Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SUBITOPRONTO.IT
Ricorrente: Del Duca Editori s.r.l.
Resistente:Sig. Ferdynand Kiepski
Esperta: Avv. Cristina De Marzi
Svolgimento della
procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data il 6 ottobre 2011, la
società Del Duca Editori s.r.l. con sede in Corso di Porta
Nuova n. 3/a – Milano 20121, in persona del suo legale
rappresentante dott. Luigi Randello, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio subitopronto.it,
registrato dal Sig. Ferdynand Kiepski.
Ricevuto
il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava
i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio subitopronto.it era stato creato il 15 luglio 2010 ed
era registrato a nome del Sig. Ferdynand Kiepski;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.subitopronto.it si
giungeva ad una pagina web in cui assieme all’invito
all’acquisto del nome a dominio si sponsorizzava una lista di
link che rindirizzavano l’utente verso dei siti internet che
nulla avevano a che vedere con il nome a dominio in oggetto. Seguendo
il link che invitava all’acquisto del dominio, si perveniva
ad una pagina della società Sedo, nella quale si era
invitati a fare un’offerta per l’acquisto del
dominio subitopronto.it.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate il giorno 27
ottobre 2011 le prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne
inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento.
Il
giorno 28 novembre 2011 tornava a C.R.D.D. il plico con
l’indicazione che il destinatario era sconosciuto.
Pertanto
in data 5 dicembre 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della presente
procedura l’ Avv. Cristina De Marzi, che il giorno
seguente accettava l'incarico.
1. Affermazioni della Ricorrente
Nel
proprio ricorso introduttivo la Del Duca Editori s.r.l. afferma e
documenta di essere fin dal 2002 editrice della testata mensile
“Subito Pronto”, e di essere titolare del marchio
Subito Pronto dal 18 maggio 2006 (registrazione n. 0001008146 sulla
base di domanda di marchio nazionale n. MI2002C008951 depositata il 17
settembre 2002).
La
Ricorrente chiede la riassegnazione del nome a dominio contestato, in
quanto identico sia al titolo della rivista omonima da essa pubblicata,
sia all’identico marchio da essa registrato.
Secondo
la Ricorrente, il dominio sarebbe stato registrato e sarebbe mantenuto
in malafede dall’attuale assegnatario, che avrebbe
l’intento di sfruttare la notorietà del
mensile Subitopronto sia per attirare gli utenti verso i link
sponsorizzati sulla pagina web sia per vendere lo stesso nome a
dominio. Quest’ultimo è stato infatti registrato
otto anni dopo il lancio dell’omonima rivista (che
attualmente tira oltre 50.000 copie mensili) da una persona straniera
che non appare aver con esso alcun plausibile collegamento.
La
Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio in contestazione.
2. Posizione del Resistente
L’assegnatario del nome a dominio, cui il ricorso deve
considerarsi conosciuto ai sensi dell’art. 4.4 lettera c) del
Regolamento, non ha fatto pervenire repliche.
Motivi della
decisione
a) Identità o
confondibilità del nome
È
indubbio che il nome a dominio subitopronto.it assegnato al Sig.
Ferdynand Kiepski è esattamente identico al marchio e al
mensile stampato dalla Ricorrente.
Risulta
dunque accertata la sussistenza del requisito per la riassegnazione di
cui all’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
b)
Diritto o titolo dell’assegnatario sul dominio.
L’assegnatario
del dominio non ha dedotto - né risulta agli atti o da
quanto reperibile su internet - alcun elemento dal quale dedurre, ex
art. 3.6 del Regolamento, l’esistenza di un diritto o titolo
del Resistente al nome a dominio in contestazione.
c)
Malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio.
La
malafede nella registrazione e nell’uso del dominio
è provata dal fatto che sull’unica pagina web
presente nel dominio si trovano link pubblicitari “pay per
click” e l’invito all’acquisto del nome a
dominio.
L’attuale
assegnatario appare essere uno straniero domiciliato
all’estero, che non ha alcun plausibile collegamento con il
nome a dominio prescelto. La registrazione di un nome a dominio
identico alla testata ed al marchio registrato della Ricorrente non
appare quindi casuale, ma specificamente volta ad indirizzare
l’utenza internet sul sito avente il nome del mensile della
ricorrente, nella speranza che utenza così sviata acceda ai
link sponsorizzati nella pagina web del sito, generando così
profitti “pay per click”.
Al
contempo, la registrazione del dominio il cui unico scopo è
generare profitti “pay per click” configura una
ipotesi di passive holding, che pacificamente costituisce circostanza
indicativa della malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Si
ritiene pertanto sussistente la malafede del Resistente nella
registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a
dominio“www.subitopronto.it” alla Del Duca Editori
s.r.l., con sede in Corso di Porta Nuova n. 3/a – Milano 20121
La
presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma,
20 dicembre 2011
Avv. Cristina De Marzi