Procedura di riassegnazione del nome a dominio
vittoriassicurazioni.it
Ricorrente: Vittoria Assicurazioni S.p.a.  (Avv. Marco Francetti)
Resistente: Paul Taylor
Collegio unipersonale: avv. Emanuela Quici


Svolgimento della procedura

Con ricorso inviato per e-mail in data 9 maggio 2008, la Vittoria Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Milano, Via Caldera 21, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Dr. Roberto Guarena, rappresentata dall’avv. Marco Francetti, e domiciliato presso lo Studio Legale Jacobacci – Associati, Via Senato 8, Milano, giusta delega in calce al ricorso, introduceva innanzi a C.R.D.D. una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito Regolamento) per ottenere il trasferimento a suo nome del dominio vittoriassicurazioni.it, registrato dal sig. Paul Taylor, domiciliato in Shearwater House, Nunnery Mills, Old Castle Road, Douglas (Regno Unito).

Ricevuto il ricorso, la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio oggetto della contestazione sul database del Registro, nonché la pagina web risultante  all'indirizzo www.vittoriassicurazioni.it.
 
Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
-    che il nome a dominio in oggetto risultava assegnato al sig. Paul Taylor dal 25 luglio 2007;
-    che il dominio era  stato oggetto di opposizione, debitamente registrata sul data base del registro;
-    che digitando l’indirizzo www.vittoriassicurazioni.it si visualizza una pagina web in cui risultano numerosi link a siti di diverse società operanti nel settore assicurativo e parassicurativo (es. AllianzRas, Directline, Zuritel, Genialloyd ecc.).

Effettuati i necessari controlli e le dovute comunicazioni al Registro, C.R.D.D. inviava al sig. Paul Taylor il ricorso e la documentazione con l’invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. 

Il sig. Paul Taylor riceveva il plico in data 22 maggio 2008, ma non inviava alcuna replica. Pertanto, scaduti inutilmente i termini, in data 18 giugno 2008, C.R.D.D. nominava quale esperto per la decisione della presente procedura l’avv. Francesca d’Orsi, la quale però non accettava l’incarico, in quanto difensore di una controparte della Vittoria Assicurazioni s.p.a. in un giudizio civile. C.R.D.D. nominava quindi quale esperto la sottoscritta avv. Emanuela Quici, che il 23 giugno 2008 accettava l'incarico.

Allegazioni della ricorrente.

La Ricorrente, nel proprio ricorso introduttivo, afferma e documenta di vantare la titolarità di un consistente numero di registrazioni di marchio contenenti le parole “VITTORIA ASSICURAZIONI” e “VITTORIA”, effettuate in data anteriore alla registrazione del nome a dominio contestato (25.07.2007).

In particolare, la Ricorrente documenta di essere titolare del marchio nazionale n. 921403 “VITTORIA ASSICURAZIONI” rinnovo del n. 676792, a sua volta rinnovo del n. 748892 del 21.09.1973, e del marchio marchio nazionale n. 748892 “VITTORIA” del 10.04.1996.

La Ricorrente ha inoltre registrato sin dal 29.04.1998 il nome a dominio “vittoriaassicurazioni.it” collegato al sito www.vittoriaassicurazioni.it attraverso il quale la stessa pubblicizza la propria attività.

Nel proprio ricorso la Ricorrente rileva come il nome a dominio vittoriassicurazioni.it riprende, in maniera identica, il segno distintivo “VITTORIA ASSICURAZIONI”  oggetto delle registrazioni di marchio della Ricorrente, oltre che sua denominazione sociale, ed il dominio “vittoria assicurazioni.it” di titolarità della Ricorrente.

Sostiene la Ricorrente che  non è configurabile alcun diritto o legittimo interesse del Resistente sul nome a dominio oggetto di reclamo stante la circostanza che non vi è corrispondenza tra il nome a dominio stesso ed il cognome o la ditta del Resistente.  Peraltro, in capo al Resistente non risulta la titolarità di alcun marchio registrato identico o quanto meno simile a quello che in questa sede si contesta.

