Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
SCOMMESSESNAI.IT
Ricorrente: SNAI S.p.A. (avv.
Alessandro del Ninno – Studio legale Tonucci &
Partners)
Resistente: sig. Giovanni Bellicini
Collegio (unipersonale): prof. avv. Alfredo Antonini
Svolgimento della procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail in data 12 febbraio 2013 da C.R.D.D., la SNAI
S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 - Porcari
(LU), in persona del legale rappresentante Dr. Stefano
Bortoli, rappresentata e difesa nella presente procedura
dall’Avv. Alessandro del Ninno dello Studio legale Tonucci
& Partners, giusta delega in calce al ricorso, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio scommessesnai.it,
registrato dal sig. Giovanni Bellicini.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il
dominio scommessesnai.it era stato creato il 24 novembre 2010 ed era
registrato a nome del sig. Giovanni Bellicini ;
- b) che il
nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era
stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che
digitando l’indirizzo http://www.scommessesnai.it
l’utente veniva indirizzato verso altro sito,
http://www.betcalcio.it, contenente servizi per giochi, scommesse
sportive e ippiche. Successivamente alla spedizione del reclamo al
Resistente sig. Bellicini, all’indirizzo
http://www.scommessesnai.it non era più
visibile alcuna pagina web.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto il ricorso e la
documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per
raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il sig. Giovanni Bellicini riceveva il plico raccomandato in
data 22 febbraio 2013, senza tuttavia provvedere ad inviare repliche
entro i termini previsti dal Regolamento.
Pertanto C.R.D.D. nominava quale esperto della presente procedura il
prof. avv. Alfredo Antonini, che il giorno 21 marzo 2013
accettava l'incarico.
Posizione della Ricorrente.
La Ricorrente SNAI
S.p.A. è società fondata nel 1990, quotata alla
Borsa di Milano. Essa è uno dei maggiori operatori
e concessionari nel settore delle scommesse, dei giochi e dei
pronostici presente sul territorio. Per la sua attività, la
Ricorrente alcuni marchi italiani e comunitari, fra i quali fin dal 2
Giugno 1999 il marchio SNAI.
La Ricorrente evidenzia che il nome a dominio in contestazione include
per intero il cuore di marchi da essa registrati e che il Resistente
non ha alcun diritto sul nome a dominio in contestazione, non
corrispondendo né alla sua ditta, denominazione o ragione
sociale, né risulta alcun collegamento tra Ricorrente e
Resistente.
La Ricorrente sostiene infine che ricorre l’elemento della
malafede del Resistente sia nella registrazione che nel mantenimento
del nome a dominio, considerando che:
- 1)
Il Sig. Bellicini sfrutta “l’attrattiva commerciale
e il potere evocativo dei segni e dei marchi SNAI”,
utilizzati nella registrazione del nome a dominio scommessesnai.it,
reindirizzando l’utenza verso un’ altro sito di
proprietà della Resistente, http://www.betcalcio.it,
concorrente alla stessa società SNAI;
- 2)
La condotta del Resistente sarebbe intenzionalmente protesa
ad impedire alla Ricorrente di registrare il nome a dominio oggetto
della procedura di riassegnazione.
La
Ricorrente conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio in contestazione.
Posizione del
Resistente
Il sig Giovanni Bellicini, pur avendo regolarmente ricevuto la
raccomandata con il ricorso e la documentazione, nonché la
e-mail di inizio della procedura, non ha fatto pervenire nulla entro i
termini previsti.
Motivi
della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a)
identità o confondibilità del nome
Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento,
un nome a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Nel caso in esame è quindi fuori di dubbio che il nome a
dominio scommessesnai.it induca l’utenza in inganno, in
quanto risulta composto dalla denominazione sociale e dal marchio della
ricorrente, unito alla sua attività principale.
Si ritiene dunque soddisfatto il requisito della identità o
confondibilità del nome a dominio ex art. 3.6, lett. a) del
Regolamento.
b) diritti o
interessi legittimi del resistente
Per ciò che attiene al secondo dei requisiti richiesti,
provata l’esistenza del diritto che la Ricorrente vanta sul
marchio SNAI, sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio
concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il
Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente
esperto ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di
un tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul
sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che
“il resistente, prima di aver avuto notizia
dell’opposizione, in buona fede ha usato o si
è preparato oggettivamente ad usare il nome a
dominio o un nome ad esso corrispondente per l’offerta al
pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del
Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto,
personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome
corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato
il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il
resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del
ricorrente o di violarne il marchio registrato”, in quanto
sul sito non risulta alcuna pagina web.
Si ritiene pertanto che anche il secondo requisito richiesto dal
Regolamento per far luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa
ritenersi soddisfatto.
c) registrazione ed
uso del dominio in malafede
Atteso che il diritto vantato dalla Ricorrente è stato
ampiamente dimostrato e che la notorietà del marchio SNAI
è ben nota e non meno dimostrata dall’ampia
documentazione allegata dalla SNAI S.p.A., appare
inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto
casuale. La circostanza che il sito corrispondente al nome a dominio
oggetto della contestazione reindirizzasse verso un sito in
diretta concorrenza con la Ricorrente, dimostra sia che la Resistente
fosse a conoscenza della sua esistenza, sia che la registrazione e il
mantenimento del nome a dominio è stata effettuata
“per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet
creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente”;
il che costituisce elemento indicativo della malafede ex art. 3.7,
lett. d) del Regolamento.
La conseguenza diretta della condotta della Resistente si traduce come
un chiaro impedimento per la Ricorrente ad un utilizzo del nome a
dominio scommessesnai.it;. Inoltre, la natura
dell’attività posta in essere sul sito al quel
l’utenza veniva automaticamente reindirizzata, pacificamente
in concorrenza con quella svolta dalla Ricorrente, integra
appieno la fattispecie prevista dall’art. 3.7, lett. b) e c)
del Regolamento).
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art.
3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio scommessesnai.it alla
SNAI S.p.A., con sede legale in Via L. Boccherini n. 39 - 55016 -
Porcari (LU).
La presente decisione sarà comunicata al Registro del
ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Trieste, 4 aprile 2013
Avv. Prof. Alfredo Antonini.
|