Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
VENEZIAFC.IT

Ricorrente: Venezia F.C. S.r.l. (avv.ti Alessandro Vasta e Ivan Rigatti)
Resistente: Proxy Service Ltd.
Collegio (unipersonale): avv. Mario Pisapia

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 13 ottobre 2017 la Venezia F.C. S.r.l.,      con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona, 43 - CAP 30172, rappresentata dagli avv.ti Alessandro Vasta e Ivan Rigatti, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio veneziafc.it registrato dalla Proxy Service Ltd. con sede legale in 8, Triq il-Lumija, San Gwann SGN 2621 – Malta.    

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
•a) che il dominio veneziafc.it era stato creato il 21 luglio 2015 ed era registrato a nome della Proxy Service Ltd.; 
•b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
•c) che digitando l’indirizzo http://www.veneziafc.it si accede ad un c.d. “parked domain”, una pagina web contenente diversi link e banner pubblicitari.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 18 ottobre 2017 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, perveniva a C.R.D.D. l’avviso di ricevimento dal quale risultava che il plico era stato consegnato al destinatario in data 30 ottobre 2017.

Trascorso inutilmente il termine per l’invio di repliche da parte del Resistente, il 6 dicembre 2017 C.R.D.D. nominava quale esperto incaricato a decidere sulla procedura di riassegnazione l’avv. Mario Pisapia il quale, in pari data, accettava l’incarico.

Allegazioni della Ricorrente 

La Ricorrente, Venezia F.C. S.r.l., è una società sportiva professionistica di diritto italiano, rappresentativa della squadra di calcio della città di Venezia, regolarmente affiliata alla F.I.G.C., che partecipa attualmente al Campionato Italiano di Serie B 2017/2018.

La Venezia FC s.r.l., costituita il 21 luglio 2015, è succeduta alla precedente società calcistica della città veneta dopo essere stata ritenuta idonea e considerata rappresentativa della città dallo stesso Comune di Venezia. E’ quindi ritenuta legittima erede e depositaria della tradizione sportiva dello storico Venezia Foot Ball Club, fondato nel 1907 e in seguito più volte ricostituito con differenti denominazioni, più volte militante in serie A e vincitore di una coppa Italia.

La società Ricorrente documenta di essere titolare di diversi marchi (italiani, comunitari e internazionali) registrati e depositati tutti aventi ad oggetto o comunque contenenti la dicitura “Venezia FC”, utilizzati non solo come segno distintivo della squadra di calcio e delle relative manifestazioni sportive, ma anche in ambiti diversi.

Secondo la Ricorrente, il nome a dominio veneziafc.it, è del tutto identico e comunque tale da generare confusione rispetto ai marchi registrati, alla denominazione sociale e ai nomi a dominio associati ai marchi e di titolarità della Venezia F.C. s.r.l.

Tale circostanza, secondo la ricorrente, sarebbe idonea ad indurre in confusione gli utenti rispetto alla reale riferibilità del sito al titolare dei marchi e della denominazione sociale.

Quanto, invece, ai diritti dell’attuale assegnatario in relazione al nome a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che la Resistente non avrebbe alcun diritto o titolo in relazione al dominio veneziafc.it. Ciò, sia perché la ragione sociale della Resistente è del tutto diversa dal nome a dominio registrato, sia perché la Proxy Service Ltd. non opererebbe in ambito calcistico né avrebbe alcun legame con la città di Venezia. Né l’odierna Resistente è ente conosciuto ovvero affiliato alla Venezia FC. S.r.l., e tantomeno è stata mai autorizzata ad utilizzare i propri Marchi o ad utilizzare il dominio in contestazione, il quale risulterebbe inattivo e gestito solo tramite un servizio c.d. di “domain parking”.

Quanto alla mala fede nella registrazione del nome a dominio veneziafc.it da parte della Resistente, la Venezia FC sostiene che diversi sono i profili che renderebbe evidente tale dato. 

Innanzitutto – osserva la Ricorrente - sarebbe indice di malafede il fatto che la Proxy Service Ltd. abbia provveduto a registrare il nome a dominio contestualmente alla costituzione della società Ricorrente, e comunque dopo pochi giorni dall’acquisizione di notorietà della locuzione “Venezia FC” dovuta all’approvazione da parte del Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, del progetto sportivo e societario presentato da una cordata di imprenditori americani per ridare alla città di Venezia la propria squadra di calcio, notizia poi ampiamente rilanciata dai mass media. 
 
Tali circostanze, a dire della Venezia FC S.r.l. sarebbero sufficienti a dimostrare che la Resistente, al momento della registrazione del dominio in parola, fosse perfettamente a conoscenza della denominazione sociale della Ricorrente e fosse altresì consapevole che dalla registrazione del nome a dominio “veneziafc.it” sarebbe derivato un danno agli affari della Ricorrente e che la suddetta registrazione avrebbe ostacolato la legittima utilizzazione di tale nome.

