Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
PALATO.IT
Ricorrente: Enterprise Srl (Dr.
Massimo Introvigne e Avv. Fabrizio Jacobacci)
Resistente: Satalino Ruggiero (Avv. Roberto Manno)
Collegio (unipersonale): Avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della
procedura
Con ricorso
ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 16 dicembre 2013 la
società Enterprise Srl, con sede a Bolzano, in Piazza della
Mostra 2, in persona del suo legale rappresentante Sig. Luciano
Bertani, rappresentata e difesa dal Dr. Massimo Introvigne e
dall’Avv. Fabrizio Jacobacci giusta procura in data 18
novembre 2013 allegata al ricorso, ha introdotto una procedura di
riassegnazione per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio palato.it, registrato dal Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n.
217- Barletta (BT) .
Effettuate
le prescritte comunicazioni ed avuti i necessari riscontri dal
Registro, risultava:
- •
che il dominio palato.it era stato creato il 17 marzo 2011 ed era
registrato a nome del Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217-
Barletta (BT);
- •
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro, nel quale risultava
il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
- •
che digitando l’indirizzo http://www.palato.it si giungeva ad
una pagina web con la scritta “This domain has recently been
listed in the marketplace at domainnamesales.com. Click here to
inquire”, immagini paesaggistiche, la scritta
“palato.it” ed alcuni link sponsorizzati.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione anche in formato cartaceo, il 23
dicembre 2013 C.R.D.D. spediva il tutto alla Resistente per
raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il
giorno 8 gennaio 2014 le Poste consegnavano alla Resistente il plico
contenente il ricorso. Il 3 febbraio 2014 il Sig. Satalino Ruggiero
faceva pervenire a C.R.D.D. le proprie memorie di replica, che il
giorno seguente venivano inoltrate da C.R.D.D. alla Ricorrente.
C.R.D.D. procedeva alla nomina dell’esperto nella persona
dell’Avv. Giuseppe Loffreda, il quale il 5 febbraio 2014
accettava l'incarico.
Allegazioni della
Ricorrente.
La Ricorrente afferma di essere
una nota società italiana che fin dal 2005 è
attiva nel settore alimentare con il marchio ‘il
palato’ o con la denominazione ‘palato’.
La Enterprise Srl offre prodotti tipici italiani di alta
qualità sia per il mercato nazionale che estero. Il marchio
‘il palato/palato’ viene inoltre utilizzato per
piattaforme mirate di e-learning e per una banca dati di prodotti
alimentari e ricette culinarie. La società Enterprise Srl
afferma, inoltre, di avere in progetto nel corso del 2014
l’apertura di punti vendita a Monaco di Baviera, a Miami e
negli Emirati Arabi.
La Ricorrente sostiene che il nome a dominio registrato e utilizzato
dal Sig. Ruggiero Satalino corrisponde al cuore del marchio registrato
o comunque alla denominazione “palato".
Inoltre il Sig. Satalino, afferma la Ricorrente, non
ha alcun diritto sul marchio e non ha alcun rapporto con la
ricorrente. Fatta eccezione per l’attività di
messa in vendita del dominio stesso e della pubblicità con
link (pay per click), la Resistente con il dominio
palato.it non svolge alcuna attività.
Pertanto la registrazione e l’utilizzo del nome a dominio
oggetto di opposizione sarebbe avvenuta con malafede, in quanto non
avrebbe altro scopo che impedire la registrazione del dominio da parte
della Enterprise Srl., e sfruttare la notorietà del marchio
‘il palato’ per la vendita dello stesso
dominio.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del
dominio.
Deduzioni della
Resistente
Da parte sua il Resistente Sig.
