Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione dei nomi a dominio
milka.it; milka-ski.it; milkaski.it; e-milka.it; emilka.it; i-milka.it; imilka.it; milka2000.it; milka2001.it; milkaboy.it; milkaclub.it; milkanet.it; milkaonline.it; milka-online.it; milkatv.it; milkaweb.it; milkaworld.it.

Ricorrenti: Kraft Foods Schweiz Holding A.G.; Kraft Foods Italia S.p.a. (Prof. Avv. Gustavo Ghidini).
Resistente: Mikroel s.r.l.
Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Leopoldo Tullio

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 14 giugno 2002, la Kraft Foods Schweiz Holding A.G. con sede  in Bellerivestrasse, 203, Zurigo, Svizzera e la Kraft Foods Italia S.p.a. con sede in Via Nizzoli 3, 20147, Milano, Italia, rappresentate e difese dall’avv. Gustavo Ghidini, presso il cui studio in Via Santa Sofia n.12, 20122 Milano eleggevano domicilio, introducevano una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming, per ottenere il trasferimento Kraft Foods Italia S.p.a. dei nomi  a dominio milka.it, e-milka.it, clubmilka.it, emilka.it, i-milka.it, imilka.it, milka2000.it, milka2001.it, milkaboy.it, milkaclub.it, milkanet.it, milkaonline.it, milka-ski.it, milkaski.it, milkatv.it, milkaweb.it, milkaworld.it, registrati dalla Mikroel s.r.l..

In data 17 giugno  2002 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario dei nomi a dominio contestati sul data base whois della Registration Authority, nonché le pagine web risultanti agli indirizzi www.milka.it, www.e-milka.it, www.clubmilka.it, www.emilka.it, www.i-milka.it, imilka.it, www.milka2000.it, www.milka2001.it, www.milkaboy.it, www.milkaclub.it, www.milkanet.it, www.milkaonline.it, www.milka-ski.it, www.milkaski.it, www.milkatv.it, www.milkaweb.it, www.milkaworld.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- Che i nomia dominio in contestazione risultavano assegnati alla Mikroel s.r.l. dalle seguenti date: milka.it dal 20/10/2000, e-milka.it dal 12/3/2001, clubmilka.it e milkaclub.it dal 29/3/2001, emilka.it dal 6/12/2000, i-milka.it e imilka.it dal 13/3/2001, milka2000.it dal 23/10/2000, milka2001.it dal 3/1/2001, milkaboy.it dal 8/1/2001, milkanet.it e milka-ski.it dal 27/12/2000, milkaonline.it dal 23/10/2000, milkaski.it e milkatv.it dal 20/11/2000, milkaweb.it dal 22/12/2000, milkaworld.it dal 23/4/2001.
- che il dominio milka.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. dal  24/5/2000; e che i domini e-milka.it, clubmilka.it, emilka.it, i-milka.it, imilka.it, milka2000.it, milka2001.it, milkaboy.it, milkaclub.it, milkanet.it, milkaonline.it, milka-ski.it, milkaski.it, milkatv.it, milkaweb.it, milkaworld.it, monster.it erano stati sottoposti a contestazione registrata sul data base della R.A. dal  3/5/2002
- che agli indirizzi www.milka.it, www.e-milka.it, www.clubmilka.it, www.emilka.it, www.i-milka.it, imilka.it, www.milka2000.it, www.milka2001.it, www.milkaboy.it, www.milkaclub.it, www.milkanet.it, www.milkaonline.it, www.milka-ski.it, www.milkaski.it, www.milkatv.it, www.milkaweb.it, www.milkaworld.it. corrispondeva un’unica pagina web attestante solamente che Milka è un marchio depositato per la categoria n.38 e che il web era provvisoriamente in fase di ristrutturazione  e presto sarebbe stato in linea una nuova versione con nuovi innovativi servizi.

In data 17 giugno 2002 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, il giorno successivo la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per posta celere alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

Dalla ricevuta di ritorno risultava che il ricorso con relativi allegati era pervenuto alla Mikroel s.r.l. in data 19 giugno 2001.

Il 12 luglio 2002 perveniva alla Crdd via telefax una lettera dell’avv. Alberto Fraccari il quale, per conto della resistente, allegava atto di citazione notificato in data 11 luglio 2002 alla ricorrente Kraft Foods Italia S.p.a. avente ad oggetto i domini in contestazione.

Crdd provvedeva quindi a nominare quale saggio il sottoscritto avv. Leopoldo Tullio, il quale, in data 15 luglio 2002 accettava l’incarico.

Motivi della decisione.

Secondo l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, ”Qualora un giudizio innanzi al giudice ordinario o l'arbitrato previsto dall'art. 15 delle regole di naming siano introdotti in pendenza della Procedura, essa si estingue”.

La resistente ha documentato di aver notificato, entro il termine di 25 giorni dal ricevimento del ricorso concesso dalle  vigenti regole di naming per la predisposizione delle repliche, un atto di citazione innanzi al avente ad oggetto la legittimità della sua registrazione dei nome a dominio in contestazione. 

Pertanto, a fronte dell’instaurazione di un procedimento di natura giurisdizionale fra le stesse parti ed avente per oggetto gli stessi nomi a dominio, questa procedura non può che cessare. 

P.Q.M.

Questo collegio uninominale, visto l’art. 16.3, ultimo comma delle regole di naming, dato atto dell’introduzione di un procedimento giurisdizionale relativo ai nomi a dominio milka.it, e-milka.it, clubmilka.it, emilka.it, i-milka.it, imilka.it, milka2000.it, milka2001.it, milkaboy.it, milkaclub.it, milkanet.it, milkaonline.it, milka-ski.it, milkaski.it, milkatv.it, milkaweb.it, milkaworld.it, monster.it, dichiara estinta la presente procedura.

Roma, 17 luglio 2002

Prof. Leopoldo Tullio

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