Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
netdesk.it 

Ricorrenti: NETDESK CORPORATION; RACHELI & C. S.P.A (Sig.  Michel Marc Jolicoeur, Avv. Cristiano Bacchini)
Resistente: MASSIMO PAGANO (Avv. Gaetano Cundari)
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi 

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail  il 28 novembre 2002 la NETDESK CORPORATION, corrente in 601 Union Street, Suite 2700, Seattle, 98101 Washington, in persona del suo legale rappresentante e presidente Sig. Todd Shelton e  la RACHELI & C. S.P.A., con sede legale in Milano, Via S. Michele del Carso, 4, in persona del legale rappresentante Signor Michel Marc Jolicoeur - quest’ultima in forza di mandato  per la registrazione del nome a dominio NETDESK.IT ricevuto dalla NETDESK CORPORATION - rappresentate e difese dal Sig.  Michel Marc Jolicoeur  e  dall’Avv. Cristiano Bacchini del foro di Milano, e domiciliate presso la sede dello Studio Racheli & C., via S. Michele del Carso, 4, 20144 Milano,  introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio NETDESK.IT, registrato dal sig. Massimo Pagano residente in Corso Savoia, 197, Acireale 95024 (Catania), alla ricorrente RACHELI & C. S.P.A. in persona del legale rappresentante Signor Michel Marc Jolicoeur.

In pari data, copia del ricorso veniva inviato per posta elettronica alla Naming Authority e alla Registration Authority, mentre il giorno 29 novembre 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Accertatane la regolarità, il 3 dicembre 2002 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.netdesk.it 

 Le verifiche consentivano di accertare in particolare:
- che il dominio netdesk.it risultava assegnato al sig. Massimo Pagano dal 24 settembre 2001; 
- che il dominio netdesk.it era stato sottoposto a contestazione, registrata sul data base della R.A. il 14 giugno 2002;
- che all’indirizzo www.netdesk.it corrispondeva un sito web con il quale, seguendo i link posti nella pagina  iniziale ("Chi siamo", "Servizi", "Info", "Supporto", "Contatto"), venivano fornite informazioni su una tale "netDesk" e sui servizi (sostanzialmente di consulenza e di supporto in ambito informatico) da questa offerti. 

In data 5 dicembre 2002, la segreteria della Crdd inviava il ricorso per posta al resistente e, in seguito, per e-mail. Per un disguido, la raccomandata veniva restituita dalle poste non consegnata al destinatario. Un nuovo invio effettuato il 20 dicembre 2002 andava a buon fine, risultando il ricorso ricevuto dal Sig. Massimo Pagano in data 28 dicembre 2002; da tale data sono quindi decorsi i 25 giorni concessi dalle procedure di riassegnazione per le repliche del resistente.

Nel frattempo, con e-mail del 3 gennaio 2003 la Registration Authority, rilevato che la Netdesk Corporation, quale soggetto extracomunitario, non aveva legittimazione a registrare nomi a dominio sotto il ccTLD .it, rilevava la non coincidenza fra soggetto che aveva effettuato la contestazione (la Netdesk Corporation per il tramite della sua mandataria Racheli & C. s.p.a.) e soggetto a favore del quale era richiesta la riassegnazione del nome a dominio (la Racheli & C. s.p.a. in proprio).

Al riguardo la Racheli, con fax del 9 gennaio 2003, faceva pervenire alla Registration Authority ed a C.R.D.D. contratto confermativo di licenza non esclusiva  del marchio Netdesk.

In data 22 gennaio 2003 pervenivano vie e-mail le repliche del resistente, seguite, entro breve termine, da quelle in formato cartaceo. Il giorno 24 gennaio 2003 la Crdd provvedeva, quindi, a designare quale saggio il sottoscritto, il quale il successivo 27 gennaio 2003 accettava l’incarico. 

Questioni preliminari

In via preliminare, vanno affrontati e risolti d’ufficio i dubbi sulla legittimazione attiva sollevati in limine litis dalla Registration Authority circa la legittimazione alla procedura della Racheli e C. s.p.a.

La lettera di contestazione del nome a dominio è stata inviata dalla Racheli & C. s.p.a. in virtù di specifico mandato, che dal tenore della lettera stessa appare riferito alla sola contestazione (“Vi informiamo, in veste di rappresentanti della Netdesk Corporation, che intendiamo formalmente contestare il nome a dominio netdesk.it”).

Si tratta con tutta evidenza di un mandato nel quale il mandatario ha agito spendendo il nome del mandante (art. 1740 c.c.), con la conseguenza che l’attività svolta dal mandatario produce i suoi effetti direttamente nei confronti del mandante (art. 1388 c.c.). La contestazione del nome a dominio netdesk.it, in quanto effettuata dalla Racheli & c. s.p.a. in nome e per conto della Netdesk Corporation, deve quindi ritenersi imputabile a quest’ultima. 

