Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
MAGNAPOOL.IT

Ricorrente: Zodiac Pool Care Europe
Resistente: Juan Cristobal Osorio Molinski
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati

----------------------------------------

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 18 dicembre 2014 la società Zodiac Pool Care Europe con sede in parc d'activites du Chene - 2, rue Edison, 69500 Bron - FRANCIA in persona del suo legale rappresentante p.t. Clavel Jean Baptiste, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio magnapool.it registrato da Juan Cristobal Osorio Molinski. 

 Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio magnapool.it era stato creato il 25 giugno 2013 ed era registrato a nome di Juan Cristobal Osorio Molinski;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.magnapool.it si accedeva ad una pagina web contenente un elenco di link sponsorizzati in connessione con il marchio MAGNAPOOL.

Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il 16 aprile 2015 C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Successivamente, il plico contenente il ricorso veniva restituito a C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato risultava sconosciuto/insufficiente ("Inconnu/adresse insuffisante").

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui: (...) c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."

Per tale ragione, il 5 giugno 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Raffaele Sperati, che accettava l’incarico. 

 

Allegazioni della Ricorrente

Il ricorrente afferma che “MAGNAPOOL” è un marchio molto conosciuto associato ad articoli ed alla manutenzione di piscine, nonché ai trattamenti delle acque, come risulta da brochure informativa prodotta in allegato con il ricorso.

Inoltre, il Ricorrente risulta essere titolare del marchio internazionale commerciale “magnapool” registrato in data 17 luglio 2007 con numero 961115.
Inoltre, MAGNAPOOL è la marca di una crema per la pelle dal 2007.

Secondo la Ricorrente la malafede nella registrazione e nel mantenimento del dominio da parte del Resistente deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio magnapool.it sarebbe utilizzato dall’attuale assegnatario per il reindirizzamento ad altri siti internet nei quali vengono pubblicizzati e venduti articoli da piscina e servizi per la manutenzione delle stesse, sfruttando la popolarità del marchio MAGNAPOOL e sviando, oltretutto, la clientela già generata dalla Ricorrente.

         Inoltre la Resistente, non avrebbe alcun diritto né legittimazione sul nome a dominio magnapool.it e sui segni distintivi d’impresa connessi allo sfruttamento economico del suddetto nome a dominio.

La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio magnapool.it.

La Resistente non risultava presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata con la quale è stato inviato il ricorso. 

 Motivi della decisione


I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti per la riassegnazione.

A ) Identità o confondibilità del nome

 Il nome a dominio magnapool.it  ricomprende totalmente il marchio internazionale registrato da parte della Ricorrente il 17 luglio 2007 con numero 961115.

Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.

B) Diritti o interessi legittimi della Resistente

Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno tentato la consegna della raccomandata."

Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
  •   risulta che la Resistente attualmente utilizzi il sito magnapool.it per reinderizzare ad un altro sito web nel quale viene espletata la medesima attività avviata dalla Zodiac Pool Care Europe e consistente nella offerta di servizi relativi a prodotti e manutenzione per piscine;
  •  non risulta che “la Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio”;
  •  si deve escludere la circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato”.  
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

C) Registrazione ed uso del dominio in malafede

Quanto alla malafede nella acquisizione e nell’uso del dominio, essa appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

Il nome a dominio magnapool.it è utilizzato dall’attuale assegnatario con  la piena consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio MAGNAPOOL per offrire agli utenti di internet i propri servizi, precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del Regolamento.

Inoltre, il Resistente operando nel business del commercio di nomi a dominio, con un portafoglio di numerosi nomi a dominio, avrebbe dovuto fare uno sforzo ragionevole per assicurarsi di non ledere i diritti di terzi in relazione a marchi commerciali. Cosa che nel caso di specie non ha fatto.

 Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio magnapool.it alla società Zodiac Pool Care Europe con sede in parc d'activites du Chene - 2, rue Edison, 69500 Bron - FRANCIA. La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.

Roma, 22 giugno 2015

Avv. Raffaele Sperati

 
inizio sito
inizio sito
scarica la versione in pdf
scarica la versione in pdf
inizio pagina

inizio pagina