Procedura di riassegnazione del nome a dominio
OIPA.IT
Ricorrente: OIPA Italia ONLUS 
Resistente: Fondazione Franca Melchiori Fasan 
Collegio (unipersonale): avv. Emanuela Quici

Svolgimento della procedura

In data 22 maggio 2007 perveniva via e-mail alla C.R.D.D. ricorso proposto dalla OIPA Italia ONLUS, con sede in Milano, Via Passerini 18, c.a.p. 20162, in persona del legale rappresentante, sig. Massimo Comparotto. Con il suddetto ricorso la OIPA Italia ONLUS introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio "OIPA.IT", assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan con sede in Via Ognissanti 18, 35129 Padova.

C.R.D.D., verificata la regolarità del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche, dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio OIPA.IT era stato assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan dal 4 agosto 1999;
b) che il nome a dominio era stato sottoposto a contestazione ricevuta dal Registro in data 25 gennaio 2006, registrata sul database whois; 
c) che all'indirizzo WWW.OIPA.IT risulta una pagina web in cui in alto si legge la scritta "Fondazione Franca Melchiori Fasan – ONLUS - Ente giuridico per la protezione degli animali Incorpora OIPA Ente giuridico di diritto Privato, Ente cessato” il numero di visitatori e l'ultimo aggiornamento, l'attività svolta dall'associazione e l'indicazione dell'associazione con i suoi recapiti;
d) che da tale pagina si accede ad un sito attivo, composto da oltre un centinaio di pagine web.

C.R.D.D. inviava alla Fondazione Franca Melchiori Fasan comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

La Fondazione Franca Melchiori Fasan riceveva il plico raccomandato in data 30 maggio 2007, provvedendo ad inviare le proprie repliche alla C.R.D.D. in data 25 giugno 2007. C.R.D.D. inviava tali repliche via e-mail alla Ricorrente il 26 giugno 2007 e il 28 giugno 2007 nominava quale saggio della presente procedura il sottoscritto avv. Emanuela Quici che in data 2 luglio 2007 accettava l'incarico.

Allegazioni del Ricorrente.

Nel proprio ricorso la Oipa Italia Onlus afferma che il nome a dominio OIPA.IT è stato registrato dalla Fondazione Fasan - associazione che, al di fuori del suo fine consistente nella difesa e tutela degli animali, nulla avrebbe a che fare con l'odierna Ricorrente. L'unico ulteriore aspetto di vicinanza tra le due associazioni sarebbe dato dalla compagine sociale della Resistente, la cui carica di Presidente è ricoperta dal prof. Michele Pietro Grezzo, ex membro e Delegato Italiano dell'OIPA dal giugno 1987 fino al 21 novembre 1998, data della sua espulsione dall'organizzazione odierna Ricorrente per insanabili contrasti con l'associazione stessa con conseguente revoca di tutte le cariche da lui ricoperte in seno all'associazione, ivi compresa quella di delegato per l'Italia. In virtù del fatto che il prof. Michele Pietro Ghezzo non ricopre più alcuna carica nell'ambito dell'associazione odierna Ricorrente, quest'ultima ritiene che la Resistente non abbia alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio oggetto del reclamo. La Ricorrente infine individua la malafede della Resistente nel fatto che il nome a dominio non solo è tale da indurre a confusione, ma altresì è identico a quello della Ricorrente sul cui marchio OIPA vanta formali diritti. Essa afferma inoltre che il prof. Ghezzo già in passato aveva tentato di arrogarsi l'uso esclusivo del marchio OIPA, senza tuttavia riuscirvi; in data 1 dicembre 1997 inoltrava infatti all'Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato Ufficio Brevetti e Marchi di Padova richiesta per ottenere la registrazione del marchio e del simbolo OIPA. L'OIPA, venuta a conoscenza di tale intenzione del prof. Ghezzo, inviava al suddetto Ufficio lettera raccomandata al fine di promuovere qualsivoglia azione volta ad ottenere la tutela e il riconoscimento del marchio OIPA, quale unica ed esclusiva emanazione dell'OIPA Internazionale ed al fine di contrastare ogni pretesa del prof. Ghezzo, stante la sua carenza di poteri, qualità e legittimazione attiva, in quanto espulso dall'organizzazione medesima. Il prof. Ghezzo proponeva poi ricorso ex art. 63 r.d. n. 929/1942 e art. 700 c.p.c. nei confronti della sig.ra Clelia Rigoni, membro accreditato e riconosciuto della OIPA internazionale, al fine di ottenere il riconoscimento all'uso esclusivo del marchio e correlata formale inibitoria nei confronti della convenuta. Il giudice adito respingeva tuttavia le domande proposte dal prof. Ghezzo, che, in un momento successivo alla sua espulsione dall'OIPA Internazionale, provvedeva alla registrazione del sito oggetto della odierna contestazione. 

Allegazioni del Resistente.