Secondo l’art. 16.1 delle regole di naming, “i domini registrati sottoposti a contestazione ai sensi dell’art. 14 delle regole di naming possono essere, a richiesta di chi li ha contestati, sottoposti alle Procedura di riassegnazione”.  A sua volta, l’art. 1 delle Procedure di riassegnazione prevede che “Ogni persona fisica o giuridica avente i requisiti per la registrazione di un nome a dominio sotto il ccTLD "it" può avviare una procedura amministrativa presso un ente conduttore abilitato dal presidente della Naming Authority”.

Dal combinato disposto delle due norme si evince che per esperire una procedura di riassegnazione è necessario: a) aver contestato il nome a dominio; b) avere i requisiti per poterlo registrare in Italia. 

Si noti che mentre il procedimento di contestazione di un nome a dominio può essere effettuata da chiunque ne abbia interesse (art. 14 delle regole di naming), la procedura di riassegnazione può essere esperita solo da chi abbia i requisiti per poter registrare un  nome a dominio in Italia. Ciò in quanto diversi sono gli scopi dei due istituti.

Nel caso di specie, dunque, siamo in presenza di una contestazione effettuata dalla Netdesk Corporation, per il tramite della sua mandataria Racheli & C. s.p.a., e di una procedura di riassegnazione iniziata dalla Netdesk Corporation (soggetto extracomunitario e quindi privo dei requisiti necessari alla registrazione dei nomi a dominio italiani) e dalla Racheli & C. s.p.a. (soggetto italiano avente i necessari requisiti per la registrazione).
Per quanto attiene alla Netdesk Corporation, è evidente che, pur avendo effettuato debitamente la contestazione del nome a dominio tramite la mandataria Racheli & C. s.p.a., la stessa non è legittimata alla instaurazione della procedura di riassegnazione, essendo soggetto non appartenente alla Unione Europea.

Per quanto riguarda invece la Racheli & C. s.p.a., essa sarebbe in astratto legittimata all’esperimento della procedura, se solo avesse contestato in proprio il nome a dominio. Ma, come visto, nulla nella lettera di contestazione indica che la contestazione stessa sia stata effettuata, oltre che in nome e per conto della Netdesk Corporation, anche per la Racheli & C. stessa.

Diversa sarebbe stata la situazione se la contestazione fosse stata effettuata congiuntamente dalla Netdesk Corporation e dalla Racheli & C. s.p.a., o unicamente da quest’ultima in nome proprio. In tali fattispecie, infatti, correttamente precedenti decisioni hanno ritenuto la legittimazione attiva congiunta di un ricorrente europeo (che avesse contestato in proprio o congiuntamente con soggetto extraeuropeo il dominio) e di un ricorrente extraeuropeo titolare dei diritti sostanziali sul nome in contestazione.

In tali ipotesi, infatti, titolare della procedura è il ricorrente di nazionalità italiana che ha effettuato la contestazione, e a favore del quale è richiesta la riassegnazione; mentre la presenza nel procedimento del soggetto extraeuropeo titolare dei diritti sul marchio o sul nome corrispondente al nome a dominio è da ritenersi quale intervento ad adjuvandum, sempre ammissibile in virtù del disposto dell’ultimo comma dell’art. 105 c.p.c. (Ciascuno può intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse).

L’intervento di soggetto extracomunitario è quindi ammissibile, ma solo se in ausilio al ricorrente principale, al quale, in caso di vittoria, potrà essere riassegnato il nome a dominio. Qualora quindi per il ricorrente principale non si sia verificata la condizione di procedibilità prevista dall’art. 16.1 delle regole di naming (contestazione del nome a dominio), il ricorrente ad adjuvandum non può, in quanto tale, condurre da solo la procedura, se non altro perché comunque non potrebbe, anche in caso di esito positivo, rendersi assegnatario del nome a dominio reclamato.

Nel caso di specie, dunque, per entrambi i ricorrenti sussistono condizioni ostative ad una valida istaurazione di una procedura di riassegnazione. Per la Racheli & C., infatti, manca una valida contestazione in proprio del nome a dominio (e dunque una condizione di procedibilità), avendola essa unicamente effettuata in nome e per conto della Netdesk Corporation; per quest’ultima, invece, pur essendoci una valida contestazione (effettuata in suo nome e per suo conto dalla Racheli & C. s.p.a.), mancano i requisiti soggettivi per rendersi assegnataria di un nome a dominio in Italia (carenza di legittimazione attiva).

La inesistenza in capo alla Racheli & C. s.p.a. della condizione di procedibilità dovuta alla mancanza di una sua lettera di contestazione del nome a dominio non è superata né dal mandato della Netdesk Corporation alla registrazione al nome a dominio contenuto in calce al ricorso, né dal “contratto confirmativo di licenza” del 2 – 7 gennaio 2003 inviato il 9 gennaio 2003 dalla Racheli & C. s.p.a.

