C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
silkglobal.it

Ricorrente:  Sistemglobal s.p.a. (Avv. Giancarlo Cantelli)
Resistente: Mycron s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

In data 27 maggio 2004 giungeva a CRDD via e-mail un ricorso proposto dalla Sistemglobal s.p.a. con sede in viale Solferino, 11, 43100 Parma, in persona del legale rappresentante dott. Andrea Ferrari, rappresentata dall’Avv. Giancarlo Cantelli, presso il cui studio in Parma, S.llo di Piazzale Boito, 1, era elettivamente domiciliata giusta procura in calce al ricorso. Con il suddetto ricorso la ricorrente chiedeva la riassegnazione a proprio favore dei domini silkglobal.it e silkglobal.com, registrati entrambi dal sig. Sergio Montanari della Mycron s.r.l.

Con e-mail dello stesso 27 maggio 2004, CRDD comunicava alla ricorrente di essere incompetente in relazione al dominio silkglobal.com, e che la procedura sarebbe stata avviata soltanto per il dominio silkglobal.it. 

La verifica dei dati relativi al suddetto dominio sul whois della Registration Authority consentiva di appurare che il suddetto dominio risultava registrato da Sergio Montanari della Mycron s.r.l. dal 15 maggio 2003, ed era stato sottoposto a contestazione registrata sul database della Registration Authority il 7 giugno 2004.

Pervenuto anche il ricorso in formato cartaceo con la relativa documentazione, effettuati i necessari controlli e data comunicazione alla Registration Authority ed alla Naming Authority dell'avvio della procedura, la segreteria di CRDD in data 11 giugno 2004 provvedeva ad inviare per e-mail e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento copia del ricorso e della documentazione all'assegnatario del dominio contestato. 

In data 14 giugno 2004 il resistente sig. Sergio Montanari comunicava via e-mail di aver ricevuto il ricorso inviatogli per posta elettronica. Il plico inviato per raccomandata, invece, veniva restituito dalle poste il 22 giugno 2004, essendo il destinatario risultato sconosciuto.

Il 26 giugno 2004 il resistente inviava per e-mail le proprie repliche. CRDD rimaneva in attesa della versione in formato cartaceo con relativa documentazione allegata, che peraltro non perveniva. Scaduto il 9 luglio 2004 il termine per le repliche senza che tale documentazione fosse arrivata, CRDD sollecitava il resistente a fargliela pervenire.

Successivamente, in data 13 luglio 2004, CRDD nominava quale saggio componente il Collegio il sottoscritto avv. prof. Enzo Fogliani, il quale il 16 luglio 2004 accettava l'incarico e disponeva che fosse ulteriormente sollecitato al resistente l'invio delle repliche in formato cartaceo.

Il 20 luglio 2004 il Collegio disponeva che le repliche pervenute via e-mail dal sig. Montanari fossero comunque inviate al procuratore della ricorrente, il quale, con e-mail del 27 luglio 2004, chiedeva termine per controdeduzioni.

Nel frattempo, con e-mail del 22 luglio 2004, il resistente aveva assicurato CRDD che avrebbe nuovamente spedito per posta il ricorso ed i relativi documenti.

Il 30 luglio 2004 il Collegio, provvedendo sull'istanza del difensore del ricorrente, viste le repliche del resistente, pervenute solo via e-mail e senza documentazione allegata, e ritenuto che, pur imponendo la necessità di completezza del contraddittorio di ritenere giustificato il ritardo nel deposito di documenti dovuto ad eventuali disguidi postali, in quanto non imputabili alla parte, tale giustificazione non potesse valere per un periodo ragionevolmente superiore a quello necessario per ripetere la spedizione (nel caso di specie ormai  da tempo trascorso, essendo stata la resistente invitata con e-mail del 16 luglio 2004 a regolarizzare le proprie produzioni, ed avendo essa assicurato con e-mail del 22 luglio 2004 che avrebbe rispedito per posta quanto mancante), concedeva al ricorrente termine sino al 5 agosto 2004 per controdeduzioni via e-mail alle repliche del resistente,  e termine al resistente sino all'11 agosto 2004 per proprie ulteriori repliche via e-mail alle controdeduzioni del ricorrente.

