Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
spumanteasti.it

Ricorrente: Consorzio per la Tutela dell’Asti (avv. Fabrizio Jacobacci e dott. Massimo Introvigne)
Resistente: Augusto Tugnoli
Collegio (unipersonale): avv. Giuseppe Loffreda

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla CRDD via e-mail il 19 maggio 2003 il Consorzio per la Tutela dell’Asti con sede legale in Palazzo Gastaldi, Piazza Roma 10, 14100 Asti, in persona del legale rappresentante rag. Guido Bili, rappresentato  dall’avv. Fabrizio Jacobacci e dal dott. Massimo Introvigne, domiciliato presso lo studio legale Jacobacci e Associati, Corso Regio Parco 27 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio spumanteasti.it, registrato dal Sig. Augusto Tugnoli, domiciliato in Viale Romagna 46, Riccione.

In data 21 maggio 2003 la segreteria della CRDD comunicava per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority l’arrivo del ricorso e verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.spumanteasti.it

  Le verifiche confermavano i dati forniti dal ricorrente e consentivano di appurare in particolare:

  • · che il dominio spumanteasti.it risultava assegnato al sig. Augusto Tugnoli  dal 17 febbraio 2000; 
  • · che il dominio spumanteasti.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 14 maggio 2003;
  • · che all’indirizzo www.spumanteasti.it corrispondeva una sola pagina nella quale si dichiarava che il sito spumanteasti.it era in costruzione, mentre comparivano dei link relativi a vari settori.


 In data 20 maggio 2003 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, CRDD provvedeva ad inviare per raccomandata al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, altra copia del ricorso veniva inviato via e-mail e per fax al resistente stesso ed al suo maintainer, i cui dati risultavano dal database whois della Registration Authority. 

Soltanto in data 24 giugno 2003 la raccomandata con il ricorso veniva consegnata dalle poste al sig. Tugnoli. Questi, in data 17 luglio 2003, faceva pervenire le proprie repliche via e-mail a CRDD, che le trasmetteva al ricorrente. Questi, con e-mail del 18 giugno 2003, chiedeva termine per controdeduzioni.

Il 21 luglio 2003 veniva nominato quale saggio il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale il giorno successivo accettava l’incarico. Sulla richiesta di termine da parte del ricorrente, in data 23 luglio 2003, veniva concesso termine al ricorrente sino al 28 luglio 2003 per controdeduzioni, e termine al resistente sino al 2 agosto 2003 per repliche a queste ultime.

 Il 24 luglio 2003 pervenivano le controdeduzioni del ricorrente, trasmesse contestualmente via e-mail al resistente. Nulla invece perveniva da parte del resistente.

Allegazioni del ricorrente

Il ricorrente dichiara e documenta di essere titolare dei marchi collettivi CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI (registrazione italiana n. 717386 primo deposito del 2 agosto 1985) e CONSORZIO DELL’ASTI (registrazione italiana n. 672755 del 12 marzo 1996) entrambe rivendicanti la classe 33 ed in particolare “vini, vini spumanti”.

Afferma inoltre che ASTI è stata riconosciuta denominazione di origine controllata e garantita dal DM 23 novembre 1993, la cui disciplina è ricalcata sulle norme che tutelano i marchi collettivi, in quanto entrambi figure di segno ad uso plurimo, con funzione di garanzia di provenienza o di qualità. Tale disciplina in più configura come illecito ogni uso della denominazione protetta per designare prodotti ed attività di soggetti non autorizzati.

Sulla base di tali elementi il ricorrente ritiene che sussistano i requisiti previsti dalla procedura di riassegnazione del nome a dominio.

In particolare:
- il nome a dominio corrisponderebbe ad un segno distintivo registrato ed ampiamente utilizzato dal ricorrente oggetto come tale di diritti esclusivi;
- il resistente non avrebbe diritti o interessi legittimi sul nome a dominio 
- il nome a dominio sarebbe stato registrato in mala fede al solo scopo di creare un’interferenza.  Ciò risulterebbe sia dal fatto che il resistente non poteva ignorare l’esistenza del Consorzio e sia dall’assoluta estraneità del nome a dominio spumanteasti.it all’attività svolta attraverso l’omonimo sito; afferma inoltre il ricorrente che il resistente sarebbe titolare di altri nomi a dominio in TLD .it alcuni dei quali  corrispondenti a noti  marchi.

