Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
MIELETERMOIMPIANTI.IT
Ricorrente:
Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro
Resistente: Solution
Group Communication S.r.l.
Collegio
(unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. il 25 novembre 2019 la Miele Pietro
Termoimpianti di Miele Pietro, con sede legale in Via dei Noci, 60,
00172 Roma (RM), introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio mieletermoimpianti.it registrato dalla Solution Group
Communication S.r.l. con sede legale in Viale Tito Labieno, 12, 00174
Roma (RM).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio mieletermoimpianti.it era stato creato il 19 gennaio
2015 ed era registrato a nome della Solution Group Communication
S.r.l.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “ok / challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.mieletermoimpianti.it si
accede ad una pagina web nella quale viene sponsorizzata
l’attività di installazione, assistenza e
manutenzione di
impianti termo-idraulici.
Ricevuto
il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro, il 28 novembre 2019 C.R.D.D. inviava ricorso
e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito
ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Il ricorso risulta pervenuto alla Resistente in data 2
dicembre 2019.
Decorsi infruttuosamente 25 giorni senza che parte Resistente
trasmettesse le proprie repliche, il 16 gennaio 2020 C.R.D.D. nominava
quale esperto a decidere sulla riassegnazione l’avv.
Francesca
d’Orsi, che in pari data accettava
l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente
La Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro afferma e documenta di
essere una ditta individuale iscritta al registro delle Imprese dal
2004 che si occupa dell’installazione, della manutenzione e
della
riparazione di impianti termo-idraulici e a gas, e di essere titolare
del marchio MIELE TERMOIMPIANTI registrato nell’ottobre del
2009.
Nel 2007 la ricorrente ha registrato il nome a dominio
mieletermoimpianti.it. Successivamente, al fine di migliorare
l’aspetto grafico del proprio sito web e la propria
visibilità su internet, la ditta Ricorrente afferma di
essersi
affidata nel 2015 alla società Solution Group Communication
S.r.l. la quale, oltre allo sviluppo del sito web ed al suo
posizionamento sui motori di ricerca, si sarebbe dovuta occupare del
pagamento dei costi di mantenimento della registrazione del dominio.
In seguito, sorta una contestazione fra le parti relativa
all’adempimento di obbligazioni contrattuali, la Ricorrente
si
sarebbe accorta che la Solution Group Communication S.r.l. era riuscita
a subentrare nella titolarità del dominio
mieletermoimpianti.it.
Perdurando il contenzioso fra le parti, la Solution Group
Communication S.r.l. aveva eliminato nel maggio 2019 dal sito web - -
ogni riferimento alla Miele Termoimpianti, ed aveva utilizzare il sito
web sul dominio per pubblicizzare, per conto di altre imprenditori
concorrenti della Miele Termoimpianti, la stessa attività
svolta
dalla Ricorrente.
Quanto alla identità e confondibilità del nome a
dominio,
la Ricorrente afferma che il nome a dominio mieletermoimpianti.it
è identico al segno distintivo usato dalla Miele Pietro
Termoimpianti di Miele Pietro nell’esercizio della propria
attività, sia come ditta, sia come marchio registrato che la
contraddistingue; circostanza idonea ad ingenerare
nell’utente
internet una confusione tale da indurlo a ritenere che il dominio
mieletermoimpianti.it sia riferibile alla Ricorrente ed ai servizi da
essa offerti o comunque da questa autorizzato o collegato
all’attività della stessa. La home page del
relativo sito
internet, infatti, contiene riferimenti alla medesima
attività
svolta dalla Ricorrente, riportando, tra l’altro, su ogni
pagina
la scritta “Assistenza Caldaie Roma –Affidati ai
nostri
professionisti –installazione, assistenza e manutenzione
impianti
termo-idraulici.”
Quanto poi al diritto o al titolo della Resistente sul nome a dominio
oggetto della presente procedura, la Ricorrente afferma che non vi
sarebbe alcun nesso tra il nome delle Resistente - Solution Group
Communication S.r.l. - e il nome a dominio in parola, né la
Resistente sarebbe mai stata autorizzata dalla Miele Pietro
Termoimpianti a registrare e mantenere il nome a dominio.
Infine, la Ricorrente afferma che sia il subentro fraudolento nella
titolarità del dominio da parte della Solution Group
Communication S.r.l. sia la sua utilizzazione sarebbero state
effettuate in palese malafede.
A tal proposito, la Miele Pietro Termoimpianti ribadisce di essersi
affidata alla società Resistente per migliorare la propria
visibilità sul web e che tale circostanza è stata
da
quest’ultima sfruttata per subentrare nella
titolarità del
dominio con lo scopo di trarne indebito profitto sfruttando la
notorietà e la popolarità della Ricorrente o,
comunque,
per esercitare pressioni nell’ambito del contenzioso in
essere
tra le parti.
Secondo la Ricorrente, la Resistente, sfruttando la
popolarità
costruita negli anni dal legittimo titolare del nome a dominio nel
settore della installazione, manutenzione e riparazione di impianti
termici idraulici e a gas, avrebbe continuato a sponsorizzare soggetti
terzi che svolgevano la medesima attività. Dimostrando in
tal
modo di voler sfruttare il nome a dominio in modo decisamente
confusorio per attrarre utenza internet (o per mantenere quella
acquisita nel tempo dalla Ricorrente) e per trarne profitto.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a
dominio mieletermoimpianti.it.
