Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
mifed.it
Ricorrente: Ente Autonomo Fiera Internazionale
di Milano (Kivial s.r.l.).
Resistente: WYD & A.s.c.a. s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Giuseppe
Loffreda
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail
in data 16 dicembre 2004, l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano,
con sede legale in Milano, via Domodossola 1, in persona del legale rappresentante
sig. Corrado Peraboni, rappresentato nella presente procedura dalla Kivial
s.r.l. e domiciliato presso la sede di quest’ultima in Udine P.le Cavedalis
6/2, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento
per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel
seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a suo
favore del dominio mifed.it, registrato dalla WYD & A.s.c.a.
r.l..
Ricevuto il ricorso, la segreteria della
Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base
whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo
www.mifed.it.
Le verifiche consentivano di appurare
in particolare:
1. che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato alla WYD A.s.c.a. r.l..dal 27 marzo 2000;
2. che il dominio mifed.it era stato sottoposto
a contestazione e la stessa risulta registrata sul data base della R.A.
il 10 novembre 2004;
3. che digitando l’indirizzo www.mifed.it
risulta una pagina di benvenuto del provider che ha attivato la pagina
web.
Il 20 dicembre 2004 perveniva anche l'originale
cartaceo del ricorso con relativa documentazione. La segreteria di Crdd,
verificata la regolarità del ricorso, provvedeva a darne comunicazione
al Registro e ad inviare alla resistente per e-mail e per raccomandata
con ricevuta di ritorno copia del ricorso e della documentazione allegata.
La copia del ricorso inviata all’indirizzo
risultante dal data base whois del Registro ritornava al mittente
in quanto il destinatario risultava trasferito.
Avendo in ogni caso l’ente conduttore provveduto
a tutti gli adempimenti previsti dalle Regole di naming, il ricorso deve
considerarsi regolarmente recapitato.
Quindi, decorso inutilmente il termine
di 25 giorni previsto per le repliche senza che nulla pervenisse alla CRDD,
in data 27 gennaio veniva nominato il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda
quale saggio della presente procedura, il quale in data 31 gennaio 2005
accettava l’incarico.
Allegazioni della ricorrente
L’Ente Autonomo Fiera di Milano deduce
nel ricorso introduttivo di essere titolare del marchio Mifed, nome con
il quale è conosciuta la fiera mercato internazionale del cinema
e del mulitmediale, nonchè di essere titolare dei nomi a dominio
mifed.com e mifed.bz e mifed.info
A dimostrazione di quanto affermato il
ricorrente allega documentazione attestate il deposito del marchio Mifed
come marchio italiano registrato dal 1986 e rinnovato nel 1997, come marchio
comunitario registrato nel 2001, come marchio internazionale registrato
nel 1987 e come marchio nazionale registrato in numerosi stati.
Deduce e documenta ampiamente il ricorrente
che la manifestazione identificata con il marchio Mifed rappresenta uno
dei più importanti avvenimenti a livello mondiale del settore audiovisivo,
nata nel 1960 e proseguita ogni anno con incremento notevole dei partecipanti,
per la maggior parte distributori europei.
L’Ente Autonomo Fiera di Milano sostiene
che il nome a dominio mifed.it registrato dalla WYD , risulta in tutto
identico al marchio “Mifed” legittimamente usato e registrato dal ricorrente,
nonchè al nome della manifestazione che si svolge ogni anno presso
la Fiera di Milano.
Il ricorrente deduce che la resistente
non possiede alcun titolo o licenza per lo sfruttamento del marchio del
ricorrente o autorizzazione a registrare nomi a dominio per conto del ricorrente.
Quanto alla malafede nella registrazione, il ricorrente afferma che la
malafede sarebbe ravvisabile nel fatto che la manifestazione alla data
della registrazione del nome a dominio era ampiamente conosciuta anche
oltre i confini del territorio italiano, e che la resistente opera nel
campo della produzione audio e video e pertanto non poteva non essere a
conoscenza della manifestazione; per cui il nome a dominio sarebbe stato
intenzionalmente registrato allo scopo di sfruttare la notorietà
del marchio della ricorrente.
La prova della malafede sarebbe data anche
dalla circostanza che il nome a dominio registrato nel 2000 non è
mai stato utilizzato attivamente dal resistente che appare essere un detentore
passivo.
