Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
 

Decisione nella procedura di riassegnazione del nome a dominio
Surgiva.it

Ricorrente: Nambrone Le Fonti S.p.A.
Resistente: Tropical Bar pizza
Collegio (unipersonale): Prof. Massimo Deiana

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 24 aprile 2001, la Nambrone Le Fonti S.p.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio surgiva.it, registrato dal Tropical Bar Pizza.

In data 26 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.surgiva.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio surgiva.it risultava assegnato alla Tropical Bar Pizza dal 4 aprile 2000.
- che il dominio surgiva.it era stato sottoposto a contestazione il 28 agosto 2000.

In data 2 maggio 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd, verificata la regolarità del ricorso,  in data 3 maggio 2001 provvedeva ad inviare per raccomandata al Tropical Bar Pizza copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. In pari data la Crdd inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

In data 30 maggio 2001 Crdd provvedeva a nominare quale saggio il prof. Massimo Deiana, il quale il giorno successivo accettava l’incarico. Successivamente, la ricorrente comunicava alla Crdd che erano in corso trattative in quanto il Tropical Bar Pizza avrebbe rinunciato al nome a dominio registrato chiedendo alla Registration Authority la cancellazione del nome a dominio surgiva.it dal database. 

In data 11 giugno 2001 la ricorrente comunicava ufficialmente a Crdd l’esito positivo delle trattative, chiedendo fosse dichiarata cessata la materia del contendere, facendo seguire il testo della transazioen raggiunta.

 
Motivi della decisione.

Essendo stato segnalato dal resistente stesso e confermato dalla documentazione allegata agli atti dalla segreteria della Crdd l’avvenuta cancellazione del dominio contestato da parte del resistente, non può che ritenersi cessata la materia del contendere, in quanto la resistente ha acconsentito alla cessione del dominio in contestazione alla ricorrente e quest’ultima ha espressamente comunicato di voler rinunciare al ricorso..

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, viste le regole di naming, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 13 giugno 2001

Prof. Massimo Deiana

 


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