Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
VENEZIAFC.IT
Ricorrente: Venezia F.C. S.r.l. (avv.ti Alessandro Vasta e Ivan Rigatti)
Resistente: Proxy Service Ltd.
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 13 ottobre 2017 la Venezia F.C. S.r.l.,
con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona,
43 - CAP 30172, rappresentata dagli avv.ti Alessandro Vasta e Ivan
Rigatti, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.
3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD
"it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio veneziafc.it
registrato dalla Proxy Service Ltd. con sede legale in 8, Triq
il-Lumija, San Gwann SGN 2621 – Malta.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a)
che il dominio veneziafc.it era stato creato il 21 luglio 2015 ed era
registrato a nome della Proxy Service Ltd.;
•b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
•c)
che digitando l’indirizzo http://www.veneziafc.it si accede ad un
c.d. “parked domain”, una pagina web contenente diversi
link e banner pubblicitari.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, il 18 ottobre 2017 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Successivamente, perveniva a C.R.D.D. l’avviso di
ricevimento dal quale risultava che il plico era stato consegnato al
destinatario in data 30 ottobre 2017.
Trascorso inutilmente il termine per l’invio di repliche da parte
del Resistente, il 6 dicembre 2017 C.R.D.D. nominava quale esperto
incaricato a decidere sulla procedura di riassegnazione l’avv.
Mario Pisapia il quale, in pari data, accettava l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente
La
Ricorrente, Venezia F.C. S.r.l., è una società sportiva
professionistica di diritto italiano, rappresentativa della squadra di
calcio della città di Venezia, regolarmente affiliata alla
F.I.G.C., che partecipa attualmente al Campionato Italiano di Serie B
2017/2018.
La Venezia FC s.r.l., costituita il 21 luglio 2015, è succeduta
alla precedente società calcistica della città veneta
dopo essere stata ritenuta idonea e considerata rappresentativa della
città dallo stesso Comune di Venezia. E’ quindi ritenuta
legittima erede e depositaria della tradizione sportiva dello storico
Venezia Foot Ball Club, fondato nel 1907 e in seguito più volte
ricostituito con differenti denominazioni, più volte militante
in serie A e vincitore di una coppa Italia.
La società Ricorrente documenta di essere titolare di diversi
marchi (italiani, comunitari e internazionali) registrati e depositati
tutti aventi ad oggetto o comunque contenenti la dicitura
“Venezia FC”, utilizzati non solo come segno distintivo
della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma
anche in ambiti diversi.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio veneziafc.it, è del
tutto identico e comunque tale da generare confusione rispetto ai
marchi registrati, alla denominazione sociale e ai nomi a dominio
associati ai marchi e di titolarità della Venezia F.C. s.r.l.
Tale circostanza, secondo la ricorrente, sarebbe idonea ad indurre in
confusione gli utenti rispetto alla reale riferibilità del sito
al titolare dei marchi e della denominazione sociale.
Quanto, invece, ai diritti dell’attuale assegnatario in relazione
al nome a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente
afferma che la Resistente non avrebbe alcun diritto o titolo in
relazione al dominio veneziafc.it. Ciò, sia perché la
ragione sociale della Resistente è del tutto diversa dal nome a
dominio registrato, sia perché la Proxy Service Ltd. non
opererebbe in ambito calcistico né avrebbe alcun legame con la
città di Venezia. Né l’odierna Resistente è
ente conosciuto ovvero affiliato alla Venezia FC. S.r.l., e tantomeno
è stata mai autorizzata ad utilizzare i propri Marchi o ad
utilizzare il dominio in contestazione, il quale risulterebbe inattivo
e gestito solo tramite un servizio c.d. di “domain parking”.
Quanto alla mala fede nella registrazione del nome a dominio
veneziafc.it da parte della Resistente, la Venezia FC sostiene che
diversi sono i profili che renderebbe evidente tale dato.
Innanzitutto – osserva la Ricorrente - sarebbe indice di malafede
il fatto che la Proxy Service Ltd. abbia provveduto a registrare il
nome a dominio contestualmente alla costituzione della società
Ricorrente, e comunque dopo pochi giorni dall’acquisizione di
notorietà della locuzione “Venezia FC” dovuta
all’approvazione da parte del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro,
del progetto sportivo e societario presentato da una cordata di
imprenditori americani per ridare alla città di Venezia la
propria squadra di calcio, notizia poi ampiamente rilanciata dai mass
media.
Tali circostanze, a dire della Venezia FC S.r.l. sarebbero sufficienti
a dimostrare che la Resistente, al momento della registrazione del
dominio in parola, fosse perfettamente a conoscenza della denominazione
sociale della Ricorrente e fosse altresì consapevole che dalla
registrazione del nome a dominio “veneziafc.it” sarebbe
derivato un danno agli affari della Ricorrente e che la suddetta
registrazione avrebbe ostacolato la legittima utilizzazione di tale
nome.