Il ricorrente chiede quindi la rassegnazione
in suo favore del nome a dominio contestato.
Motivi della decisione
Nel merito, il ricorso appare fondato e
meritevole di accoglimento, essendo emersa nel procedimento l’esistenza
dei requisiti richiesti per far luogo alla riassegnazione:
a) identità o confondibilità
del nome
L’articolo 16.6 lettera a) delle Regole
di Naming impone, ai fini della rassegnazione di un nome a dominio, l’indagine
sul requisito della identità o confondibilità del nome.
Perché si possa riscontrare una
identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio su cui il
ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Il ricorrente deduce di essere titolare
del marchio Mifed e di ciò fornisce prova con idonea documentazione.
L’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha infatti depositato documentazione
da cui si attesta l’avvenuta registrazione del marchio Mifed sia come marchio
italiano, che comunitario, internazionale e nazionale in numerosi stati.
Il nome a dominio contestato è del tutto identico al marchio registrato
dal ricorrente.
E’ quindi di tutta evidenza la identità
e confondibilità del nome a dominio contesto con l’omonimo marchio,
e di conseguenza la sussistenza di quanto richiesto dall’art. 16.6.a delle
regole di naming.
b) inesistenza di un diritto della resistente
sul nome a dominio contestato
Provata dal ricorrente la propria titolarità
sul nome a dominio, spetta al resistente dare prova di essere anch’egli
titolare di un diritto sullo stesso nome oppure provare l’esistenza di
una delle circostanze di cui all’art. art. 16.6 delle regole di naming,
secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo
al nome a dominio contestato qualora provi che:
1)prima di avere avuto notizia della contestazione
in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare
il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico
di beni e servizi; 2) che è conosciuto, personalmente, come associazione
o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio; 3) che del nome a dominio
sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato.
La società resistente, attuale assegnataria
del nome a dominio qui contestato, non ha fornito a questo collegio
alcuno strumento per verificare la sussistenza di un suo diritto sul nome
Mifed, in quanto non ha fatto pervenire proprie memorie a controdeduzione
di quanto sostenuto nel ricorso dal ricorrente.
Né un tale diritto o titolo è
desumibile d’ufficio dagli elementi disponibili su Internet o dalla documentazione
agli atti.
Non essendovi quindi alcuna evidenza dell’esistenza
di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria al nome a dominio in
contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali le regole
di naming deducono l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi
sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6.b delle regole di naming.
c) registrazione e uso del nome a dominio
in mala fede.
Deve infine ritenersi dimostrata la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
La notorietà della manifestazione
Mifed, nata nel 1960, e del relativo marchio registrato, come
ampiamente documentato dal ricorrente, è tale da risultare
quantomeno improbabile che la società assegnataria del nome a dominio,
che opera nel settore della produzione audio e video, ignorasse l’esistenza
di tale marchio, così come appare del tutto inverosimile che la
registrazione di un nome a dominio perfettamente identico a detto
nome sia una mera coincidenza.
Non v’è dubbio, vista la documentazione
prodotta, che nel marzo del 2000, data della registrazione del nome a dominio,
la fiera mercato internazionale Mifed era ampiamente conosciuta
soprattutto da chi si occupa di produzione audio e video come la
società resistente.
Oltre a ciò, il nome a dominio mifed.it
non è mai stato concretamente utilizzato. Ciò integra la
fattispecie della detenzione passiva (passive holding), che per pacifica
giurisprudenza è ritenuto elemento da cui dedurre la malafede del
resistente. La detenzione del dominio per un periodo prolungato di
tempo senza che l’assegnatario ne faccia uso alcuno, lascia infatti ipotizzare
(e nel presente caso rafforza l’ipotesi) che oltre alla mancanza di legittimo
interesse, il dominio sia stato registrato al solo scopo di rivenderlo
e/o di sfruttare la notorietà del nome della manifestazione.
A completare il quadro, è da segnalare
che la resistente non risulta mai aver in alcun modo risposto alle richieste
della ricorrente o alla lettera inviatagli dalla Registration Authority
a seguito della contestazione.
Si ritiene quindi sussistente anche la
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
si dispone la riassegnazione del nome a
domino mifed.it all’Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano con sede
in Milano, Via Domodossola 1.
La presente decisione sarà comunicata
al Registro per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 14 febbraio 2005
Avv. Giuseppe Loffreda
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