Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
JUVEMOBILE.IT
Ricorrente: Juventus Football Club
S.p.a. (dott. Davide Resmini)
Resistente: Stevees Storys Greco (avv. Giorgio Valfrè)
Collegio (unipersonale): Avv. Mario Pisapia
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 3 dicembre 2018, la
società Juventus Football Club S.p.a., con sede in Via Druento,
17, 10151 Torino (TO), rappresentata e assistita nella presente
procedura dal dott. Davide Resmini e domiciliata presso Bruzzi, Notaro
& Antonielli d’Oulx S.r.l. in Corso Vittorio Emanuele II, 6,
10123 Torino (TO), introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio juvemobile.it, registrato dal sig. Stevees Storys Greco, Corso
Genova, 8, 18039 Ventimiglia (IM).
Ricevuto ricorso e documentazione in formato cartaceo e
verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti
controlli dai quali risultava:
• a) che la voce del database relativa al
dominio juvemobile.it era stata creata il 4 maggio 2016 ed il dominio
risultava registrato a nome del sig. Stevees Storys Greco;
• b) che il nome a dominio era stato sottoposto
ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del
Registro nel quale risultava il valore “ok / challenged”;
• c) che digitando l’indirizzo
http://www.juvemobile.it si accede ad un sito web dedicato alla
pubblicizzazione di una compagnia telefonica (JuveMobile) destinata ai
tifosi della squadra di calcio Juve (abbreviato).
C.R.D.D. chiedeva i dati del sig. Stevees Storys Greco al Registro, il
quale in data 3 dicembre 2018 comunicava che il dominio in questione
risultava registrato alla Stevees Storys Greco, Corso Genova, 8, 18039
Ventimiglia (IM). A tale indirizzo, pertanto, in data 20 dicembre 2018,
C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e documentazione allegata,
con l’invito al sig. Stevees Storys Greco a far pervenire le
proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento
del ricorso.
Successivamente, poste italiane restituiva a C.R.D.D. ricevuta di
ritorno dalla quale risultava che il plico contenente il ricorso era
stato ricevuto dal sig. Stevees Storys Greco in data 27 dicembre 2018.
Il 15 gennaio 2019, entro i termini previsti dal Regolamento, faceva
pervenire le proprie repliche il sig. Stevees Storys Greco,
rappresentato e difeso nella presente procedura dall’Avv. Giorgio
Valfrè e domiciliato presso lo studio di questi sito in via
Roma, 18, 18039 Ventimiglia (IM).
Il 21 gennaio 2019 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv.
Mario Pisapia il quale accettava l’incarico e, vista la richiesta
della Ricorrente di depositare controdeduzioni, seguito
dall’invio delle controdeduzioni stesse, concedeva alla
Resistente termine per repliche sino all’8 febbraio 2019
Nessuna replica o produzione documentale perveniva a C.R.D.D. da parte della Resistente
Allegazioni della
Ricorrente
La
Ricorrente, Juventus Football Club S.p.a., è una società
di calcio molto nota con oltre 20/25 milioni di tifosi in tutto il
mondo, oltre ad essere titolare di marchi registrati e utilizzati in
Italia e nel mondo in riferimento a numerosi prodotti e servizi in
diversi settori.
Secondo la Ricorrente, il nome a dominio oggetto della presente
procedura di riassegnazione, juvemobile.it, è composto
dall’unione di due termini, “juve” e
“mobile”, e che il primo di tali termini corrisponde in
modo esatto al marchio registrato dalla Ricorrente stessa.
Secondo la Ricorrente, sarebbe proprio il termine “juve” a
rappresentare la parte maggiormente distintiva e rilevante del nome a
dominio, mentre il termine “mobile” farebbe riferimento
alla destinazione dei servizi offerti dal sito web in parola e
riguardanti il settore della telefonia mobile in generale.
