JUVENTUSCHANNEL.IT, JUVENTUSTELEVISION.IT e JUVENTUSTV.IT Ricorrente: Juventus F.C. S.p.a. (dr. Enrico Antonielli d’Oulx)
Svolgimento della procedura Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 26 aprile 2001, la Juventus F.C. S.p.a. con sede in piazza Crimea n. 7, 10131 Torino, rappresentata dal dott. Enrico Antonielli D’Oulx dello Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento dei nomi a dominio juventuschannel.it, juventustelevision.it e juventustv.it, registrato da Armida Allevi, via Tolentino n. 1, 20155 Milano. In data 26 aprile 2001 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario
dei nomi a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché
le pagine web risultanti agli indirizzi www.juventuschannel.it, www.juventustelevision.it
e www.juventustv.it. Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
In data 30 aprile 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. Verificatane la regolarità, nel medesimo giorno la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla resistente copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. Nulla essendo pervenuto entro il termine pervisto dalle regole di naming per l’invio di repliche, il 29 maggio 2001 la Crdd designava quale saggio il sottoscritto avv. Giuseppe Loffreda, il quale, in data 1 giugno 2001, accettava l’incarico. Allegazioni della ricorrente La ricorrente Juventus F.C. S.p.A. (d’ora in poi per brevità Juventus) fonda la propria richiesta di riassegnazione dei nomi a dominio juventuschannel.it, juventustelevision.it e juventustv.it sul fatto che sono nomi formati dalla parola juventus, seguiti da altre parole quali: tv, television e channel (parole descrittive e generiche), quindi identici alla sua denominazione e ragione sociale ed in particolare ai propri marchi di impresa: marchio d’impresa n. 686277, depositato il 19.12.95 e concesso il 10.09.1996, costituito dalla dicitura “JUVENTUS”, utilizzato per contraddistinguere una vasta gamma di prodotti; e marchio n. 671347, depositato sempre il 19.12.95 e concesso il 27.02.1996, costituito dalla dicitura “JUVENTUS” e scudetto. Risultando, quindi, i nomi a dominio contestati identici al proprio marchio d’impresa, secondo la ricorrente gli stessi sarebbero potenzialmente idonei a ingenerare confusione tra gli utenti. Espone inoltre la ricorrente che la Armida Allevi è iscritta quale impresa individuale nella categoria “procacciatori d’affari” e che la stessa resistente non avrebbe un proprio diritto all’uso dei nomi a dominio contestati; i quali, anzi, sarebbero stati dalla stessa registrati in “mala fede”. Infatti, secondo la Juventus, la resistente avrebbe provveduto alla registrazione di numerosi nomi a dominio costituiti o contenenti marchi registrati da terzi senza autorizzazione dei rispettivi titolari, tra i quali si citano quelli di “studioaperto.net”, “italiauno.net”, “retequattro.net”. Allegazioni della resistente Da parte sua la resistente, pur essendo stata messa nella possibilità di replicare, non ha fatto pervenire alcunchè nei termini sanciti dall’art. 5 delle Procedure di Riassegnazione. Motivi della decisione A ) DIRITTO AL NOME La ricorrente ha dimostrato e documentato i propri diritti sui nomi
a dominio in contestazione, in quanto la prima e caratterizzante parte
dei nomi a dominio stessi:
La circostanza poi che i nomi a dominio in contestazione siano formati dal marchio juventus seguito da altre parole quali: TV, TELEVISION, CHANNEL, non attribuisce carattere di originalità al dominio risultando tali parole descrittive, generiche ed ormai di uso comune (v. decisione “playboytv.it” resa dall’avv. Francesca D’Orsi e pubblicata in http://www.crdd.it/decisioni/playboytv.htm). Si ritiene quindi dimostrato il diritto al nome a dominio contestato e dimostrato il requisito di cui all’art. 16.6.a delle regole di naming. B) TITOLO O LEGITTIMO INTERESSE SUL NOME A DOMINIO DELLA RESISTENTE Sul punto, la ricorrente ha ampiamente dimostrato il suo diritto ai nomi a dominio contestati. Inoltre, ha dimostrato che la resistente non svolge alcuna attività connessa con il nome juventus, ne è conosciuta con tale nome. Non essendosi costituita nel presente procedimento, la resistente
non ha offerto alcuna prova e/o documentazione atta a dimostrare l’esistenza
di un suo concorrente diritto o titolo all’utilizzazione dei nomi a dominio
contestati. Né tali prove possono reperirsi agli atti della presente
procedura. Ed infatti:
Si ritiene pertanto soddisfatto anche quanto richiesto dall'art. 16.6.b delle regole di naming. C) MALAFEDE DELLA RESISTENTE Dalla documentazione versata agli atti e da quanto reperibile su Internet appare non discutibile che i nomi a dominio siano stati registrati e mantenuti in malafede. La notorietà nazionale ed internazionale della Juventus, la squadra di calcio italiana più blasonata, è tale che non è ipotizzabile che la scelta dei nomi a dominio contestati sia stata fatta in modo casuale. È quindi persino superfluo richiamarsi alle diverse pronuncie della magistratura ordinaria (pure richiamate dalla ricorrente) che hanno riconosciuto al marchio Juventus la qualifica di marchio forte (cfr. Trib. Torino – ord. N. 8151/a del 20.07.1996 e Trib. Torino 30.07.91, in Gadi 1991, 2698) o alle decisioni rese in passato in questo tipo di procedimento (si veda la decisione del saggio avv. Nicola Adragna nella procedura di riassegnazione del nome a dominio fcjuventus1897.it, in http://www.crdd.it/decisioni/fcjuventus1897.htm). Sussiste un chiaro intento di agganciamento con la notorietà della ricorrente; intento che trova conferma nel fatto che la stessa resistente ha registrato anche altri analoghi nomi a dominio che includono la denominazione di altre squadre di calcio di serie A (p. es.: laziochannel.it, laziotv.it, parmachannel.it, romatelevision.it, romachannel.it, etc.). Il quadro della malafede si completa con la circostanza che Armida Allevi ha registrato numerosi altri nomi a dominio sui quali non sembra possa vantare alcun diritto, non risultando gli stessi in alcun modo collegati con la resistente (tra gli altri: raiuno.it, raidue.it, raitre.it, tgcinque.it, tgdue.it.). Appare quindi che la registrazione dei nomi a dominio in contestazione, al pari di quelli corrispondenti ad altri nomi registrati dalla stessa Armida Allevi, rientri in un ben definito disegno di registrazione di nomi su cui la resistente non ha alcun diritto. Anche in questo caso, come ormai spesso accade, ci si trova di fronte ad una delle più classiche operazioni di cybersquatting che, per costante orientamento, ben può essere ritenuta elemento da cui trarre la malafede della resistente. Si ritiene quindi provata anche la circostanza prevista dall’art. 16.6.c. delle regole di naming. Conclusioni Viste le vigenti regole di naming, viene disposta la riassegnazione dei nomi a dominio juventuschannel.it, juventustelevision.it e juventustv.it dall’attuale assegnataria Armida Allevi alla Juventus F.C. S.p.a con sede in piazza Crimea n. 7, 10131 Torino. La presente decisione sarà comunicata alla Registration Authority italiana per i provvedimenti di cui all'art. 14.5 lett. a) delle regole di naming. Roma, 15 giugno 2001. Avv. Giuseppe Loffreda
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