Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
LIU-JO.IT
Ricorrente: Liu.jo S.p.a. (Avv. Carloalberto Giovannetti)
Resistente: Sig. Ben Victor
Collegio unipersonale: Avv. Raffaele Sperati
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 8 agosto 2012, la
Liu.jo S.p.a. con sede in Viale John Ambrose Fleming 17, Carpi (MO), in
persona del suo legale rappresentante Avv. Serena Iori, rappresentata
dall’avv. Carloalberto Giovannetti, elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Corso dei Tintori 25, Firenze, introduceva una
procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per
la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi
Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la
gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il
trasferimento in suo favore del nome a dominio liu-jo.it, registrato
dal Sig. Ben Victor.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio liu-jo.it era stato creato il 6 maggio 2011 ed era registrato a nome del Sig. BenVictor
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul database whois del Registro nel quale
risultava il valore “challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.liu-jo.it non si giungeva ad alcun sito attivo.
Ricevuto
il ricorso per posta il 9 agosto 2012 con la relativa documentazione ed
effettuate le prescritte comunicazioni al Registro, il giorno seguente
C.R.D.D., ne inviava copia alla Resistente per raccomandata a.r.
all’indirizzo risultante dal database del Registro, invitando il
Sig. Ben Victor ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento del reclamo.
Il 5 settembre 2012 le Poste restituivano il Reclamo a C.R.D.D
con l’indicazione di mancata consegna in quanto
l’indirizzo fornito dal Resistente risultava errato.
Pertanto il Reclamo, dal momento della tentata consegna, si considera
noto al Resistente, ex art. 4.4, III comma, lett. c) del regolamento.
Il 3 ottobre 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto l’ Avv.
Raffaele Sperati, che il giorno 5 ottobre accettava l'incarico.
1.
Allegazione della Ricorrente
Nel proprio ricorso la Ricorrente afferma di essere una società che opera nel settore della abbigliamento pret–a–porter donna, uomo, bambino estendendo il proprio business anche agli accessori, alle scarpe e costumi da bagno. La presenza delle boutique
Liu-jo interessa non solo il territorio Italiano ma anche quello
Europeo e Asiatico annoverando più di cento punti vendita.
Il marchio Liu-Jo, documenta la Ricorrente, è stato
registrato in oltre 80 paesi al mondo e gode di indiscussa rinomanza.
Sotto questo profilo, la registrazione del dominio liu-jo.it
costituirebbe una violazione dei diritti di privativa da parte del Sig
Ben Victor, in quanto questi non avrebbe alcun diritto o titolo
ad utilizzare la denominazione ‘Liu.Jo’ (che costituisce il
cuore del nome a dominio in contestazione).
La registrazione sarebbe poi stata effettuata in malafede. Ciò
sarebbe dimostrato non solo dalla notorietà del marchio Liu.Jo,
ma anche dal fatto che il sito web posto nel dominio in contestazione
sarebbe stato utilizzato dal Resistente, prima che venisse avviata la
procedura di riassegnazione dello stesso, per vendere, a prezzi molto
bassi, articoli di abbigliamento di note marche di moda. Quindi, solo
in un secondo momento la pagina web sarebbe stata tolta e lasciato che
il nome a dominio non corrispondesse ad alcun sito internet.
La Ricorrente inoltre afferma che il Sig. Ben Victor avrebbe registrato
numerosi altri nomi a dominio comprendenti a noti marchi della moda.
La Ricorrente chiede pertanto la riassegnazione del nome a dominio liu-jo.it.
2.
Posizione della Resistente
Il
ricorso, inviato da C.R.D.D. per raccomandata a.r. al Resistente
presso l’indirizzo indicato nel DBNA del registro, non è
stato recapitato in quanto il destinatario non risulta a
quell’indirizzo. Il Reclamo, ex art. 4.4, III comma, lett. c) del
regolamento, si considera conosciuto dal Sig. Ben Victor dal momento in
cui è stata tentata la consegna della raccomandata.
