Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
YOUGOV.IT

Ricorrente: YouGov PLC (Mondial Marchi S.r.l.)
Resistente: Studio Legale Ciaramella Associazione Professionale  (Avv.ti Maria Irma Ciaramella e Gianluca Ciaramella)
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina De Marzi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 7 agosto 2018, YouGov PLC, in persona del rappresentante legale pro tempore, Tilly Heald, con sede legale in 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT – Regno Unito, rappresentata e assistita nella presente procedura dalla Mondial Marchi S.r.l. e domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio yougov.it, registrato dallo Studiolegale Ciaramella Roggero, con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 64, 10121 Torino (TO). 

        Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•    a) che la voce del database relativa al dominio yougov.it era stata creata il 16 luglio 2008 ed il dominio risulta attualmente registrato a nome dello Studiolegale Ciaramella Roggero;
•    b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•    c) che attualmente la pagina web all’indirizzo http://www.yougov.it non è attiva;

Dopo aver richiesto al Registro conferma dei dati dello Studiolegale Ciaramella Roggero, C.R.D.D. in data 20 agosto 2018, spediva presso l’indirizzo dell’assegnatario ricorso e documentazione a mezzo raccomandata, con l’invito a far pervenire le proprie repliche entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento del ricorso. 

Dall’avviso di ricevimento restituito dalle poste al mittente, risultava che il plico contenente il ricorso era stato ricevuto dall’assegnatario del dominio in data 29 agosto 2018.
 
Successivamente, entro i termini previsti dal Regolamento, la Resistente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Irma Ciaramella e Gianluca Ciaramella, faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie repliche.

L’1 ottobre 2018 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Cristina De Marzi, la quale accettava l’incarico e, su istanza delle parti, con ordinanza del 3 ottobre 2018 assegnava i seguenti termini:
- a favore del ricorrente termine sino al 12 ottobre 2018 per controdeduzioni alle repliche del
resistente e produzioni documentali;
- a favore del resistente termine sino al 23 ottobre 2018 per proprie ulteriori repliche alle
controdeduzioni del ricorrente e produzioni documentali.

L’11 ottobre 2018 il Ricorrente inviava a C.R.D.D. le proprie controdeduzioni.

Nessuna ulteriore replica o produzione documentale perveniva invece da parte Resistente.


Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente dichiara di essere una società internazionale fondata nel maggio del 2000 con sede principale nel Regno Unito e diverse sedi secondarie in Europa, Nord America, Medio Oriente e Asia, che si occupa di ricerche di mercato e analisi di dati basati su internet.

La Ricorrente sostiene inoltre di essere titolare di diversi marchi internazionali e comunitari registrati, in cui il segno “YouGov” costituisce l’elemento distintivo precipuo e unico della denominazione, nonché di altri marchi internazionali e comunitari registrati il cui segno distintivo contiene il segno “YouGov”, tra i quali, ad esempio, “YouGov BRANDINDEX”, “YouGov OMNIBUS/OMNIBUS”, “YouGov What The World Thinks”.

A riprova dei servizi offerti nonché della propria notorietà, la società Ricorrente produce una serie di documenti dai quali si evince che l’analisi dei dati da essa effettuati sono utilizzati da molteplici società che operano nel campo del giornalismo e della televisione.

La Ricorrente afferma inoltre che il nome a dominio oggetto della presente procedura, yougov.it, contiene il Marchio da essa Registrato nella sua interezza, precisando che, seppur lo stesso sia costituito dalla parola “You” e dalla abbreviazione “Gov”, resta pur sempre dotato di forte caratterizzazione e non assimilabile a parole di uso comune.

Quanto all’assenza di titolo o interesse legittimo in capo alla Resistente sul dominio yougov.it, la Ricorrente afferma di non aver mai concesso alcuna autorizzazione all’utilizzo dei propri marchi e che la Resistente non avrebbe alcun titolo o licenza per lo sfruttamento degli stessi.

Oltre a ciò, la Ricorrente afferma di aver provveduto, prima dell’avvio della presente procedura, a proporre una definizione bonaria della vicenda chiedendo la cessione del dominio in parola dietro la corresponsione di un contributo economico. Tuttavia – a dire della società Ricorrente – la Resistente non avrebbe ritenuto di aderire alla predetta richiesta, dichiarando di aver registrato il dominio yougov.it per conto di un’Associazione (di cui però non venivano forniti i dati identificativi) al fine di realizzare un sito web ad essa dedicato.

Quanto alla malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del dominio in parola, la Ricorrente afferma che già all’epoca della registrazione del dominio (16 luglio 2008) la società Yougov PLC era ampiamente conosciuta anche oltre i confini del Regno Unito e, inoltre, che il termine “YouGov” di per sé non ha alcuna valenza in lingua italiana né un utilizzo diretto in lingua inglese. Pertanto – afferma la Ricorrente - la scelta di tale nome da parte della Resistente sarebbe stata dettata esclusivamente dalla conoscenza della omonima società Ricorrente e dalla volontà di sfruttarne la notorietà.

