Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
striscialanotizia.it, lasailultima.it, ciaodarwin.it, lamacchinadeltempo.it, okilprezzoegiusto.it, maidiregoal.it

Ricorrente: R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. (Avv. Stefano Previti)
Resistente: Call Center Solution s.r.l. 
Collegio (unipersonale): avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd il 13 settembre 2001 la  R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, rappresentata dall’avv. Stefano Previti, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio striscialanotizia.it, lasailultima.it, ciaodarwin.it, lamacchinadeltempo.it, okilprezzoegiusto.it e maidiregoal.it, registrati dalla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto.

Lo stesso giorno la segreteria della Crdd  verificava l'intestatario dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagina web risultante agli indirizzi www.striscialanotizia.it, www.lasailultima.it, www.ciaodarwin.it, www.lamacchinadeltempo.it, www.okilprezzoegiusto.it e www.maidiregoal.it.

Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che i domini risultavano assegnati alla Call Center Solution s.r.l. dalle seguenti date: ciaodarwin.it dal 21 gennaio 2000; striscialanotizia.it dal 22 gennaio 2001; okilprezzoegiusto.it e lamacchinadeltempo.it dal 23 gennaio 2001; lasailultima.it dal 25 gennaio 2000; maidiregoal.it dal 14 aprile 2000; 
- che agli indirizzi www.striscialanotizia.it, www.maidiregoal.it, www.lamacchinadeltempo.it, www.okilprezzoegiusto.it e risultava una pagina web bianca con la scritta “Forbidden – you don’t have permission to access on this server
- che all’indirizzo www.lasailultima.it risultava una pagina web contenente un breve scritto relativo alla “Leggenda di Spilamberto” 
- che all’indirizzo www.ciaodarwin.it risultava una pagina web contenente una breve biografia di Charles Darwin;

Risultando dalla documentazione inviata che tutti i domini erano stati contestati presso la Registration Authority con raccomandata spedita il 6 settembre 2001, la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Tale raccomandata risultava ricevuta dalla Call Center Solutions il 19 settembre 2001, che è pertanto la data di inizio della procedura di contestazione ai sensi dell’art. 4, III comma delle procedure. Da tale data sono decorsi i 25 giorni previsti dall’art. 5, I comma delle procedure per il deposito di repliche da parte della resistente.

Nulla essendo pervenuto a Crdd da parte della Call Center Solutions entro il 14 ottobre 2001, Crdd nominava con lettera del 16 ottobre 2001 il sottoscritto avv. Francesco Trotta, il quale in data 18 ottobre 2001 accettava l'incarico quale saggio.

Allegazioni delle parti

Espone la R.T.I. – Reti Televisive Italiane s.p.a. (di seguito “RTI”) di essere una società del gruppo Mediaset titolare delle concessioni televisive rilasciate dalle competenti autorità per l’esercizio dell’attività televisiva in Italia, nell’ambito delle quali diffonde le proprie trasmissioni televisive su canali “Canale 5”, “Rete 4” e “Italia 1”. 

Nell’ambito di tale propria attività, la RTI documenta di aver provveduto a registrare come marchi di impresa i titoli delle sue trasmissioni che hanno riscosso maggior successo, ed in particolare, per quel che qui rileva, “La sai l’ultima”, “Ciao Darwin”, “Striscia la notizia”, “La macchina del tempo”, “OK il prezzo è giusto” e “Mai dire goal” .

La ricorrente documenta inoltre esser stata ricevuta dalla capogruppo Mediaset una lettera datata 24 gennaio 2001 inviata dallo Studio Legale Avv. Angelo Ippolito che, scrivendo in nome e per conto della Call Center Solutions s.r.l., rendeva noto che quest’ultima aveva proceduto alla registrazione di alcuni nomi a dominio, per l’appunto corrispondenti a titoli di note trasmissioni della RTI, fra i quali quelli oggetto della presente procedura. Tale lettera concludeva invitando l’interessata a prendere contatto con lo studio dell’avv. Ippolito per eventuali proposte per la cessione dei suddetti domini. Replicava RTI, attraverso i propri legali, contestando la legittimità delle registrazioni effettuate dalla Call Center Solutions; la quale, successivamente, avanzava alla RTI una proposta di cessione delle registrazioni dietro il corrispettivo di Lire 10.000.000 oltre IVA, proposta anche questa documentata dalla ricorrente.

