Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
vittoriassicurazioni.it
Ricorrente: Vittoria Assicurazioni S.p.a. (Avv. Marco Francetti)
Resistente: Paul Taylor
Collegio unipersonale: avv. Emanuela Quici
Svolgimento della procedura
Con
ricorso inviato per e-mail in data 9 maggio 2008, la Vittoria
Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, Via Caldera 21, in
persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr.
Roberto Guarena, rappresentata dall’avv. Marco Francetti, e
domiciliato presso lo Studio Legale Jacobacci – Associati, Via
Senato 8, Milano, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art. 16 del
Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio
del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a
suo nome del dominio vittoriassicurazioni.it, registrato dal sig. Paul
Taylor, domiciliato in Shearwater House, Nunnery Mills, Old Castle
Road, Douglas (Regno Unito).
Ricevuto
il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome
a dominio oggetto della contestazione sul database del Registro,
nonché la pagina web risultante all'indirizzo
www.vittoriassicurazioni.it.
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in oggetto risultava assegnato al sig. Paul Taylor dal 25 luglio 2007;
- che il dominio era stato oggetto di opposizione, debitamente registrata sul data base del registro;
-
che digitando l’indirizzo www.vittoriassicurazioni.it si
visualizza una pagina web in cui risultano numerosi link a siti di
diverse società operanti nel settore assicurativo e
parassicurativo (es. AllianzRas, Directline, Zuritel, Genialloyd ecc.).
Effettuati
i necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, C.R.D.D.
inviava al sig. Paul Taylor il ricorso e la documentazione con
l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25
giorni dal ricevimento.
Il
sig. Paul Taylor riceveva il plico in data 22 maggio 2008, ma non
inviava alcuna replica. Pertanto, scaduti inutilmente i termini, in
data 18 giugno 2008, C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione
della presente procedura l’avv. Francesca d’Orsi, la quale
però non accettava l’incarico, in quanto difensore di una
controparte della Vittoria Assicurazioni s.p.a. in un giudizio civile.
C.R.D.D. nominava quindi quale esperto la sottoscritta avv. Emanuela
Quici, che il 23 giugno 2008 accettava l'incarico.
Allegazioni della ricorrente.
La
Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di
vantare la titolarità di un consistente numero di registrazioni
di marchio contenenti le parole “VITTORIA ASSICURAZIONI” e
“VITTORIA”, effettuate in data anteriore alla registrazione
del nome a dominio contestato (25.07.2007).
In
particolare, la Ricorrente documenta di essere titolare del marchio
nazionale n. 921403 “VITTORIA ASSICURAZIONI” rinnovo del n.
676792, a sua volta rinnovo del n. 748892 del 21.09.1973, e del marchio
marchio nazionale n. 748892 “VITTORIA” del 10.04.1996.
La
Ricorrente ha inoltre registrato sin dal 29.04.1998 il nome a dominio
“vittoriaassicurazioni.it” collegato al sito
www.vittoriaassicurazioni.it attraverso il quale la stessa pubblicizza
la propria attività.
Nel
proprio ricorso la Ricorrente rileva come il nome a dominio
vittoriassicurazioni.it riprende, in maniera identica, il segno
distintivo “VITTORIA ASSICURAZIONI” oggetto delle
registrazioni di marchio della Ricorrente, oltre che sua denominazione
sociale, ed il dominio “vittoria assicurazioni.it” di
titolarità della Ricorrente.
Sostiene
la Ricorrente che non è configurabile alcun diritto o
legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio oggetto di
reclamo stante la circostanza che non vi è corrispondenza tra il
nome a dominio stesso ed il cognome o la ditta del Resistente.
Peraltro, in capo al Resistente non risulta la titolarità di
alcun marchio registrato identico o quanto meno simile a quello che in
questa sede si contesta.
Quanto
alla malafede, la Ricorrente evidenzia che: a) il Resistente non poteva
ignorare l’esistenza e la notorietà del marchio Vittoria
Assicurazioni in quanto quest’ultimo è estremamente
conosciuto in Italia nel settore di riferimento; b) i dati forniti dal
Resistente risultano inesatti giacché sia la lettera di diffida
inviata il 7.08.2007, sia la successiva e-mail, inviate entrambe agli
indirizzi indicati nel data base del Registro non sono state mai
recapitate al destinatario per non correttezza e/o inesistenza del
relativo indirizzo; c) il Resistente ha registrato un nome a dominio in
integrale imitazione del noto marchio della Ricorrente al solo scopo di
attirare gli utenti di Internet sul proprio sito al fine di promuovere
i servizi ivi offerti. Infine ulteriore elemento sarebbe dato dall'uso
che il Resistente fa del dominio utilizzato esclusivamente per
reindirizzare su siti di società concorrenti che non hanno alcun
collegamento con la ricorrente e i suoi marchi. Il che rileverebbe
l'intento di volere sfruttare la notorietà del marchio per
deviare utenti Internet che cercano siti della Ricorrente.
La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.
Il Resistente, come detto, non ha fatto pervenire alcuna replica.
Motivi della decisione
a) identità o confondibilità del nome
Non
appare dubbio che il nome a dominio in contestazione
(vittoriassicurazioni) sia identico alla denominazione sociale della
ricorrente ed al marchio depositato e registrato dalla Vittoria
Assicurazioni S.p.a. in data ben anteriore alla registrazione del nome
a dominio in contestazione, differenziandosi per il solo mancato
utilizzo della doppia lettera “a”.
E’
dunque soddisfatto il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, I comma, lett. a)
del Regolamento.
b) diritti o interessi legittimi del resistente
Con
riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare
che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome
“vittoria assicurazioni” e la confondibilità del
nome a dominio con il marchio da essa registrato.
Sarebbe
dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto
o titolo al nome a dominio. Non avendo il Resistente controdedotto
alcunché al ricorso, né risultando dalla documentazione
agli atti o da quanto reperibile d’ufficio alcun titolo del
Resistente al nome a dominio, l’onere di tale prova deve
ritenersi non assolto.
Si
ritiene quindi che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento
per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi
soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede
Sia
dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche
effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la
notorietà del marchio VITTORIA ASSICURAZIONI registrato dalla
Ricorrente. Sotto questo profilo appare quindi inverosimile che
la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale.
Inoltre,
come pacificamente ritenuto in giurisprudenza nelle procedure di
riassegnazione, la utilizzazione di un dominio identico ad un marchio
registrato dove sono contenuti i link a società concorrenti con
la Ricorrente non può essere ritenuto una mera coincidenza ma
una scelta del Resistente mirata ad usurpare il marchio del Ricorrente
e a profittare della notorietà del marchio per indirizzare
ingannevolmente gli utenti internet verso società concorrenti.
Si deve quindi ritenere fondata l’affermazione della Ricorrente,
in base alla quale ricorrerebbe nel caso di specie la mala fede del
Resistente, tenuto conto del fatto che i marchi pubblicizzati sul
sito vittoriassicurazioni.it appartengono a società che operano
nel medesimo settore della Ricorrente.
Risultano
pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7
“Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in
malafede”, lett. b), c) e d), in presenza delle quali il
regolamento ritiene provata la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
* * *
Sussistono
quindi tutte le condizioni richieste dall’art. 3.6 per far luogo
alla riassegnazione del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio vittoriassicurazioni.it
alla Vittoria Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Milano, Via
Caldera 21.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 30 giugno 2008
Avv. Emanuela Quici
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