Infine, sempre a sostegno della malafede nell’utilizzo del nome a dominio yougov.it, la società Ricorrente afferma che la Resistente sembrerebbe essere un detentore passivo (passive holder) del dominio in quanto lo stesso non risulta essere attivo né reindirizza ad alcun sito attivo. E ciò sin dalla sua registrazione (2008).

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio yougov.it.

 Deduzioni del Resistente

La Resistente sostiene che il nome di dominio yougov.it è stato registrato nell’anno 2008 dallo Studio Legale Ciaramella Associazione Professionale i cui due soci unici, gli Avv.ti Maria Irma Ciaramella e Gianluca Ciaramella, figuravano tra i promotori della costituzione della Associazione denominata “You Gov”, insieme ad altri cittadini e professionisti operanti nella città di Torino. Associazione che, a dire dalla Resistente, svolgerebbe un’attività senza scopo di lucro uniformandosi ai principi della Legge 266/91 sul volontariato.

La Resistente sostiene inoltre che l’Associazione “You Gov” veniva regolarmente registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Torino con la denominazione “Associazione Culturale You Gov”.

Gli elementi sopra riportati, sarebbero – secondo la Resistente – sufficienti a dimostrare che l’Associazione Culturale You Gov non potrebbe essere confusa con la società YouGov Plc, in quanto la prima svolgerebbe un’attività diversa da quella della Ricorrente, senza commercializzare alcun prodotto, senza offrire alcun servizio, senza avere scopo di lucro, senza avere tra le proprie, attività in confitto con quella della Ricorrente.

Inoltre, la Resistente sostiene che l’Associazione Culturale You Gov sarebbe nata all’inizio dell’anno 2009, quando la Ricorrente non svolgeva ancora alcuna attività in Italia. Tant’è che la YOUGOV ITALIA S.R.L. - ovvero la società che gestirebbe il sito italiano della YouGov Plc (https://it.yougov.com) - sarebbe stata costituita dalla Ricorrente nel novembre 2017.

In relazione ai diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto della presente procedura, la Resistente ribadisce che il nome a dominio yougov.it è stato registrato dallo Studio Legale Ciaramella Associazione Professionale in quanto gli associati erano anche soci fondatori della Associazione Culturale You Gov. Associazione che, a dire della Resistente, non avrebbe mai fatto alcun uso commerciale del proprio nome di dominio in quanto attività contraria ai propri scopi statutari.

Quanto all’utilizzo del sito (attualmente inattivo), l’Associazione afferma di essere in attesa dei fondi necessari a sviluppare la piattaforma dato che, proprio perché non svolgerebbe alcuna attività commerciale, i propri proventi sono frutto delle donazioni degli associati.

In relazione alla mala fede nella registrazione e nell’utilizzo del nome a dominio oggetto della procedura di riassegnazione, la Resistente sostiene l’infondatezza di quanto affermato dalla Ricorrente contestando la produzione avversaria e chiedendo un termine per ulteriore produzione documentale.

La Resistente conclude chiedendo il rigetto della richiesta di riassegnazione del nome a dominio in oggetto.

Controdeduzioni della Ricorrente

La Ricorrente con le proprie controdeduzioni - depositate entro i termini stabili dall’esperto nominato - ha rilevato innanzitutto che il registrante del nome a dominio “YouGov.it” (Studiolegale Ciaramella Roggero) non coinciderebbe con la Resistente (Studio Legale Ciaramella Associazione Professionale).

Inoltre, la società Ricorrente afferma che la Resistente baserebbe l’intera replica sull’esistenza di una associazione denominata “You Gov”; associazione che, tuttavia, non risulterebbe essere l’effettiva titolare del dominio e per la quale non viene prodotta formale documentazione attestante il suo legame con la Resistente.

La Ricorrente rileva inoltre che i documenti allegati alla replica avversaria non sarebbero “ufficiali” in quanto privi di alcuna valenza probatoria.

Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che la Resistente, nella propria replica, ha dichiarato di aver fondato l’Associazione You Gov nel 2009 ma di aver provveduto alla registrazione del nome a dominio nel 2008.

Inoltre la Ricorrente ribadisce che il dominio in parola non risulta essere utilizzato; motivo per cui gli utenti di internet, non avendo elementi per ritenere che tale dominio sia collegato all’attuale assegnatario, sarebbero indotti a pensare che lo stesso appartenga alla Ricorrente e che non sia temporaneamente visibile per una qualsiasi ragione, cagionando alla YouGov Plc. un ulteriore danno di visibilità e di immagine. 

Infine, la Ricorrente afferma che la circostanza che la YouGov abbia effettuato una registrazione di una società in Italia sono negli ultimi anni, non potrebbe inficiare in alcun modo i propri diritti sul dominio stesso in quanto la propria notorietà, nonché quella dei relativi marchi registrati nel territorio europeo, sarebbe antecedente alla registrazione del nome a dominio in parola da parte della Resistente.

