Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VUELING.IT
Ricorrente: Vueling Airlines S.A. (avv. Laura Turini)
Resistente: Anne Christina Coppola
Collegio (uni personale): prof. avv. Alfredo Antonini
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto
per e-mail da C.R.D.D. il 20 novembre 2008 la Vueling Airlines S.A.,
con sede in Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza de l’Estany
n. 5, El Prat de Llobregat, 08820 Barcellona, in persona del legale
rappresentante Javer Samoza Ramis, rappresentato dall’avv.
Laura Turini, presso il cui studio a Firenze, Via Lamarmora 55 ha
eletto domicilio ai fini della presente procedura, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei
nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo
favore del nome a dominio VUELING.IT, assegnato alla sig.ra Anne
Christina Coppola, residente in Frenderupgrade 9, 4780 Stege,
Danimarca.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
a) che il dominio VUELING.IT era stato assegnato alla sig.ra Anne
Christina Coppola dal 30 aprile 2007;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
c) che digitando l’indirizzo WWW.VUELING.IT si raggiungeva
una pagina web che offre servizi di ricerca e prenotazione di voli
aerei ed hotel.
Ricevuto quindi il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D.
inviava il tutto alla resistente sia per e-mail all’indirizzo
risultante dal database del registro che con plico raccomandato con
ricevuta di ritorno, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Non avendo avuto
più notizie del plico spedito, C.R.D.D. lo reinviava.
Ricevuti dalla resistente ricorso e documenti in data 15 febbraio 2008
e scaduto inutilmente l’11 marzo 2008 il termine per il
deposito delle repliche senza che la resistente assolvesse al proprio
onere, il 12 marzo 2008 veniva nominato quale esperto il prof. avv.
Alfredo Antonini che lo stesso giorno accettava l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente.
La Ricorrente deduce
nel proprio ricorso di avere diritti sul nome a dominio contestato
essendo la sua denominazione sociale “Vueling
Airlines”. Inoltre VUELING è stato registrato come
Marchio Comunitario: con numero 003190576 depositato il 15 maggio 2003
per le classi di beni e servizi 37, 39 e 43; con numero 004532834
depositato l’8 luglio 2005 per le classe di beni e servizi
16, 18, 25, 28, 30, 32, 35 e 36; con numero 004547576 depositato il 9
luglio 2005 per le classi di beni e servizi 16, 18, 25, 28, 30, 32, 35,
36, 37, 39 e 43.
Sostiene quindi la ricorrente che il nome a dominio oggetto di
contestazione è identico alla sua denominazione sociale ed
ai marchi da lei registrati.
Assume la ricorrente che la sua denominazione sociale, oltre ad essere
stata registrata come marchio, è nota in tutta Europa ed in
Italia, in quanto compagnia aerea che fa scalo nelle principali
città aeroportuali italiane. Tale notorietà
è accresciuta dalla pubblicità effettuata dalla
ricorrente attraverso i suoi numerosi domini dei quali è
intestataria, fra cui: vueling.com, vueling.eu, vueling.de,
vueling.co.uk, vueling.es e vueling.fr.
Al contrario, la resistente – secondo le deduzioni della
Veuling Airlines A.S., non ha alcun diritto o titolo per usare il nome
a dominio VUELING.IT non corrispondendo esso né al suo nome,
né ad un segno aziendale per cui è conosciuta.
Dalla notorietà della compagnia aerea e dalla
identità di area merceologica dei servizi offerti dalla
resistente con il nome a dominio contestato, la Vueling Airlines S.A.
deduce la malafede nella registrazione e del mantenimento del dominio
VUELING.IT; essa pertanto richiede che le sia trasferito il dominio
oggetto della presente procedura.
A riprova delle proprie deduzioni la ricorrente allega completa
documentazione.
Posizione della
Resistente.
La
resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il ricorso e la
documentazione della ricorrente, non ha inviato proprie deduzioni
difensive nel termine previsto dal Regolamento.
