Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
 VUELING.IT

Ricorrente: Vueling Airlines S.A. (avv. Laura Turini)
Resistente: Anne Christina Coppola
Collegio (uni personale): prof. avv. Alfredo Antonini

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 20 novembre 2008 la Vueling Airlines S.A., con sede in Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza de l’Estany n. 5, El Prat de Llobregat, 08820 Barcellona, in persona del legale rappresentante Javer Samoza Ramis, rappresentato dall’avv. Laura Turini, presso il cui studio a Firenze, Via Lamarmora 55 ha eletto domicilio ai fini della presente procedura, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio VUELING.IT, assegnato alla sig.ra Anne Christina Coppola, residente in Frenderupgrade 9, 4780 Stege, Danimarca. 

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio VUELING.IT era stato assegnato alla sig.ra Anne Christina Coppola dal 30 aprile 2007;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo WWW.VUELING.IT si raggiungeva una pagina web che offre servizi di ricerca e prenotazione di voli aerei ed hotel.

Ricevuto quindi il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla resistente sia per e-mail all’indirizzo risultante dal database del registro che con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non avendo avuto più notizie del plico spedito, C.R.D.D. lo reinviava.

Ricevuti dalla resistente ricorso e documenti in data 15 febbraio 2008 e scaduto inutilmente l’11 marzo 2008 il termine per il deposito delle repliche senza che la resistente assolvesse al proprio onere, il 12 marzo 2008 veniva nominato quale esperto il prof. avv. Alfredo Antonini che lo stesso giorno accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente deduce nel proprio ricorso di avere diritti sul nome a dominio contestato essendo la sua denominazione sociale “Vueling Airlines”. Inoltre VUELING è stato registrato come Marchio Comunitario: con numero 003190576 depositato il 15 maggio 2003 per le classi di beni e servizi 37, 39 e 43; con numero 004532834 depositato l’8 luglio 2005 per le classe di beni e servizi 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 e 36; con numero 004547576 depositato il 9 luglio 2005 per le classi di beni e servizi 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 39 e 43.

Sostiene quindi la ricorrente che il nome a dominio oggetto di contestazione è identico alla sua denominazione sociale ed ai marchi da lei registrati.

Assume la ricorrente che la sua denominazione sociale, oltre ad essere stata registrata come marchio, è nota in tutta Europa ed in Italia, in quanto compagnia aerea che fa scalo nelle principali città aeroportuali italiane. Tale notorietà è accresciuta dalla pubblicità effettuata dalla ricorrente attraverso i suoi numerosi domini dei quali è intestataria, fra cui: vueling.com, vueling.eu, vueling.de, vueling.co.uk, vueling.es e vueling.fr.

Al contrario, la resistente – secondo le deduzioni della Veuling Airlines A.S., non ha alcun diritto o titolo per usare il nome a dominio VUELING.IT non corrispondendo esso né al suo nome, né ad un segno aziendale per cui è conosciuta.

Dalla notorietà della compagnia aerea e dalla identità di area merceologica dei servizi offerti dalla resistente con il nome a dominio contestato, la Vueling Airlines S.A. deduce la malafede nella registrazione e del mantenimento del dominio VUELING.IT; essa pertanto richiede che le sia trasferito il dominio oggetto della presente procedura.

A riprova delle proprie deduzioni la ricorrente allega completa documentazione.

Posizione della Resistente.

 La resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.

Motivi della decisione.

a) Sulla identità e confondibilità del nome a dominio.

        Il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio contestato è previsto dall'art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento secondo il quale “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame tale requisito sussiste senza dubbio contendo il dominio VUELING.IT la denominazione sociale della Vueling Airlines S.A.

E’ altrettanto evidente che il ricorrente può vantare diritti sul nome a dominio VUELING.IT non solo per la identità dello stesso con la propria denominazione sociale, elemento questo di per sé sufficiente, ma anche per avere registrato il nome VUELING come marchio comunitario collegato ad un ampio elenco di prodotti e servizi attinenti alla navigazione aerea, quali trasporto, costruzioni di aeromobili, servizi di prenotazione di alberghi e ristorazione ecc.

b) Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.

La resistente, pur avendo ricevuto il ricorso ed i documenti ad esso allegati, non ha inviato al Prestatore di Servizio di Risoluzione delle Dispute le proprie repliche, non fornendo al sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo all’uso del nome a dominio VUELING.IT.

Né risulta dal sito web corrispondente al dominio in contestazione alcuna delle circostanze di cui all’art. 3.6, III co. punti a, b, c del Regolamento, dalle quali dedurre un concorrente diritto o titolo della signora Anne Christina Coppola sul nome a dominio oggetto della presente procedura.

 Si deve quindi ritenere inesistente un concorrente diritto della resistente sul nome a dominio contestato.
 
c) Sulla malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

 Per quanto riguarda il requisito della malafede, visti gli elementi già esaminati, esso deve ritenersi provato.

La Vueling Airlines S.A. è una nota compagnia aerea che attraverso i suoi molti siti internet (sotto i cctld: .com, .es, .de, .fr, .eu) offre sia prestazioni di servizi direttamente connessi al trasporto aereo: la ricerca di voli rispondenti alla esigenza della utenza e la prenotazione di biglietti aerei, che altri servizi, quali la ricerca e prenotazione di alberghi o di noleggio di veicoli. Per tutte queste attività essa sfrutta il proprio marchio comunitario VUELING.

Tale circostanza non poteva essere ignota alla resistente quando ha registrato il nome a dominio né successivamente quando ha continuato ad utilizzarlo nonostante la richiesta di trasferimento effettuata dalla stessa Vueling Airlines S.A.

Inoltre si rileva che l’attività offerta dalla resistente attraverso il dominio WWW.VUELING.IT coincide con quella svolta dalla ricorrente con i propri siti internet. Infatti, la pagina web corrispondente al dominio contestato è utilizzata per l’offerta di servizi di prenotazione di voli aerei, noleggio di veicoli ed altri servizi. In essa inoltre si rinvengono anche link al sito della ricorrente www.vueling.com e il nome VUELING è ben visibile nel lato sinistro della pagina, fra i link delle offerte: “Buon Prezzo” e  “Volare Spagna”. E’ quindi evidente che gli utenti del sito WWW.VUELING.IT sono indotti a considerare il sito della signora Coppola quale uno dei siti ufficiali della Vueling Airlines S.A., con palese sviamento di clientela.

 Deve pertanto ritenersi provato dalla ricorrente il requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
  
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio VUELING.IT alla  Vueling Airlines S.A., con sede in Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza de l’Estany n. 5, El Prat de Llobregat, 08820 Barcellona.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Trieste, 14 marzo 2008

Prof. Avv. Alfredo Antonini 


 
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