Rileva infine il Consorzio che, sussistendo nel caso di specie una detenzione attiva del domain name, si sarebbe in presenza di un uso in malafede in quanto inteso ad interferire con l’area di protezione del segno del ricorrente.

Il ricorrente chiede pertanto il trasferimento del nome a dominio.

Allegazioni del resistente

In via preliminare, il sig. Tugnoli chiede che il collegio dichiari inammissibile la presente procedura di riassegnazione, non avendola mai accettata "esplicitamente nella sostanza”. Inoltre, la procedura di riassegnazione sarebbe inammissibile, in quanto si concretizzerebbe in un esproprio del diritto di godimento sul nome a dominio, effettuato per un interesse privato e non pubblico, e come tale contrario ai principi costituzionali (art. 42 cost.).

Nel merito, il sig. Tugnoli afferma che il dominio oggetto della presente procedura è “semplicemente hobbistico”, non ha alcun diretto fine di lucro o profitto e nel suo ambito non è stata alcuna attività commerciale di compravendita di qualsiasi prodotto o servizio. Per tale motivo – prosegue il sig. Tugnoli – non potrebbero essere applicate ad esso le norme relative ai marchi, mancando l’utilizzo commerciale del nome a dominio stesso.

Oltre a ciò, deduce il resistente che spumanteasti.it non è un marchio registrato o segno distintivo né può esserlo in quanto dizione generica di uso comune e libero, il cui uso non richiede il permesso di alcuno e non è subordinato ad alcuna legge. Anzi, il suo uso del nome a dominio sarebbe invece tutelato dai principi costituzionali della libertà di pensiero (art. 21 cost.).

Il resistente deduce poi che i nomi di dominio sono dei meri indirizzi elettronici con la sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti presenti sulla rete, e come tali ad essi non potrebbero essere le normative sui marchi e correlate.

Infine, il sig. Tugnoli contesta la confondibilità del nome a dominio con i marchi registrati dal Consorzio per la tutela dell’Asti, rilevando che la parola “spumante” neppure compare nell’ambito di tali marchi.

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione dedotta dal Consorzio, il sig. Tugnoli osserva che il ricorrente ha registrato altri nomi a dominio più simili ai propri marchi, e che per lungo tempo il nome a dominio oggi in contestazione è rimasto registrato senza alcuna reazione da parte del Consorzio, che, fra le altre cose, non avrebbe reagito in alcun modo alla registrazione di altri nomi a dominio ben più simili ai propri marchi di quello oggetto della presente procedura. Nega poi di avere registrato a suo nome dominio corrispondenti a marchi registrati (salvo uno).

Conclude il sig. Tugnoli per il rigetto del ricorso, chiedendo una pronuncia di “reverse domain name hijacking” a carico del Consorzio, in quanto con la presente procedura avrebbe tentato in mala fede, di appropriarsi indebitamente del dominio spumanteasti.it.

Questioni preliminari.

In via preliminare, il sig. Tugnoli deduce la inammissibilità della procedura di riassegnazione per una serie di motivi.

1)

Sostiene in primo luogo il resistente che l’assoggettamento alla procedura di riassegnazione non sarebbe a lui opponibile, in quanto la relativa normativa, riguardata nell’ambito della lettera di assunzione di responsabilità da lui sottoscritta per ottenere l’assegnazione del nome a dominio oggi in contestazione, sarebbe una clausola vessatoria predisposta da uno soltanto dei contraenti, e come tale soggetta ad approvazione specifica ex art. 1341 e 1342 c.c.. 

Non ignora il sig. Tugnoli che le regole di naming, cui fa riferimento la lettera di assunzione di responsabilità, sono predisposte dalla Naming Authority; ma a suo avviso, dalla loro introduzione nella lettera di assunzione di responsabilità, che costituisce un vero e proprio contratto, ne deriverebbe la riferibilità alla  Registration Authority; col risultato che le relative clausole dovrebbero ritenersi da quest’ultima unilateralmente predisposte.

