Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
vinitaly.it 

Ricorrente: Ente Autonomo per le Fiere di Verona.
 Resistente: Maurizio Lago
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto via e-mail alla CRDD il 25 settembre 2002 l’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, con sede in Viale del Lavoro 8, 37135 Verona, in persona del suo Commissario Straordinario Camillo Cametti, introduceva la presente procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio vinitaly.it, registrato da Maurizio Lago, Via Calcara, 10/d, 37053 Cerea (VR).

 Il giorno successivo la segreteria della CRDD verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority e la pagina web risultante all’indirizzo http://www.vinitaly.it. 

Da tali verifiche risultava che il dominio vinitaly.it era stato assegnato per la prima volta l’11 settembre 1997 e sottoposto a contestazione il 31 maggio 2002. All’indirizzo http://www.vinitaly.it corrispondeva una sola pagina web, con l’immagine di un bicchiere sovrastato da un grappolo d’uva e la scritta “vinitaly.it – Per contatti: mlago@inwind.it”

Il 26 settembre 2002 la segreteria della CRDD comunicava per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso.

 Il 30 settembre 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. Verificatane la regolarità, CRDD provvedeva ad inviarli per raccomandata al resistente; contestualmente, altra copia del ricorso gli veniva inviata via e-mail e per fax.

La cartolina di ritorno della raccomandata indicava che il ricorso era stato ricevuto dal resistente il 14 ottobre 2002. Non essendo pervenuto nulla dal sig. Maurizio Lago entro il termine previsto dalle regole di naming per il deposito delle repliche (venerdì 8 novembre 2002), l’11 novembre successivo la CRDD nominava quale “saggio” il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 12 novembre 2002 accettava l’incarico.

Questioni preliminari.

In via preliminare, si osserva che nel proprio ricorso l’Ente Autonomo Fiere di Verona ha indicato come assegnatario del nome a dominio contestato la Alicom.it di Maurizio Lago. La Registration Authority, ricevuta la comunicazione di inizio procedura da parte della CRDD, ha esattamente fatto presente che il dominio risultava assegnato al sig. Maurizio Lago e non alla Alicom.it.

In effetti, dai dati contenuti nel database whois della R.A. il dominio risulta assegnato a Maurizio Lago, mentre la Alicom.it ne risulta il maintainer. 

Ritiene il sottoscritto che l’imprecisa indicazione dell’assegnatario del nome a dominio sia irrilevante laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato in concreto inviato a (e ricevuto da) colui che risulta l’effettivo intestatario del nome a  dominio dal database whois della R.A.

L’indicazione del nome a dominio contestato rende infatti univoca anche l’identificazione del suo assegnatario in virtù dei dati contenuti nel database whois della R.A., sicché la circostanza che il ricorrente abbia parzialmente sbagliato nell’indicare il nome del resistente costituisce mero errore materiale, correggibile d’ufficio, che rimane privo di rilevanza purché l’effettivo assegnatario sia stato posto in grado – come nel caso di specie – di esercitare il contraddittorio nel procedimento.

Allegazioni delle parti.

Il ricorrente dichiara e documenta di essere titolare del marchio Vinitaly, depositato in Italia sin dal 1990, rinnovato negli anni successivi e depositato anche come marchio comunitario nel 2002, per contraddistinguere, fra l’altro, servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni per scopi commerciali, pubblicitari, promozionali, culturali ed educativi.

La denominazione Vinitaly è stata utilizzata dall’Ente Autonomo Fiere di Verona a partire dal 1967 per identificare una nota manifestazione fieristica annuale rinomata in sede internazionale.

Secondo il ricorrente, l’attuale assegnatario non avrebbe alcun titolo al nome a dominio vinitaly, identico al marchio registrato dall’Ente Autonomo delle Fiere di Verona.

La notorietà mondiale della manifestazione fieristica ed il mancato utilizzo del dominio per lungo periodo dimostrerebbero la mala fede del resistente, che avrebbe registrato il dominio allo scopo di  ottenere illeciti vantaggi economici dalla vendita del dominio vinitaly.it all’ente Autonomo Fiere di Verona (proprietario dell’omonimo marchio) o a terzi.

 Il ricorrente chiede pertanto la rassegnazione del dominio vinitaly.it.

