dalla Commissione per le regole, riunione 14 luglio 2004)

    La eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e non preclude la presentazione di una nuova domanda da parte dello stesso ente.

    Gli enti le cui domande siano state respinte per motivi di opportunita' devono essere avvertiti nel momento in cui tali motivi vengano meno.
    (comma così modificato dalla decisione n. 35.5 del Comitato esecutivo del 4/8/2001)

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    17.4 Abilitazione alla conduzione delle procedure

    L'accettazione della domanda abilita l'ente richiedente alla conduzione delle procedure. L'inizio della sua attività come ente conduttore è subordinato all'apertura alla pubblica visibilità all'URL di cui all'art. 17.2, ultimo comma delle indicazioni contenute nella domanda e degli allegati di cui all'art. 17.2, IV comma, punti a) e b).

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    17.5 Revoca dell'abilitazione

    L'abilitazione alla conduzione delle procedure amministrative è revocata dal Registro nel caso in cui:

    • a) l'ente conduttore sia sottoposto a liquidazione o a procedura  concorsuale;
    • b) i suoi saggi si riducano a meno di 15;
    • c) sia comprovata una generalizzata violazione delle norme procedurali da  parte dei collegi;
    • d) sia comprovata la falsità delle indicazioni contenute nella domanda.
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    Testo redatto a cura di Enzo Fogliani
    Distribuito dal Coordinamento degli Enti conduttori delle procedure di riassegnazione italiane.


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