L’eccezione è priva di pregio, sotto molteplici profili. In primo luogo, è dubbio che la lettera di assunzione di responsabilità possa ritenersi un contratto fra intestatario del nome a dominio Registration Authority. La registrazione del nome a dominio, infatti, è frutto di un contratto fra Maintainer e Registration Authority, la quale, dietro corrispettivo, registra domini per conto del Maintainer stesso a favore dei nominativi che sono da quest’ultimo indicati. Non si tratta quindi di un contratto fra Registration Authority ed assegnatario del dominio, ma di un peculiare contratto fra Registration Authority e Maintainer dei cui effetti beneficia l’assegnatario del nome a dominio, cliente del Maintainer. 

Con la lettera di assunzione di responsabilità l’assegnatario non conclude alcun contratto con la Registration Authority, ma semplicemente manifesta il suo benestare a rendersi assegnatario del nome a dominio la cui registrazione è già stata richiesta dal proprio Maintainer, attraverso il modulo elettronico e sulla base del contratto sottoscritto annualmente con la Registration Authority. La lettera di assunzione di responsabilità si configura quindi come una dichiarazione unilaterale recettizia dell’assegnatario, il quale si assume la responsabilità dell’uso del dominio e si impegna a seguire le norme di utilizzo della rete stabilite dagli enti preposti.

E’ difficile quindi configurare la lettera di assunzione di responsabilità come contratto. In essa non è prevista alcuna obbligazione della Registration Authority nei confronti dell’assegnatario, né – di converso – è previsto alcun corrispettivo a carico dell’assegnatario stesso nei confronti della Registration Authority. Non essendo quindi un contratto, non appaiono applicabili le norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; e del resto, trattandosi di una lettera scritta ed inviata dall’assegnatario alla Registration Authority, priva di alcuna sottoscrizione da parte di quest’ultima, appare priva di logica la pretesa che in calce ad essa ci sia una doppia firma.

2)

Peraltro, allo stesso risultato si perverrebbe anche volendo considerare la lettera di assunzione di responsabilità un contratto fra assegnatario e Registration Authority. 

Come già rilevato in precedente decisione (dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm), manca per l’applicazione dell’art. 1340 c.c. l’elemento fondamentale della predisposizione delle clausole da parte di uno dei contraenti. Come noto (e come lo stesso resistente riconosce) le regole di naming che l’assegnatario del nome a dominio si impegna a rispettare non sono predisposte dalla Registration Authority, bensì dalla Naming Authority, organismo da questa indipendente di cui fanno parte di diritto i Maintainer, e a richiesta chiunque sia interessato alle regole di naming. Si tratta quindi di norme non predisposte da uno dei contraenti, e come tali non rientranti nella previsione dell’art. 1340 c.c. (cfr. cass. 13 gennaio 1987, n. 136).

Ma non è tutto. L’art. 1341 prevede che debbano essere approvate per iscritto le cosiddette clausole vessatorie che stabiliscono determinate condizioni “a favore di colui che le ha predisposte”. E non è questo il caso di specie. L’assoggettamento di un nome a dominio alla procedura di riassegnazione non è stabilito né a favore della Registration Authority, né a favore della Naming Authority, che nulla guadagnano dall’attivazione della procedura, ma semmai ne subiscono un onere. 

Infine, premesso che l’elencazione delle clausole vessatorie di cui all’art. 1341 c.c. è tassativa (cfr. cass. 18 dicembre 1999, n. 14302; cass. 11 marzo 1983, n. 1846; 22 giugno 1982, n. 3812; 23 aprile 1981, n. 2403), va osservato che la sottoposizione alla procedura di riassegnazione non può in nessun caso ritenersi compresa nelle clausole vessatorie. Non si tratta infatti di clausola compromissoria o di deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in quanto, come esplicitamente previsto dalle regole di naming, la procedura di riassegnazione non ha carattere giurisdizionale e non preclude alle parti il ricorso, in ogni momento, all’autorità giudiziaria (art. 16.2, ultimo comma delle regole di naming).

3)

Né maggior fondamento ha la deduzione del sig. Tugnoli secondo cui, volendo considerare la lettera di assunzione di responsabilità un mero atto unilaterale, sarebbero comunque applicabili le norme sul “contratto del consumatore” previste dagli artt. 1469bis e segg. c.c..

Anche in questo caso, la disposizione che sottopone il nome a dominio a procedura di riassegnazione non appare né posta a favore della Registration Authority o della Naming Authority, né compresa nell’elenco di cui all’art. 1469bis. 