Per tali ragioni, la Ricorrente sostiene che il nome a dominio
juvemobile.it possa indurre in confusione l’utenza che potrebbe
pensare ad un collegamento con la Juventus o ad una presunta
autorizzazione o condivisione da parte di quest’ultima al
Resistente.
Per quanto attiene la assenza di diritti o legittimi interessi del
Resistente sul nome a dominio oggetto della presente procedura di
riassegnazione, la Ricorrente afferma di non essere a conoscenza di
eventuali diritti che l’assegnatario possa vantare sul dominio in
parola. Né, ad oggi, il Resistente avrebbe registrato alcun
marchio che possa giustificare la valida assegnazione del dominio
juvemobile.it
Sostiene dunque la Ricorrente che il Resistente non avrebbe diritti o
legittimi interessi sul nome a dominio in parola, ma esclusivamente
l’intenzione di sfruttare la notorietà della Ricorrente e
dei suoi marchi registrati per trarne profitto.
Infine, quanto alla malafede nella registrazione e nell’utilizzo
del nome a dominio da parte del Resistente, la Juventus Football Club
S.p.a. afferma innanzitutto che la registrazione del nome a dominio
juvemobile.it risulta essere avvenuta il 4 maggio 2016, mentre i marchi
della Ricorrente sono stati registrati molto tempo prima.
La Ricorrente, rileva inoltre che nel novembre 2017 ha reso noto al
legale del Resistente, avv. Valfré, la assoluta
contrarietà della Juventus Football Club S.p.a. alle iniziative
poste in essere dal sig. Stevees Storys Greco. Diffida che, a dire
della Ricorrente, è rimasta priva di riscontro.
In conclusione, secondo la Ricorrente, l’attuale assegnatario del
nome a dominio juvemobile.it avrebbe registrato il dominio in malafede
con il solo intento di sfruttare a suo favore la notorietà dei
marchi JUVE e JUVENTUS della Ricorrente. Circostanza che sarebbe
confermata dal contenuto del sito web juvemobile.it sul quale si
troverebbero numerosi riferimenti alla Juventus e alla volontà
di collegare l’attività offerta nell’ambito della
telefonia all’identità della Ricorrente.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio juvemobile.it.
Deduzioni del Resistente
Il Resistente, sig. Stevees Storys Greco, nelle proprie repliche
afferma che il nome a dominio juvemobile.it, contrariamente a quanto
affermato dalla Ricorrente, non sarebbe composto da due termini
distinti, bensì un solo nome: Juvemobile.
Il Resistente, inoltre, sostiene di aver scelto il nome a dominio in
parola per offrire al consumatore un servizio di telefonia mobile senza
che ciò potesse ingenerare confusione con il nome della Juventus
Football Club S.p.a.
A tal proposito, il Resistente pur affermando che la società
Ricorrente è una delle più rinomate squadre di calcio al
mondo, non si occuperebbe di telefonia, attività pubblicizzata
sul sito web in parola. E, dunque, a dire del Resistente, il
consumatore non potrebbe in alcun modo confondere la società
sportiva e il gruppo costruendo di telefonia mobile.
Controdeduzioni
della Ricorrente
Con
le proprie controdeduzioni, la Ricorrente ribadisce che il dominio in
parola sarebbe costituito dalla unione del marchio “JUVE”
con il termine “MOBILE”, il quale ultimo termine
identificherebbe l’ambito dell’attività svolta dal
Resistente al’interno del sito.
Inoltre, la Ricorrente contesta le affermazioni di controparte in
relazione a tale interpretazione in quanto proprio il sig. Greco
avrebbe confermato - sul sito web in parola oltre che nelle
proprie repliche - di voler offrire al consumatore un servizio di
telefonia mobile facendo esplicito riferimento alla Juventus,
identificandola con il proprio nome abbreviato “Juve”
(marchio registrato dalla Ricorrente stessa).