Contestualmente il Collegio, ritenuto che quanto verificatosi in relazione alle repliche del resistente costituisse  circostanza da considerarsi eccezionale ai sensi dell'art. 15, II comma delle procedure di riassegnazione, stabiliva nella data del 30 luglio 2004 il giorno di inizio del termine per il deposito della decisione che pertanto, vista la richiesta di ulteriori scritti difensivi, che autorizzava la postposizione dei termini per la decisione ai sensi dell'art. 12, II comma delle procedure di riassegnazione, veniva prorogato al 29 agosto 2004.

Il 2 agosto 2004 il Procuratore della ricorrente faceva pervenire via fax e via e-mail le proprie controdeduzioni alle repliche avversarie, con allegato un documento, scambiandole con la controparte. 

Il 4 agosto 2004 perveniva a CRDD per posta celere la documentazione della resistente indicata nelle precedenti repliche. Dall'allegato bollettino postale essa risultava spedita il 3 agosto 2004 da Ravenna. 

Il 6 agosto pervenivano a CRDD via e-mail anche le repliche della resistente alle controdeduzioni della Sistemglobal.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

Allegazioni della ricorrente

Espone e documenta la ricorrente di essere società per azioni fondata il 24 aprile 2003 con il nome di Silkglobal s.p.a. dall'attuale suo legale rappresentante, dott. Andrea Ferrari, e dalla soc. Consulenze.it s.r.l.. 

La  Silkglobal s.p.a. afferma che dovendo predisporre la propria struttura societaria e commerciale, commissionava alla Mycron s.r.l. e per essa al sig. Sergio Montanari (che si presentava come consulente tecnico della suddetta società), una serie di servizi, fra cui sviluppo siti Web in Internet, sviluppo grafica e marchi, etc.; servizi che la ricorrente documenta  aver regolarmente pagato, come da relative fatture della Mycron s.r.l. regolarmente quietanzate dal maggio 2003 al gennaio 2004 prodotte con il ricorso.

Per quel che qui rileva, fra i vari servizi richiesti da Silkglobal s.p.a. a Mycron s.r.l. era anche  l’attivazione di un sito Web all'indirizzo http://www.silkglobal.it.

Successivamente, a partire dal novembre 2003, secondo la ricorrente si sarebbero manifestati i primi dissapori nel rapporto fra le due società, dovuti alla insoddisfazione della Silkglobal per i servizi resi dalla Mycron; dissapori a seguito dei quali la prima avrebbe deciso nel febbraio 2004, di troncare i rapporti commerciali con la odierna resistente.

Richiesta di restituire il nome a dominio oggi in contestazione (ed il dominio silkglobal.com) la Mycron ed il sig. Montanari avrebbero opposto un netto rifiuto, costringendo la odierna ricorrente (che nel frattempo aveva registrato a proprio nome il marchio "silkglobal") a mutare la propria denominazione in Sistemglobal s.p.a., per evitare ai propri clienti confusioni con i domini silkglobal.it e silkglobal.com tuttora detenuti dalla Mycron per il tramite di Sergio Montanari.

Ritenendo di avere diritto al nome a dominio in contestazione e ritenendo dimostrata la malafede della resistente, la Sistemglobal chiede dunque  la riassegnazione del nome a dominio silkglobal.it.

Allegazioni della resistente.

Per la parte resistente si è costituita in giudizio la Mycron s.r.l. in persona della signora Margherita Di Tizio, madre del sig. Sergio Montanari, mediante repliche via e-mail il 26 giugno 2004, e quindi ampiamente entro i termini previsti dalle procedure di riassegnazione.

In tali repliche la Mycron rivendica a favore del sig. Montanari sin dal 2001 la paternità di un "progetto di business che ruota attorno al nome silkglobal". La resistente narra di complesse vicende legate allo sviluppo di tale non meglio precisato "progetto di business", nelle quali fra la fine del 2002 e l'inizio del 2003 si sarebbe inserito anche il dott. Andrea Ferrari. Questi avrebbe quindi costituito la società Silkglobal s.p.a., della quale - secondo la prospettazione della resistente - il 50% delle azioni avrebbero dovuto essere cedute alla Mycron. 

