Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
televideo.it 

Ricorrente: RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. (avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina).
Resistente: Future Time s.a.s. di Alessandro Marini (Avv. Giovanni Biagi)
Collegio (unipersonale): Prof. Massimo Deiana

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 29 gennaio 2003 la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. con sede in Roma, viale Mazzini 14, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Masetti Zannini de Concina, presso il cui studio in Roma, Piazza di Pietra 26, è elettivamente domiciliata, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio televideo.it,  registrato dalla Future Time s.a.s. di Alessandro Marini, con sede in  Via Provinciale Lucchese 151, Uzzano (PT). 

Il 31 gennaio 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.televideo.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Future Time s.a.s. dal 27 dicembre 1999;
- che il dominio televideo.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. dall’8 gennaio 2003; 
- che all’indirizzo www.televideo.it non corrispondeva alcuna pagina web.

In pari data perveniva anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione. Verificatane la regolarità la Crdd provvedeva in data 3 febbraio 2003 ad inviare per posta elettronica copia del ricorso agli indirizzi risultanti dal database whois. Il giorno successivo copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata veniva inviata alla Future Time s.a.s. per raccomandata a.r.

Tale raccomandata risultava ricevuta dalla resistente il 18 febbraio 2003, data dalla quale sono decorsi i 25 giorni previsti dalle regole di naming a favore del resistente per il deposito di proprie memorie.

Il 14 marzo 2003 perveniva alla Crdd telefax dell’avv. Giovanni Biagi, il quale inviava copia di citazione passata per la notifica a mezzo posta alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. in data 5 marzo 2003, con la quale si introduceva un giudizio avente ad oggetto la titolarità del nome a dominio televideo.it. Al telefax era inoltre allegata visura dal sito delle poste italiane, attestante che il plico era stato consegnato al destinatario in data 11 marzo 2003.

Il 17 marzo 2003 la Crdd nominava quale saggio il sottoscritto prof. Massimo Deiana, il quale in data 18 marzo 2003 accettava l’incarico.

Motivi della decisione.

Secondo l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”.

La resistente ha documentato di aver notificato un atto di citazione avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione del nome a dominio in contestazione. 

Pertanto, a fronte dell’instaurazione di un procedimento di natura giurisdizionale fra le stesse parti ed avente per oggetto lo stesso nome a dominio, il presente procedimento per la riassegnazione del nome a dominio non può che essere dichiarato estinto. 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, visto l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio televideo.it, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 19 marzo 2003

Prof. Massimo Deiana.

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