Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
VESPA.IT

Ricorrente: Forme s.r.l. (avv. Fabrizio Jacobacci – Dr. Massimo Introvigne)
Resistente: Vespa di Barzelogna Luca
Collegio (unipersonale): Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail in data 26 marzo 2013 da C.R.D.D., la Forme s.r.l., con sede legale in Via Quingenti 30, 43100  Parma, in persona del legale rappresentante  Dr. Oreste Bergamaschi, rappresentata e difesa nella presente procedura dall’ avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dr. Massimo Introvigne, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio vespa.it, registrato da Vespa di Barzelogna Luca.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio vespa.it era stato registrato il 7 dicembre 1998 a nome della Vespa di Barzelogna Luca;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione, e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.vespa.it si giungeva ad una pagina web in cui oltre  alla descrizione di servizi  attinenti ad una presumibile attività informatica svolta dalla “Vespa di Barzelogna Luca”, compariva anche un elenco esemplificativo dei siti internet realizzati, con i rispettivi links. Venivano inoltre indicati un numero di partita IVA e l’indirizzo e-mail luca@vespa.it.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Con un controllo dal sito internet delle poste la C.R.D.D. verificava che il plico contenente il ricorso veniva posto in giacenza presso il centro postale di Udine 10 il giorno13 aprile 2013. Trascorso il termine di 30 giorni, necessario per la compiuta giacenza, il 14 maggio C.R.D.D. dava inizio alla procedura, ex art. 4.4 del Regolamento. Pertanto trascorsi 25 giorni, entro i quali il Resistente avrebbe dovuto far pervenire le proprie repliche, C.R.D.D. nominava quale esperto della procedura l'Avv. Mario Pisapia, che il giorno 11 giugno 2013  accettava l'incarico.

Posizione della Ricorrente.

La Ricorrente Forme S.r.l., in virtù del contratto di licenza  stipulato con la società Piaggio & Co. S.p.a., è licenziataria del marchio VESPA per  alcuni prodotti diversi dai motocicli.

La Ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è identico al marchio Vespa  e che il Resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio in contestazione: difatti le attività intraprese dalla Resistente non avrebbero altro scopo se non quello di sfruttare la notorietà del marchio. 
La ricorrente sostiene che il nome a dominio vespa.it sia utilizzato per attirare gli utenti verso altri siti internet, gestiti sempre dal sig Barzelogna, al solo fine di vendere prodotti  contraffatti. In particolare gli utenti dal sito web vespa.it verrebbero ‘attirati’ verso il sito vespaonline.com, nel quale, trattandosi di un forum, vengono discussi argomenti di  interesse per appassionati ‘vespisti’. L’altro sarebbe il sito posto sul dominio officinatonazzo.it, un sito web “certified by Vespaonline.com”, sul quale si possono acquistare prodotti con il marchio Vespa. In merito a quest’ultimo punto la Ricorrente, dopo aver acquistato alcuni prodotti dal sito web, li ha portati dal responsabile Business Unit Ricambi e Accessori e Assistenza Tecnica Post Vendita per una perizia tecnica, dalla quale sarebbe emerso che tali prodotti erano contraffatti.

Pertanto la registrazione dei nomi a dominio vespa.it, vespaonline.com, officinatonazzo.it, secondo la Ricorrente, è il frutto di un unico progetto commerciale che si sostanzia nella vendita di prodotti contraffatti.

La Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.


Posizione del Resistente

La Resistente, pur avendo regolarmente ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i termini previsti.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

a)    identità o confondibilità del nome

Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio possiede i requisiti della identità o confondibilità nel caso sia “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a dominio vespa.it induca l’utenza in inganno, in quanto uguale al famoso marchio dello scooter Piaggio.

Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del Regolamento.


b) diritti o interessi legittimi del resistente

Per ciò che attiene al secondo dei requisiti richiesti, provata l’esistenza del diritto nonché dell’interesse legittimo che la Ricorrente vanta sul marchio, sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente controdedotto alcunché, il presente esperto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo al Resistente.

Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
  • a)  non risulta che “il resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in buona fede ha usato o si è  preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento); vero è che prima ancora di ricevere il ricorso la Resistente già utilizzava il nome a dominio oggetto di opposizione, ma è altrettanto vero che non si ravvisa alcuna buona fede in tale utilizzo.
  • b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”. In merito a ciò, da quanto prodotto dalla Ricorrente, non risulta alcuna ditta individuale “Vespa di Barzelogna Luca” .
  • c)  si deve escludere la circostanza che “il resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”. Il settore merceologico trattato nel sito web vespa.it sembra essere completamente differente da quello della Ricorrente, ma da una più attenta analisi del sito si può facilmente dedurre che il nome a dominio vespa.it  ha altre funzioni rispetto a quella di vendita di servizi web, come si legge nella homepage dello stesso. Difatti  gli utenti interessati ai  prodotti dal marchio vespa, sono facilmente indirizzati da vespa.it  verso altri siti web che fanno direttamente riferimento al sig Barzelogna Luca e che trattano settori merceologici concorrenti a quelli della Ricorrente.
Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi soddisfatto.

c) registrazione ed uso del dominio in malafede

La malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio vespa.it emerge da più di una circostanza. Innanzitutto la notorietà del marchio Vespa fa escludere ogni ipotesi di casualità nella  registrazione del nome a dominio oggetto di opposizione.

Inoltre l’attività offerta da vespa.it di servizi web, reti informatiche e siti internet, sembra non trovare alcun riscontro  nei siti internet che la Resistente indica come frutto del proprio lavoro. Nel merito, dalla homepage di vespa.it vengono mostrati alcuni  links presentati sotto la dicitura “Alcuni Siti realizzati”, tuttavia visitando tali siti web si scopre che  sono  stati realizzati da altra società che  non ha nulla a che vedere con la Vespa di  Barzelogna Luca.

Il dominio in contestazione viene quindi usato “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del Regolamento.

In particolare, la natura dell’attività posta in essere sul sito officinatonazzo.it, al quale l’utenza viene reindirizzata, è concorrente con quella svolta dalla Ricorrente,  integrando quindi la fattispecie prevista dall’art. 3.7, lett. b) e c) del Regolamento).

Infine l’utilizzo del nome a dominio vespa.it, di fatto, costituisce un impedimento per la Piaggio & Co S.p.a all’ utilizzo di tale nome; inoltre questo

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.


P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio vespa.it  alla  Forme s.r.l., con sede legale in Via Quingenti 30, 43100  Parma.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Napoli, 25 giugno 2013

Avv. Mario Pisapia



 
inizio sito
inizio sito
scarica la versione in pdf
scarica la versione in pdf
inizio pagina

inizio pagina