Secondo la Mycron, illegittimamente la Silkglobal s.p.a. avrebbe interrotto i rapporti fra le due società, come pure illegittimamente starebbe utilizzando opere d'ingegno create dalla Mycron s.r.l. 

Inoltre, secondo quanto sostenuto dalla Mycron, le fatture prodotte dalla ricorrente in realtà non si riferirebbero ai servizi in esse indicati che la Mycron avrebbe reso alla Silkglobal, ma si riferirebbero a "quanto necessario a sostenere in maniera esatta i costi dei dipendenti e degli affitti dei locali commerciali" che la stessa Mycron avrebbe effettuato per la Silkglobal s.p.a. in vista dell'acquisizione del 50% delle quote della Silkglobal stessa.

La resistente chiede quindi il rigetto del ricorso della Sistemglobal s.p.a.

Motivi della decisione

Questioni preliminari.

In via preliminare, è da verificare la ammissibilità (a) della documentazione fatta pervenire per posta celere dalla resistente in data 4 agosto 2004 e (b) della documentazione allegata dalla ricorrente alle proprie controdeduzioni alle repliche avversarie.

La risposta è negativa in entrambi i casi. 

Per quanto riguarda la resistente, è jus receptum che il termine per le repliche concesso al resistente debba considerarsi osservato se le repliche pervengano via e-mail all'ente conduttore entro i 25 giorni dal ricevimento del ricorso da parte del resistente; ritenendosi ammissibile che il cartaceo delle repliche e della documentazione a supporto pervenga per posta anche dopo la scadenza del termine. Tale principio risponde all'esigenza di assicurare la completezza del contraddittorio, consentendo di non porre a carico del resistente i tempi tecnici - fuori dal suo controllo - della trasmissione postale del plico contenente repliche e documentazione, che in caso contrario, se computati nel termine, ridurrebbero di fatto il tempo a suo disposizione per redigere le sue difese.

Tale principio, però, presuppone che la spedizione delle repliche e della documentazione in formato cartaceo sia fatta contestualmente all'invio per e-mail, e non può essere dilatato al di là dei tempi ragionevolmente necessari all'amministrazione postale per il recapito del plico o, in caso di disguido o smarrimento dello stesso, ad effettuare una nuova spedizione.

Nel caso di specie, le repliche sono state inviate via e-mail il 26 giugno 2004. Non ricevendo il plico cartaceo, CRDD sollecitava il 16 luglio 2004 la resistente, che il 22 luglio 2004 assicurava che avrebbe provveduto. Di fatto, la documentazione è stata spedita dalla Mycron il 3 agosto 2004, ossia 38 giorni dopo il 26 giugno 2004, data in cui essa avrebbe dovuto essere spedita.

Non solo. Essa e' stata spedita dopo che il Collegio, con ordinanza del 30 luglio 2004, aveva esplicitamente sancito la tardività delle documentazione che fosse pervenuta dopo tale data, e addirittura dopo che il procuratore della Sistemglobal aveva fatto pervenire le proprie controdeduzioni, che di tali documenti non avevano potuto ovviamente tenere conto.

La documentazione della resistente è quindi inammissibilie, in quanto tenendone conto non solo si violerebbe l'art. 14, I comma delle procedure di riassegnazione, secondo cui i termini sono perentori, ma si violerebbe soprattutto gravemente il principio del contraddittorio, in quanto su tali documenti la ricorrente non avrebbe potuto replicare.

Per quanto riguarda la documentazione allegata dal ricorrente alle proprie controdeduzioni (costituita da una citazione notificata dalla Systemblobal s.p.a. alla Mycron s.r.l.,  che è stata esaminata - con esito negativo - al solo scopo di verificare che non avesse oggetto il nome a dominio in contestazione e conducesse quindi alla estinzione del presente procedimento), anche essa è inammissibile, in quanto il termine era stato concesso solo per controdeduzioni e non anche per ulteriori produzioni documentali.

