C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
windowsmobile.it
Ricorrente : Microsoft S.r.l. (avv. Fabrizio Jacobacci e dott. Massimo Introvigne)
Resistente: PocketPc Italia.

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail  in data 21 febbraio 2006 la società Microsoft S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), via Rivoltana 13, in persona del legale rappresentante Ing. Marco Comastri, rappresentata nella presente procedura dall'avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne presso il cui studio in Torino, Corso Emilia 8, si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio windowsmobile.it registrato dalla PocketPc Italia.

C.R.D.D. inviava quindi a parte resistente comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica (all'indirizzo risultante dal database del registro), sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento del plico. La raccomandata con il ricorso veniva consegnata dalle poste alla resistente il 13 marzo 2006.

Successivamente, con e-mail del 17 marzo 2006,  la ricorrente comunicava essere in corso trattative per la risoluzione bonaria della controversia, chiedendo la tamporanea sospensione del procedimento. Scaduto il 7 aprile 2006 il termine per la presentazione delle repliche da parte della resistente, C.R.D.D. in data 10 aprile 2006 nominava quale saggio per la presente procedura la sottoscritta avv. Maria Luisa Buonpensiere,  la quale il 12 aprile 2006 accettava l'incarico.

In data 15 aprile 2006 il presente collegio uninominale emetteva un'ordinanza in base alla quale, sulla precedente citata richiesta del ricorrente, disponeva una proroga del termine per il deposito della decisione al 15 maggio 2006, ritenendo la ormai definita trattativa fra le parti circostanza eccezionale che consente, ex art. 10, II co. e 15, I co. del Regolamento, la posposizione del termine per la decisione ex art. 15, II co. del Regolamento.  

In data 11 maggio 2006 perveniva ulteriore e-mail da parte ricorrente, nella quale – ribadita la prossima finalizzazione del trasferimento a suo favore del nome a dominio in contestazione – chiedeva ulteriore proroga del termine per il deposito della decisione. Il collegio pertanto, con ordinanza 12 maggio 2006 con la medesima motivazione, concedeva ulteriore proroga del termine per la decisione di 90 giorni.

Successivamente, in data 18 luglio 2006, il collegio veniva a conoscenza del buon esito delle trattative, che si concludevano con il trasferimento del nome a dominio windowsmobile.it alla Microsoft. S.r.l. 
Essendo cessata dunque la materia del contendere, la presente procedura deve essere dichiarata estinta, ai sensi dell'art. 17, I co. delle procedure di riassegnazione.

p.q.m.

si dichiara estinta la procedura. 

Roma, 19 luglio 2006

Avv. Maria Luisa Buonpensiere


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