Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SKUDO.IT
Ricorrente: Nicola Limardo
Resistente: E-Lab Service Snc
Collegio (unipersonale): Avv. Alessandro Nicotra
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 10 settembre 2015,
l’arch. Nicola Limardo, Via Tredici Martiri, 37, 28100 Novara,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio skudo.it
registrato dalla società E-Lab Service Snc.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio skudo.it era stato creato il 21
luglio 2011 ed era registrato a nome della E-Lab Service Snc di
Gasparroni Alessandro e Lauri Roberto;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad
opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del
Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
- c) che digitando l’indirizzo
http://www.skudo.it si accedeva ad una pagina web la quale avvertiva
che l’accesso era vietato (“Forbidden You don’t have permission to access / on this server”).
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed
effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, l’ 1 ottobre
2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per
raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento. Il giorno 26 gennaio 2016 tornava a C.R.D.D
il duplicato dell’avviso di ricevimento, dal quale si evinceva
che le poste avevano consegnato al Resistente il ricorso in data
6 ottobre 2015.
Essendo decorso inutilmente il termine di 25 giorni senza che
l’intestatario del dominio inviasse proprie repliche così
come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 26 gennaio 2016
C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Alessandro Nicotra, che lo
stesso giorno accettava l’incarico.
Allegazioni del Ricorrente
Il Ricorrente afferma e
documenta di essere, già a partire dal 14 maggio 2009, titolare
del marchio registrato “SKUDO”, marchio associato a
commutatori elettrici, convertitori, apparati telefonici e relative
parti e componenti, dispositivi di protezione contro i raggi X,
gamma ed onde elettromagnetiche (esclusi quelli a scopo medicale), come
risulta dal Certificato di registrazione (Certificate of registration)
prodotto in allegato al ricorso.
Nel proprio ricorso il Ricorrente afferma inoltre:
che la società Edil Natura S.r.l. di cui il Ricorrente è
Amministratore Unico, ha il diritto esclusivo di sfruttamento del
predetto marchio;
di aver stipulato con la società E-Lab Service Snc un accordo
commerciale in virtù del quale la Resistente era stata
autorizzata ad acquisire ed utilizzare il dominio in contestazione, con
la prerogativa di utilizzare il sito unicamente per vendere il prodotto
“skudo” prodotto da Edil Natura Srl;
che in ragione dei deludenti risultati commerciali conseguiti il
Ricorrente, con comunicazione del 10.06.2015 a firma del proprio
legale, avv. Simona Bezzi, comunicava alla società E-Lab Service
Snc la cessazione della collaborazione commerciale con contestuale
revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dei domini
www.skudo.it e www.skudo.net.
Il Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio in contestazione ritenendo che la Resistente non abbia
più alcun diritto né legittimazione all’utilizzo
del nome a dominio skudo.it
La
Resistente, da parte sua, non ha fatto pervenire alcuno scritto
difensivo pur avendo regolarmente ricevuto ricorso e documentazione.
Motivi della
decisione
Occorre osservare
preliminarmente che presupposto delle procedure di riassegnazione dei
nomi a dominio è la dimostrazione da parte del Ricorrente della
contemporanea sussistenza di tre elementi diversi:
- a) identità o confusione del domain name rispetto al marchio o nome del Ricorrente;
- b) l’assenza di un titolo del Resistente in relazione al domain name;
- c) la malafede del Resistente nella registrazione e nell’uso del dominio.
Nel caso di specie, se da un lato è documentalmente
provato che l’arch. Limardo era già a partire dal 14
maggio 2009 titolare del marchio registrato “SKUDO”,
dall’altro emergono dai documenti prodotti dal Ricorrente stesso
circostanze che portano ad escludere che il dominio in contestazione
sia stato registrato in malafede.
