Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
MIELETERMOIMPIANTI.IT

Ricorrente:  Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro
Resistente: Solution Group Communication S.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 25 novembre 2019 la Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro, con sede legale in Via dei Noci, 60, 00172 Roma (RM), introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio mieletermoimpianti.it registrato dalla Solution Group Communication S.r.l. con sede legale in Viale Tito Labieno, 12, 00174 Roma (RM). 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio mieletermoimpianti.it era stato creato il 19 gennaio 2015 ed era registrato a nome della Solution Group Communication S.r.l.;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.mieletermoimpianti.it si accede ad una pagina web nella quale viene sponsorizzata l’attività di installazione, assistenza e manutenzione di impianti termo-idraulici.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 28 novembre 2019 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il ricorso risulta pervenuto alla Resistente in data 2 dicembre 2019.   

Decorsi infruttuosamente 25 giorni senza che parte Resistente trasmettesse le proprie repliche, il 16 gennaio 2020 C.R.D.D. nominava quale esperto a decidere sulla riassegnazione l’avv. Francesca d’Orsi, che in pari data accettava l’incarico. 


Allegazioni della Ricorrente 

La Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro afferma e documenta di essere una ditta individuale iscritta al registro delle Imprese dal 2004 che si occupa dell’installazione, della manutenzione e della riparazione di impianti termo-idraulici e a gas, e di essere titolare del marchio MIELE TERMOIMPIANTI registrato nell’ottobre del 2009.

Nel 2007 la ricorrente ha registrato il nome a dominio mieletermoimpianti.it. Successivamente, al fine di migliorare l’aspetto grafico del proprio sito web e la propria visibilità su internet, la ditta Ricorrente afferma di essersi affidata nel 2015 alla società Solution Group Communication S.r.l. la quale, oltre allo sviluppo del sito web ed al suo posizionamento sui motori di ricerca, si sarebbe dovuta occupare del pagamento dei costi di mantenimento della registrazione del dominio.

In seguito, sorta una contestazione fra le parti relativa all’adempimento di obbligazioni contrattuali, la Ricorrente si sarebbe accorta che la Solution Group Communication S.r.l. era riuscita a subentrare nella titolarità del dominio mieletermoimpianti.it. Perdurando il contenzioso fra le parti,  la Solution Group Communication S.r.l. aveva eliminato nel maggio 2019 dal sito web - - ogni riferimento alla Miele Termoimpianti, ed aveva utilizzare il sito web sul dominio per pubblicizzare, per conto di altre imprenditori concorrenti della Miele Termoimpianti, la stessa attività svolta dalla Ricorrente.

Quanto alla identità e confondibilità del nome a dominio, la Ricorrente afferma che il nome a dominio mieletermoimpianti.it è identico al segno distintivo usato dalla Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro nell’esercizio della propria attività, sia come ditta, sia come marchio registrato che la contraddistingue; circostanza idonea ad ingenerare nell’utente internet una confusione tale da indurlo a ritenere che il dominio mieletermoimpianti.it sia riferibile alla Ricorrente ed ai servizi da essa offerti o comunque da questa autorizzato o collegato all’attività della stessa. La home page del relativo sito internet, infatti, contiene riferimenti alla medesima attività svolta dalla Ricorrente, riportando, tra l’altro, su ogni pagina la scritta “Assistenza Caldaie Roma –Affidati ai nostri professionisti –installazione, assistenza e manutenzione impianti termo-idraulici.”

Quanto poi al diritto o al titolo della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che non vi sarebbe alcun nesso tra il nome delle Resistente - Solution Group Communication S.r.l. - e il nome a dominio in parola, né la Resistente sarebbe mai stata autorizzata dalla Miele Pietro Termoimpianti a registrare e mantenere il nome a dominio.

Infine, la Ricorrente afferma che sia il subentro fraudolento nella titolarità del dominio da parte della Solution Group Communication S.r.l. sia la sua utilizzazione sarebbero state effettuate in palese malafede.

A tal proposito, la Miele Pietro Termoimpianti ribadisce di essersi affidata alla società Resistente per migliorare la propria visibilità sul web e che tale circostanza è stata da quest’ultima sfruttata per subentrare nella titolarità del dominio con lo scopo di trarne indebito profitto sfruttando la notorietà e la popolarità della Ricorrente o, comunque, per esercitare pressioni nell’ambito del contenzioso in essere tra le parti.