Motivi della
decisione.
a) Sulla identità e
confondibilità del nome a dominio.
Il requisito della identità o confondibilità del
nome a dominio contestato è previsto dall'art. 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento secondo il quale “il nome a dominio
deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta
diritti, o al proprio nome e cognome”.
Nel caso in esame tale requisito sussiste senza dubbio contendo il
dominio VUELING.IT la denominazione sociale della Vueling Airlines S.A.
E’ altrettanto evidente che il ricorrente può
vantare diritti sul nome a dominio VUELING.IT non solo per la
identità dello stesso con la propria denominazione sociale,
elemento questo di per sé sufficiente, ma anche per avere
registrato il nome VUELING come marchio comunitario collegato ad un
ampio elenco di prodotti e servizi attinenti alla navigazione aerea,
quali trasporto, costruzioni di aeromobili, servizi di prenotazione di
alberghi e ristorazione ecc.
b) Diritto o titolo
della Resistente al nome a dominio in contestazione.
La resistente, pur avendo ricevuto il ricorso ed i
documenti ad esso allegati, non ha inviato al Prestatore di Servizio di
Risoluzione delle Dispute le proprie repliche, non fornendo al
sottoscritto elementi dai quali dedurre un suo diritto o titolo
all’uso del nome a dominio VUELING.IT.
Né risulta dal sito web corrispondente al dominio in
contestazione alcuna delle circostanze di cui all’art. 3.6,
III co. punti a, b, c del Regolamento, dalle quali dedurre un
concorrente diritto o titolo della signora Anne Christina Coppola sul
nome a dominio oggetto della presente procedura.
Si deve quindi ritenere inesistente un concorrente diritto
della resistente sul nome a dominio contestato.
c) Sulla malafede
della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
Per quanto riguarda il requisito della malafede, visti gli
elementi già esaminati, esso deve ritenersi provato.
La Vueling Airlines S.A. è una nota compagnia aerea che
attraverso i suoi molti siti internet (sotto i cctld: .com, .es, .de,
.fr, .eu) offre sia prestazioni di servizi direttamente connessi al
trasporto aereo: la ricerca di voli rispondenti alla esigenza della
utenza e la prenotazione di biglietti aerei, che altri servizi, quali
la ricerca e prenotazione di alberghi o di noleggio di veicoli. Per
tutte queste attività essa sfrutta il proprio marchio
comunitario VUELING.
Tale circostanza non poteva essere ignota alla resistente quando ha
registrato il nome a dominio né successivamente quando ha
continuato ad utilizzarlo nonostante la richiesta di trasferimento
effettuata dalla stessa Vueling Airlines S.A.
Inoltre si rileva che l’attività offerta dalla
resistente attraverso il dominio WWW.VUELING.IT coincide con quella
svolta dalla ricorrente con i propri siti internet. Infatti, la pagina
web corrispondente al dominio contestato è utilizzata per
l’offerta di servizi di prenotazione di voli aerei, noleggio
di veicoli ed altri servizi. In essa inoltre si rinvengono anche link
al sito della ricorrente www.vueling.com e il nome VUELING è
ben visibile nel lato sinistro della pagina, fra i link delle offerte:
“Buon Prezzo” e “Volare
Spagna”. E’ quindi evidente che gli utenti del sito
WWW.VUELING.IT sono indotti a considerare il sito della signora Coppola
quale uno dei siti ufficiali della Vueling Airlines S.A., con palese
sviamento di clientela.
Deve pertanto ritenersi provato dalla ricorrente il requisito
della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la
riassegnazione del nome a dominio VUELING.IT alla Vueling
Airlines S.A., con sede in Parque de Negocios Mas Blau II, Plaza de
l’Estany n. 5, El Prat de Llobregat, 08820 Barcellona.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Trieste, 14 marzo 2008
Prof. Avv. Alfredo Antonini