Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PREMIOLUCIODALLA.IT
Ricorrente:
Sig.ra Dea Melotti, in proprio e quale rappresentante della comunione
ereditaria del defunto Lucio Dalla e dei suoi comunisti tutti
(Avv.ti Eugenio D’Andrea – Ferdinando Tozzi – Derek Di Perri)
Resistente: Sig. Maurizio Meli
Collegio: avv. Francesca d’Orsi, avv. prof. Enzo Fogliani (pres.), avv Emanuela Quici
Svolgimento della
procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. via e-mail il 19 febbraio 2014 la Sig.ra
Dea Melotti, in proprio e quale rappresentante della comunione
ereditaria e degli eredi del sig. Lucio Dalla, residente in Via Mondo
49 - 40127 Bologna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti Eugenio
D’Andrea, Ferdinando Tozzi e Derek Di Perri, domiciliata, giusta
delega in calce al ricorso, presso lo studio D’Andrea in Via
Santa Lucia 29, 80132 Napoli, introduceva una procedura di
riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.1 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio nel ccTLD "it", per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio premioluciodalla.it
registrato dal sig. Maurizio Meli.
C.R.D.D. provvedeva a compiere le dovute verifiche sul database Whois
del Registro e sulla pagina web corrispondente al dominio oggetto della
contestazione, dalle quali, fra le altre cose, si evinceva:
- a) che il dominio premioluciodalla.it era stato creato il 6 marzo 2012 ed era registrato a nome del sig. Maurizio Meli;
- b) che il nome a
dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“Challenged- serverDeleteProhibited ”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.premioluciodalla.it si giungeva in una
pagina web in cui si poteva leggere in alto a sinistra a caratteri blu
la dicitura “INFM Produzioni presenta la 2^ edizione di premio
Lucio Dalla”, inoltre, a tutto schermo, appariva una immagine del
noto cantautore Lucio Dalla. Nella pagina si dava notizia delle
selezioni nazionali del 2014 e che l’evento si sarebbe svolto con
la collaborazione de “San Luca sound - SUPERPASS success word
programma televisivo Nazionale”. In fondo alla pagina si
precisava che “PREMIO LUCIO DALLA è un marchio registrato:
Conc. Minist. 0001512693 – tutti i diritti riservati alla INFM
Produzioni P.I. 01093560959”.
In data 20 febbraio 2014
C.R.D.D. comunicava al Registro via e-mail la ricezione del ricorso ed
i dati delle parti in esso indicati.
Ricevuto il ricorso in formato cartaceo con i relativi documenti,
C.R.D.D., dopo averne verificato la regolarità, in data 11 marzo
2014 ne inviava copia per raccomandata a.r. al Resistente.
Il 9 giugno 2014 le Poste recapitavano a C.R.D.D. la raccomandata
inviata al Resistente contenente il ricorso, su cui si poteva leggere:
“Al mittente, compiuta giacenza, non curato ritiro” .
Lo stesso 9 giugno C.R.D.D., constatato il decorso dei termini per il
deposito delle repliche del Resistente, ed avendo il Ricorrente
prescelto un collegio di tre esperti, procedeva alla nomina degli
stessi. Il giorno seguente il Sig. Meli inviava un’e-mail con cui
informava che la ragione del mancato ritiro del plico era da addurre ad
una sua assenza dalla sede, e che comunque il dominio era legato al
marchio “Premio Lucio Dalla”. Il giorno 16 giugno C.R.D.D.
informava dell’avvenuta accettazione dell’incarico da parte
degli esperti avv. Francesca D’Orsi, avv. Emanuela Quici, e, con
funzioni di presidente, l’avv. Enzo Fogliani.
Allegazioni di Parte ricorrente
La Ricorrente, nel
proprio ricorso introduttivo, sostiene che il nome a dominio oggetto
della contestazione è stato registrato dal Sig. Meli, assieme al
corrispondente marchio, con il preciso intento di creare
confusione e trarre profitto dallo sfruttamento illegittimo del nome
del cantautore Lucio Dalla, la cui fama e popolarità
è nota a livello internazionale.
In particolare la Ricorrente fa notare il singolare tempismo con cui il
Sig. Meli si sarebbe affrettato a registrare il marchio e il
corrispondente nome a dominio premioluciodalla.it, ossia immediatamente
dopo la morte del noto cantautore. Infatti la scomparsa di Lucio Dalla
è avvenuta il 1 marzo 2012 mentre la registrazione del nome a
dominio oggetto dell’opposizione risale al 6 marzo 2012, quindi 5
giorni dopo la morte del cantante.