Si afferma infatti nella stessa lettera di opposizione inviata dal sig. Limardo al Registro in data 15 giugno 2015: “Il
sottoscritto Limardo Nicola, titolare del marchio SKUDO, il 4 luglio
2011 ha autorizzato la società E-Lab Service snc ad acquisire il
dominio www.skudo.it con la prerogativa di utilizzare il sito
unicamente per vendere il prodotto SKUDO prodotto da Edilnatura srl
della quale il sottoscritto è amministratore unico. Il rapporto
commerciale tra Edil Natura e E-lab Service è stato chiuso in
modo definitivo per cui l’autorizzazione anche per
l’utilizzo del dominio è stata revocate”.
Tale dichiarazione è suffragata dalla produzione della lettera
del 4 luglio 2011, inviata da Nicola Limardo ad E-Lab Service e per
conoscenza ad Edil Natura, nella quale quest’ultima veniva
esplicitamente autorizzata “ad acquisire e mantenere” il
dominio skudo.it, e della lettera del 10 giugno 2015
dall’avv. Simona Bezzi alla E-lab Service, nella quale la
destinataria è diffidata per conto dell’arch. Limardo
dall’ulteriore uso del dominio skudo.it.
Quanto sopra, se da un lato prova che il dominio è attualmente
mantenuto in malafede e nella consapevolezza di ledere i diritti del
ricorrente, dall’altro esclude che l’attuale assegnatario
del dominio fosse in malafede al momento in cui registrò il nome
a dominio skudo.it, in quanto era stato a ciò autorizzato dal
legittimo titolare del marchio.
Il Regolamento prevede che, affinchè possa farsi luogo alla
riassegnazione, il dominio in contestazione non deve
semplicemente essere utilizzato in malafede, ma deve anche essere stato
registrato in malafede (art. 3.6, lett. c). La sola malafede
sopravvenuta, come nel caso di specie, è irrilevante ai fini
della riassegnazione, essendo richiesta la malafede
dell’assegnatario non solo al momento dell’introduzione del
procedimento di riassegnazione, ma anche al momento della sua
originaria registrazione.
Sul punto il regolamento è chiarissimo, così come univoco
è l’orientamento delle precedenti decisioni nelle
procedure di riassegnazione (si vedano, fra le tante, le decisioni per
i domini studiorodella.it - Camera arb. Milano, 25/5/2015, esperta Anna
Carabelli; avast.it - Crdd, 2/8/2013, esperto Enzo Fogliani;
tes.it - Camera arb. Milano, 1/7/2011, esperto Paolo Curti;
gamesbond.it – Crdd, 25/5/2010, esperta Francesca d’Orsi;
bpsolar.it, - Crdd, 30/12/2008, esperto Raffaele Sperati; gig.it, -
Crdd, 3/10/2008, esperto Enzo Fogliani; flamco.it - Crdd, 28/9/2007,
esperta Cristina De Marzi).
Essendo quindi del tutto pacifico (e comunque dichiarato dalla stessa
Ricorrente) che il dominio in contestazione era stato registrato sulla
base di una autorizzazione del titolare dell’identico marchio,
manca la malafede nella registrazione del dominio necessaria per far
luogo alla riassegnazione. Ogni questione circa la mancata restituzione
del dominio in seguito alla revoca dell’autorizzazione esula
dalla competenza delle procedure di riassegnazione e deve essere
risolta dalle parti in altra sede.
L’inesistenza del requisito di cui all’art. 3.6, lett. c),
essendo di per sè sufficiente al rigetto del ricorso, esclude la
necessità di ulteriormente valutare la sussistenza delle
circostanze di cui al medesimo articolo, lett. a) e b).
Conclusioni
Non sussistendo malafede nella registrazione del nome a dominio da
parte dell’attuale assegnataria, il ricorso per la riassegnazione
del nome a dominio skudo.it non può che essere rigettato.
P.Q.M.
Visto l'art. 3.6, lett. c) del Regolamento per l’assegnazione e
la gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, si rigetta il ricorso
presentato dall’arch. Nicola Limardo per la riassegnazione del
nome a dominio skudo.it, che rimane quindi assegnato alla
società E-Lab Service Snc.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Milano, 15 febbraio 2016
Avv. Alessandro Nicotra
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