Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VENUS.IT
Ricorrente: Kelemata s.r.l.
(avv.ti Franco Vinai e Alessandro Nobiloni)
Resistente: Ugo Uggetti
Collegio (unipersonale): avv.
prof. Andrea Sirotti Gaudenzi
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto tramite
e-mail da C.R.D.D in data 9 aprile 2013, la società Kelemata
s.r.l., con sede in Corso Re Umberto 20, 10100 Torino, in persona del
procuratore speciale Rag. Alberto Aimi, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Franco Vinai e Alessandro Nobiloni, giusta delega in calce al
ricorso, proponeva reclamo ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD “.it”
(d’ora in poi Regolamento) e dell’art. 5.6 del
Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD “.it” per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio venus.it, registrato dal
sig. Ugo Uggetti.
Ricevuto il ricorso e
verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli dai quali risultava che:
- a) il dominio venus.it era stato
creato il 29 gennaio 1996 e risultava assegnato al sig. Ugo Uggetti;
- b) il nome a dominio era stato
sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul
whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) digitando
l’indirizzo http://www.venus.it avveniva un redirecting alla
pagina www.miapavia.com, contenente la testata giornalistica
“Mia Pavia”, il cui direttore risulta essere il
sig. Ugo Uggetti.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, ricevuto il ricorso e la documentazione per
posta ed avuta indicazione dal Registro del domicilio del Resistente,
il 16 aprile 2013 C.R.D.D. inviava il ricorso e la documentazione al
Resistente per raccomandata a.r., con l’invito ad trasmettere
a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il sig. Ugo Uggetti, con e-mail
del 9 maggio 2013 seguita da originale in formato cartaceo, si
costituiva nel procedimento a mezzo di replica. Il 10 marzo 2013
C.R.D.D. inoltrava le repliche alla Ricorrente, nominando il 13 maggio
quale esperto lo scrivente Andrea Sirotti Gaudenzi, che il giorno
seguente accettava l’incarico.
Il 14 maggio 2013 parte
ricorrente chiedeva di poter controdedurre alle repliche avversarie.
Con ordinanza del 15 maggio 2013 l’esperto disponeva termine:
a favore della Ricorrente sino al 24 maggio 2013 per controdeduzioni
alle repliche del Resistente e produzioni documentali; a favore del
Resistente sino al 3 giugno 2013 per proprie ulteriori repliche alle
controdeduzioni della Ricorrente e produzioni documentali.
Entrambe le parti inviavano
tramite e-mail propri scritti difensivi e ulteriore documentazione nei
termini loro rispettivamente assegnati.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente Kelemata s.r.l.
espone di essere una delle più grandi società
operanti nel settore della cosmetica e della profumeria, fatturando 120
milioni di euro e detenendo numerosi marchi tra cui Kalemata, Perlier,
Orlane, Venus, Annayake, Armonie Naturali.
La società Kelemata
s.r.l. documenta di essere titolare fin dal 1959 di numerose
registrazioni italiane per il marchio “venus”, e
nel proprio ricorso precisa di mai aver dato alcuna autorizzazione al
sig. Uggetti per la registrazione del nome a dominio
“venus.it”, nè di aver disposto titoli o
licenze per l’utilizzo o lo sfruttamento del segno
distintivo.
La registrazione e
l’utilizzo del nome a dominio oggetto della procedura,
secondo la Ricorrente, è stata effettuata in malafede con
l’unico scopo di rivendere il nome a dominio e/o sfruttare la
notorietà del marchio. Inoltre, l’utilizzo in
malafede del nome a dominio verrebbe dimostrato anche dalla detenzione
passiva dello stesso, dato che al relativo indirizzo Internet
corrisponde un redirecting alla pagina www.miapavia.com.
La Ricorrente conclude pertanto
chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio“venus.it”.
Repliche del Resistente.
Il sig. Ugo Uggetti nelle
proprie repliche contesta che la registrazione del nome a dominio sia
stata effettuata in malafede con l’intento di sfruttare la
notorietà del marchio “venus” ledendo
gli interessi legittimi della società Kelemata s.r.l.