Quanto al primo, non solo è ininfluente, ma semmai peggiora la situazione.  Esso testualmente recita: “La sottoscritta Netdesk Corporation conferisce mandato alla Racheli & C. s.p.a. con sede in Milano, Via S. Michele del Carso 4, per la registrazione a proprio nome del domain name “netdesk.it”. La scelta delle parole è a dir poco infelice, attesa la ambiguità nel contesto della frase del termine “proprio”, che potrebbe astrattamente riferirsi sia alla Netdesk che alla Racheli & C. s.p.a.. Ma dovendo scegliere a quale soggetto si riferisca, logica vuole che debba scegliersi la Netdesk e non la Racheli. La materiale apposizione del mandato sul ricorso, che rende noto il mandato stesso alla Naming Aauthority, alla Registration Authority e a tutte le parti interessate al ricorso e alla riassegnazione, è di per sè spendita del nome, sicchè non può non ritenersi che si tratti di un mandato alla Racheli & C. s.p.a. per la registrazione del dominio in nome  e per conto della Netdesk Corporation.
Questa soluzione trova conforto anche nel “contratto confirmativo di licenza” sottoscritto e fatto pervenire dalla Racheli & c: s.p.a. dopo l’inizio della procedura. Vero è che in detto “contratto confirmativo di licenza” è indicato, fra le premesse, che nel maggio 2002 la Netdesk avrebbe conferito alla Racheli mandato per la registrazione del dominio a nome della Racheli stessa; ma è vero anche che tale conferimento è riportato in tale contratto come mera premessa storica, essendo il contenuto dell’atto la conferma di un contratto di licenza d’uso non esclusiva. 

Dato che tale mandato non è stato dichiarato irrevocabile, esso deve ritenersi revocato e sostituito da quello, posteriore e di diverso tenore, contenuto in calce al ricorso a pag. 16. Del resto, se il mandato per la registrazione a dominio a nome della Racheli (e quindi senza spendita del nome della Netdesk) rilasciato nel maggio 2002 fosse stato ancora valido al momento della proposizione del ricorso, le parti non avrebbero avuto alcuna necessità di sostituirlo con altro; e se avessero voluto meramente confermarlo (a prescindere dalla contraddizione di rendere noto alle controparti un mandato in cui non è prevista la spendita del nome), ne avrebbero fatto cenno; esattamente come, per il “contratto confirmativo di licenza”, hanno specificato che esso già esisteva.

Per quanto riguarda poi il “contratto confirmativo di licenza”, esso non appare idoneo a superare la mancanza della condizione di procedibilità costituita dalla mancata contestazione del dominio da parte della Racheli & C. s.p.a. in proprio. Esso, tutt’al più, avrebbe potuto essere utile nel merito per dimostrare l’interesse ad agire della Racheli stessa e l’esistenza a suo favore dei diritti sul nome Netdesk; ma in nulla aiuta in relazione alla mancata contestazione del nome a dominio.

Diversa sarebbe stata la situazione se la lettera di contestazione fosse stata sottoscritta da entrambi i ricorrenti, oppure sottoscritta dalla Racheli & C. s.p.a. sia in proprio che nella qualità di mandatario della Netdesk; fattispecie queste già verificatesi in passato e risolte, in altre decisioni, a favore della ammissibilità della ricorso.

* * *

Non può quindi concludersi che dichiarando la carenza di legittimazione attiva della Netdesk Corporation, in quanto soggetto extracomunitario, e la improcedibilità del ricorso della Racheli & C. s.p.a. per mancanza della previa contestazione del nome a dominio.

Quanto sopra assorbe qualsiasi altra considerazione di merito e ne rende inutile l’esame. Non pregiudica in ogni caso il merito della vertenza qualora, verificatasi la condizione di procedibilità mancante nel presente procedimento, la ricorrente Racheli & C. s.p.a. ritenesse introdurre una nuova procedura di riassegnazione.

P.Q.M.

Visto l’art. 16.1 delle regole di naming e l’art. 1 delle Procedure di riassegnazione vigenti, accertata l’inesistenza di una contestazione ex art. 14 delle regole di naming da parte Racheli & C. s.p.a. relativa al nome a dominio netdesk.it,  questo collegio uninominale
a) dichiara la carenza di legittimazione attiva della Netdesk Corporation;
b) dichiara la improcedibilità del ricorso avanzato dalla Racheli & C. s.p.a. 
e per l’effetto respinge la domanda dei ricorrenti per la riassegnazione del dominio netdesk.it, che rimane pertanto assegnato al sig. Massimo Pagano residente in Corso Savoia, 197, Acireale 95024 (Catania),

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming.

Roma, 6 febbraio 2003.

Avv. Francesca d’Orsi. 

 


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