Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VIVERSANIEBELLI.IT
Ricorrente: D.E. Didieffe Editoriale s.r.l.
Resistente: Sig. Sebastian Frei
Collegio unipersonale: Avv. Prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la
società D.E. Didieffe Editoriale s.r.l. con sede in Corso di
Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale
rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio viversaniebelli.it,
registrato dal Sig. Sebastian Frei.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio viversaniebelli.it era stato creato il 24 aprile 2009 ed era registrato a nome del Sig. Sebastian Frei;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.viversaniebelli.it si
giungeva ad una pagina web “di parcheggio” contenente il
logo di Sedo (nota società specializzata nell’assistenza
alla compravendita di domini internet), in cui assieme all’invito
all’acquisto del nome a dominio si sponsorizzava una lista di
link che apparentemente reindirizzavano l’utente verso altri siti
internet. Seguendo il link che invitava all’acquisto del dominio,
si perveniva ad una pagina della società Sedo, nella quale si
era invitati a fare un’offerta per l’acquisto del dominio
viversaniebelli.it.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 27
ottobre 2011 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne
inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo
risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a
C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il
giorno 28 novembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico con
l’indicazione che il destinatario era sconosciuto. Pertanto in
data 5 dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente
procedura l’ Avv. Enzo Fogliani, che il giorno
seguente accettava l'incarico.
1. Allegazione della Ricorrente
Nel
proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di
essere una società operante in ambito della editoria, che
fin dal 1992 pubblica la testata mensile “Viversani &
belli”. La D.E. Didieffe Editoriale s.r.l. afferma inoltre di
godere di diritto di esclusiva sul marchio “Viversani &
belli” dal 2 settembre 2003 con registrazione n. 0000905791
(domanda di marchio nazionale 22 febbraio 2000 n. MI2000C001935).
La
Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è identico
alla rivista “Viversani&belli” quest’ultima
protetta dal marchio nazionale.
Riguardo
alla malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella condotta
del Sig. Sebastian Frei l’intento di sfruttare la
notorietà del mensile Viversani&belli sia per attirare
gli utenti verso i link sponsorizzati sulla pagina web sia per vendere
lo stesso nome a dominio.
In
particolare, la Ricorrente fa notare non solo come il Sig.
Sebastian Frei abbia registrato il nome a dominio nel 2009 e
quindi in un secondo momento rispetto alla registrazione del marchio e
alla pubblicazione della rivista, ma anche come sullo stesso sito
www.viversaniebelli.it compaia l’indicazione “compra questo
sito”. Da ciò emergerebbe la malafede della Resistente,
perché l’utilizzo del sito sarebbe finalizzata a trarre un
indebito vantaggio e alla vendita del nome a dominio al miglior
offerente.
La
Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il nome a
dominio in contestazione senza avere con esso alcun collegamento, per
cui risulterebbe applicabile al caso di specie la circostanza ex art.
3.7, lettera a) ed e) del Regolamento.
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Il
ricorso, inviato per raccomandata a.r. al Resistente presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, è stato
restituito dalle poste con l’indicazione “destinatario
sconosciuto”. Pertanto, ai sensi dell’art. 4.4
lettera c) del Regolamento il reclamo si considera conosciuto dal
titolare del dominio oggetto di opposizione dalla data in cui le poste
hanno tentato la consegna del plico, ossia, nel caso di specie, il 2
novembre 2011. Da tale data sono decorsi i termini per le eventuali
repliche, senza che nulla pervenisse dall’intestatario del
dominio.
Motivi della decisione
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome.
Ai
sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome
a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al
riguardo, è indubbio che il nome a dominio viversaniebelli.it
assegnato al Sig. Sebastian Frei è esattamente identico
sia al marchio che alla denominazione del mensile stampato dalla
Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
Provato
dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome viversaniebelli –
sotto il duplice profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla
registrazione di identico marchio e (b) di diritto d’autore sul
titolo della testata giornalistica - sarebbe spettato al Resistente
dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio.
Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché al
ricorso, il sottoscritto ha proceduto d’ufficio a verificare la
sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
- a)
non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
- b)
non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
- c)
si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web
che sponsorizza una serie di altri siti internet attraverso dei link e
soprattutto l’indicazione di messa in vendita del nome a dominio
stesso.
Si
ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi
soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Sul
sito web posto nel dominio in contestazione compare un’unica
pagina di parcheggio fornita da Sedo. Vi si legge infatti in calce:
“questa pagina è fornita free da Sedo Domain Parking
Program).
Anche
se apparentemente sulla pagina web si trovano alcuni link tematici
generici, gli unici effettivamente funzionanti sono quelli che
pubblicizzano il fatto che il dominio è in vendita, che
conducono ad una pagina di Sedo in cui può fare un’offerta
per l’acquisto. In concreto, quindi, la Resistente
non fa alcun uso del dominio che non sia pubblicizzare che lo stesso
è in vendita.
Si
è quindi in presenza di un caso di passive holding del dominio,
che l’unanime orientamento dei collegi delle procedure di
riassegnazione nazionali ed internazionali ritiene elemento da cui
desumere la malafede della Resistente, essendo indicativo
dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di sfruttare
la notorietà del nome o del marchio altrui.
Un
ulteriore elemento indicativo della malafede proviene dalla
constatazione che il dominio è stato registrato il 24 aprile
2009, ossia ben diciassette anni dopo la comparsa nelle edicole
italiane del mensile “Viversani&belli”, che lo scorso
anno risulta aver avuto una tiratura mensile di oltre 100.000 copie.
Se
a ciò si aggiunge che il dominio è stato registrato da
persona che ha indicato un nome straniero ed una residenza in Germania,
e non ha quindi alcun plausibile collegamento con una frase, quale
viversaniebelli, che ha senso compiuto solo nella lingua
italiana, non è ipotizzabile che la registrazione del
dominio in contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma
piuttosto, considerata la notorietà della rivista, che la
registrazione del nome a dominio sia stata effettuata unicamente
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti in Internet,
ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di
un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o
comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento).
La
circostanza è confermata dal contenuto dell’unica pagina
web posta sul dominio in contestazione, su cui compare
l’esplicito invito ad acquistare il dominio
“viversaniebelli.it”.
Si
ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio
“viversaniebelli.it” alla società D.E. Didieffe
Editoriale s.r.l. con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a, 20121
Milano.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 21 dicembre 2011.
Avv. Prof. Enzo Fogliani
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