Satalino Ruggiero, difesa dall’avv. Roberto Manno, rileva che
la Enterprise Srl ha registrato il marchio “il
palato”, mentre oggetto di opposizione è il nome a
dominio “palato.it”, denominazione
quest’ultima notevolmente diversa dal marchio. Infatti nel
nome a dominio registrato dal Resistente non compare
l’elemento del marchio “IL”, e per tale
motivo non si può ritenere soddisfatto il requisito di
identità necessario per il trasferimento di un nome a
dominio indicato nel Regolamento. Secondo la Resistente
“Ciò che la ricorrente definisce come
“cuore” del proprio segno consiste esclusivamente
in un termine privo di capacità
distintiva”. La diversità che
c’è tra il nome a dominio e il marchio
comporterebbe, a giudizio del Resistente, anche
l’assenza del “primo e fondamentale requisito di
ammissibilità del ricorso”.
Per ciò che attiene i diritti o legittimi interessi sul nome
a dominio oggetto di reclamo, il Resistente afferma che l’uso
del nome a dominio prima di avere avuto notizia
dell’opposizione non presenta nulla di illegittimo e non
appare in alcun modo diretto a sviare la clientela della Ricorrente.
Infatti, afferma il Resistente, nella pagina web non compare alcun link
o altro elemento che possa essere riferito alla Enterprise Srl o ai
suoi prodotti.
Inoltre il Sig. Satalino Ruggiero respinge ogni ipotesi di
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
dato che sia la vendita del dominio sia la pratica di raccogliere nella
pagina web pubblicità sponsorizzate (pay per click) non
costituiscono elementi di malafede.
La ricorrente pertanto conclude chiedendo che venga respinto il
reclamo.
Motivi della
decisione
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
La Ricorrente sostiene che il
nome a dominio palato.it riproduce integralmente il cuore del suo
marchio ed è pertanto identico ad esso o comunque con esso
confondibile.
L’affermazione è contestata dalla Resistente,
secondo la quale ciò che la ricorrente definisce come
“cuore” del proprio segno consiste esclusivamente
in un termine privo di capacità distintiva, in quanto
termine di uso comune designante una parte del corpo umano. Inoltre, il
nome a dominio sarebbe diverso dal marchio registrato, il quale, oltre
alla parola “palato”, contiene l’articolo
determinativo “il”.
Le considerazioni della Resistente sono, sul punto, prive di rilievo.
La valutazione della capacità distintiva del marchio
registrato su cui la Ricorrente basa i propri diritti
è inibita in questa sede, nella quale può solo
prendersi atto dell’esistenza di un marchio registrato dalla
Ricorrente e verificare se esso sia o meno confondibile con il nome a
dominio registrato dal Resistente. Tale verifica è positiva.
Il nome a dominio in contestazione corrisponde effettivamente al cuore
del marchio “il palato” registrato dalla
Ricorrente, non essendo la assenza dell’articolo
determinativo elemento tale da escluderne la confondibilità.
E’ quindi soddisfatto il requisito richiesto
dall’art. 3.6, lettera a) del regolamento per la
riassegnazione del nome a dominio.
2) Malafede nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio.
La circostanza che il marchio
registrato alla base del ricorso sia costituito da un nome comune privo
di rilevanza distintiva può avere invece rilievo nella
valutazione della mala fede nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Infatti, in presenza di un marchio il cui cuore è costituito
da una parola di uso comune e di un dominio identico a tale parola, la
prova della mala fede deve essere particolarmente rigorosa.
Tenuto presente che nel nostro ordinamento vige la presunzione di buona
fede, nelle procedure di riassegnazione il Ricorrente deve provare o
che il Resistente, al momento della registrazione e sino alla
presentazione del riscorso, era conscio di ledere l’altrui
diritto (cfr. art. 1147 c.c.), oppure l’esistenza di una
delle circostanza dalle quali il regolamento autorizza dedurre la
malafede del Resistente.
Nel caso di specie la documentazione allegata dalla Ricorrente al suo
ricorso, per quel che qui rileva, si limita alla prova della
registrazione del marchio ed alla home page del sito web del dominio in
contestazione, nel quale si leggono alcuni link sponsorizzati a siti di
viaggi e turismo.