E’ poi dubbio che possano ritenersi sussistenti i requisiti soggettivi per far luogo all’applicazione delle norme sul contratto del consumatore. Per farlo, dovrebbe ritenersi che la Registration Authority (e quindi l’Istituto di Informatica e Telematica del C.N.R.) sia soggetto che agisce, “nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale”. Cosa piuttosto dubbia, in quanto il C.N.R. non è ente a scopo di lucro, e quindi non può ritenersi imprenditore.

Dall’altro lato, dovrebbe ritenersi che il sig. Tugnoli sia qualificabile come “consumatore”. Anche questo è elemento assai dubbio, dato che lo stesso resistente, nelle sue repliche, si qualifica come “Augusto Tugnoli, rappresentante legale della ditta Tugnoli Augusto”. Il che fa presumere che la sua replica, così come la registrazione del nome a dominio cui essa si riferisce, sia stata effettuata quale imprenditore (ditta Tugnoli Augusto) e non come consumatore.

La circostanza è ammessa dal resistente, il quale peraltro, pur riconoscendo che la lettera di assunzione di responsabilità  è stata da lui firmata “in qualità di ditta individuale/mediatore immobiliare”, sostiene di aver agito “in veste di consumatore cioè per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, in quanto “la registrazione e l’uso dei domini (e non solo di quello contestato) ha fini meramente hobbistici/ricreativi”. 

Si tratta di tesi infondata. L’attività imprenditoriale ha, per definizione, scopo di lucro, sicché la spendita del nome della sua ditta nella lettera di assunzione di responsabilità indica inequivocabilmente la destinazione a fini commerciali - o comunque di lucro - dei domini registrati dalla ditta Tugnoli Augusto; il quale, se voleva registrare per sé e a fini “hobbistico/ricreativi” quei domini, ben poteva farlo senza spendere il nome della propria ditta.

Inoltre, la circostanza che il dominio sia stato registrato a fini “hobbistico/ricreativi” non appare assolutamente provata. I siti posti sui domini intestati al resistente di cui è indicazione agli atti risultano tutti “in costruzione”, senza, pertanto, alcuna traccia della destinazione ricreativa degli stessi. 

4) 

Con altra eccezione preliminare, il resistente sostiene la inapplicabilità della procedura di riassegnazione al dominio spumanteasti.it, in quanto le relative norme sarebbero entrate in vigore in momento successivo a quello in cui il nome a dominio in contestazione è stato registrato. 

Secondo il sig. Tugnoli, la procedura determinerebbe indirettamente un recesso o sospensione dell’esecuzione del contratto da parte della Registration Authority, o comunque si configurerebbe nella sostanza come una clausola compromissoria; realizzandosi così le fattispecie vessatorie di cui ai punti 10 e 11 dell’art. 1469bis c.c. e cioè clausole che prevedono “l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto” e che consentono "al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso”.

Si è già evidenziato ai punti precedenti come la normativa sul contratto del consumatore non sia applicabile vuoi per motivi soggettivi (mancanza della qualità di consumatore in capo al resistente e di imprenditore in capo alla Registration Authority), vuoi per motivi oggettivi (la lettera di assunzione di responsabilità non integra un contratto diretto fra assegnatario del nome a dominio e Registration Authority).

Ma anche qualora lo si ritenesse un contratto, la fattispecie non ricadrebbe fra quelle previste dai punti 10 e 11 dell’art. 1469bis c.c.. Come evidenziato in precedenti decisioni, “la sottoposizione degli assegnatari  dei nomi a dominio alle regole di naming ha carattere dinamico, ovverosia è strutturata in modo che nel rapporto sulla base del quale il nome a dominio è assegnato vengano recepite non solo le regole di naming vigenti al momento della registrazione, bensì anche quelle emesse successivamente dall’ente formatore”. (decisione dominio eurocard.it, su http://www.e-solv/decisioni/eurocard.htm; decisione dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm). 

La fattispecie non rientra quindi in quella prevista dal punto 10 dell’art. 1469bis c.c., il quale si riferisce a clausole esistenti al momento della conclusione del contratto ma non conosciute dal consumatore (essendo la successiva modifica delle clausole comunque consentita, per giustificato motivo, dal punto 11 dell’art. 1469bis c.c.). Non rientra neppure nella fattispecie di cui al punto 11 dell’art. 1469bis c.c. in quanto, come visto, le regole di naming non vengono unilateralmente modificate dalla Registration Authority, ma vengono aggiornate dalla Naming Authority, ente terzo, rappresentativo della comunità di Internet aperto all’adesione di tutti gli utenti di internet stessa, i cui quasi 400 iscritti, attraverso i meccanismi previsti dallo statuto, predispongono democraticamente le regole di naming.