Delineato quindi il materiale probatorio su cui deve essere basata la decisione, si può passare al merito della questione.

a) Identità e confondibilità del nome

Per quanto attiene al requisito di cui all’art. 16.6 a) delle regole di naming, il nome a dominio contestato appare del tutto identico al nome che, al momento della registrazione e sino al 16 marzo 2004, aveva la società ricorrente.

Nessun rilievo ha invece la circostanza della registrazione dell'identico marchio nel marzo 2004 da parte delle ricorrente, perché successiva alla registrazione del nome a dominio in contestazione.

In ogni caso, essendo sufficiente l'identità del dominio registrato con la denominazione sociale della ricorrente, si ritiene soddisfatto il primo requisito richiesto dalle regole di naming.

b) Malafede nella registrazione e nel mantenimento.

Nelle loro difese le parti si sono dilungate a trattare argomenti che indubbiamente dimostrano non solo l'esistenza di un lungo e complesso rapporto fra di esse, ma anche una sua traumatica rottura che ha lasciato strascichi sfociati in contenziosi giudiziari civili e penali.

Ciò peraltro è irrilevante ai fini della presente procedura, nella quale - una volta appurata la confondibilità del nome a dominio con il nome che aveva la  ricorrente - deve essere semplicemente deciso se il ricorrente abbia o meno un concorrente titolo al nome a dominio, e se questo sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede.

Le parti in causa prospettano due diverse tesi, che possono sostanzialmente riassumersi come segue: 
a) secondo la ricorrente, il nome a dominio sarebbe stato registrato dal sig. Sergio Montanari della Mycron per incarico della Silkglobal. La malafede consisterebbe nel fatto che la Mycron avrebbe registrato a suo nome - anziché a nome della sua mandante - il nome a dominio, e pur essendo conscia del fatto che di aver agito su mandato della Silkglobal, si sarebbe rifiutata di restituirlo alla legittima titolare;
b) secondo la resistente, invece, l'idea di un "progetto di business" attorno al nome silkglobal sarebbe stato ideato e sviluppato dalla Mycron stessa, che quindi legittimamente avrebbe registrato a proprio nome il dominio in contestazione, ed anzi si sarebbe visto usurpate le proprie idee (ed il nome pensato per il "progetto di business") dalla odierna ricorrente.

Ritiene il collegio che quanto agli atti provi la veridicità di quanto sostenuto dalla ricorrente Sistemglobal.

Anzitutto, è documentalmente provato che la costituzione della Silkglobal s.p.a. è anteriore alla registrazione del nome a dominio in contestazione. 

In secondo luogo, è provato che la registrazione del nome a dominio è stata effettuata su mandato della Silkglobal s.p.a., tanto che la Mycron ne ha fatturato (ed è stata pagata per) i relativi servizi (cfr. fattura Micron n. 19/F del 20/5/2003, di quattro giorni successiva alla registrazione del dominio). 

In terzo luogo, quanto sopra è confermato dalle stesse risultanze del WHOIS del Registro, nel quale alla voce admin-c si legge:
person:      Sergio Montanari
address:     Silkglobal s.p.a.
address:     Via Romolo Gessi 20
address:     I-48100 - Ravenna.
Orbene, l'indirizzo indicato risulta, dalla visura camerale prodotta dalla ricorrente, quello di una unità locale della Silkglobal (ora Sistemglobal).

Nè veritieria risulta la insinuazione della resistente secondo cui tale indirizzo sarebbe stato variato dal maintainer Telecom su incarico di ignoti spacciatisi per il vero admin-c, sig. Sergio Montanari. Dal database whois del Registro risulta chiaramente che nessuna modifica è stata fatta dal maintainer dopo la registrazione (l'unica risultante è nella data della registrazione stessa: "changed: domain@telecomitalia.it 20030516") e l'unica altra modifica al record e stata effettuata dal registro stesso nel luglio 2003 ("changed: hostmaster@nic.it 20030728).

D'altra parte, anche ammesso e non concesso che qualcuno avesse superato i rigidi controlli del registro e compiuto illecite modifiche ai dati del database, non si comprende per quale motivo l'ignoto manipolatore abbia cambiato il solo indirizzo e non invece anche l'intestatario del nome a dominio.