In secondo luogo, la Venezia FC osserva che il nome a dominio
“veneziafc.it” oltre a risultare inattivo sin dalla sua
registrazione è collegato ad una c.d. “parking page”
gestita dal provider americano GoDaddy Inc. La home page del dominio
stesso, presenterebbe vari link che indirizzerebbero l’utente su
una piattaforma dedicata all’acquisto di nomi a dominio
(www.godaddy.com) sulla quale figurano come disponibili vari domini
connessi alla denominazione sociale della Ricorrente
(veneziafc.org”, “veneziafc.eu”,
“veneziafc.net”, “veneziaf.info”,
“veneziafc.love”).
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio veneziafc.it.
La Resistente, cui il ricorso è stato debitamente comunicato, non ha fatto pervenire repliche.
Motivi della
decisione.
I
motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita
accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A )
Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio “veneziafc.it” è del
tutto identico alla denominazione sociale ed ai marchi registrati
(nazionali, europei ed internazionali) dalla società Ricorrente,
nonché alla storica denominazione della storica squadra
calcistica la cui attività (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
sia da quella amministrativa (Comune di Venezia).
A tal proposito, non rileva la circostanza che alcuni dei marchi
identici al dominio in contestazione siano stati registrati dalla
Venezia F.C. S.r.l. dopo la registrazione del nome a dominio da parte
della Resistente, in quanto la denominazione Venezia FC (che essa ha
legittimamente assunto come denominazione sociale) esisteva già
da lungo tempo (il Venezia Football Club è stato fondato nel
1907) e la Ricorrente, come visto, è legittimamente subentrata
nel diritto all’uso di tale denominazione, la cui la
notorietà e la rilevanza sono indubbie anche a livello
internazionale.
L’identità tra la denominazione Venezia FC ed il dominio
in contestazione è tale da indurre l’utente medio del Web
a ritenere che il sito internet contraddistinto dal nome a dominio
oggetto della presente procedura di riassegnazione sia autorizzato o,
comunque, collegato al sito o ai marchi della Ricorrente.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o interessi legittimi della Resistente
Come già indicato, la Venezia F.C. S.r.l. è la
società sportiva professionistica rappresentativa della squadra
di calcio della città di Venezia e che legittimamente ha
ereditato il nome e l’attività iniziata oltre un secolo fa
dal Venezia Football Club. Oltre a vantare su Venezia F.C. diritti in
quanto sua denominazione sociale, la società Ricorrente è
titolare di diversi marchi (italiani, comunitari e internazionali)
registrati e depositati tutti aventi ad oggetto o comunque contenenti
la dizione “Venezia FC.
Al contrario, la odierna Resistente non risulta avere alcun diritto o
titolo in relazione al dominio veneziafc.it, sia perché la
propria ragione sociale è del tutto diversa dal nome a dominio
registrato. La Ricorrente ha inoltre evidenziato come l’odierna
Resistente non sia un ente conosciuto o affiliato alla Venezia FC.
S.r.l., né sia stata mai autorizzata ad utilizzare i propri
marchi o ad utilizzare il dominio in parola.
Né la Resistente – che non si è neppure costituita
pur avendo ricevuto regolarmente il ricorso – ha dimostrato alcun
diritto sul nome Veneziafc, oppure che del nome a dominio stia facendo
“un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”.
Anche sotto tale profilo, emerge pertanto la piena soddisfazione del
secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del
nome a dominio.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
Dalle allegazioni della Ricorrente risulta dimostrata
anche la malafede della Resistente nella acquisizione e nell’uso
del dominio oggetto della presente procedura.
Innanzitutto, si rileva infatti che la Proxy Service Ltd. ha provveduto
a registrare il nome a dominio contestualmente alla costituzione della
società Venezia F.C. s.r.l.
Oltre a ciò, come giustamente osservato e dimostrato dalla
Ricorrente, al momento della registrazione del dominio in parola, la
Resistente era perfettamente a conoscenza della denominazione sociale
della Ricorrente ed era altresì consapevole che dalla
registrazione del nome a dominio “veneziafc.it” sarebbe
derivato un danno agli affari della Ricorrente e che la suddetta
registrazione avrebbe ostacolato la legittima utilizzazione di tale
nome.
Infine, la mala fede della Resistente è dimostrata anche dal
fatto che il nome a dominio “veneziafc.it” oltre a
risultare inattivo sin dalla sua registrazione, è collegato a
una c.d. “parking page” gestita dal provider americano
GoDaddy Inc.
È indubbio dunque che il riferimento al segno distintivo
“Venezia FC” porti il Resistente a trarre indebitamente
vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a
sfruttarne indebitamente il relativo potere evocativo.
Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio veneziafc.it alla Venezia
F.C. S.r.l., con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona, 43 - CAP
30172
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 21 dicembre 2017
Avv. Mario Pisapia
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