Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
ZUT.IT

Ricorrente: Interbasic Holding S.A.
Resistente: Cinzia Marilena Polo
Collegio unipersonale: Avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 12 aprile 2012, la Interbasic Holding S.A. con sede in Rue J. Hackin 2, L – 1746 Luxembourg, in persona dei legali rappresentanti Sig. Patrick Leonardus Cornelius Van Denzen e Sig. Marcus Jacobus Dijkerman, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio zut.it, registrato dalla Sig. Cinzia Marilena Polo.
                                                                     
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio zut.it era stato creato il 14 aprile 2000 ed era registrato a nome della Sig. Cinzia Marilena Polo; 
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo http://www.zut.it non si giungeva ad alcun sito internet.
 
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo indicato dal Registro con e-mail del 16/04/2012, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il plico veniva restituito dalle Poste a C.R.D.D. con l’indicazione che il destinatario era sconosciuto e il tentativo di recapito era stato effettuato il giorno 30 aprile 2012. Il termine per le repliche, pertanto, risultava essere scaduto il 25 maggio 2012 , senza che nulla fosse pervenuto dalla Resistente stessa.

Il 29 maggio 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Giuseppe Loffreda, che il successivo 31 maggio accettava l'incarico.

Posizione delle parti

Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma di essere titolare dei diritti  sulle creazioni di Elsa Schiaparelli, nota stilista italiana dell’inizio del XX secolo, quindi del profumo ‘Zut’ ideato dalla stilista nel 1948. La Resistente documenta di aver richiesto il marchio francese ‘Zut’ nel 1998. Secondo la Ricorrente, il dominio in contestazione è identico al nome del profumo ed al marchio registrato  “Zut”.

Riguardo alla malafede della Resistente, la Ricorrente fa notare come la Sig. Cinzia Marilena Polo non solo abbia registrato il nome a dominio nel 2000 e quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio avvenuta nel 1998, ma anche come lo abbia registrato in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art. 3.7, lettera  d)  del Regolamento.
 
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Nessuna replica al ricorso è pervenuta dalla Resistente.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.
 
a) identità e confondibilità del nome.

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità se è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”. Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio zut.it assegnato alla Sig. Cinzia Marilena Polo è esattamente identico sia al marchio che al nome del profumo su cui la Ricorrente vanta diritti.

Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
 
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.

Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome zut.it, sarebbe spettato alla Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito risulta attualmente inesistente ed inoltre, da una ricerca sul web, si è potuto constatare che fino a qualche tempo fa l’utilizzo del nome a dominio si risolveva in una sponsorizzare di siti internet attraverso dei link presenti sulla pagina.

Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
                                                                         
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.

Quanto alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Tra le prove della registrazione e del mantenimento del dominio in male fede, il Regolamento indica all’art. 3.7 lett. d) “la circostanza che, nell’uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente  utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario”(art. 3.7 del regolamento).

La circostanza che l’unica traccia di utilizzo del nome a dominio risalga a qualche anno fa e che si riferisca ad una semplice inserzione di link pubblicitari “pay per click”, fa  escludere che la registrazione dello stesso sia stata frutto di una fortuita coincidenza.

Ulteriore prova della malafede del Resistente emerge dalla circostanza che non risulta alcun plausibile collegamento tra la Signora Cinzia Marilena Polo e il nome a dominio zut.it, identico al nome del profumo ed al marchio registrato della Ricorrente, mentre risulta chiaro l’intento della Resistente di generare “confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto.
                                    
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del Regolamento.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “zut.it” alla Interbasic Holding S.A. con sede in Rue J. Hackin 2, L – 1746 Luxembourg.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 13 giugno 2012.

Avv. Giuseppe Loffreda



 
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