Sotto altro profilo, è da ricordare che le procedure di riassegnazione, quali procedimento di carattere non giurisdizionale per accertare la veridicità dell’affermazione dell’assegnatario di non ledere diritti altrui, “sono costituite da regole di carattere procedurale e come tali sulla base del principio tempus regit actum, vengono applicate quelle vigenti al momento in viene richiesto il procedimento e non quelle esistenti al momento in cui ebbe luogo la registrazione del dominio” (decisione dominio eurocard.it, su http://www.e-solv/decisioni/eurocard.htm; decisione dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm).

5)

Con altra eccezione preliminare il resistente deduce che la procedura di riassegnazione, potendo condurre alla espropriazione del “diritto reale a godimento limitato” del nome a dominio acquisito con la registrazione, sarebbe illegittima in quanto, traducendosi “in concreto e surrettiziamente in una forma di esproprio/requisizione a favore di un terzo reclamante”, si svolgerebbe “completamente al di fuori delle regole dell’ordinamento giuridico e giudiziario e quindi non consentendo alcuna minima garanzia e tutela, in violazione delle “norme che ammettono l'esproprio e la requisizione (per interesse pubblico e non privato) solo se previsti da leggi speciali (e non da norme contrattuali)”.

Anche questa eccezione non appare fondata. Le procedure di riassegnazione non sono finalizzate alla requisizione o all’esproprio di un nome a dominio a favore di un qualunque terzo, ma alla verifica che la dichiarazione dell’assegnatario di avere diritto al nome a dominio e di non ledere con la sua registrazione diritti di terzi corrisponda al vero, o comunque non sia stata resa in malafede (decisione dominio corsera.it, su http://www.e-solv.it/decisioni/corsera.htm; decisione dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm). Non si tratta quindi di un esproprio di un nome a dominio a carico di chi ne avesse legittimamente acquisito il diritto all’uso, ma della riassegnazione dello stesso a chi ne aveva titolo togliendolo a chi illegittimamente (non avendone alcun diritto o titolo, ed agendo in malafede) lo aveva registrato a danno di chi, invece, aveva titolo per registrarlo. 

In concreto, quindi, "la procedura di riassegnazione non comporta alcuna limitazione del diritto all’uso del nome a dominio in quanto il diritto al mantenimento del nome a dominio nasce solo da una sua legittima registrazione, ossia effettuata da chi ha titolo per farlo. Non può quindi parlarsi di lesione del diritto al nome a dominio, se tale diritto non può neppure considerarsi sorto per mancata dimostrazione dei requisiti previsti dalle regole di naming” (decisione dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm).

Quanto poi alla pretesa assenza di garanzie e tutele, basterà osservare che la procedura di riassegnazione, avendo  natura non giurisdizionale, non viola alcun diritto del resistente, il quale da un lato può in ogni momento ricorrere al giudice per far valere i suoi diritti, mettendo nel nulla la procedura di riassegnazione in corso, dall’altro nell’ambito della procedura di riassegnazione ha ampiamente modo di illustrare le proprie tesi, con piena garanzia del principio del contraddittorio.

Ciò premesso, è da verificare se sussistano gli elementi previsti dalle regole di naming per far luogo alla riassegnazione.

Sulla identità o confondibilità del nome a dominio contestato.

Si deve ritenere che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, tale requisito risulti soddisfatto.

Il nome a dominio in contestazione (spumanteasti.it) è identico al nome di uno dei  prodotti a denominazione di origine controllata e garantita,  e che il Consorzio ha il compito di tutelare e garantire. Esso è inoltre simile ai marchi collettivi dei quali è titolare il Consorzio.

In particolare, il ricorrente è un Consorzio che ha il compito di tutelare e garantire la qualità e la provenienza dei vini recanti la denominazione di origine controllate e garantita ASTI e  MOSCATO D’ASTI la prima senza indicazione o accompagnata dalla specificazione spumante riservata alla tipologia di vino spumante, la seconda riservata al vino bianco non spumante.