La Ricorrente inoltre, asserisce che il nome a dominio
premioluciodalla.it sia un sito web con finalità commerciali,
lucrative atto a generare confusione tra il pubblico legato
all’artista. La Ricorrente Sig.ra Melotti, in quanto erede
universale in comunione, ha la titolarità sul diritto di
sfruttamento commerciale della notorietà legata al Sig. Lucio
Dalla, pertanto l’utilizzo che la Resistente ne starebbe facendo
è quello della tipica condotta del domain name grabbing.
Afferma infine la Ricorrente che la malafede con cui il nome a dominio
oggetto della procedura è stato registrato è in re ipsa.
Al riguardo, andrebbe infatti considerato sia il momento in cui lo
registrava, ossia pochi giorni dopo la morte del cantautore, sia il
fine speculativo che ha caratterizzato l’utilizzo dello stesso.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione di Parte resistente
Il
Resistente non ha fatto pervenire nulla, né entro i termini
previsti né dopo, nonostante la e-mail di comunicazione
dell’inizio della procedura.
Il giorno 10 giugno 2014 veniva inviata tramite PEC a C.R.D.D.
una e-mail con cui il Sig. Meli informava che la raccomandata
contenente il ricorso e la relativa documentazione non era stata
ritirata in quanto lo stesso Sig. Meli non si trovava in sede e che del
procedimento il Resistente aveva informato un legale. L’e-mail
concludeva informando inoltre che il dominio premioluciodalla.it era
legato al marchio d'impresa "Premio Lucio Dalla" di titolarità
dello stesso Sig.Meli rilasciato dalla Uibm con concessione
ministeriale n.0001512693.
Tuttavia, null’altro perveniva del Resistente, nonostante
C.R.D.D. avesse riscontrato la sua e-mail specificando che la sua
missiva - assieme ad ogni altra eventuale comunicazione o
documentazione che avesse voluto inviare – sarebbe stata
trasmessa al Collegio di esperti che ne avrebbe valutato
l’ammissibilità e in caso positivo il contenuto.
Motivi
della decisione
La
ricorrente ha provato di essere - assieme alle altre persone ricorrenti
da essa rappresentate – erede universale del cantautore Lucio
Dalla, morto a Montreux (Svizzera) il 1 marzo 2012; ciò sulla
base di atto di notorietà ricevuto dal notaio Alessandro Magnani
in San Lazzaro di Savena (BO) il 16 luglio 2012, rep. 6657, racc. 5186,
registrato lo stesso giorno al n. 11842, serie 1T alla II agenzia
dell’entrate di Bologna.
Quale erede universale, la ricorrente è divenuta titolare mortis causa
dei diritti che spettavano a Lucio Dalla. Fra questi, indubbiamente il
diritto al nome ed all’eventuale sfruttamento commerciale dello
stesso.
Ciò premesso, è evidente che la denominazione
“premioluciodalla” utilizzata dal registrante quale nome a
dominio include totalmente, in maniera confusoria e decettiva il nome
del noto cantautore, di cui la Ricorrente è erede.
Il Resistente, nella propria e-mail inviata ben oltre la scadenza dei
termini per le repliche e quindi inammissibile, ha affermato di aver
registrato il marchio Premio Lucio Dalla. Tale circostanza è
indicata peraltro anche nella home page posta all’indirizzo
www.premioluciodalla.it sicché, ferma restando la
inammissibilità della tardiva comunicazione del Resistente,
questo collegio può comunque verificarla d’ufficio.
Una ricerca sul database dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
rivela che in effetti il 15 marzo 2012 è stato depositato dal
sig. Maurizio Melis domanda di marchio n. 0R2012C000011, marchio poi
registrato l’11 ottobre 2012 al n. 0001512693.
Da tale ricerca risulta quindi che il deposito del marchio è di
nove giorni successivo alla registrazione del dominio in contestazione.
Al momento della registrazione del dominio (6 marzo 2012) il
Resistente era quindi del tutto privo di alcun diritto sulla
denominazione premioluciodalla.
Al riguardo, è da ricordare che “le
procedure di riassegnazione sono un procedimento non giurisdizionale
attraverso il quale, nel contraddittorio delle parti, viene accertata
la veridicità dell’affermazione resa dal resistente nella
“lettera di assunzione di responsabilità” con cui
chiede la registrazione del dominio, di non ledere con la registrazione
stessa diritti di terzi.” (cfr., fra le tante, la
decisione del 13.11.2001 sul dominio dvditalia.it, C.r.d.d., esperto
avv. Loffreda). In tale ottica, ed in applicazione del più
generale principio secondo cui “tempus regit actum”,
la sussistenza di un concorrente diritto o titolo del resistente al
nome a dominio in contestazione (così come la malafede iniziale)
deve essere valutata al momento della registrazione del nome a dominio.
