Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
savinodelbene.it

Ricorrente: Savino del Bene s.p.a. 
Resistente: Dott. Rino Storelli S.r.l. 
Collegio (unipersonale): Dr. Fabio Massimi

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 12 settembre 2001 la Savino Del Bene s.p.a. con sede in Via del Botteghino 24/26, 50018 Scandicci FI, in persona del suo legale rappresentante Paolo Nocentini, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art.16 delle vigenti regole di Naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio savinodelbene.it, registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l.

In data 26 settembre 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della Crdd, controllatane la regolarità, verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority nonché la pagina Web risultante all'indirizzo www.savinodelbene.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:

- che il dominio savinodelbene.it risultava assegnato alla Dott. Rino Storelli S.r.l. dal 2 maggio 2000;
- che il dominio savinodelbene.it era stato sottoposto a contestazione il 26 febbraio 2001;
- che alla pagina www.savinodelbene.it risulta soltanto un banner e la scritta “www.savinodelbene.it - New Customer Website” 

Il successivo 27 settembre 2001 la segretaria della Crdd provvedeva ad inviare alla Dott. Rino Storelli S.r.l. per raccomandata copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviata per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. In pari data la Crdd inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla Dott. Rino Storelli S.r.l. il primo ottobre 2001; e da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nulla essendo pervenuto in tale termine, il 28 ottobre 2001 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Dr. Fabio Massimi, il quale accettava l’incarico in data 30 ottobre 2001. 

Allegazioni delle parti.

La ricorrente Savino Del Bene s.p.a. afferma e documenta, tramite certificato camerale, che il nome a dominio in contestazione è identico alla propria denominazione sociale ed al marchio di fatto sotto la quale è conosciuta.

Afferma che nessun diritto la Dott. Rino Storelli s.r.l. può vantare su tale denominazione, e che pertanto la registrazione del nome a dominio savinodelbene.it da parte della ricorrente è del tutto illegittima.

Quanto infine alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, sottolinea come la resistente abbia registrato un gran numero di nomi a dominio corrispondenti a marchi e nomi famosi sui quali palesemente non può vantare alcun diritto, e che il disegno accaparratorio nel quale tali registrazioni sono inserite sia già stato evidenziato in altre e precedenti procedure di riassegnazione.

Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione, a proprio favore, del nome a dominio in contestazione.

  Da parte sua la resistente, nonostante abbia debitamente ricevuto ricorso e documentazione allegata, non ha depositato alcuna replica sostegno della  propria posizione.

Motivi della decisione.

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

Non v’è dubbio che il nome a dominio savinodelbene.it è del tutto identico (salvo che per gli spazi fra le parole, peraltro non ammissibili in un nome a dominio) alla denominazione sociale della ricorrente, Savino Del Bene s.p.a.

E’ soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6 (a) delle regole di Naming in quanto palesemente il dominio registrato dalla Dott. Rino Storelli S.r.l. è tale da indurre confusione rispetto al nome della ricorrente.

Diritti o interessi legittimi della resistente (Art.16.6.b)

Secondo quanto previsto dalle regole di Naming all’art.16.6 una volta provato dal ricorrente un proprio diritto sul nome a dominio in contestazione, spetta al resistente provare un proprio concorrente  diritto, titolo o legittimo interesse al nome a dominio contestato.

La resistente, non essendosi costituita, non ha però fornito alcuna prova documentale o argomentazione atta a dimostrare un proprio concorrente diritto sul nome a dominio savinodelbene.it.

Né risulta agli atti alcuna evidenza della sussistenza delle condizioni dalle quali l’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un legittimo titolo dell’assegnatario al nome a dominio in contestazione. Non esiste infatti alcun elemento che dimostri che la resistente,  prima di avere avuto notizia della contestazione, abbia usato o si sia preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio in contestazione per l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi; nè risulta che la resistente sia conosciuta personalmente, ovvero come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio in contestazione; nè infine risulta che la resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale, del nome a dominio contestato, senza l'intento di sviare la clientela della ricorrente.

Anzi, la circostanza che la pagina web risultante all’indirizzo www.savinodelbene.it sia tuttora priva di sostanziale contenuto a circa un anno e mezzo dalla registrazione del dominio esclude sia che del nome a dominio la ricorrente stia facendo un legittimo uso, sia che abbia alcun interese attuale a farne.

Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall'art. 16.6.b delle regole di naming.

Malafede (Art.16.6.c)

Per quanto attiene infine al requisito della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione, ciò appare dimostrato.

 Dalla documentazione agli atti risulta che la Rino Storelli S.r.l. ha registrato oltre 200 nomi a dominio corrispondenti a nomi e marchi famosi (tra i quali: arexon.it; banca-intesa.it, burberrys.it; calvin-klain.it; calvinklain.it; christian-dior.it, france-telecom.it, helenarubinstein.it; dinersclub.it; sergio-tacchini.it; schiapparelli.it, etc.). Ciò configura perfettamente la fattispecie definita “domain grabbing” o “cybersquatting” (termini che identificano il fenomeno dell’accaparramento di nomi a dominio corrispondenti a nomi e/o marchi famosi, al solo scopo di trarne un indebito profitto) e non lascia spazio ad improbabili ipotesi di coincidenze nella scelta dei nomi da registrare come domini, né possibilità di pensare che la resistente ignorasse l’esistenza di diritti altrui sui nomi da essa registrati.

 L’esistenza di tale disegno accaparratorio è del resto già stato accertato in altre occasioni in precedenti procedure di riassegnazione (decisione domini dinersclub.it e dinersclubitalia.it, saggio Giovanni Ziccardi, su  http://www.arbitronline.it/tmpdoc%5Cdecisione81.doc;  decisione dominio pursennid.it, saggio Alessia Ambrosini, su http://www.arbitronline.it/tmpdoc%5Cdecisione99.doc; decisione dominio biotherm.it, saggio Fabrizio Bedarida, su http://www.crdd.it/decisioni/biotherm2.htm; decisione dominio Helenarubinstein, saggio Alfredo Antonini, su http://www.e-solv.it/decisioni/helenarubinstein.htm). 

La registrazione del nome a dominio savinodelbene.it, effettuata dalla dott. Rino Storelli S.r.l. in data 2 maggio 2000, appare pienamente rientrare in tale disegno. Come per tali altri domini,  esso non è mai stato effettivamente utilizzato. Su di esso risulta una singola pagina Web, con un banner pubblicizzante il maintainer attraverso il quale il dominio è stato registrato, e la sola dicitura corrispondente al nome della ricorrente. 

Sulla base di quanto sopra, visto l’articolo 16.7 delle regole di Naming, si ritiene sussistere la malafede del resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Conclusioni

Ritiene pertanto questo collegio uninominale che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), b) e c), per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un titolo a favore della dott. Rino Storelli S.r.l. sul nome a dominio savinodelbene.it. Il ricorso è quindi fondato. 

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio savinodelbene.it dalla dott. Rino Storelli S.r.l. alla Savino Del Bene  s.p.a., con sede in Via del Botteghino 24/26, 50018 Scandicci FI,

La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 8 novembre 2001

Dr. Fabio Massimi 
 

 


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