Il ricorso è stato restituito dalle poste a C.R.D.D il 5
settembre 2012, quindi i termini per le eventuali repliche sono
passati senza che nulla pervenisse dall’intestatario del
dominio.
Motivi
della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) identità e confondibilità del nome
Ai
sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome
a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno
distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio liu-jo.it
assegnato al Sig. Ben Victor è sotanzialmente identico al
marchio della Ricorrente, differendo unicamente per il trattino al
posto del punto (inammissibile all'interno del nome).
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b)
eventuali diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome liu-jo.it
, sarebbe spettato al Resistente dimostrare un proprio concorrente
diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il Resistente
controdedotto alcunché al ricorso, il sottoscritto ha proceduto
d’ufficio a verificare la sussistenza di un tale diritto in capo
al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co. del Regolamento) ;
b) non risulta che “il
resistente sia conosciuto, personalmente, come associazione o ente
commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato,
anche se non ha registrato il relativo marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il
resistente stia facendo un legittimo uso non commerciale, oppure
commerciale senza l’intento di sviare la clientela del ricorrente
o di violarne il marchio registrato”, in quanto il sito non risulta attualmente utilizzato.
Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio.
Anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla
rassegnazione deve quindi ritenersi soddisfatto.
c)
registrazione ed uso del dominio in malafede.
Quanto
alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio, essa
appare provata da più di una delle circostanze dalle quali il
Regolamento consente di dedurre la malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Innanzitutto il nome a dominio in contestazione è stato
registrato il 6 maggio 2011, in un secondo momento rispetto la
registrazione in Italia del marchio Liu.jo avvenuta invece il 27
dicembre 2007. Pertanto, anche ammesso che al momento della
registrazione del dominio al signor Ben Victor fosse ignota
l’esistenza del marchio Liu.jo, egli era comunque in grado di
sapere, usando la normale diligenza, dell’esistenza del marchio e
che, quindi, stava ledendo un altrui diritto.
Peraltro, considerando la notorietà del marchio Liu.jo, è
da escludere la circostanza che la registrazione del dominio in
contestazione sia frutto di una fortuita coincidenza, ma è
piuttosto da ritenere che la registrazione sia stata effettuata
unicamente “per attrarre, a
scopo di trarne profitto, utenti in Internet, ingenerando la
probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto
riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario” (art. 3.7 lett. d del regolamento.
A ciò si aggiunga che la malafede nell’utilizzo del nome a dominio liu-jo.it,
si evince anche dalla natura dell’attività ospitata
sul nome a dominio prima che la presente procedura di
riassegnazione iniziasse, ossia una vendita a costi bassissimi di
accessori di abbigliamento di note marche di moda. Una condotta questa
che va a integrare la fattispecie della concorrenza sleale e che
dimostra la lesione del diritto della Ricorrente e la malafede della
Resistente. Va comunque segnalato che il Sig. Ben Victor,
successivamente alla contestazione del dominio, ha smesso tale
attività dal nome a dominio liu-jo.it, e pertanto sta facendo del nome a dominio solamente un uso passivo (passive holding); il che peraltro è anch’esso sintomo di malafede nel mantenimento del nome a dominio.
Non può essere ignorata la circostanza che il Sig. Ben Victor
risulti come registrante di altri nomi a dominio come
“hogan-interactive.it”, “hoganoutlet.it”,
hogansitoufficiale.it” e di altri domini contenenti nella
denominazione il cuore di marchi noti nel settore della moda. Il
che costituisce una reiterata condotta accaparratoria che è
anch’essa sintomo di malafede nella registrazione e nel
mantenimento del nome a dominio.
Si ritiene pertanto che il Ricorrente abbia dimostrato la malafede del
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
così come intesa dall'art. 3.6, I comma, lett. c) del
Regolamento.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio “liu-jo.it” alla società Liu.jo S.p.a. con sede in John Ambrose Fleming 17, Carpi (MO).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 8 ottobre 2012
Raffaele Sperati
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