Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
SKUDO.IT

Ricorrente: Nicola Limardo
Resistente: E-Lab Service Snc
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra

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Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015, l’arch. Nicola Limardo, Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio skudo.it registrato dalla società E-Lab Service Snc.

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio skudo.it era stato creato il 21 luglio 2011 ed era registrato a nome della E-Lab Service Snc di Gasparroni Alessandro e Lauri Roberto;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.skudo.it si accedeva ad una pagina web la quale avvertiva che l’accesso era vietato (“Forbidden You don’t have permission to access / on this server”).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, l’ 1 ottobre 2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il giorno 26 gennaio 2016 tornava a C.R.D.D il duplicato dell’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato al Resistente il ricorso in  data 6 ottobre 2015. 

Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche così come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 26 gennaio 2016 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Alessandro Nicotra, che lo stesso giorno accettava l’incarico. 


Allegazioni del Ricorrente

Il Ricorrente afferma e documenta di essere, già a partire dal 14 maggio 2009, titolare del marchio registrato “SKUDO”, marchio associato a commutatori elettrici, convertitori, apparati telefonici e relative parti e  componenti, dispositivi di protezione contro i raggi X, gamma ed onde elettromagnetiche (esclusi quelli a scopo medicale), come risulta dal Certificato di registrazione (Certificate of registration) prodotto in allegato al ricorso.

Nel proprio ricorso il Ricorrente afferma inoltre:
che la società Edil Natura S.r.l. di cui il Ricorrente è Amministratore Unico, ha il diritto esclusivo di sfruttamento del predetto marchio;
di aver stipulato con la società E-Lab Service Snc un accordo commerciale in virtù del quale la Resistente era stata autorizzata ad acquisire ed utilizzare il dominio in contestazione, con la prerogativa di utilizzare il sito unicamente per vendere il prodotto “skudo” prodotto da Edil Natura Srl;
che in ragione dei deludenti risultati commerciali conseguiti il Ricorrente, con comunicazione del 10.06.2015 a firma del proprio legale, avv. Simona Bezzi, comunicava alla società E-Lab Service Snc la cessazione della collaborazione commerciale con contestuale revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dei domini www.skudo.it e www.skudo.net.

Il Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione ritenendo che la Resistente non abbia più alcun diritto né legittimazione all’utilizzo del nome a dominio skudo.it

La Resistente, da parte sua, non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione.

Motivi della decisione

Occorre osservare preliminarmente che presupposto delle procedure di riassegnazione dei nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
  • a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
  • b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
  • c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Nel caso di specie, se da un lato è documentalmente provato che l’arch. Limardo era già a partire dal 14 maggio 2009 titolare del marchio registrato “SKUDO”, dall’altro emergono dai documenti prodotti dal Ricorrente stesso circostanze che portano ad escludere che il dominio in contestazione sia stato registrato in malafede.

Si afferma infatti nella stessa lettera di opposizione inviata dal sig. Limardo al Registro in data 15 giugno 2015: “Il sottoscritto Limardo Nicola, titolare del marchio SKUDO, il 4 luglio 2011 ha autorizzato la società E-Lab Service snc ad acquisire il dominio www.skudo.it con la prerogativa di utilizzare il sito unicamente per vendere il prodotto SKUDO prodotto da Edilnatura srl della quale il sottoscritto è amministratore unico. Il rapporto commerciale tra Edil Natura e E-lab Service è stato chiuso in modo definitivo per cui l’autorizzazione anche per l’utilizzo del dominio è stata revocate”.  Tale dichiarazione è suffragata dalla produzione della lettera del 4 luglio 2011, inviata da Nicola Limardo ad E-Lab Service e per conoscenza ad Edil Natura, nella quale quest’ultima veniva esplicitamente autorizzata “ad acquisire e mantenere” il dominio skudo.it, e  della lettera del 10 giugno 2015 dall’avv. Simona Bezzi alla E-lab Service, nella quale la destinataria è diffidata per conto dell’arch. Limardo dall’ulteriore uso del dominio skudo.it.

Quanto sopra, se da un lato prova che il dominio è attualmente mantenuto in malafede e nella consapevolezza di ledere i diritti del ricorrente, dall’altro esclude che l’attuale assegnatario del dominio fosse in malafede al momento in cui registrò il nome a dominio skudo.it, in quanto era stato a ciò autorizzato dal legittimo titolare del marchio.

Il Regolamento prevede che, affinchè possa farsi luogo alla riassegnazione,  il dominio in contestazione non deve semplicemente essere utilizzato in malafede, ma deve anche essere stato registrato in malafede (art. 3.6, lett. c). La sola malafede sopravvenuta, come nel caso di specie, è irrilevante ai fini della riassegnazione, essendo richiesta la malafede dell’assegnatario non solo al momento dell’introduzione del procedimento di riassegnazione, ma anche al momento della sua originaria registrazione.

Sul punto il regolamento è chiarissimo, così come univoco è l’orientamento delle precedenti decisioni nelle procedure di riassegnazione (si vedano, fra le tante, le decisioni per i domini studiorodella.it - Camera arb. Milano, 25/5/2015, esperta Anna Carabelli; avast.it - Crdd, 2/8/2013, esperto Enzo Fogliani;  tes.it - Camera arb. Milano, 1/7/2011, esperto Paolo Curti; gamesbond.it – Crdd, 25/5/2010, esperta Francesca d’Orsi; bpsolar.it, - Crdd, 30/12/2008, esperto Raffaele Sperati; gig.it, - Crdd, 3/10/2008, esperto Enzo Fogliani; flamco.it - Crdd, 28/9/2007, esperta Cristina De Marzi).

Essendo quindi del tutto pacifico (e comunque dichiarato dalla stessa Ricorrente) che il dominio in contestazione era stato registrato sulla base di una autorizzazione del titolare dell’identico marchio, manca la malafede nella registrazione del dominio necessaria per far luogo alla riassegnazione. Ogni questione circa la mancata restituzione del dominio in seguito alla revoca dell’autorizzazione esula dalla competenza delle procedure di riassegnazione e deve essere risolta dalle parti in altra sede.

L’inesistenza del requisito di cui all’art. 3.6, lett. c), essendo di per sè sufficiente al rigetto del ricorso, esclude la necessità di ulteriormente valutare la sussistenza delle circostanze di cui al medesimo articolo, lett. a) e b).

Conclusioni

Non sussistendo malafede nella registrazione del nome a dominio da parte dell’attuale assegnataria, il ricorso per la riassegnazione del nome a dominio skudo.it non può che essere rigettato. 

P.Q.M.

Visto l'art. 3.6, lett. c) del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, si rigetta il ricorso presentato dall’arch. Nicola Limardo per la riassegnazione del nome a dominio skudo.it, che rimane quindi assegnato alla società E-Lab Service Snc.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Milano, 15 febbraio 2016

Avv. Alessandro Nicotra


 
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