Motivi della decisione.

1) Identità e confondibilità del nome con il marchio registrato dalla Ricorrente.

Secondo l’art. 3.6 lettera a) del Regolamento Dispute, per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio sottoposto a opposizione, il ricorrente deve provare che tale nome a dominio sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale sul quale vanta diritti.

Il nome a dominio oggetto di questa procedura è “yougov.it”; la denominazione sociale della ricorrente è YouGov PLC; il marchio che la ricorrente documenta aver tutelato mediante registrazione internazionale già a partire dal 2000 è YOUGOV.

Appare dunque indubbio che il nome a dominio sottoposto a opposizione è identico sia alla denominazione sociale della società della Ricorrente, sia ai marchi, su cui la Ricorrente vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).

Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio, sotto il duplice profilo della identità con la denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa vanta diritti di esclusiva.


2) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

Provato da parte ricorrente il primo requisito previsto dall’art. 3.6 del Regolamento Dispute, parte resistente deve, da parte sua, fornire prova di avere un diritto o titolo che l’autorizzi a mantenere ed utilizzare il dominio oggetto di opposizione se vuole bloccare la domanda avversaria di trasferimento del dominio.   

Non essendovi corrispondenza fra il nome a dominio registrato ed il nome dei titolari dello stesso, i resistenti precisano di aver registrato il dominio YOUGOV nel 2008 perché in quell’anno erano fra i promotori della associazione senza scopo di lucro “You Gov”.

A sostegno di tale affermazione allegano alla propria replica una ricevuta di acquisizione di “comunicazione dati” relativi alla associazione culturale YOU GOV da parte del servizio telematico Entratel ed uno Statuto relativo alla Associazione YOU GOV.

Peraltro, entrambi i documenti non sono datati e pertanto non costituiscono prova che nel 2008, al momento della registrazione del nome a dominio, l’associazione fosse già stata costituita (né invero risultano provare l’esistenza stessa della associazione che, ai sensi dell’art. 14 c.c., deve essere costituita con atto pubblico).

E’ comunque, poi, la stessa parte resistente a dichiarare nella replica che l’associazione è stata  costituita nel 2009, dunque l’anno successivo alla registrazione del nome a dominio: circostanza da cui si deve escludere che la registrazione sia stata fatta su mandato o nell’interesse dell’associazione YOU GOV.

Parte resistente non ha fornito la prova di avere diritto all’uso del nome; ha dichiarato di non aver mai usato il dominio; non è certamente nota con il nome a dominio registrato.

Tutto ciò deve portare a ritenere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3) Malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato è l’ultima condizione che deve essere provata dalla parte ricorrente per ottenere la riassegnazione del dominio in suo favore, come indicato dalla lettera c) dell’art. 3.6 del Regolamento Dispute.

 Parte ricorrente ha dedotto, e provato con idonea documentazione, che la società inglese YouGov PLC è sorta nel 2000 ed ha, nello stesso anno, registrato il relativo marchio; negli anni successivi (e comunque già prima del 2008) ha raggiunto dimensioni internazionali lavorando su piazza europea, asiatica, e statunitense tantoché già nel 2006 ha registrato il marchio YOU GOV nell’Unione Europea.
 
 La ricorrente ha altresì provato di essere nota in tutto il mondo per la raccolta dati e realizzazione di sondaggi, e di aver raggiunto fama internazionale già ben prima della registrazione del dominio oggi in contestazione. Seguendo, a titolo di esempio, uno dei tanti link offerti nel ricorso, si arriva ad una pagina web del quotidiano nazionale La Stampa dell’11 aprile 2007 in cui è citato un sondaggio   realizzato in Gran Bretagna dall'Istituto demoscopico YouGov.

Si può dunque ritenere provata la notorietà della ricorrente già nel 2008, anno in cui parte resistente registrava il dominio.

Parte resistente non solo non ha provato di avere un qualche diritto all’uso del nome corrispondente al dominio, ma non ha nemmeno dato prova di un qualche collegamento tra il proprio nome e il dominio.

 Inoltre, sia da una ricerca attuale con motore di ricerca che dagli archivi delle pagine web (archive.org), risulta che all’indirizzo www.yougov.it non corrisponde alcuna pagina web. Nella stessa replica parte resistente conferma tale circostanza.

La detenzione passiva del dominio senza l’uso dello stesso impedisce al legittimo titolare del nome di poterlo registrare e sfruttare, con conseguente e indubbio danno che, nel caso di specie, si protrae da un decennio.

 Da quanto sopra deve essere ritenuta provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio e quindi soddisfatto anche il terzo requisito richiesto dall’art. 3.6 lettera c) del Regolamento Dispute.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio yougov.it alla YouGov PLC, in persona del rappresentante legale pro tempore, Tilly Heald, con sede legale in 50 Featherstone Street, London, EC1Y 8RT – Regno Unito.

         La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

          Roma, 12 novembre 2018

                  Avv. Cristina De Marzi


 
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