Si deve inoltre considerare che il Vino Asti Spumate  è uno dei prodotti a cui è stata attribuita la denominazione di origine controllata e garantita insieme al Moscato d’Asti, denominazione riservata ai vini non spumanti. Pertanto la parola “spumante” unita alla denominazione di origine “Asti” identifica un  prodotto la cui denominazione costituisce segno distintivo di quel prodotto e non una dizione generica. Come tale deve essere  tutelata non solo contro qualsiasi impiego commerciale di una denominazione per prodotti che non presentano le caratteristiche dei relativi disciplinari di produzione, ma anche contro qualsiasi uso illecito della denominazione di origine se l’uso di tale denominazione consenta di sfruttare indebitamente la reputazione della denominazione protetta.

Infondata appare quindi la deduzione del resistente, secondo cui la dizione  “Asti spumante” o “spumante Asti” sarebbe una dizione generica, di uso comune e libero ed in quanto tale neppure registrabile quale marchio, in quanto la denominazione “spumanteasti” è tale da ingenerare nell’utente confusione, e ritenere che il dominio faccia riferimento ad uno dei vini a denominazione d’origine controllata e garantita tutelati dal Consorzio ricorrente.

Sul diritto o titolo dell'attuale assegnatario in relazione al nome a dominio contestato.

Avendo dimostrato il ricorrente un proprio diritto sul nome “spumante asti” e la confondibilità del nome  a dominio con il segno distintivo di uno dei prodotti tutelati dal Consorzio, è onere del resistente provare a sua volta l’esistenza di un suo concorrente diritto o titolo sul medesimo  nome a dominio, oppure l’esistenza di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a suo favore.

Il sig. Tugnoli deduce tale suo diritto dalla circostanza di aver regolarmente registrato per primo il nome a dominio secondo le regole di naming. Tale circostanza, peraltro, non è di per sé sufficiente a stabilire un diritto dell’assegnatario al nome a dominio, in quanto, come da tempo pacificamente ritenuto, “il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun caso essere costituita dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde” (cfr. decisione guidasposi.it, su http://www.e-solv.it/decisioni/guidasposi.htm).

Ciò premesso, si osserva che nè dalla documentazione agli atti nè da quanto desumibile ex officio da Internet è ricavabile alcuna prova dell’esistenza di una delle circostanze in presenza delle quali il resistente può ritenersi avere titolo al nome a dominio in contestazione.

Infatti:

1) riguardo all’art. 16.6.1 delle regole di naming:

Non risulta né che il resistente prima di aver avuto notizia della contestazione abbia usato in buona fede ovvero si sia preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio per offrire al pubblico beni o servizi (art. 16.6.1). Digitando sul browser l’indirizzo www.spumanteasti.it si accede ad una sola pagina di un sito in costruzione che contiene link relativi a diversi settori, che peraltro, per espressa affermazione del resistente, sono la pagina standard del suo Maintainer per i siti “in costruzione”.

Il resistente ha affermato che il dominio in contestazione sarebbe usato “per meri scopi hobbistici, ricreativi e di informazione generica”. Ma tale affermazione è contraddetta dal contenuto del sito stesso, che,  come visto, è la pagina “in costruzione” standard del Maintainer attraverso il quale è stato registrato il dominio: pagina che lo stesso sig. Tugnoli, nelle sue repliche, definisce testualmente come “una pagina internet attiva che nulla ha di commerciale se non links da me non controllabili in quanto introdotti da chi mi fornisce lo spazio internet (un registrar statunitense) per ospitare la pagina stessa”.

Nessuna altra indicazione è stata fornita o può desumersi su cosa in concreto sarebbero gli scopi hobbistici e ricreativi che il sig. Tugnoli si propone di perseguire con il sito in contestazione, in cui appare la medesima pagina di “sito in costruzione” fornita dal Maintainer da oltre tre anni.

2) riguardo all’art. 16.6.2 delle regole di naming:

Neppure risulta in alcun modo che il resistente “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2).

3) riguardo all’art. 16.6.3 delle regole di naming:

Non risulta che il resistente “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3). Come già visto,  il sito risultante all’indirizzo www.spumanteasti.it non viene utilizzato dal resistente, essendo presente, da oltre tre anni, un’unica pagina che si annuncia come sito in costruzione.

Pertanto deve ritenersi soddisfatto anche quanto previsto dall’art. 16.6 lettera b delle Regole di Naming.

