Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SNAISCOMMESSE.IT
Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: sig. Patrick Nico
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D per e-mail in data 13 febbraio 2013 la SNAI
S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39, 55016 Porcari (LU),
in persona del suo amministratore delegato dott. Stefano Bortoli,
rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro del Ninno dello
Studio legale Tonucci & Partners, giusta delega in calce al
ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione per ottenere il
trasferimento a suo favore del nome a dominio snaiscommesse.it,
registrato dal sig. Patrick Nico.
Verificata la regolarità del ricorso, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali emergeva:
- a)
che il dominio snaiscommesse.it era stato creato il 13 giugno 2011
risultava registrato a nome del sig. Patrick Nico, i cui dati non erano
disponibili al pubblico;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.snaiscommesse.it si giungeva
ad una pagina web contenente pubblicità pay per click e link
sponsorizzati a siti contenenti servizi per giochi, scommesse sportive,
pronostici, etc.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro, ricevuto l’originale
cartaceo del ricorso completo di documentazione e ottenuti dal
Registro i dati forniti dal sig. Patrick Nico all’atto della
registrazione, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione al Resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
La raccomandata inviata al sig. Patrick Nico veniva restituita dalle
poste con l’annotazione, datata 5 marzo 2013, che
l’indirizzo era inesistente. Trascorsi da tale data i 25 giorni
previste per le repliche del resistente, in data 2 aprile 2013 C.R.D.D.
incaricava della decisione l’avv. Raffaele Sperati, che il giorno
5 aprile 2013 accettava l'incarico.
Posizione delle parti.
La
Ricorrente SNAI S.p.A. afferma e documenta di essere società
quotata alla Borsa di Milano, attiva da tempo nel settore dei
pronostici, del gioco e delle scommesse sportiva. Nell’ambito di
tale attività, la Ricorrente SNAI documenta di aver registrato
oltre una ventina di marchi in sede nazionale o comunitaria, aventi
tutti quale “cuore” comune la denominazione SNAI.
Tale denominazione sarebbe illecitamente utilizzata dal Resistente nel
nome a dominio in contestazione, il quale, contenendo sia il nome del
settore di mercato in cui è maggiormente attiva la Ricorrente,
sia la sua denominazione sociale (nonché cuore dei marchi da
essa registrati), indurrebbe in errore l’utenza internet
sviandola sul sito del sig. Patrick Nico.
Quest’ultimo, da parte sua, trarrebbe indebitamente vantaggio
dalla celebrità di cui tali marchi godono e ne sfrutterebbe
indebitamente il relativo potere evocativo senza dover sostenere tutti
quei costi e rischi di cui, viceversa, SNAI si è fatta carico
per diffondere i propri marchi e commercializzare i propri servizi. Il
tutto, senza che esso Resistente abbia alcun diritto sul nome a dominio
in contestazione, che non corrisponde né alla sua ditta,
né alla sua denominazione.
Sulla base di quanto precede, la SNAI sostiene che il nome a dominio
è stato registrato ed è mantenuto in malafede, e ne
chiede pertanto la riassegnazione.
Da parte del sig. Patrick Nico – cui è stata inviata per
e-mail comunicazione dell’inizio della procedura – nulla ha
fatto pervenire a C.R.D.D.
Motivi
della decisione
SNAI costituisce sia la denominazione sociale della Ricorrente, sia il
cuore dei numerosi marchi da essa registrati. Inoltre, la Ricorrente
è nota in ambito nazionale proprio nel settore delle scommesse
sportive, essendo il più importante concessionario di scommesse
ed uno dei principali operatori a livello nazionale nel settore dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici.
La combinazione, nell’ambito del nome a dominio in contestazione,
del nome della ricorrente seguito dalla denominazione della sua notoria
attività commerciale, trae indubbiamente in inganno
l’utenza internet, che è indotta a ritenere che il sito
posto sul dominio snaiscommesse.it sia effettivamente riconducibile
alla SNAI.
E’ soddisfatto il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio richiesto dall’art. 3.6,
lett. a) del Regolamento per far luogo alla riassegnazione.
Né il Resistente appare aver alcun diritto o titolo al nome a
dominio in contestazione, in quanto non risulta sussistente alcuna
della circostanze da cui il regolamento autorizza dedurne una legittima
registrazione.
Per quanto riguarda infine la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio, essa appare provata da più di
una circostanza.
Anzitutto, il fatto che il nome a dominio in contestazione sia formato
esattamente dalla denominazione della Ricorrente e
dall’attività commerciale da essa svolta, esclude
che la sua registrazione sia dovuta ad una mera coincidenza.
Ciò è confermato dal fatto che la home page posta
all’indirizzo www.snaiscommesse.it contiene esclusivamente
pubblicità pay per click e link sponsorizzati a siti web su cui
è svolta attività in concorrenza con quella della SNAI;
il che è elemento da cui si deduce la malafede anche nel
mantenimento del nome a dominio in contestazione.
Le circostanze sopra evidenziate autorizzano a ritenere che la
registrazione e il mantenimento del nome a dominio sia stata effettuata
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet
creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”; il
che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7, lett.
d) del Regolamento.
A ciò – peraltro sufficiente a ritenere la malafede del
Resistente – può aggiungersi ad abundantiam il fatto che
l’indirizzo fornito dal Resistente è risultato essere
inesistente; circostanza anche questa ritenuta indicativa della
malafede nella riassegnazione.
Essendo dunque risultati sussistenti tutti e tre i requisiti richiesti
dal Regolamento (confondibilità del nome a dominio registrato
con segno su cui il ricorrente vanta diritti di privativa; inesistenza
di un diritto o titolo del registrante sul nome a dominio in
contestazione; malafede del registrante nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio), il ricorso della SNAI deve essere
accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio snaiscommesse.it alla
SNAI S.p.A., con sede in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 Porcari (LU).
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 8 aprile 2013
Avv. Raffaele Sperati
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