La Resistente, nelle memorie di replica pervenute a C.R.D.D. in data 25 giugno 2007, sostiene che la Ricorrente si è genericamente affermata titolare di formali diritti sul nome OIPA senza fornire alcuna prova al riguardo. In particolare nessun preuso può essere rivendicato dalla Ricorrente, costituitasi solo nel 2005. Dall'anno 1987 all'anno 2000 il nome OIPA è stato utilizzato dall'associazione "OIPA organizzazione internazionale per la protezione degli animali" fondata dal prof. Ghezzo nel 1987 e poi sciolta nel 2000, con devoluzione del suo patrimonio alla fondazione Franca Melchiori Fasan - ONLUS. Il diritto della suddetta associazione non è mai stato messo in discussione dal provvedimento emesso dal tribunale di Padova che ha solo vietato alla Resistente il diritto all'uso esclusivo del nome in questione. La Ricorrente agisce in qualità di membro affiliato dell'omonima associazione fondata nel 1981 avente prima sede ad Arbedo (Svizzera) e poi a Milano. Tale circostanza rende dunque applicabile anche all'odierna Ricorrente quanto stabilito nella ordinanza del Tribunale di Padova, nella parte in cui ha escluso la configurabilità di un preuso del nome OIPA da parte del prof. Ghezzo, in quanto quest'ultimo avrebbe agito in qualità di membro delegato dell'OIPA svizzera. La medesima conclusione dovrebbe valere dunque, a dire della resitente, anche per l'odierna Ricorrente che agisce in qualità di membro affiliato dell'OIPA svizzera. 
In relazione alla mancanza in capo al Resistente di diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente contestazione, la Resistente afferma che il prof. Ghezzo ha registrato il sito nel 1997 nella sua qualità di presidente dell'OIPA da lui stesso fondata nel 1987 come ente autonomo di diritto italiano, seppur spiritualmente collegata all'OIPA svizzera. La titolarità del nome a dominio oggetto del reclamo è stata quindi acquistata da tale associazione a titolo originario in virtù del principio prior in tempore, potior in iure, essendo essa un ente avente personalità giuridica interamente di diritto italiano ed avendo con l'omonima associazione svizzera un vincolo di mera affiliazione. Del tutto irrilevante e non certamente in grado di porre in discussione tale titolarità esclusiva è la circostanza che il prof. Ghezzo è stato espulso dall'OIPA svizzera, visto che tale provvedimento ha semplicemente posto fine al vincolo di affiliazione con quest'ultima dell'associazione italiana da questi presieduta; associazione che, proprio in virtù della sua natura di autonomo ente di diritto italiano, ha modificato, in seguito al suddetto provvedimento, il proprio statuto sociale. Nell'anno 2000 tale associazione è stata sciolta anticipatamente ex art. 43 dello statuto e il suo patrimonio devoluto interamente alla Fondazione Franca Melchiori Fasan odierna Resistente. In virtù di tale atto di devoluzione, conforme al disposto dell'art. 10, co. 1, regole di naming, l'odierna Resistente ha quindi incontestabilmente acquisito anche la titolarità del diritto al nome a dominio oggetto di reclamo, avendo tale diritto pacificamente natura patrimoniale.
In relazione alla malafede, il Resistente sostiene che il nome a dominio è stato registrato dal prof. Ghezzo nella sua qualità di Presidente dell'"OIPA, organizzazione internazionale per la protezione degli animali" da lui fondata nell'anno 1987, dunque in piena legittimazione ed assoluta buona fede. La buona fede di tale associazione nella registrazione e nell'uso del nome a dominio è dimostrata  sia dallo spirito di collaborazione che nell'anno di registrazione legava la medesima associazione all'OIPA svizzera da una parte, sia dal fatto che l'odierna Ricorrente è stata costituita successivamente a quella del prof. Ghezzo. 

        Motivi della decisione.

 Identità e confondibilità del nome

In base all'art. 3.6 lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.

Sotto questo profilo, è indubbio che il nome a dominio è identico al nome della Ricorrente e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal regolamento per la riassegnazione del nome a dominio. 

Malafede del Resistente.

L’art. 3.6, I co., lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.

Al riguardo, come già indicato in premessa, le parti hanno rappresentato una complessa situazione, che sulla base della documentazione agli atti può essere riassunta come segue.

Il prof. Michele Pietro Ghezzo ha fondato nel 1987 un’associazione denominata OIPA, Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, ente affiliato alla OIPA  Organisation Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection organizzazione internazionale con sede in Svizzera. Negli anni successivi il prof. Ghezzo, presidente della OIPA - Organizzazione internazionale per la protezione degli animali, ha assunto anche cariche nell’ambito dell’organizzazione internazionale svizzera. Successivamente, nel 1998, l’organizzazione internazionale svizzera ha revocato ogni carica al prof. Ghezzo ed è cessata l’affiliazione dell’OIPA, organizzazione internazionale per la protezione degli animali italiana alla OIPA - Organisation Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera. In seguito alla cessazione di tale affiliazione, la OIPA - Organizzazione internazionale per la protezione degli animali prima mutava il proprio statuto, poi si scioglieva, in data 18 dicembre 2000, devolvendo il proprio patrimonio alla Fondazione Franca Melchiorri Fasan (odierna Resistente), di cui pure il prof. Ghezzo era presidente. Successivamente, veniva costituita la OIPA Italia ONLUS, odierna Ricorrente, affiliata alla OIPA  Organisation Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera.

