Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ZUT.IT
Ricorrente: Interbasic Holding S.A.
Resistente: Cinzia Marilena Polo
Collegio unipersonale: Avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 12 aprile 2012, la
Interbasic Holding S.A. con sede in Rue J. Hackin 2, L – 1746
Luxembourg, in persona dei legali rappresentanti Sig. Patrick Leonardus
Cornelius Van Denzen e Sig. Marcus Jacobus Dijkerman, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio zut.it, registrato dalla
Sig. Cinzia Marilena Polo.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio zut.it era stato creato il 14 aprile 2000 ed era registrato a nome della Sig. Cinzia Marilena Polo;
b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.zut.it non si giungeva ad alcun sito internet.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente
per raccomandata a.r. all’indirizzo indicato dal Registro con
e-mail del 16/04/2012, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il
plico veniva restituito dalle Poste a C.R.D.D. con l’indicazione
che il destinatario era sconosciuto e il tentativo di recapito era
stato effettuato il giorno 30 aprile 2012. Il termine per le repliche,
pertanto, risultava essere scaduto il 25 maggio 2012 , senza che nulla
fosse pervenuto dalla Resistente stessa.
Il
29 maggio 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Giuseppe
Loffreda, che il successivo 31 maggio accettava l'incarico.
Posizione delle parti
Nel
proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma di essere titolare
dei diritti sulle creazioni di Elsa Schiaparelli, nota stilista
italiana dell’inizio del XX secolo, quindi del profumo
‘Zut’ ideato dalla stilista nel 1948. La Resistente
documenta di aver richiesto il marchio francese ‘Zut’ nel
1998. Secondo la Ricorrente, il dominio in contestazione è
identico al nome del profumo ed al marchio registrato
“Zut”.
Riguardo
alla malafede della Resistente, la Ricorrente fa notare come la Sig.
Cinzia Marilena Polo non solo abbia registrato il nome a dominio nel
2000 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del
marchio avvenuta nel 1998, ma anche come lo abbia registrato in
contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui
risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7,
lettera d) del Regolamento.
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Nessuna replica al ricorso è pervenuta dalla Resistente.
Motivi della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome.
Ai
sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome
a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio zut.it assegnato
alla Sig. Cinzia Marilena Polo è esattamente identico sia al
marchio che al nome del profumo su cui la Ricorrente vanta diritti.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
Provato
dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome zut.it, sarebbe spettato
alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al
nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto
alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto
d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo
al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
b)
non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto il sito risulta attualmente
inesistente ed inoltre, da una ricerca sul web, si è potuto
constatare che fino a qualche tempo fa l’utilizzo del nome a
dominio si risolveva in una sponsorizzare di siti internet attraverso
dei link presenti sulla pagina.
Si
ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Tra
le prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male
fede, il Regolamento indica all’art. 3.7 lett. d) “la
circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato
intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di
confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito
dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del regolamento).
La
circostanza che l’unica traccia di utilizzo del nome a dominio
risalga a qualche anno fa e che si riferisca ad una semplice inserzione
di link pubblicitari “pay per click”, fa escludere
che la registrazione dello stesso sia stata frutto di una fortuita
coincidenza.
Ulteriore
prova della malafede del Resistente emerge dalla circostanza che non
risulta alcun plausibile collegamento tra la Signora Cinzia Marilena
Polo e il nome a dominio zut.it, identico al nome del profumo ed al
marchio registrato della Ricorrente, mentre risulta chiaro
l’intento della Resistente di generare “confusione con un
nome oggetto di un diritto riconosciuto.
Si
ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio “zut.it” alla
Interbasic Holding S.A. con sede in Rue J. Hackin 2, L – 1746
Luxembourg.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 13 giugno 2012.
Avv. Giuseppe Loffreda
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