Centro
risoluzione dispute domini
C.r.d.d.
Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
speedo.it
Ricorrente: Speedo Holdings BV (dott.
Luca Barbero).
Resistente: Alessi Mauro
Collegio (unipersonale): Avv. Francesco
Trotta
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail
il 16 settembre 2002, la Speedo Holdings BV con sede in Ebbingeweg
5, 2116 EJ Bentveld, Paesi Bassi, rappresentata
e difese dal dott. Luca Barbero, presso il cui studio in Via Tripoli 104,
Torino, era elettivamente domiciliata, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a proprio
favore del dominio speedo.it, registrato dal sig. Mauro Alessi, domiciliato
in Via Piero della Francesca 12, 59100 Prato.
Il 17 settembre 2002 la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base
whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante
all’indirizzo www.speedo.it.
Le verifiche consentivano di appurare in
particolare:
-
- Che il nome a dominio in contestazione risultava
assegnato al sig. Mauro Alessi dal 13/3/2002;
-
- che il dominio speedo.it era stato sottoposto
a contestazione registrata sul data base della R.A. dal 23/11/2000;
-
- che all’indirizzo www.speedo.it corrispondeva
una pagina web in cui si leggeva che “SPEEDO.IT è stato registrato
attraverso il servizio on-line di Tuonome.it - Domini Internet .IT .INFO
.BIZ .COM .NET .ORG”
Pervenuto anche l’esemplare cartaceo
del ricorso e la relativa documentazione, verificatane la regolarità
la Crdd provvedeva in data 20 settembre 2002 ad inviare al resistente copia
del ricorso e della documentazione ad esso allegata; copia del ricorso
in formato elettronico veniva poi inviato per posta elettronica agli indirizzi
risultanti dal database whois.
Il 17 ottobre 2002 perveniva alla Crdd
via telefax una lettera dell’avv. Grazia Ciarlitto la quale, per conto
del resistente, trasmetteva atto di citazione alla Speedo Holdings BV avente
ad oggetto il dominio in contestazione, datato 16 ottobre 2002 passato
per la notifica il 17 ottobre 2002. Quest’ultima circostanza risultava
da attestazione della dott.ssa Cosma Damiana Barcaioli, Ufficiale giudiziario
dirigente l’Ufficio unico notifiche presso il tribunale di
Prato.
Successivamente, con fax del 22 ottobre
2002 la Registration Authority confermava alla Crdd di aver ricevuto l’atto
di citazione di cui sopra. Con lettera del 23 ottobre 2002 la Crdd invitava
l’avv. Ciarlitto ad inviare, non appena disponibile, documentazione attestante
la avvenuta notifica della citazione.
Il 24 ottobre 2002 la Crdd nominava quale
saggio il sottoscritto Avv. Francesco Trotta, il quale in data 27 ottobre
2002 accettava l’incarico.
L’11 novembre 2002 il sottoscritto:
-
· "vista la raccomandata datata
17 ottobre 2002 dell’avv. Grazia Ciarlitto e la raccomandata prot. 3297/02
RR/la datata 21 ottobre 2002 della Registration Authority italiana, con
cui stata trasmessa fotocopia di atto di citazione passato per la notifica
il 17 ottobre 2002, con il quale il sig. Mauro Alessi ha citato in giudizio
la Speedo Holdings B.V. innanzi al tribunale di Prato per sentire dichiarare,
fra le altre cose, la legittimità dell’assegnazione del dominio
speedo.it al sig. Alessi stesso ed il suo diritto a conservarne la
titolarità;
-
· visti l’art. 18 delle procedure
di riassegnazione, secondo il quale “Nel caso in cui una Parte intraprenda
un'azione legale in pendenza della procedura amministrativa circa
un nome di dominio contestato con reclamo, essa deve darne pronta comunicazione
al collegio e all'ente conduttore”, e l’art. 16.3, III comma delle regole
di naming, secondo cui “Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario
o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano
introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”;
-
· ritenuto, in virtù del
disposto dell'ultimo comma dell'art. 39 c.p.c., che la citazione
è atto recettizio e quindi deve essere notificata per raggiungere
l'effetto suo proprio;
-
· rilevato che pertanto, sinché
la citazione non risulti notificata alla ricorrente, non può ritenersi
iniziato ("introdotto") un giudizio avente ad oggetto il nome a dominio
contestato, il cui effetto sia quello di condurre all'estinzione della
procedura;
-
· visto l’art. 16.11, II comma delle
regole di naming, secondo cui la comunicazione di inizio di un procedimento
giudiziario deve essere integrata “dalla produzione di fotocopia dell'atto
introduttivo del giudizio regolarmente notificato”;
-
· ritenuto che l’art. 16.11, II
comma sia applicabile in via analogica anche al caso di introduzione di
un giudizio di merito nel corso della procedura di riassegnazione;
-
· visto l'art. 12 delle procedure
di riassegnazione, secondo cui "in aggiunta al reclamo e alla replica,
il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle
parti ulteriori precisazioni e documenti";
-
· ritenuto opportuno acquisire la
prova dell’avvenuta notifica della citazione, onde evitare di emettere
una pronuncia che, stante quanto comunicato dall’avv. Grazia Ciarlitto,
sarebbe con tutta probabilità inutiliter data",
invitava le parti "a far pervenire a CRDD
con cortese sollecitudine prova dell’avvenuta notifica della citazione."
Il termine per il deposito della decisione
veniva conseguentemente prorogato ai sensi dell'art. 12, II comma delle
procedure di riassegnazione.
Il 27 novembre 2002 l’avv. Ciarlitto faceva
pervenire via fax alla Crdd copia della ricevuta di ritorno dell’atto giudiziario
notificato alla Speedo, da cui risultava la notifica dell’atto di citazione.
Motivi della decisione.
Secondo l’art. 16.3, ultimo comma delle
regole di naming, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario
o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti
in pendenza della Procedura, essa si estingue”.
La resistente ha documentato di aver notificato
un atto di citazione avente ad oggetto la legittimità della sua
registrazione dei nome a dominio in contestazione.
Pertanto, a fronte dell’instaurazione di
un procedimento di natura giurisdizionale fra le stesse parti ed avente
per oggetto lo stesso nome a dominio, questa procedura non può che
cessare.
P.Q.M.
Questo collegio uninominale, visto l’art.
16.3, ultimo comma delle regole di naming, dato atto dell’introduzione
di un procedimento giurisdizionale relativo al nome a dominio speedo.it,
dichiara estinta la presente procedura.
Roma, 27 novembre 2002
Avv. Francesco Trotta.
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