Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PAULANDSHARK.IT
Ricorrente: Dama s.p.a.
(dott.ssa Mara Elena Mondolfo)
Resistente: Brainpool Media Ltd.
Collegio (unipersonale): avv. Alessandro Nicotra
Svolgimento della
procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 ottobre 2014 la Dama s.p.a., con
sede in Via Piemonte 174, 21100 Varese, in persona del suo
amministratore delegato dott. Andrea Dini, rappresentata nella presente
procedura dalla dott.ssa Mara Elena Mondolfo, domiciliata
presso la Società italiana brevetti, piazza di Pietra 39,
00186 Roma, giusta delega contenuta nell’opposizione del nome
a dominio paulandshark.it inviata al Registro del ccTLD .it il 14
ottobre 2013, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio paulandshark.it, registrato dalla Brainpool Media Ltd., con
sede in B1 Business Centre, Suite 206 Davifield Road, Blackburn BB1 2QY
Lancashire (UK).
Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e verificatane la
regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali
risultava:
- a)
che il dominio paulandshark.it era stato creato il 31 maggio 2014 ed
era registrato a nome della Brainpool Media Ltd.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.paulandshark.it si
giungeva ad una pagina web contenente link sponsorizzati ad altri siti.
Effettuate
le prescritte comunicazioni al Registro, il 9 ottobre 2014 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione al Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro.
Il plico veniva restituito dalle poste il 27 novembre 2014, con
l’indicazione che la consegna, tentata il 16 ottobre 2014,
non era andata a buon fine per irreperibilità del
destinatario. Lo stesso giorno C.R.D.D. comunicava per e-mail alla
Ricorrente ed al Resistente (al suo indirizzo di posta elettronica
risultante dal database whois) che la data del 16 ottobre 2014 era da
intendersi quale data di inizio della procedura e di decorrenza del
termine per l’invio di memorie da parte del Resistente, che
pertanto detto termine era da intendersi ormai scaduto.
Pertanto C.R.D.D. nominava quale esperto l’avv. Alessandro
Nicotra, che il successivo 1 dicembre 2014 accettava
l’incarico.
Allegazioni
della Ricorrente.
La Ricorrente
afferma e documenta di essere società attiva dal 1921 nel
settore della moda e di essere titolare dei marchi Paul & Shark
(registrazione italiana 495486 del 14 luglio 1988 e del marchio Paul
& Shark Yachting (registrazione comunitaria n. 1475508 del 26
gennaio 2000). Tale marchio è ormai diffuso in tutto il
mondo ed individua linee di abbigliamento sportivo.
La ricorrente rileva che il nome a dominio paulandshark.it è
identico e comunque confondibile con i marchi di cui è
titolare, senza che la Resistente sia mai stata autorizzata
né ad utilizzare il marchio, né a registrare il
nome a dominio. Sottolinea che sulla home page del dominio in
contestazione vi sono pubblicità “pay per
click” e link anche a società concorrenti, che
evidenziano la volontà di sfruttare il dominio in modo
confusorio al fine di attrarre utenza internet.
In relazione alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio, la Ricorrente evidenzia che la notorietà del
proprio marchio esclude che il dominio sia stato registrato per pura
coincidenza. Documenta inoltre che la società Resistente
è titolare di una serie di nomi a domino identici a noti
marchi, di cui palesemente essa non ha la titolarità
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica, nei
termini assegnatigli dal Regolamento.
Motivi della decisione.
a)
Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il nome a dominio “paulandshark.it” è
indubbiamente identico o comunque assolutamente confondibile con i
marchi registrati dalla Ricorrente. La “&”
commerciale che unisce le parole “Paul” e
“Shark” si pronuncia infatti in inglese
“and”, sicché – non essendo la
“&” ammissibile fra i caratteri dei nomi a
dominio – l’utente di internet può
fondatamente ritenere che il dominio paulandshark.it sia riferibile al
marchio della ricorrente.
Risulta dunque sussistente il primo elemento per la riassegnazione del
dominio.
b) Diritto o titolo
del Resistente al nome a dominio in contestazione.
La Resistente non ha presentato proprie repliche;
né dalle ricerche operate d’ufficio su internet
è emersa l’esistenza di alcuno degli elementi
sussistendo i quali il Resistente si ritiene aver titolo al dominio in
contestazione.
E’ quindi soddisfatto anche il requisito richiesto
dall’art. 3.6, I comma, lett. b) del Regolamento per far
luogo alla riassegnazione.
c) Malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
La malafede nella registrazione e nell’uso del dominio
è provata da più di una delle circostanze dalle
quali il Regolamento consente di dedurla.
Innanzitutto, la notorietà del marchio Paul &
Shark esclude che la scelta di registrare il dominio in
contestazione da parte della Resistente sia frutto di una mera
coincidenza. Nè esiste alcun nesso oggettivamente rilevabile
fra il nome a dominio in contestazione ed il nome della Resistente.
La circostanza è confermata dal fatto che la Brainpool Media
Ltd. ha registrato una serie di domini palesemente e
volutamente confondibili con marchi famosi di cui non è
titolare (p. es.: ilmessaggeo.it, fastewebnet.it, ryaniair.it, ebqy.it,
etc.). Il che induce a ritenere che tale registrazione faccia parte di
un ben più ampio disegno di cybersquatting.
Di fatto, poi, la registrazione del dominio da paulandshark.it da parte
della Brainpool Media Ltd. impedisce alla Ricorrente di
riflettere in un nome a dominio un proprio marchio registrato.
A ciò si aggiunga il fatto che all’indirizzo
comunicato al Registro e risultante dal Whois la Ricorrente
risulta sconosciuta; la circostanza è da tempo ritenuta
dalle decisioni in tema di riassegnazione di nomi a dominio sintomatica
della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio.
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art.
3.6, I comma del Regolamento per dar luogo alla riassegnazione, il
ricorso deve ritenersi fondato e come tale va accolto.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio paulandshark.it alla Dama
s.p.a., con sede in Via Piemonte 174, 21100 Varese.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 15 dicembre 2014
Avv. Alessandro Nicotra.
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