Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
speedo.it 

Ricorrente: Speedo Holdings BV (dott. Luca Barbero).
Resistente: Alessi Mauro 
Collegio (unipersonale): Avv. Francesco Trotta

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 16 settembre 2002, la Speedo Holdings BV con sede  in Ebbingeweg 5,   2116  EJ Bentveld, Paesi Bassi,  rappresentata e difese dal dott. Luca Barbero, presso il cui studio in Via Tripoli 104, Torino, era elettivamente domiciliata, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio favore del dominio speedo.it,  registrato dal sig. Mauro Alessi, domiciliato in Via Piero della Francesca 12, 59100 Prato.

Il 17 settembre 2002 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.speedo.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:

  • - Che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato al sig. Mauro Alessi  dal 13/3/2002;
  • - che il dominio speedo.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. dal  23/11/2000; 
  • - che all’indirizzo www.speedo.it corrispondeva una pagina web in cui si leggeva che “SPEEDO.IT è stato registrato attraverso il servizio on-line di Tuonome.it - Domini Internet .IT .INFO .BIZ .COM .NET .ORG


Pervenuto anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione, verificatane la regolarità la Crdd provvedeva in data 20 settembre 2002 ad inviare al resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; copia del ricorso in formato elettronico veniva poi inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Il 17 ottobre 2002 perveniva alla Crdd via telefax una lettera dell’avv. Grazia Ciarlitto la quale, per conto del resistente, trasmetteva atto di citazione alla Speedo Holdings BV avente ad oggetto il dominio in contestazione, datato 16 ottobre 2002 passato per la notifica il 17 ottobre 2002. Quest’ultima circostanza risultava da attestazione della dott.ssa Cosma Damiana Barcaioli, Ufficiale giudiziario dirigente l’Ufficio unico notifiche presso il tribunale   di Prato. 

Successivamente, con fax del 22 ottobre 2002 la Registration Authority confermava alla Crdd di aver ricevuto l’atto di citazione di cui sopra. Con lettera del 23 ottobre 2002 la Crdd invitava l’avv. Ciarlitto ad inviare, non appena disponibile, documentazione attestante la avvenuta notifica della citazione.

Il 24 ottobre 2002 la Crdd nominava quale saggio il sottoscritto Avv. Francesco Trotta, il quale in data 27 ottobre 2002 accettava l’incarico.

L’11 novembre 2002 il sottoscritto: 

  • · "vista la raccomandata datata 17 ottobre 2002 dell’avv. Grazia Ciarlitto e la raccomandata prot. 3297/02 RR/la datata 21 ottobre 2002 della Registration Authority italiana, con cui stata trasmessa fotocopia di atto di citazione passato per la notifica il 17 ottobre 2002, con il quale il sig. Mauro Alessi ha citato in giudizio la Speedo Holdings B.V. innanzi al tribunale di Prato per sentire dichiarare, fra le altre cose, la legittimità dell’assegnazione del dominio speedo.it al sig. Alessi stesso  ed il suo diritto a conservarne la titolarità;
  • · visti l’art. 18 delle procedure di riassegnazione, secondo il quale “Nel caso in cui una Parte intraprenda un'azione legale in pendenza della  procedura amministrativa circa un nome di dominio contestato con reclamo, essa deve darne pronta comunicazione al collegio e all'ente conduttore”, e l’art. 16.3, III comma delle regole di naming, secondo cui  “Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15  delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”; 
  • · ritenuto, in virtù del disposto dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., che la citazione  è atto recettizio e quindi deve essere notificata per raggiungere l'effetto suo proprio;
  • · rilevato che pertanto, sinché la citazione non risulti notificata alla ricorrente, non può ritenersi iniziato ("introdotto") un giudizio avente ad oggetto il nome a dominio contestato, il cui effetto sia quello di condurre all'estinzione della procedura;
  • · visto l’art. 16.11, II comma delle regole di naming, secondo cui la comunicazione di inizio di un procedimento giudiziario deve essere integrata “dalla produzione di fotocopia dell'atto introduttivo del giudizio regolarmente notificato”;
  • · ritenuto che l’art. 16.11, II comma sia applicabile in via analogica anche al caso di introduzione di un giudizio di merito nel corso della procedura di riassegnazione; 
  • · visto l'art. 12 delle procedure di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti";
  • · ritenuto opportuno acquisire la prova dell’avvenuta notifica della citazione, onde evitare di emettere una pronuncia che, stante quanto comunicato dall’avv. Grazia Ciarlitto, sarebbe con tutta probabilità inutiliter data",
invitava le parti "a far pervenire a CRDD con cortese sollecitudine prova dell’avvenuta notifica della citazione."

Il termine per il deposito della decisione veniva conseguentemente prorogato ai sensi dell'art. 12, II comma delle procedure di riassegnazione.

Il 27 novembre 2002 l’avv. Ciarlitto faceva pervenire via fax alla Crdd copia della ricevuta di ritorno dell’atto giudiziario notificato alla Speedo, da cui risultava la notifica dell’atto di citazione.

Motivi della decisione.

Secondo l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”.

La resistente ha documentato di aver notificato un atto di citazione avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione dei nome a dominio in contestazione. 

Pertanto, a fronte dell’instaurazione di un procedimento di natura giurisdizionale fra le stesse parti ed avente per oggetto lo stesso nome a dominio, questa procedura non può che cessare. 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, visto l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio speedo.it, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 27 novembre 2002

Avv. Francesco Trotta.
 

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