Anche le altre affermazioni della resistente risultano prive di riscontro documentale. Dall’elenco contenuto nelle repliche si evince infatti che essa non è rilevante per le questioni dibattute nel presente procedimento, sicché, anche se si fosse dato ingresso alla documentazione tardivamente inviata, essa non sarebbe stata di giovamento per la resistente.

Al contrario, la ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente trova conferma sia nella documentazione agli atti che nelle risultanze del data base whois della Registration Authority.

c) su un eventuale titolo della resistente sul nome a dominio contestato

In particolare, non trova riscontro l’affermazione secondo cui il nome Silkglobal sarebbe stato ideato da Sergio Montanari, e che con esso si sarebbe poi sviluppato un non meglio identificato “progetto di business”. Parimenti non trovano riscontro le altre affermazioni circa i rapporti fra le parti e circa patti che sarebbero intercorsi fra Sergio Montanari e Mycron s.r.l. da una parte, e dott. Andrea Ferrari e Silkglobal s.p.a., sulla base dei quali dovrebbe dedursi un diritto di Mycron al nome a dominio contestato.

E’ poi da escludersi che dalla circostanza che il medesimo Sergio Montanari risulti admin-c del dominio silkglobal.com (registrato il 21 marzo 2001) possa dedursi un diritto della Mycron s.r.l. al nome ed al dominio silkglobal.it.

Dal whois del suddetto dominio risulta infatti: "Registrant: amocobay immobiliare sas, V.le Randi 14/a, Ravenna, RA 48100"; ed è lo stesso indirizzo indicato, per questo dominio, da Sergio Montanari quale admin-c. Anche volendo dar credito alla non provata affermazione secondo cui la Amocobay Immobiliare s.a.s. sarebbe stata socia della Mycron s.r.l. (affermazione peraltro non documentata), ciò non proverebbe un diritto o un titolo della odierna resistente al nome silkglobal, ma solo che essa ha registrato un tale nome a dominio, per di più assieme ad altri analoghi. appare peraltro verosimile che anche in questo caso si tratti di un dominio registrato per conto per conto di terzi (nello specifico: la Amocobay Immobiliare s.a.s.).

Nè può ritenersi provato che la Mycron fosse conosciuta sul mercato con il nome di Silkglobal. A quanto afferma, essa ha registrato nel 2001 una serie di domini aventi al loro interno la parola "silk" (silkomnet.com, silkomweb.com, silk2phone.com, silkglobal.com); ma aver registrato un nome a dominio non significa necessariamente essere conosciuti sul mercato con tale nome. Tanto più che la stessa Mycron afferma che solo nel 2002 sarebbe iniziata la costruzione del sito web da porre all'indirizzo http://www.silkglobal.com.

La mera registrazione di un nome a dominio (lasciato fra l’altro per lungo tempo inutilizzato) non costituisce di per sè prova del fatto che la resistente era conosciuta sul mercato con quel nome o vendeva prodotti con tale marchio di fatto. Sicché è da ritenersi che nessun titolo la resistente possa vantare sul dominio silkglobal.it 

* * *

Ritiene pertanto il Collegio che il dominio sia stato registrato in malafede (in quanto intestato a nome del mandatario anzichè del mandante) e mantenuto in malafede (in quanto non restituito alla revoca del mandato stesso). Ritiene altresì il Collegio che la Mycron s.r.l. non abbia titolo al nome a dominio in contestazione, corrispondente al nome assunto in precedenza della ricorrente ed al marchio in seguito registrato.

Ritiene inoltre il Collegio che il contenzioso in essere fra le parti, relativo ai loro rapporti pregressi, sia estraneo al presente procedimento e comunque non giustifichi il trattenimento del nome a dominio silkglobal.it da parte della Mycron s.r.l. per il tramite dell'admin-c Sergio Montanari.

P.Q.M.

Sulla base di quanto esposto e viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione del nome a dominio silkglobal.it alla Sistemglobal s.p.a. con sede in viale Solferino, 11, 43100 Parma

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza. 

Roma,  14 agosto 2004

Avv.  prof. Enzo Fogliani.
 
 
 
 
 
 
 

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