Procedura
di riassegnazione del nome a dominio LEATHERMAN.IT
Ricorrente: Leatherman Europe GmbH (Ms. Caroline Valle) Resistente: Macrosten LTD Collegio (unipersonale): Avv. Prof. Enzo Fogliani
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso pervenuto alla CRDD via email in data 25.2.2020, la
società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16,
40880, Ratingen, Germania, in persona dell’Amministratore
delegato, sig. Kris James Hamper, rappresentata nella presente
procedura da Ms. Caroline Valle della Safenames Ltd, sita in Linford
Wood, MK14 6LS, Milton Keynes, England, United Kingdom - giusta delega
in calce al ricorso - introduceva una procedura di riassegnazione, ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio nel
ccTLD "it", per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio leatherman.it, registrato dalla Macrosten LTD., 77 Strovolou
Avenue, Strovolos Center, off. 204 Strovolos, 2018 - Nicosia (Nicosia).
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava: a) che il dominio leatherman.it era stato creato il 26 gennaio 2017 ed era registrato a nome della Macrosten LTD; b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged/ serverDeleteProhibited”; c) che
digitando l’indirizzo leatherman.it si giunge ad un sito web,
contenente link che reindirizzano a siti web che offrono utensili
LEATHERMAN della Ricorrente e di altre società operanti nel
mercato della ferramenta.
Successivamente, in
data 3 marzo 2020, C.R.D.D. inviava ricorso e documentazione alla
Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il
giorno 18 giugno 2020 tornava a C.R.D.D l’avviso di ricevimento,
dal quale si evinceva che le poste avevano consegnato alla Resistente
il ricorso in data 13 marzo 2020.
Considerata
la sospensione straordinaria dei termini delle procedure di
riassegnazione nonché l’inutile decorso del termine di 25
giorni senza che la Resistente inviasse le proprie repliche così
come previsto dall’art. 4.6 del Regolamento, il 22 giugno 2020
C.R.D.D. nominava quale esperto l’Avv. Enzo Fogliani, che in pari
data accettava l’incarico.
Allegazioni delle parti
Nel
proprio ricorso introduttivo, la Ricorrente afferma e documenta di
essere titolare del marchio “LEATHERMAN”, registrato
inizialmente negli Stati Uniti d’America in data 3.9.1985 e,
successivamente, in Gran Bretagna il 23.8.1991, in Italia il 4.12.1992
ed in Germania il 12.3.1999, oltre a diversi Marchi Registrati UE da
essa registrati a partire dal 31.3.2004, quindi antecedentemente alla
registrazione del dominio in contestazione.
Deduce inoltre la
Ricorrente che la notorietà del marchio e dei prodotti
LEATHERMAN le ha consentito di ottenere importanti riconoscimenti
nazionali e internazionali nel mercato della ferramenta.
La
Ricorrente sostiene poi che nessun diritto avrebbe la Resistente sul
nome oggetto della procedura, visto che esso non corrisponde alla sua
denominazione o ragione sociale, né sussisterebbe alcun diverso
collegamento della Resistente con il marchio LEATHERMAN.
Deduce
inoltre la Ricorrente che, onde ottenere la titolarità del
suddetto nome a dominio, il 30 marzo 2017 inviava alla Resistente una
formale diffida dall’utilizzo del dominio ed il successivo 12
aprile 2017, un ultimo sollecito bonario. La Resistente, tuttavia, non
forniva alcun riscontro a tali tentativi di definizione bonaria della
vicenda.
Afferma infine la Ricorrente che la Resistente avrebbe
registrato e mantenuto in malafede il nome a dominio oggetto della
procedura, dato che nel momento in cui lo registrava non poteva
ignorare l’esistenza del relativo marchio appartenente alla
Ricorrente, che godeva già all’epoca di un riconoscimento
globale nel mercato della ferramenta.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione
della Resistente
Da parte sua, la Resistente non ha fatto pervenire alcuna replica nei termini assegnatile dal Regolamento.