La RTI, verificato che la resistente ha richiesto per detti nomi una somma ben superiore ai costi di registrazione e mantenimento dei suddetti nomi a dominio, e che la stessa ha registrato un gran numero di nom a dominio corrispondenti a nomi o marchi famosi sui quali palesemente la Call Center Solutions non può vantare alcun titolo,  chiede quindi che ne sia disposta la riassegnazione a suo favore.

La resistente, da parte sua, pur avendo ricevuto regolarmente ricorso e documentazione, non ha depositato alcuna replica.

Motivi della decisione.

Secondo l’art 16.6 delle Regole di Naming un nome a dominio sottoposto alla procedura di riassegnazione viene trasferito al ricorrente ove questi dimostri che il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome, e che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono entrambe tali condizioni ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.

Va, pertanto, ai fini della risoluzione della controversia, esaminata la questione sotto tutti e tre i sopraevidenziati profili enunciati.

A) Sulla identità dei nomi a dominio ai marchi registrati

La ricorrente ha allegato agli atti una completa documentazione che attesta l’avvenuta registrazione dei marchi “Ciao Darwin”, “Striscia la notizia”, “La macchina del tempo”, “OK il prezzo è giusto”, “Mai dire goal” “La sai l’ultima” e   e la titolarità dei relativi diritti a suo favore. 

La RTI è quindi pienamente legittimata ad esperire la presente procedura, essendo titolare dei diritti relativi ai nomi a dominio registrati. Questi ultimi sono poi del tutto identici ai suddetti marchi (salvo che per l’inesistenza degli spazi fra le parole, non riproducibili nei nomi a dominio); ragione per la quale è da ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming.

B) Sulla malafede della resistente.

La RTI deduce la malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento dei nomi a dominio contestati sulla base delle seguenti circostanze: a) la Call Center Solutions ha registrato oltre 200 nomi a dominio, la maggior parte dei quali corrispondenti a marchi celebri, a nomi di personaggi famosi, a trasmissioni televisive ed a testate giornalistiche; b) il prezzo richiesto dalla Call Center Solutions per il trasferimento, in favore di RTI, delle registrazioni dei nomi a dominio in questione, risulterebbe assolutamente sproporzionato ed indice di una chiara operazione di speculazione in danno dei diritti della ricorrente.

Si tratta di circostanze che, se dimostrate, le regole di naming ritengono prova della registrazione e mantenimento del nome a dominio in malafede (art. 16.7).

Quanto al primo punto, l’esame del database whais della Registration Authority evidenzia come la Call Center Solutions sia assegnataria di 275 nomi a dominio, dei quali la maggioranza corrisponde a nomi e marchi famosi, ai quali la resistente non ha palesemente alcun titolo.

Essa ha infatti registrato titoli di altre note trasmissioni televisive (quali, ad esempio, buonadomenica.it, carrambachefortuna.it, costanzoshow.it, maastrichtitalia.it, chilhavisto.it, quellicheilcalcio.it, scommettiamoche.it, etc.), di banche (quali, ad esempio, bancacommercialeitaliana.it, bancaditaranto.it, bancapopolarejonica.it, bancapopolareadriatico.it, deutschebank.it, etc.), di società e marchi famosi (ad esempio, finrenault.it, britishtelecom.it, dolceegabbana.it hanorah.it, henrycotton.it, planethollywood.it, pierrecardin.it, etc.), di soggetti politici (per esempio: bettinocraxi.it, polodelleliberta.it, rifondazionecomunista.it, etc.).