 Il resistente Maurizio Lago, pur avendo regolarmente ricevuto il ricorso, non ha depositato alcuna difesa.

Motivi della decisione

 
Il ricorso appare fondato, in quanto è stata accertata l’esistenza dei tre elementi sussistendo i quali le regole di naming impongono far luogo alla riassegnazione di un nome a dominio contestato a chi su di esso vanti legittimi diritti.

In particolare: 

a) il nome a dominio contestato è identico e tale da indurre confusione rispetto al marchio registrato dal ricorrente.

 Il ricorrente ha documentalmente dimostrato che il nome a dominio vinitaly.it è identico sia al nome della manifestazione fieristica tenuta ormai da 36 anni dall’Ente Autonomo delle Fiere di Verona, sia all’identico marchio registrato in Italia ed in sede comunitaria per identificare sia la manifestazione che una serie di servizi collegati ad essa ed in genere alla promozione del vino italiano.

E’ quindi dimostrata la ricorrenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming.

b) l'attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; 

Avendo dimostrato il ricorrente un proprio diritto sul nome a dominio contestato, sarebbe spettato al resistente provare  l’esistenza di un suo concorrente diritto sul medesimo nome, o di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a favore del resistente.

 Se da un lato tale prova non è stata fornita, non essendosi il resistente costituito in giudizio, dall’altro la documentazione agli atti porta ad escludere che sussista una delle condizioni dalle quali l’art. 16.6 ultimo comma deduce l’esistenza di un titolo del resistente al nome a dominio contestato.

L’esistenza, all’indirizzo http://www.vinitaly.it, di una sola pagina Web riproducente un bicchiere sovrastato da un grappolo d’uva esclude che il dominio stesso possa considerarsi come utilizzato in buona fede per l’offerta al pubblico di beni o servizi (art. 16.6.1 delle regole di naming). La circostanza poi che l’indirizzo di posta elettronica indicato “per contatti” non sia neppure appartenente al dominio in contestazione porta ad escludere che esso sia utilizzato per servizi di e-mail.

E’ altresì da escludersi che il sig. Maurizio Lago, persona fisica, sia “conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato” (art. 16.6.2 delle regole di naming).

Né, infine, può ritenersi che il sig. Lago stia facendo del nome a dominio un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato (art. 16.6.3 delle regole di naming). 

Non essendo emerso alcun elemento che dimostri un legittimo interesse del resistente sul nome a dominio in contestazione, deve ritenersi soddisfatto anche quanto richiesto dall’art. 16.6.b delle regole di naming.

 c) Il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato e sia mantenuto in malafede emerge da diversi elementi.

Anzitutto, appare poco verosimile che il resistente – abitante nella provincia di Verona - ignorasse al momento della registrazione l’esistenza di una manifestazione fieristica nota in tutto il mondo e che si tiene da oltre un trentennio.

In secondo luogo, l’immagine posta sull’unica pagina web esistente nel sito è assolutamente simile ai marchi figurativi depositati con il marchio vinitaly. Orbene, il fatto che il nome a dominio sia identico al marchio registrato dal’Ente Autonomo Fiere di Verona e l’immagine web abbia lo stesso contenuto dei marchi figurativi associati alla manifestazione fieristica “Vinitaly” non può essere ritenuto una coincidenza, ma una scelta del resistente mirata ad usurpare il  marchio del ricorrente e ad impedirgli di registrare a suo nome il dominio corrispondente al proprio marchio.

Infine, la stessa circostanza che il dominio non venga utilizzato costituisce “passive holding” del dominio stesso, circostanza pacificamente ritenuta elemento indicativo di malafede.

Da quanto sopra evidenziato si desume, quindi, chiaramente che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio vinitaly.it sono stati effettuati in mala fede.

P.Q.M.

Visti gli Art. 4, 10 e 16 delle vigenti regole di naming italiane, si dispone la riassegnazione del nome a dominio vinitaly.it all’Ente Autonomo per le Fiere di Verona, con sede in Viale del Lavoro 8, 37135 Verona.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority Italiana per gli adempimenti di cui all’art. 14.5 lettera a) delle regole di naming. 

Roma, 19 novembre 2002

Avv. Giuseppe Loffreda. . 

 


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