Sulla malafede

Per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, lo scrivente saggio ritiene che essa sia stata provata dalla documentazione acquisita.

Varie sono infatti le circostanze che fanno ritenere che il nome a dominio spumanteasti.it sia stato registrato in malafede. 

In particolare :

1. E’ evidente che il resistente, al momento della registrazione del dominio, non poteva ignorare l’esistenza del Consorzio e dell’oggetto della sua tutela costituito da un vino italiano noto in tutto il mondo; tanto che non solo ha registrato il nome a dominio oggi in contestazione, ma anche il dominio spumanteasti.it. Si tratta di due nomi ben precisi, che individuano un ben preciso prodotto vinicolo, sottoposto alla tutela del Consorzio ricorrente.

2. Il nome a dominio in questione non risulta utilizzato dal resistente, in quanto al suo indirizzo vi risulta una mera pagina in costruzione che non è neppure predisposta dal sig. Tugnoli, ma è semplicemente la “courtesy page” fornita dal Maintaner attraverso cui il nome a dominio è stato registrato.

3. Priva di alcun riscontro, ma anzi smentita dalla documentazione in atti, è l’affermazione che il sito sarebbe stato registrato a fini hobbistici e ricreativi. Tutti i domini intestati al sig. Tugnoli di cui è traccia negli atti del presente procedimento (prosciuttodisandaniele.it, ildottorecommercialista.it, budweiser.it,  gaultier.it, frateindovino.it) risultano tutti avere la stessa identica “courtesy page” di cui al punto precedente, pur essendo stati tutti registrati da lungo tempo. Gli stessi domini tugnoli.it e augustotugnoli.it, registrati dal resistente, riportano la stessa “courtesy page”; talchè non si comprende, in mancanza di ulteriori specificazioni del resistente, quale sia l’uso hobbistico/ricreativo che del dominio egli intende fare, e soprattutto, visto che il contenuto di tali domini è assolutamente identico, per quale motivo abbia dovuto registrare tanti nomi di su cui non ha palesemente alcun titolo.

4. Del tutto a sproposito è quindi invocato dal resistente il principio di libertà di pensiero tutelato dalla costituzione. Al riguardo, basterà osservare che nessun tipo di opinione del resistente è espressa o comunque visibile non solo nel sito in contestazione, ma anche negli altri citati di cui è assegnatario, i quali, come visto, riportano solo un “pagina di cortesia” non sua, ma del suo maintainer.

4. Oltre a ciò, si osserva che dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta inoltre la circostanza che il sig. Tugnoli ha registrato altri nomi a dominio privi di alcun apparente collegamento con la sua denominazione o attività di intermediatore immobiliare, ma  quasi tutti relativi a prodotti (p.es.: prosciuttodisandaniele.it), marchi (p.es.: budweiser.it) o denominazioni di altre imprese (p.es.: gaultier.it) note in tutto il mondo.

La registrazione di tali nomi a dominio ha, in tema di malafede, la ulteriore valenza di dimostrare un disegno di tipo accaparratorio; che risulta confermato dalla circostanza che già in passato il sig. Tugnoli risulta aver registrato nomi a dominio su cui altri vantavano diritti (cfr. decisione dominio norauto.it, su http://www.crdd.it/decisioni/norauto.htm; decisione dominio astispumante.it, su http://www.crdd.it/decisioni/astispumante.htm)

Appare quindi evidente che anche la registrazione del nome a dominio in contestazione è stata intenzionale per quanto riguarda l’agganciamento ad una denominazione protetta in quanto il nome a dominio non svolge la sua funzione tipica ma la funzione atipica di “agganciare” a sé i naviganti che ricercano, sul web, l’Asti spumate, il principale dei prodotti oggetto di tutela e garanzia da parte del  Consorzio.

Pertanto si deve ritenere sussistente anche il requisito della malafede così come previsto dall’art. 16.6 lettera c) e dall’art. 16.7 delle regole di naming.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.6 delle vigenti regole di naming si dispone la riassegnazione del nome a dominio spumanteasti.it dall’attuale assegnatario, il sig. Augusto Tugnoli, al Consorzio per la Tutela dell’Asti, con sede legale in Palazzo Gastaldi, Piazza Roma 10, 14100 Asti, in persona del suo legale rappresentante rag. Guido Bili.

La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 4 agosto 2003

Avv. Giuseppe Loffreda.

 . 

 


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