Appare quindi evidente che la registrazione ed il mantenimento dei nomi a dominio contestati rientra nel più ampio ambito di un disegno accaparratorio, volto alla rivendita ai legittimi titolari dei domini illegittimamente registrati, ad un prezzo notevolmente più elevato dei costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio (disegno già venuto alla luce in relazione alla procedura di riassegnazione del nome a dominio bigbubbles.it, su http://www.crdd.it/decisioni/bigbubbles.htm). 

Anche in questo caso, la ricorrente ha provato documentalmente di aver ricevuto da rappresentanti della Call Center Solutions S.r.l. una richiesta economica per il trasferimento dei nomi a dominio contestati, per i quali è stata pretesa per iscritto la somma di lire 10.000.000 oltre iva.

Tale somma appare ictu oculi ben maggiore dei normali costi di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio; e il peso della circostanza è ancora maggiore se si considera che la Call Center Solutions s.r.l. ed il maintainer che ha curato la registrazione dei nomi a dominio risultano far capo alle stesse persone fisiche (corrispondono infatti sul data base della Registration Authority sia la sede operativa che i numeri telefonici dei due soggetti), il che induce a ritenere che per la registrazione dei nomi a dominio la Call Center Solutions abbia sborsato unicamente le somme  addebitate dalla R.A. ai maintainer. Ma anche se così non fosse, il prezzo richiesto appare del tutto spropositato in relazione ai costi di mercato per la registrazione ed il mantenimento dei nome a dominio.

Il quadro della malafede è completato poi dalla notorietà delle trasmissioni i cui titoli sono stati utilizzati dalla Call Center Solutions, che esclude che la registrazione di tali nomi a dominio possa essere il frutto di mera coincidenza, e dal fatto che su 4 di essi, benché registrati da oltre 20 mesi, non risulta svolta alcuna attività. 

Appare legittimo ritenere che i domini in contestazione siano stati registrati nell’ambito di un più ampio disegno di accaparramento e proprio allo scopo di trarne un illegittimo profitto; il che configura quanto previsto dalla lettera a) dell’art. 16.7 delle Regole di Naming.

 Sulla base di quanto esposto, si ritiene che la ricorrente RTI abbia provato che i nomi a dominio in epigrafe sono stati registrati e sono tuttora mantenuti in mala fede.

C) sui diritti della ricorrente.

Avendo la ricorrente dimostrato il proprio diritto ai nomi a dominio contestati e la malfede della resistente nella loro registrazione e nel loro mantenimento, sarebbe spettato alla Call Center Solutions dimostrare un proprio concorrente diritto o titolo agli stessi, o l’esistenza di una delle circostanze da cui l’art. 16.6. delle regole di naming deduce una presunzione juris et de jure a favore del resistente. 

Una tale prova non è stata in alcun modo fornita, nè alcuna evidenza in tal senso emerge dagli atti, sulla base dei quali, al contrario, per i motivi sopra esposti, può ragionevolmente escludersi che la Call Center Solutions abbia alcun legittimo diritto i titolo ai nomi a dominio corrispondenti ai titoli delle trasmissioni della RTI.

Conclusioni

Per quanto sopra indicato, si ritiene che la R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. abbia dimostrato la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 16.6 punti a)  e c) delle Regole di Naming, mentre, al contrario, nessuno degli elementi di cui all’art. 16.6 numeri 1), 2) e 3) è emerso ad indicare un legittimo uso da parte della Call Center Solutions S.r.l. dei nomi a dominio in contestazione. 

Il ricorso appare dunque fondato e, come tale, deve essere accolto.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti Regole di Naming italiane, si dispone il trasferimento dei nomi a dominio striscialanotizia.it, lasailultima.it, ciaodarwin.it, lamacchinadeltempo.it, okilprezzoegiusto.it e maidiregoal.it, dalla Call Center Solutions s.r.l. di Taranto alla R.T.I. - Reti Televisive Italiane S.p.A. con sede in Roma, Largo del Nazareno 8.

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana perché le venga data esecuzione secondo quanto previsto dall’art. 16.11 delle Regole di Naming.

Roma, 27 ottobre 2001

Avv. Francesco Trotta 

 


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