In secondo luogo, la Venezia FC osserva che il nome a dominio “veneziafc.it” oltre a risultare inattivo sin dalla sua registrazione è collegato ad una c.d. “parking page” gestita dal provider americano GoDaddy Inc. La home page del dominio stesso, presenterebbe vari link che indirizzerebbero l’utente su una piattaforma dedicata all’acquisto di nomi a dominio (www.godaddy.com) sulla quale figurano come disponibili vari domini connessi alla denominazione sociale della Ricorrente (veneziafc.org”, “veneziafc.eu”, “veneziafc.net”, “veneziaf.info”, “veneziafc.love”).
 
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio veneziafc.it.

La Resistente, cui il ricorso è stato debitamente comunicato, non ha fatto pervenire repliche.

Motivi della decisione.

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

Il nome a dominio “veneziafc.it” è del tutto identico alla denominazione sociale ed ai marchi registrati (nazionali, europei ed internazionali) dalla società Ricorrente, nonché alla storica denominazione della storica squadra calcistica la cui attività (Federazione Italiana Giuoco Calcio) sia da quella amministrativa (Comune di Venezia).

A tal proposito, non rileva la circostanza che alcuni dei marchi identici al dominio in contestazione siano stati registrati dalla Venezia F.C. S.r.l. dopo la registrazione del nome a dominio da parte della Resistente, in quanto la denominazione Venezia FC (che essa ha legittimamente assunto come denominazione sociale) esisteva già da lungo tempo (il Venezia Football Club è stato fondato nel 1907) e la Ricorrente, come visto, è legittimamente subentrata nel diritto all’uso di tale denominazione, la cui la notorietà e la rilevanza sono indubbie anche a livello internazionale.

L’identità tra la denominazione Venezia FC ed il dominio in contestazione è tale da indurre l’utente medio del Web a ritenere che il sito internet contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione sia autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi della Ricorrente.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, comma I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Come già indicato, la Venezia F.C. S.r.l. è la società sportiva professionistica rappresentativa della squadra di calcio della città di Venezia e che legittimamente ha ereditato il nome e l’attività iniziata oltre un secolo fa dal Venezia Football Club. Oltre a vantare su Venezia F.C. diritti in quanto sua denominazione sociale, la società Ricorrente è titolare di diversi marchi (italiani, comunitari e internazionali) registrati e depositati tutti aventi ad oggetto o comunque contenenti la dizione “Venezia FC.

Al contrario, la odierna Resistente non risulta avere alcun diritto o titolo in relazione al dominio veneziafc.it, sia perché la propria ragione sociale è del tutto diversa dal nome a dominio registrato. La Ricorrente ha inoltre evidenziato come l’odierna Resistente non sia un ente conosciuto o affiliato alla Venezia FC. S.r.l., né sia stata mai autorizzata ad utilizzare i propri marchi o ad utilizzare il dominio in parola.

Né la Resistente – che non si è neppure costituita pur avendo ricevuto regolarmente il ricorso – ha dimostrato alcun diritto sul nome Veneziafc, oppure che del nome a dominio stia facendo “un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.

Anche sotto tale profilo, emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Dalle allegazioni della Ricorrente risulta dimostrata anche la malafede della Resistente nella acquisizione e nell’uso del dominio oggetto della presente procedura.

Innanzitutto, si rileva infatti che la Proxy Service Ltd. ha provveduto a registrare il nome a dominio contestualmente alla costituzione della società Venezia F.C. s.r.l.
 
Oltre a ciò, come giustamente osservato e dimostrato dalla Ricorrente, al momento della registrazione del dominio in parola, la Resistente era perfettamente a conoscenza della denominazione sociale della Ricorrente ed era altresì consapevole che dalla registrazione del nome a dominio “veneziafc.it” sarebbe derivato un danno agli affari della Ricorrente e che la suddetta registrazione avrebbe ostacolato la legittima utilizzazione di tale nome.

Infine, la mala fede della Resistente è dimostrata anche dal fatto che il nome a dominio “veneziafc.it” oltre a risultare inattivo sin dalla sua registrazione, è collegato a una c.d. “parking page” gestita dal provider americano GoDaddy Inc.

È indubbio dunque che il riferimento al segno distintivo “Venezia FC” porti il Resistente a trarre indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui lo stesso segno gode e a sfruttarne indebitamente il relativo potere evocativo.

Si ritiene pertanto che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio veneziafc.it alla Venezia F.C. S.r.l., con sede legale in Mestre (VE), Viale Ancona, 43 - CAP 30172

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 21 dicembre 2017

Avv. Mario Pisapia


 
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