e-solvs.r.l.

Procedura di riassegnazione del nome a dominio
samn.it


Ricorrente: SANM – Società Amatori Mastini Napoletani - Napoli
Resistente: Salvatore Areniello - Ottaviano (NA)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati.

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla e-solv per posta elettronica il  5 dicembre 2000 la S.A.M.N. Società Amatori Mastini Napoletani con sede in Napoli introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio samn.it, registrato dal Sig. Salvatore Areniello, residente in Ottaviano (NA).

In data 5 dicembre 2000 la segreteria dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante all'indirizzo www.samn.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio samn.it risultava assegnato al Sig. Salvatore Areniello dal 26settembre 2000;
- che il dominio samn.it era stato sottoposto a contestazione il 9 novembre 2000;
- che all'indirizzo www.samn.it risultava un sito attivo.

In data 6 dicembre 2000 perveniva alla segreteria dell’e-solv l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv verificava nuovamente la pagina web all'indirizzo www.samn.it,  accertando che il sito era sempre attivo.

 Verificata la regolarità del ricorso, nella stessa data la segreteria dell'e-solv provvedeva ad inviare per raccomandata al sig. Salvatore Areniello  copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica e per fax agli indirizzi risultanti dal database whois. Contestualmente veniva inviata per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.

In data 18 dicembre la e-solv riceveva per raccomandata le repliche del Sig. Areniello, che venivano inoltrate alla SAMN per raccomandata il 22 dicembre provvedeva.

In mancanza di ulteriori richieste delle parti, il 28 dicembre 2000 veniva nominato quale saggio l’avv. Raffaele Sperati, il quale il 4 gennaio 2001 accettava l’incarico.

Deduzioni delle parti

Ricorrente è un'associazione non riconosciuta senza fini di lucro denominata SAMN – Società Amatori Mastino Napoletano affiliata all’Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), il cui scopo è la tutela, il miglioramento e la valorizzazione  della razza “mastino napoletano”. Al momento di registrare il nome a dominio SAMN.IT, corrispondente alla propria sigla, la ricorrente afferma averlo trovato già assegnato al sig. Salvatore Areniello e posto in vendita all’indirizzo www.samn.it/domini.htm.

A fondamento del proprio ricorso la SAMN afferma che l’attuale assegnatario del nome a dominio lo avrebbe registrato e lo starebbe utilizzando in malafede, essendo un ex socio ed ex consigliere della SAMN stessa, ed usandolo per propagandare la propria attività commerciale di allevatore di Mastini Napoletani.

Da parte sua il resistente Salvatore Areniello conferma di essere stato socio della Samn, da cui era stato “sbattuto fuori (…..) con una sospensione di tre anni”. Afferma inoltre che il nome del dominio da lui scelto corrisponde alle iniziali di Salvatore Areniello Mastini Napoletani, e che a suo avviso nessun diritto avrebbe la ricorrente a tale nome a dominio, non avendo registrato né marchio né sigla corrispondenti a tale nome. Sostiene inoltre che la pagina di entrata nel dominio samn.it dominio puntava ad un altro suo dominio (all’indirizzo http://www.areniello.com) nella cui pagina iniziale sarebbe ben spiegato che non si tratta del sito della Società Amatori Mastini Napoletani ma di Salvatore Areniello Mastini Napoletani. Per tale motivo ritiene non sussista alcuna possibilità di confusione e tanto meno alcun danno di immagine nei confronti della ricorrente.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e come tale va accolto, sussistendo tutte le condizioni previste dalle regole di naming per dar luogo al trasferimento del nome a dominio.

Per quanto riguarda l’identità del nome, è provato dalla documentazione agli atti che la ricorrente è la SAMN – Società Amatori Mastini Napoletani, la cui sigla SAMN risulta ufficializzata nello stesso statuto (art. 1). Non appare quindi dubbia l’identità del nome a dominio alla denominazione della ricorrente, e conseguentemente il suo diritto al nome a dominio in contestazione.  Il che soddisfa quanto richiesto dall’art. 16.6 punto a) delle regole di naming.

Al contrario, il resistente non ha dimostrato alcuna delle circostanze che l’articolo 16.6 punto b delle regole di naming riconosce presuntive di un titolo del resistente all’uso del nome a dominio contestato. Non è infatti stato dal resistente dimostrato né che “prima di avere avuto notizia della contestazione ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”, né che “è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato”, né infine che “del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente”.

Per quanto riguarda infine la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, è lo stesso resistente a confermare di essere stato socio della ricorrente e di essere stato da questa “sbattuto fuori”. E’ quindi di tutta evidenza che, al momento della registrazione, il resistente era perfettamente conscio del fatto che il nome a dominio da lui registrato era del tutto identico a quello della associazione ricorrente. Lo stesso sig. Areniello, nelle proprie repliche, ammette poi l’esistenza di motivi di contrasto con la ricorrente (ossia l’essere stato sospeso e “sbattuto fuori” dalla SAMN), sicché appare verosimile che il nome a dominio sia stato registrato proprio allo scopo di usurpare il nome del ricorrente ed impedirgli di riflettere la propria denominazione nel nome a dominio.

La malafede si rinviene poi anche nell’utilizzo del nome a dominio, in quanto digitando l’indirizzo www.samn.it si veniva reindirizzati automaticamente alla pagina web situata all’indirizzo www.areniello.com, nella quale è pubblicizzata l’attività di allevatore di mastini napoletani del resistente. (A nulla rileva, ai fini della presente procedura, la circostanza – dedotta dal resistente e verificata dal collegio – che dopo aver ricevuto il ricorso il resistente abbia eliminato il reindirizzamento automatico al proprio sito areniello.com ed abbia fatto porre dal proprio provider una “pagina in costruzione” all’indirizzo www.samn.it).

Appare quindi evidente che il dominio samn.it è stato registrato e viene utilizzato per dirottare su un altro sito del resistente stesso gli utenti Internet che, attirati dal nome della Società Amatori Mastini Napoletani, ritengono di rivolgersi all’associazione senza fine di lucro che si occupa della tutela del mastino napoletano, mentre in realtà vengono indirizzati al sito di una persona che si occupa dell’allevamento e commercio di mastini napoletani a scopo di lucro. Il che configura la circostanza di cui all’art. 16.7 punto d),  essendo chiaro come “nell'uso del nome a dominio, esso sia stato  intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione” con il nome della ricorrente.

Conclusioni

Avendo la ricorrente dimostrato la sussistenza degli elementi previsti dall’articolo 16, punti a), b) e c) delle regole di naming, il suo ricorso va accolto.

P.Q.M.

Il collegio, visto l’art. 16.6 delle regole di naming, ordina che il nome a dominio samn.it:

a) venga revocato al sig. Salvatore Areniello;
b) sia trasferito all’associazione “Società Amatori Mastini Napoletani – SAMN sempre che la stessa, in quanto associazione, non sia già intestaria di altro nome a  dominio sotto il ccTLD .it.
La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority per gli adempimenti del caso.

Roma, 17 gennaio 2001

Avv. Raffaele Sperati
 

 


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