Secondo la Ricorrente, la Resistente, sfruttando la popolarità costruita negli anni dal legittimo titolare del nome a dominio nel settore della installazione, manutenzione e riparazione di impianti termici idraulici e a gas, avrebbe continuato a sponsorizzare soggetti terzi che svolgevano la medesima attività. Dimostrando in tal modo di voler sfruttare il nome a dominio in modo decisamente confusorio per attrarre utenza internet (o per mantenere quella acquisita nel tempo dalla Ricorrente) e per trarne profitto.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio mieletermoimpianti.it.

Posizione della Resistente

La Resistente, cui il ricorso risulta debitamente consegnato, non ha fatto pervenire repliche.

Motivi della decisione

I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

 Il nome a dominio mieletermoimpianti.it – registrato dalla Resistente nel 2015 - è identico al marchio registrato – nel 2009 - dalla Ricorrente denominato “MIELE TERMOIMPIANTI” e contiene altresì il cognome del titolare della ditta individuale Ricorrente, appunto, Miele. 

Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente – che, peraltro, risulta iscritta al registro delle imprese come ditta individuale sin dal 2004 - tale circostanza ingenera nell’utente una confusione tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile al marchio MIELE TERMOIMPIANTI o ai relativi servizi da essa offerti.

Tale circostanza risulta ancora più evidente alla luce di quanto riportato sulla home page del sito web in cui la Resistente pubblicizza la identica attività della Ricorrente attraverso lo slogan “Assistenza Caldaie Roma – Affidati ai nostri professionisti – installazione, assistenza e manutenzione impianti termo-idraulici.”

Il Ricorrente ha dunque dimostrato la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 3.6 co. I, del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute nel ccTLD .it, alla cui lettera a) prevede che sono sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

È indubbio infatti che la identità e la confondibilità tra il marchio registrato dalla Ricorrente e il nome a dominio mieletermoimpianti.it sono tali da indurre l’utente medio di Internet a ritenere che il sito web contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura sia autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi del Ricorrente.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Quanto ai diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura, si osserva che la Solution Group Communication S.r.l. è una persona giuridica la cui ragione sociale non corrisponde, evidentemente, con il nome a dominio mieletermoimpianti.it.

Né la Resistente “è conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non registrato il relativo marchio”, come dispone il Regolamento all’art. 3.6, punto 2).

Inoltre, la Solution Group Communication S.r.l. non risulta essere mai stata espressamente autorizzata dalla Ricorrente a registrare e mantenere il nome a dominio.

Risulta pertanto pienamente soddisfatto anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.


C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze previste dal Regolamento.

Innanzitutto, da quanto affermato e prodotto dalla Ricorrente, risulta che il nome a dominio oggetto della presente riassegnazione era stato registrato inizialmente dal titolare della ditta Ricorrente nel 2007 e che la Resistente era riuscita a subentrare nella titolarità del dominio solo nel 2015.

In particolare, nel 2015, la società Ricorrente, al fine di migliorare l’aspetto grafico del proprio sito web e la propria visibilità online, si affidava alla Solution Group Communication S.r.l. la quale, oltre allo sviluppo del sito web ed al suo posizionamento sui motori di ricerca, si sarebbe dovuta occupare anche del pagamento dei costi mantenimento della registrazione del dominio.

Tuttavia, tale circostanza è stata sfruttata dalla Resistente per subentrare nella titolarità del dominio oggetto della presente procedura di riassegnazione con lo scopo di trarne indebito profitto sfruttando la notorietà e la popolarità della Ricorrente, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato (cfr. art. 3.7 lett.”b”, “c” e “d” del Regolamento).

A tal proposito, si rileva che dalla home page del dominio mieletermoimpianti.it, risulta che attualmente lo stesso è utilizzato per sponsorizzare la medesima attività svolta dalla società Ricorrente - “Assistenza Caldaie Roma –Affidati ai nostri professionisti –installazione, assistenza e manutenzione impianti termo-idraulici.”

Oltre a ciò, si osserva che al momento del subentro nella titolarità del nome a dominio la Resistente era ben consapevole che avrebbe impedito con ciò alla Ricorrente di utilizzare legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari. E ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente utilizza il nome a dominio per pubblicizzare la medesima attività della Ricorrente ma per conto di terzi.

Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.

  Si dispone la riassegnazione del nome a dominio mieletermoimpianti.it alla Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro, con sede in via dei Noci, 60 - 00172 Roma.

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 29 gennaio 2020

Avv. Francesca d’Orsi


 
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