Motivi della decisione
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati. Pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione. A )
Identità o confondibilità del nome
L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle Dispute
nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti alla
procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo
(“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome.
Nel caso che ci occupa, è di
tutta evidenza che il nome a dominio leatherman.it ricomprende
totalmente il marchio “LEATHERMAN”, registrato dalla
Ricorrente in data antecedente alla registrazione del suddetto dominio.
Infatti,
è documentalmente provato dalla Ricorrente che la Resistente ha
registrato il dominio “leatherman.it” più di 10 anni
dopo che la Ricorrente ha acquisito diritti sul nome
“LEATHERMAN” sotto forma di diritti di marchio e
riconoscimento globale nel mercato della ferramenta.
Risulta
pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo 3.6,
lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
B) Diritti o
interessi legittimi della Resistente Avendo
la Ricorrente provato un proprio diritto sul marchio
“LEATHERMAN” e la confondibilità del nome a dominio
con un suo marchio registrato, sarebbe spettato alla Resistente
dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome
a dominio in contestazione.
La Resistente però, non
avendo presentato proprie repliche, non ha dimostrato di avere un
diritto od un titolo alla registrazione del dominio leatherman.it.
Né
le ricerche operate d’ufficio su internet hanno evidenziato
l’esistenza di alcuno degli elementi in presenza dei quali la
Resistente si potrebbe ritenere legittimata alla registrazione ed al
mantenimento del dominio in contestazione.
Infatti, dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile in internet:
• a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri
che “parte resistente, prima di aver avuto notizia
dell’opposizione, abbia usato o si sia preparato oggettivamente
ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta in buona fede al pubblico di beni e servizi”
(art. 3.6, II co. del Regolamento); • b) non
risulta che “parte resistente sia conosciuto, personalmente, come
associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a
dominio registrato; • c) si deve
anche escludere la circostanza che “parte resistente stia facendo
un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una semplice
pagina contenente la dicitura “Reserved” e la frase
“questo dominio è riservato”.
Ne emerge
pertanto la piena soddisfazione del secondo requisito richiesto dal
Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
C)
Registrazione ed
uso del dominio in malafede Infine,
per quanto riguarda la malafede nella registrazione e nel mantenimento
del nome a dominio, è indubbio che il dominio in contestazione
sia stato registrato dalla Resistente per attrarre, a scopo di trarne
profitto, utenti di internet sfruttando il marchio della Ricorrente.
Dalla
documentazione versata agli atti della procedura dalla Ricorrente e
dalle ricerche effettuato ex ufficio in internet emerge chiaramente che
la Macrosten LTD. possiede un portafoglio di domini di oltre 100.000
nomi a dominio, comprendente anche dei domini palesemente e volutamente
confondibili con marchi famosi di cui non è titolare (p. es.:
FLIRT4FREE.IT). Il che induce a ritenere che la registrazione del
dominio in contestazione faccia parte di un ben più ampio
disegno di cybersquatting.
Di fatto, poi, la registrazione del
dominio leatherman.it da parte della Resistente impedisce alla
Ricorrente di riflettere in un nome a dominio un proprio marchio
registrato.
A ciò si aggiunga il fatto che digitando il
nome a dominio in oggetto si accede ad una pagina web in cui sono
contenuti vari link a siti web che offrono gli utensili LEATHERMAN
della Ricorrente, indirizzano in alcuni casi gli utenti anche verso
altre società attive nel mercato della ferramenta, con
conseguente grave danno per la Ricorrente.
Si ritiene, pertanto,
che la Resistente abbia agito in malafede sia nella registrazione sia
nel mantenimento del nome a dominio leatherman.it. Il ricorso è,
dunque, fondato e deve essere accolto.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio leatherman.it alla
società Leatherman Europe GmbH, corrente in Holterkamp 16,
40880, Ratingen, Germania.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD “it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 7 luglio 2020
Avv. Prof. Enzo Fogliani
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