Nel merito, il Resistente
afferma che nel 1991, oltre a costituire la ditta individuale Ugo
Uggetti, impegnata nella vendita di hardware e software, decise, dopo
l’attivazione di servizi di telecomunicazione, di chiamare
con il nome Venus e/o Venus TelCom il settore telematico in cui opera
la propria impresa.
Il sig. Uggetti afferma che la
Venus a Pavia era una BBS (Bulletin Board System) indipendente, vale a
dire «un sistema telematico nato per offrire servizi
prevalentemente di natura amatoriale, tramite connessione modem su rete
tradizionale telefonica». Il nome Venus, quindi, è
stato utilizzato dal sig. Uggetti per identificare il settore di
telecomunicazioni della propria impresa e tale circostanza lo avrebbe
poi indirizzato nella scelta di acquistare il nome a dominio.
Il Resistente, inoltre, afferma
che con la denominazione Venus e Venus TelCom ha svolto oltre che
attività di rivenditore ufficiale di alcuni software, anche
quella di registrazione e gestione di domini per conto terzi
registrando il maintainer Venus-MNT presso il Registro Italiano.
Successivamente, costituendo
altra impresa, il sig. Uggetti aveva deciso di effettuare un
reindirizzamento dal sito “venus.it” verso il sito
“miapavia.com”, corrispondente a quello della nuova
società.
Il Resistente nega di aver
registrato il dominio in malafede, sottolineando che «Il nome
a dominio venus.it è stato originariamente registrato in
quanto coincidente con il nome del servizio telematico Venus
BBS». La sua buona fede sarebbe dimostrata inoltre sia dalla
registrazione del marchio Venus TelCom (domanda n.
PV1997C000015), sia dal fatto che il nome a dominio a
tutt’oggi viene utilizzato dal sig. Uggetti come indirizzo
della sua posta elettronica (ugo@venus.it), sia dal servizio di
attivazione di account che era stato offerto alla clientela.
Infine, il Resistente rileva che
- operando in settori merceologici notevolmente
differenti da quelli della Ricorrente -
«Il nome a dominio venus.it non è mai
stato - nemmeno incidentalmente - utilizzato con l’intento di
sviare la clientela del ricorrente o di danneggiarlo o di violarne gli
eventuali marchi registrati».
Controdeduzioni delle parti.
Nelle proprie controdeduzioni,
la Ricorrente osserva e documenta che l’impresa individuale
Ugo Uggetti ha cessato la propria attività ed è
stata cancellata dal registro delle imprese nel 2007. Inoltre, non
risulterebbe l’esistenza di alcuna società Venus
– TelCom. In aggiunta a ciò la Ricorrente confuta
la veridicità della carta intestata della ditta Ugo Uggetti
– Venus TelCom, prodotta nelle memorie di replica del sig.
Ugo Uggetti come documento A, in quanto facilmente ricostruibile e
quindi non databile e difficilmente riconducibile al periodo di
esistenza della ditta stessa. Pertanto, secondo la Ricorrente, non vi
sarebbe alcun riferimento nè alcuna
riconducibilità della denominazione
“Venus” al sig. Uggetti.
Il Resistente, precisa la
società Kelemata s.r.l., non sta facendo alcun uso del nome
a dominio oltre quello di un semplice redirecting alla pagina web
miapavia.com, pertanto, il mancato utilizzo di fatto del nome a dominio
e lo scarso interesse per lo stesso, dimostrerebbero la malafede del
sig. Uggetti.
La società Kelemata
s.r.l. contesta l’originalità e la valenza
probatoria di tutta la documentazione prodotta dal Resistente, in
particolare afferma che non esisterebbe alcuna registrazione del
marchio Venus TelCom, nè tantomeno il numero di partita IVA
della società, nè il numero del registro imprese
della ditta Ugo Uggetti – Venus TelCom indicata nella carta
intestata prodotta come documento A.