La Resistente ha dichiarato che il nome a dominio è stato registrato nel 1997 dal prof. Michele Pietro Ghezzo, “nella sua qualità di presidente dell’associazione OIPA, organizzazione internazionale per la protezione degli animali” dallo stesso fondata nell’anno 1987 come ente autonomo esclusivamente di diritto italiano, seppur “spiritualmente” collegato alla già citata omonima associazione avente sede centrale e mondiale in Svizzera”. Dal registro whois il record relativo al dominio risulta creato in data 4 agosto 1999 e risulta oggi intestato alla Resistente in virtù di cambio di denominazione susseguente alla devoluzione del patrimonio dell’ OIPA - organizzazione internazionale per la protezione degli animali nella Fondazione Franca Melchiorri Fasan. 

La Resistente ha sottolineato come, nel momento in cui il nome a dominio è stato registrato, l’assegnatario avesse ogni titolo all’uso del dominio OIPA, che costituiva il nome dell’ente cui era intestato. La Resistente ha inoltre sottolineato che, pur essendo a quel tempo l’ente affiliato alla OIPA  Organisation Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera, era comunque un ente giuridico italiano autonomo. Infine, la Ricorrente ha ricordato come la OIPA Italia ONLUS, odierna Ricorrente, sia stata costituita alcuni anni dopo la registrazione del nome a dominio in contestazione.

Ciò premesso, è da escludersi che la registrazione del nome a dominio sia stata effettuata in malafede. Al momento in cui fu assegnato, il dominio corrispondeva al nome dell’ente che ne aveva chiesto la registrazione, che ai fini giuridici era un’associazione debitamente costituita secondo l’ordinamento giuridico italiano e come tale pacificamente legittimata alla registrazione dei nomi a dominio .it. Che poi essa fosse affiliata alla OIPA  Organisation Internationale pour la protection des Animaux et pour l’abolition de la vivisection svizzera (che, per incidens, come tale non può e non poteva registrare nomi a dominio nel ccTLD .it) è elemento che non rileva ai fini della presente procedura, ma dovrà essere eventualmente sottoposto alla cognizione della magistratura. 

Parimenti priva di rilevanza la circostanza che oggi (ma non al momento in cui il dominio fu registrato) il nome a dominio in contestazione corrisponda al nome della Ricorrente, che è ONLUS costituita alcuni anni dopo la registrazione del dominio oipa.it.

Dato che la malafede nella registrazione deve essere provata sia al momento della registrazione, sia nel mantenimento del nome a dominio, la circostanza che al momento della registrazione esso corrispondesse al nome dell’ente che lo registrava esclude la malafede iniziale e quindi la possibilità che il dominio sia rassegnato.

Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Per completezza, si osserva che comunque la Resistente ha provato di avere un anch’essa un concorrente diritto o titolo all’uso degli stessi nomi. 

Al riguardo, prevede l'art. 3.6, co. 3 del Regolamento, che “il Resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio oggetto di opposizione qualora provi che: 
1) prima di avere avuto notizia dell'opposizione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure
2) è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure
3) del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del Ricorrente o di violarne il marchio registrato.”

Dalla documentazione in atti è risultato che il dominio è utilizzato da prima della fine del secolo scorso, ossia ben prima della contestazione da parte della odierna Ricorrente, effettuata solo all’inizio del 2006. Inoltre l’assegnatario, prima che lo scioglimento dell’associazione ne devolvesse il patrimonio e i rapporti nella Fondazione Franca Melchiorri Fasan (come risulta documentato e pubblicizzato nella prima pagina del sito web posto sul dominio in contestazione), era effettivamente conosciuto con denominazione identica al nome a dominio contestato. Infine, la Resistente, quale fondazione senza scopo di lucro, non sta certamente svolgendo attraverso il sito attività commerciale, ma ne sta facendo un legittimo uso non commerciale.

Sussistono quindi, nel caso di specie, tutte e tre le condizioni sussistendo soltanto una delle quali il regolamento ritiene che il Resistente abbia diritto o titolo al nome a dominio in contestazione. 

* * *

Da quanto sopra, risulta che non sussistono i requisiti per la riassegnazione del nome a dominio oipa.it, in quanto da un lato sussiste un titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione, dall’altro non è stata dimostrata la malafede dell’assegnatario al momento della registrazione. Né la presente procedura è la sede per dirimere controversie diverse dal cybersquatting, quale quelle che le parti hanno profilato nelle loro difese, per le quali è competente la magistratura ordinaria.

P.Q.M.

Si respinge il ricorso presentato dalla OIPA Italia Onlus per la riassegnazione del nome a dominio OIPA.IT, che rimane quindi assegnato alla Fondazione Franca Melchiori Fasan.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 17 luglio 2007

Avv. Emanuela Quici.
 

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