Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
MAGNAPOOL.IT
Ricorrente: Zodiac Pool Care
Europe
Resistente: Juan Cristobal Osorio Molinski
Collegio (unipersonale): Avv. Raffaele Sperati
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Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 18 dicembre 2014 la
società Zodiac Pool Care Europe con sede in parc d'activites
du Chene - 2, rue Edison, 69500 Bron - FRANCIA in persona del suo
legale rappresentante p.t. Clavel Jean Baptiste, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio magnapool.it registrato
da Juan Cristobal Osorio Molinski.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità,
C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio magnapool.it era stato
creato il 25 giugno 2013 ed era registrato a nome di Juan Cristobal
Osorio Molinski;
- b) che il nome a dominio era stato
sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul
database whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged / serverDeleteProhibited”;
- c) che digitando l’indirizzo
http://www.magnapool.it si accedeva ad una pagina web contenente un
elenco di link sponsorizzati in connessione con il marchio MAGNAPOOL.
Ricevuto il ricorso e la documentazione per posta ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, il 16 aprile 2015 C.R.D.D.
inviava ricorso e documentazione alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, con
l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal
ricevimento. Successivamente, il plico contenente il ricorso veniva
restituito a C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato
risultava sconosciuto/insufficiente ("Inconnu/adresse insuffisante").
Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera
conosciuto dal titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal
momento in cui: (...) c)
nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo
indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno
tentato la consegna della raccomandata."
Per tale ragione, il 5 giugno 2015 C.R.D.D. nominava quale esperto
l’Avv. Raffaele Sperati, che accettava
l’incarico.
Allegazioni della Ricorrente
Il
ricorrente afferma che “MAGNAPOOL” è un
marchio molto conosciuto associato ad articoli ed alla manutenzione di
piscine, nonché ai trattamenti delle acque, come risulta da
brochure informativa prodotta in allegato con il ricorso.
Inoltre, il Ricorrente risulta essere titolare del
marchio internazionale commerciale “magnapool”
registrato in data 17 luglio 2007 con numero 961115.
Inoltre, MAGNAPOOL è la marca di una
crema per la pelle dal 2007.
Secondo la Ricorrente la malafede nella
registrazione e nel mantenimento del dominio da parte del Resistente
deriverebbe dalla circostanza che il nome a dominio magnapool.it
sarebbe utilizzato dall’attuale assegnatario per il
reindirizzamento ad altri siti internet nei quali vengono pubblicizzati
e venduti articoli da piscina e servizi per la manutenzione delle
stesse, sfruttando la popolarità del marchio MAGNAPOOL e
sviando, oltretutto, la clientela già generata dalla
Ricorrente.
Inoltre la Resistente, non avrebbe alcun diritto né
legittimazione sul nome a dominio magnapool.it e sui segni distintivi
d’impresa connessi allo sfruttamento economico del suddetto
nome a dominio.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la
riassegnazione del nome a dominio magnapool.it.
La Resistente non risultava presso
l’indirizzo indicato nel DBNA del Registro al momento in cui
le poste hanno tentato la consegna della raccomandata con la quale
è stato inviato il ricorso.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
A ) Identità o confondibilità del nome
Il nome a dominio magnapool.it
ricomprende totalmente il marchio internazionale registrato da parte
della Ricorrente il 17 luglio 2007 con numero 961115.
Sussiste quindi il primo requisito richiesto dall’articolo
3.6, co. I, lett. a) del Regolamento.
B) Diritti o interessi legittimi della Resistente
Ai sensi dell'art 4.4 del Regolamento per la
risoluzione delle dispute "Il reclamo si considera conosciuto dal
titolare del nome a dominio oggetto di opposizione dal momento in cui:
c) nel caso il destinatario non risulti presso l’indirizzo
indicato nel DBNA del Registro, al momento in cui le poste hanno
tentato la consegna della raccomandata."
Da quanto verificabile d’ufficio su Internet:
- risulta che la Resistente
attualmente utilizzi il sito magnapool.it per reinderizzare ad un altro
sito web nel quale viene espletata la medesima attività
avviata dalla Zodiac Pool Care Europe e consistente nella offerta di
servizi relativi a prodotti e manutenzione per piscine;
- non risulta che “la
Resistente sia conosciuta, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
- si deve escludere la
circostanza che “la Resistente stia facendo un legittimo uso
non commerciale, oppure commerciale senza l’intento di sviare
la clientela del ricorrente o di violarne il marchio
registrato”.
Ne emerge pertanto la piena soddisfazione del
secondo requisito richiesto dal Regolamento per la riassegnazione del
nome a dominio.
C) Registrazione ed uso del dominio in malafede
Quanto alla malafede nella acquisizione e
nell’uso del dominio, essa appare provata da più
di una delle circostanze dalle quali il Regolamento consente di dedurre
la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
Il nome a dominio magnapool.it è utilizzato
dall’attuale assegnatario con la piena
consapevolezza che la titolarità del nome a dominio altro
non serviva che a sfruttare la notorietà del marchio
MAGNAPOOL per offrire agli utenti di internet i propri servizi,
precludendo così alla Ricorrente ogni possibilità
di registrazione del dominio contestato, ex art. 3.7 lett. d) del
Regolamento.
Inoltre, il Resistente operando nel business del commercio di nomi a
dominio, con un portafoglio di numerosi nomi a dominio, avrebbe dovuto
fare uno sforzo ragionevole per assicurarsi di non ledere i diritti di
terzi in relazione a marchi commerciali. Cosa che nel caso di specie
non ha fatto.
Si ritiene che la Resistente abbia agito in malafede sia
nella registrazione sia nel mantenimento del nome a dominio. Il ricorso
pertanto è fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio magnapool.it alla
società Zodiac Pool Care Europe con sede in parc d'activites
du Chene - 2, rue Edison, 69500 Bron - FRANCIA. La presente decisione
sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti
di sua competenza.
Roma, 22 giugno 2015
Avv. Raffaele Sperati
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