La Ricorrente afferma inoltre
che, tra gli anni 2000 e 2001 il sig. Uggetti avrebbe avanzato alla
Kelemata s.r.l. una proposta di vendita del nome a dominio contestato;
a riprova di quanto affermato, la Ricorrente chiede che venga ascoltato
come testimone il rag. Alberto Aimi.
La Ricorrente
conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio
venus.it.
Il sig. Uggetti, da parte sua,
nelle proprie controdeduzioni contesta le affermazioni della Ricorrente
e documenta le proprie ragioni relative al proprio diritto al nome a
dominio sulla base di un utilizzo dello stesso, e della propria buona
fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Conclude pertanto per il rigetto
del ricorso.
Motivi della decisione
1)
Sulla richiesta di escussione del test Rag. Alberto Aimi
In rito, è da
esaminarsi in via preliminare la richiesta della Ricorrente di prova
testimoniale volta a provare che il sig. Ugo Uggetti tra gli anni 2000
e 2001 avrebbe cercato di vendere alla Kelemata s.r.l. il nome a
dominio venus.it. A tal fine, è stato richiesto che fosse
ascoltato quale teste il Rag. Aimi sul seguente capitolo di prova:
«Vero che nel
2000 il sig. Uggetti richiedeva un corrispettivo a fronte della
cessione del dominio Venus.it a favore di Kelemata.».
Il Regolamento prevede che «La procedura di
riassegnazione è di regola interamente svolta per iscritto.
Tuttavia il Collegio può decidere, a istanza di parte, a
propria discrezione ed in casi eccezionali, di interrogare le parti
personalmente o assumere prove testimoniali»
(art. 4.13).
Nel caso di specie, da un lato
non si ravvisa la sussistenza di un “caso eccezionale”
che legittimi l’assunzione di una prova testimoniale
richiesta; dall’altro, il capitolo di prova dedotto si
appalesa irrilevante ai fini della decisione della procedura.
Anche a voler tacere il fatto
che il Rag. Alberto Aimi risulta procuratore speciale della
società Kelemata s.r.l. nel presente procedimento di
riassegnazione, è necessario evidenziare che la prova
richiesta risulta irrilevante. Infatti, anche se fosse provato che 13
anni fa il sig. Uggetti avesse richiesto «un corrispettivo a
fronte della cessione del dominio Venus.it a favore di Kelemata»,
ciò non sarebbe affatto - di per se stesso - prova del fatto
che il Resistente abbia registrato quel dominio con intenti speculativi
e, quindi, con malafede. Il requisito indicato nel Regolamento ex art.
3.7 lettera a), perché la proposta di vendita
possa essere considerata elemento probatorio della malafede, afferisce
all’entità del corrispettivo richiesto –
che deve essere superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal
Resistente sino a quel momento – e non alla mera proposta di
vendita dietro corrispettivo. Ed al teste nulla viene proposto di
chiedere al riguardo.
L’istanza di prova
testimoniale formulata dalla Resistente non può, pertanto,
trovare accoglimento.
2)
Sull’identità del nome a dominio al
marchio registrato dalla Kelemata s.r.l.
Non è contestato che
il nome a dominio venus.it sia identico al marchio omonimo registrato
dalla Ricorrente fin dal 1959.
È quindi soddisfatto
il requisito di cui all’articolo 3.6, lettera a) del
Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
3)
Sul diritto o titolo del Resistente sul nome a dominio
venus.it
Avendo dimostrato la Ricorrente
un proprio diritto di esclusiva sul marchio corrispondente al nome a
dominio in contestazione, spetta al Resistente dimostrare a sua volta
di avere un concorrente diritto o titolo che lo legittima alla
registrazione e al mantenimento al nome a dominio.
A riguardo l’art. 3.6
lettera d) del Regolamento disciplina che il Resistente
«sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a
dominio oggetto di opposizione qualora provi che prima di avere avuto
notizia dell’opposizione in buona fede ha usato o si
è preparato ad usare il nome a dominio o un nome a esso
corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi».