Su tali basi, la ricorrente ritiene indicare quale elementi da cui
dedurre la malafede:
- a)
il fatto che “quando il resistente ha registrato il proprio
nome a dominio, nel 2011, l’attività della
ricorrente sul mercato italiano era già iniziata da sei
anni, ed è dunque difficile ritenere che il relativo
deposito sia avvenuto in buona fede”
- b)
la circostanza che “l’unico uso del nome a dominio
consiste nel tentativo di venderlo, sfruttando la notorietà
del marchio della ricorrente”
- c)
Il fatto che la home page del sito posto sul dominio sia “una
pagina di parcheggio con (…) cui comunque il resistente
impedisce di registrare il nome a dominio palato.it a proprio
nome.”
Quanto al primo elemento, in
punto di fatto non v’è alcuna prova che
l’attività della Ricorrente sul mercato italiano
utilizzando il marchio “il palato” fosse iniziata
da sei anni al momento in cui il nome a domino fu registrato; ed anche
se fosse stato provato, ciò non dimostrerebbe affatto che al
Resistente era noto il fatto che “il palato” fosse
utilizzato dalla Ricorrente quale segno distintivo. Al riguardo, si
ricorda che nell’ordinamento italiano per la buona fede si
richiede semplicemente che l’agente ignori di ledere un
altrui diritto, anche se tale ignoranza sia conseguenza di un errore di
fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave (cass. n.
8587/2004). Pertanto, la circostanza che il marchio della Ricorrente
sia stato registrato prima del nome a dominio in contestazione, di per
sé non è sufficiente a provare la malafede del
Resistente, se al contempo non è provato che egli, al
momento della registrazione del dominio, era conscio della previa
registrazione di altrui marchio identico o confondibile con quello che
andava a registrare. Tale prova avrebbe dovuto essere nel caso di
specie rigorosa, atteso che il marchio in questione corrisponde a un
nome di uso comune, e come tale sembrerebbe “prima
facie” privo di capacità distintiva.
Anche il secondo elemento indicato dalla Ricorrente non appare
determinate ai fini della malafede. A prescindere dal fatto che la
asserita notorietà del marchio “il
palato” è solo affermata, ma non è
minimamente provata dalla Ricorrente, è jus receptum (sia in
ambito nazionale che internazionale) che la registrazione di nomi a
dominio corrispondenti a parole di uso comune ai fini di rivendita
è del tutto legittima, ed è fattispecie del tutto
diversa da quella prevista dall’art. 3.7, lett.
“a” del regolamento.
Per quanto riguarda il terzo motivo, con il quale la Ricorrente sembra
prospettare il “passive holding” del dominio che ne
impedirebbe la registrazione al titolare del marchio, è
sufficiente osservare che dalla stessa documentazione prodotta dalla
ricorrente risulta che il dominio è utilizzato per
pubblicità sponsorizzate (pay per click) in settori del
tutto diversi da quelli in cui afferma essere attiva la Ricorrente, e
per pubblicizzare il fatto stesso che il dominio è posto in
vendita. Si tratta di legittime attività lucrative che
escludono ci si trovi in presenza di passive domain holding, nel quale
il dominio viene semplicemente registrato ma non utilizzato.
* * *
La
mancata dimostrazione della malafede è di per sé
assorbente e rende superfluo ogni ulteriore questione circa un
eventuale concorrente diritto o titolo del Resistente al nome a dominio
in contestazione.
P.Q.M.
Si respinge il ricorso per la
riassegnazione del nome a dominio palato.it, che rimane assegnato al
Sig. Satalino Ruggiero, Via Ricci n. 217- Barletta (BT);
La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD .it per gli
adempimenti di sua competenza.
Roma,
19 febbraio
2014
Avv. Giuseppe Loffreda
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