In caso contrario, sarebbe sufficiente per il registrante in malafede
registrare successivamente un marchio corrispondente al nome a dominio
illecitamente registrato per porre nel nulla le possibilità di
rivendica del nome a dominio attraverso le procedure di riassegnazione.
Si noti al riguardo, che quanto sopra non contrasta con il pacifico
orientamento secondo il quale l’esperto, nella procedura di
riassegnazione, non può entrare nel merito della eventuale
nullità del marchio su cui il Resistente fonda il proprio
diritto al nome a dominio in contestazione. Quest’ultima è
invero fattispecie diversa, in quanto in essa il marchio - che il
ricorrente asserisce nullo – su cui il resistente basa il proprio
titolo al dominio in contestazione, è preesistente alla
registrazione del dominio stesso.
Non è questo il caso di specie, nel quale il sig. Meli ha
registrato solo successivamente un marchio identico al nome a dominio
illecitamente registrato, tentando di legittimare così ex post
il suo illegittimo operato.
Detto questo, il Collegio ritiene non vi sia dubbio che il dominio sia
stato registrato e sia mantenuto in malafede. I tempi e le
modalità di registrazione del nome a dominio, il tentativo di
costituirsi un titolo al riguardo mediante successiva registrazione di
identico marchio, il contenuto stesso del sito posto sul dominio
dimostrano la malafede nella registrazione e nel mantenimento del
dominio, nonché l’intento del Resistente di sfruttare a
scopo di lucro il nome e l’immagine del cantante, ex art. 3.7
lettera e) del Regolamento.
Anzitutto, è da sottolineare la repentina scelta del Sig. Meli
di registrare il nome a dominio premioluciodalla.it a soli cinque
giorni dalla scomparsa del famoso cantante, circostanza questa che
dimostra il chiaro intento accaparratorio del Resistente e degli
evidenti progetti speculativi inerenti al “premio”,
organizzato sfruttando non solo il nome di Lucio Dalla, ma anche le sue
immagini, che compaiono nel sito web.
L’utilizzo del nome a dominio da parte del Resistente appare
riconducibile ad una condotta del Sig. Meli volta a
‘catturare’ utenti e giovani cantanti che, nella
convinzione di trovarsi in un sito ufficiale del cantante, vengono
indotti a pagare una somma di denaro per partecipare alle selezioni. E'
evidente, quindi, che il Resistente ha inteso sfruttare la
notorietà raggiunta da Lucio Dalla per attrarre illegittimamente
i relativi utenti verso il proprio sito. Il pubblico è
facilmente indotto a ritenere che il sito internet
www.premioluciodalla.it sia organizzato e gestito da soggetti vicini al
cantante ovvero con il loro patrocinio, come avviene ad esempio per
Fabrizio de André con l’omonimo premio. L’elevata
professionalità che ha contraddistinto Lucio Dalla, costituisce
implicitamente una caratteristica che il pubblico ragionevolmente
continua ad associare con qualsiasi altra cosa in cui compaia il nome
del cantautore. Il Sig. Meli, utilizzando il nome Lucio Dalla, ha
cercato di dare lustro al proprio sito internet e alla relativa
iniziativa canora traendo dal nome di Lucio Dalla quella immagine di
professionalità che altrimenti non avrebbe potuto avere.
E’ quindi provato dallo stesso contenuto del sito che il nome a
dominio in contestazione è utilizzato per attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di
confusione con il nome del celebre cantante Lucio Dalla; elemento
questo indicativo della malafede del Resistente nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio, così come intesa dall'art.
3.6, co. 1, lett. c) e art. 3.7 del Regolamento.
P.Q.M.
Il Collegio dispone la
riassegnazione del nome a dominio premioluciodalla.it alla sig.ra Dea
Melotti (in proprio e quale rappresentante della comunione ereditaria
del defunto Lucio Dalla e dei suoi comunisti tutti) residente in Via
Mondo 49 - 40127 Bologna. La presente decisione sarà comunicata
al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 30 giugno 2014
Avv. prof. Enzo Fogliani
Avv. Francesca D’Orsi
Avv. Emanuela Quici
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