Dalla memoria di
replica del Resistente e da una semplice ricerca sul web è
emerso che, prima ancora di avere avuto notizia della procedura di
opposizione, il sig. Uggetti ha sicuramente utilizzato la
risorsa per varie attività. Tra queste vanno segnalate
quella di BBS (Bulletin Board System), il personale indirizzo di posta
elettronica (ugo@venus.it) e quella di maintainer con denominazione
Venus-MNT. Nel 2000, inoltre, aveva registrato (ma
non più rinnovato) il marchio Venus TelCom (domanda numero
PV1997C000015). Pertanto appare plausibile che, nell’ambito
della propria attività lavorativa, il sig. Uggetti possa
essere conosciuto o ricondotto alla denominazione Venus o Venus
TelCom.
Inoltre, dalla stessa
dichiarazione della Ricorrente in virtù della quale
«non si contesta l’esistenza di e-mail create con
dominio venus.it», si deduce che non è materia di
contesa tra le parti un utilizzo del nome a dominio come offerta di
servizio e-mail o come utilizzo di posta elettronica personale.
La lettera e) dell’art
3.6 disciplina la necessità, affinché il
Resistente dimostri un proprio diritto nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, che lo stesso ne stia facendo un
legittimo uso non commerciale oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne
il marchio registrato.
Il settore merceologico di
riferimento della società del sig. Uggetti è
completamente differente da quello della Ricorrente; la clientela a cui
fa riferimento il Resistente non può essere quindi indotta
in confusione. Ciò premesso, l’operazione di
redirecting verso il sito web miapavia.com non è
riconducibile ad una attività concorrente a quella della
Kelemata s.r.l., nè tantomeno a una violazione del marchio
“venus”, ma ad una scelta derivante da un
complessivo utilizzo in buona fede della denominazione Venus o Venus
TelCom.
Si ritiene quindi che il
Resistente abbia dimostrato l’esistenza di un proprio diritto
o titolo al nome a dominio in contestazione.
4)
Sulla malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio
Da quanto sopra si esclude la
malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome
a dominio venus.it.
Anzitutto, è da
escludersi che Venus – corrispondente al nominativo singolare
del nome latino della dea Venere – possa ritenersi un marchio
supernotorio, e come tale possa godere della relativa tutela. Agendo il
sig. Uggetti in settore del tutto diverso da quello della Ricorrente,
legittimamente ha utilizzato la denominazione Venus, tanto che gli
è stata concessa la registrazione del marchio Venus TelCom.
Ad ogni modo, in questa sede si
deve dare applicazione al Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD “it”, che richiede, affinchè
possa essere disposta la riassegnazione, che il nome a dominio sia
stato registrato e mantenuto in mala fede.
Ebbene, non è emerso
nel corso della procedura alcun elemento che possa far ritenere che il
Resistente abbia voluto registrare il nome dominio per impedire alla
società Kelemata s.r.l. di utilizzarlo, o di utilizzarlo per
porre in essere una attività in concorrenza e sviarne la
clientela.
Né, infine,
è rilevante che al momento il sito web redirezioni
l’utenza ad altro sito del Resistente. Da un lato, infatti,
il nome a dominio risulta ancora utilizzato per legittimi servizi di
posta elettronica; dall’altro, è pacifico che per
anni la risorsa è stato utilizzata – oltre che per
servizi Internet – anche per ospitare pagine web;
sicché il fatto che recentemente il dominio operi un
redirect ad altro sito non implica affatto che oltre dieci anni prima,
allorché lo stesso fu registrato, il sig. Uggetti fosse in
malafede.
Mancando quindi la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del dominio, ed avendo il sig.
Uggetti titolo ad utilizzarlo ai sensi dell’art. 3.6 del
Regolamento, il ricorso deve essere respinto.
P.Q.M.
Il ricorso presentato dalla
Kelemata s.r.l. per la riassegnazione del nome a dominio venus.it
è respinto ed il nome a dominio rimane quindi assegnato al
sig. Ugo Uggetti
La presente decisione
verrà comunicata al Registro del ccTLD
“.it” per i provvedimenti di sua competenza.
Cesena, 14 giugno 2013
Andrea Sirotti
Gaudenzi
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