Quanto alla malafede, la Ricorrente evidenzia che: a) il Resistente non poteva ignorare l’esistenza e la notorietà del marchio Vittoria Assicurazioni in quanto quest’ultimo è estremamente conosciuto in Italia nel settore di riferimento; b) i dati forniti dal Resistente risultano inesatti giacché sia la lettera di diffida inviata il 7.08.2007, sia la successiva e-mail, inviate entrambe agli indirizzi indicati nel data base del Registro non sono state mai recapitate al destinatario per non correttezza e/o inesistenza del relativo indirizzo; c) il Resistente ha registrato un nome a dominio in integrale imitazione del noto marchio della Ricorrente al solo scopo di attirare gli utenti di Internet sul proprio sito al fine di promuovere i servizi ivi offerti. Infine ulteriore elemento sarebbe dato dall'uso che il Resistente fa del dominio utilizzato esclusivamente per reindirizzare su siti di società concorrenti che non hanno alcun collegamento con la ricorrente e i suoi marchi. Il che rileverebbe l'intento di volere sfruttare la notorietà del marchio per deviare utenti Internet che cercano siti della Ricorrente.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo il trasferimento del nome a dominio in contestazione.

Il Resistente, come detto, non ha fatto pervenire alcuna replica.

Motivi della decisione

a) identità o confondibilità del nome

Non appare dubbio che il nome a dominio in contestazione (vittoriassicurazioni) sia identico alla denominazione sociale della ricorrente ed al marchio depositato e registrato dalla Vittoria Assicurazioni S.p.a. in data ben anteriore alla registrazione del nome a dominio in contestazione, differenziandosi per il solo mancato utilizzo della doppia lettera “a”. 

E’ dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, I comma, lett. a) del Regolamento.

b) diritti o interessi legittimi del resistente

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre sottolineare che la Ricorrente ha provato un proprio diritto sul nome “vittoria assicurazioni” e la confondibilità del nome a dominio con  il marchio da essa registrato.

Sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo il Resistente controdedotto alcunché al ricorso, né risultando dalla documentazione agli atti o da quanto reperibile d’ufficio alcun titolo del Resistente al nome a dominio, l’onere di tale prova deve ritenersi non assolto.

Si ritiene quindi che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

Sia dalla documentazione dedotta dalla ricorrente che da autonome ricerche effettuate dal presente Collegio sulla rete Internet risulta provata la notorietà del marchio VITTORIA ASSICURAZIONI registrato dalla Ricorrente. Sotto questo profilo appare  quindi inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto casuale. 

Inoltre, come pacificamente ritenuto in giurisprudenza nelle procedure di riassegnazione, la utilizzazione di un dominio identico ad un marchio registrato dove sono contenuti i link a società concorrenti con la Ricorrente non può essere ritenuto una mera coincidenza ma una scelta del Resistente mirata ad usurpare il marchio del Ricorrente e a profittare della notorietà del marchio per indirizzare ingannevolmente gli utenti internet verso società concorrenti. Si deve quindi ritenere fondata l’affermazione della Ricorrente, in base alla quale ricorrerebbe nel caso di specie la mala fede del Resistente,  tenuto conto del fatto che i marchi pubblicizzati sul sito vittoriassicurazioni.it appartengono a società che operano nel medesimo settore della Ricorrente. 

Risultano pertanto dimostrate le circostanze di cui all’art. 3.7 “Prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede”, lett. b), c) e d), in presenza delle quali il regolamento ritiene provata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

* * *

Sussistono quindi tutte le condizioni richieste dall’art. 3.6 per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio vittoriassicurazioni.it alla Vittoria Assicurazioni S.p.a. con sede legale in Milano, Via Caldera 21.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 30 giugno 2008

Avv. Emanuela Quici



 
inizio sito
inizio sito
E-mail: svp@crdd.it
Manda un messaggio
inizio pagina

inizio pagina