Posizione
della Resistente
La Resistente, cui il ricorso risulta debitamente consegnato, non ha
fatto pervenire repliche.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A )
Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio mieletermoimpianti.it –
registrato dalla
Resistente nel 2015 - è identico al marchio registrato
–
nel 2009 - dalla Ricorrente denominato “MIELE
TERMOIMPIANTI” e contiene altresì il cognome del
titolare
della ditta individuale Ricorrente, appunto, Miele.
Come giustamente sostenuto dalla Ricorrente – che, peraltro,
risulta iscritta al registro delle imprese come ditta individuale sin
dal 2004 - tale circostanza ingenera nell’utente una
confusione
tale da indurlo a ritenere che il nome a dominio sia riferibile al
marchio MIELE TERMOIMPIANTI o ai relativi servizi da essa offerti.
Tale circostanza risulta ancora più evidente alla luce di
quanto
riportato sulla home page del sito web in cui la Resistente pubblicizza
la identica attività della Ricorrente attraverso lo slogan
“Assistenza Caldaie Roma – Affidati ai nostri
professionisti – installazione, assistenza e manutenzione
impianti termo-idraulici.”
Il Ricorrente ha dunque dimostrato la sussistenza del requisito
richiesto dall’art. 3.6 co. I, del Regolamento per la
Risoluzione
delle Dispute nel ccTLD .it, alla cui lettera a) prevede che sono
sottoposti alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i
quali un terzo (denominato “ricorrente”) affermi
che il
nome a dominio sottoposto a opposizione sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome.
È indubbio infatti che la identità e la
confondibilità tra il marchio registrato dalla Ricorrente e
il
nome a dominio mieletermoimpianti.it sono tali da indurre
l’utente medio di Internet a ritenere che il sito web
contraddistinto dal nome a dominio oggetto della presente procedura sia
autorizzato o, comunque, collegato al sito o ai marchi del Ricorrente.
Sussiste
quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I,
lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o
interessi legittimi della Resistente
Quanto ai diritti o interessi legittimi della Resistente sul nome a
dominio oggetto della presente procedura, si osserva che la Solution
Group Communication S.r.l. è una persona giuridica la cui
ragione sociale non corrisponde, evidentemente, con il nome a dominio
mieletermoimpianti.it.
Né la Resistente “è conosciuta,
personalmente, come
associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato, anche se non registrato il relativo
marchio”,
come dispone il Regolamento all’art. 3.6, punto 2).
Inoltre, la Solution Group Communication S.r.l. non risulta essere mai
stata espressamente autorizzata dalla Ricorrente a registrare e
mantenere il nome a dominio.
Risulta pertanto pienamente soddisfatto anche il secondo requisito
richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C) Registrazione ed
uso del dominio in malafede
Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nel mantenimento del
dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze
previste dal Regolamento.
Innanzitutto, da quanto affermato e prodotto dalla Ricorrente, risulta
che il nome a dominio oggetto della presente riassegnazione era stato
registrato inizialmente dal titolare della ditta Ricorrente nel 2007 e
che la Resistente era riuscita a subentrare nella titolarità
del
dominio solo nel 2015.
In particolare, nel 2015, la società Ricorrente, al fine di
migliorare l’aspetto grafico del proprio sito web e la
propria
visibilità online, si affidava alla Solution Group
Communication
S.r.l. la quale, oltre allo sviluppo del sito web ed al suo
posizionamento sui motori di ricerca, si sarebbe dovuta occupare anche
del pagamento dei costi mantenimento della registrazione del dominio.
Tuttavia, tale circostanza è stata sfruttata dalla
Resistente
per subentrare nella titolarità del dominio oggetto della
presente procedura di riassegnazione con lo scopo di trarne indebito
profitto sfruttando la notorietà e la popolarità
della
Ricorrente, precludendo così alla Ricorrente ogni
possibilità di registrazione del dominio contestato (cfr.
art.
3.7 lett.”b”, “c” e
“d” del
Regolamento).
A tal proposito, si rileva che dalla home page del dominio
mieletermoimpianti.it, risulta che attualmente lo stesso è
utilizzato per sponsorizzare la medesima attività svolta
dalla
società Ricorrente - “Assistenza Caldaie Roma
–Affidati ai nostri professionisti –installazione,
assistenza e manutenzione impianti termo-idraulici.”
Oltre a ciò, si osserva che al momento del subentro nella
titolarità del nome a dominio la Resistente era ben
consapevole
che avrebbe impedito con ciò alla Ricorrente di utilizzare
legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari. E
ciò anche in considerazione del fatto che la Resistente
utilizza
il nome a dominio per pubblicizzare la medesima attività
della
Ricorrente ma per conto di terzi.
Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella
registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio
mieletermoimpianti.it alla Miele Pietro Termoimpianti di Miele Pietro,
con sede in via dei Noci, 60 - 00172 Roma.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del
ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 29 gennaio 2020
Avv. Francesca d’Orsi
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