Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SNAISCOMMESSE.IT

Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Patrick Nico
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D per e-mail in data 13 febbraio 2013 la SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39,  55016 Porcari (LU), in persona del suo amministratore delegato dott. Stefano Bortoli, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il trasferimento a suo favore del nome a dominio snaiscommesse.it, registrato dal sig. Patrick Nico.

 Verificata la regolarità del ricorso, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali emergeva:
  • a) che il dominio snaiscommesse.it era stato creato il 13 giugno 2011 risultava registrato a nome del sig. Patrick Nico, i cui dati non erano disponibili al pubblico;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.snaiscommesse.it si giungeva ad una pagina web contenente pubblicità pay per click e link sponsorizzati a siti contenenti servizi per giochi, scommesse sportive, pronostici, etc.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto l’originale cartaceo del ricorso  completo di documentazione e ottenuti dal Registro i dati forniti dal sig. Patrick Nico all’atto della registrazione, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La raccomandata inviata al sig. Patrick Nico veniva restituita dalle poste con l’annotazione, datata 5 marzo 2013, che l’indirizzo era inesistente. Trascorsi da tale data i 25 giorni previste per le repliche del resistente, in data 2 aprile 2013 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv. Raffaele Sperati, che il giorno 5 aprile 2013  accettava l'incarico.


Posizione delle parti.

La Ricorrente SNAI S.p.A. afferma e documenta di essere società quotata alla Borsa di Milano, attiva da tempo nel settore dei pronostici, del gioco e delle scommesse sportiva. Nell’ambito di tale attività, la Ricorrente SNAI documenta di aver registrato oltre una ventina di marchi in sede nazionale o comunitaria, aventi tutti quale “cuore” comune la denominazione SNAI.

Tale denominazione sarebbe illecitamente utilizzata dal Resistente nel nome a dominio in contestazione, il quale, contenendo sia il nome del settore di mercato in cui è maggiormente attiva la Ricorrente, sia la sua denominazione sociale (nonché cuore dei marchi da essa registrati), indurrebbe in errore l’utenza internet sviandola sul sito del sig. Patrick Nico.

Quest’ultimo, da parte sua, trarrebbe indebitamente vantaggio dalla celebrità di cui tali marchi godono e ne sfrutterebbe indebitamente il relativo potere evocativo senza dover sostenere tutti quei costi e rischi di cui, viceversa, SNAI si è fatta carico per diffondere i propri marchi e commercializzare i propri servizi. Il tutto, senza che esso Resistente abbia alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, che non corrisponde né alla sua ditta, né alla sua denominazione.

Sulla base di quanto precede, la SNAI sostiene che il nome a dominio è stato registrato ed è mantenuto in malafede, e ne chiede  pertanto la riassegnazione.

Da parte del sig. Patrick Nico – cui è stata inviata per e-mail comunicazione dell’inizio della procedura – nulla ha fatto pervenire a C.R.D.D.


Motivi della decisione

SNAI costituisce sia la denominazione sociale della Ricorrente, sia il cuore dei numerosi marchi da essa registrati. Inoltre, la Ricorrente è nota in ambito nazionale proprio nel settore delle scommesse sportive, essendo il più importante concessionario di scommesse ed uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici.

La combinazione, nell’ambito del nome a dominio in contestazione, del nome della ricorrente seguito dalla denominazione della sua notoria attività commerciale, trae indubbiamente in inganno l’utenza internet, che è indotta a ritenere che il sito posto sul dominio snaiscommesse.it sia effettivamente riconducibile alla SNAI.

E’ soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio richiesto dall’art. 3.6, lett. a) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.

Né il Resistente appare aver alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, in quanto non risulta sussistente alcuna della circostanze da cui il regolamento autorizza dedurne una legittima registrazione.

Per quanto riguarda infine la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, essa appare provata da più di una circostanza.

Anzitutto, il fatto che il nome a dominio in contestazione sia formato esattamente dalla denominazione della Ricorrente e dall’attività commerciale da essa svolta,  esclude che la sua registrazione sia dovuta ad una mera coincidenza.

Ciò è confermato dal fatto che la home page posta all’indirizzo www.snaiscommesse.it contiene esclusivamente pubblicità pay per click e link sponsorizzati a siti web su cui è svolta attività in concorrenza con quella della SNAI; il che è elemento da cui si deduce la malafede anche nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.

Le circostanze sopra evidenziate autorizzano a ritenere che la registrazione e il mantenimento del nome a dominio sia stata effettuata “per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett. d) del Regolamento.

A ciò – peraltro sufficiente a ritenere la malafede del Resistente – può aggiungersi ad abundantiam il fatto che l’indirizzo fornito dal Resistente è risultato essere inesistente; circostanza anche questa ritenuta indicativa della malafede nella riassegnazione.

Essendo dunque risultati sussistenti tutti e tre i requisiti richiesti dal Regolamento (confondibilità del nome a dominio registrato con segno su cui il ricorrente vanta diritti di privativa; inesistenza di un diritto o titolo del registrante sul nome a dominio in contestazione; malafede del registrante nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio), il ricorso della SNAI deve essere accolto.


P.Q.M.


Si dispone la riassegnazione del nome a dominio snaiscommesse.it alla SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 Porcari (LU).

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 8 aprile 2013

Avv. Raffaele Sperati


 
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