Oltre a ciò, la Ricorrente rileva che la denominazione
“Juvemobile” in sé non avrebbe alcun significato, e
che non avrebbe alcuna rilevanza la circostanza, addotta dal
Resistente, secondo cui il dominio sia stato registrato nella forma
“unita “Juvemobile”, posto che non è possibile
registrare un dominio con spazi tra i singoli termini. Inoltre,
aggiunge la Ricorrente, per enfatizzare la separazione tra i due
termini, il Resistente, sul sito web in parola, riporterebbe il nome
nella forma “JuveMobile” (con le due iniziali in maiuscolo)
facendo esplicito riferimento ai tifosi della Juventus.
La Ricorrente contesta inoltre le affermazione del sig. Greco secondo
cui l’attività svolta dalla società Juventus
Football Club S.p.a. non sarebbe attinente ai servizi offerti con il
sito web in parola, affermando che i marchi registrati JUVENTUS e JUVE
estenderebbero la tutela anche in riferimento al settore delle
telecomunicazioni.
Per tali ragioni e alla luce della rinomanza della Juventus Football
Club S.p.a., la Ricorrente sostiene che gli utenti di riferimento
sarebbero indotti a ritenere che il sito sia ad essa collegato o che
comunque sia frutto di accordi tra le parti in realtà
inesistenti. Il Resistente dunque – a dire della Ricorrente
– sfrutterebbe indebitamente la notorietà della Juventus
per ottenere un vantaggio commerciale.
Motivi della
decisione.
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
L’art. 3.6 del Regolamento per la Risoluzione delle
Dispute nel ccTLTD .it, alla lettera a) prevede che sono sottoposti
alla procedura di riassegnazione i nomi a dominio per i quali un terzo
(“ricorrente”) affermi che il nome a dominio sottoposto a
opposizione sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un
marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui egli vanta diritti,
o al proprio nome e cognome.
Nel caso di specie, è di tutta evidenza che il nome a dominio
contestato contenga per intero il marchio registrato dalla Ricorrente.
L’aggiunta di una parola comune (“mobile”) al marchio
registrato della Ricorrente non basta a differenziare il nome a dominio
in contestazione dalla denominazione e dal marchio della Ricorrente,
poiché costituisce solo una componente descrittiva di quel segno
distintivo riferita al tipo di servizio offerto; sicché il nome
a dominio è tale da generare confusione rispetto al nome ed ai
marchi che la società ricorrente ha registrato e sui quali vanta
legittimi ed esclusivi diritti.
Inoltre, tale confusione nell’utenza è senza dubbio
accentuata dai contenuti del sito web stesso, riconducibili
indubbiamente ed espressamente alla squadra di calcio della Ricorrente.
A nulla valgono le dichiarazioni del Resistente secondo cui il nome a
dominio scelto al solo fine di offrire al consumatore servizi di
telefonia mobile sia stato del tutto casuale.
Tali ultime affermazioni sono palesemente smentite da quelle riportate
sul sito web in cui il Ricorrente pubblicizza una compagnia telefonica
associata alla squadra di calcio oggi Ricorrente.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
2) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la
riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale
assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio oggetto di opposizione.
Il Resistente non ha prodotto alcuna prova di un proprio concorrente
diritto o titolo sul nome a dominio contestato. Ciò, a
differenza della Ricorrente che ha prodotto copiosa documentazione a
sostegno delle proprie ragioni.
Inoltre si rileva che il nome del Resistente non ha alcuna connessione
con il nome a dominio in contestazione. Né risulta che il
Resistente sia conosciuto con il nome corrispondente al nome a dominio
registrato, né tanto meno che sia stato autorizzato dalla
Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri marchi.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
3) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Resta infine da valutare se il dominio sia stato o meno registrato e mantenuto in malafede.
A tal proposito, si rileva che è di tutta evidenza che al
momento della registrazione del dominio in oggetto, l’attuale
assegnatario fosse assolutamente consapevole della circostanza che
juvemobile.it inglobasse in sé per intero il nome della squadra
di calcio (seppur abbreviato) e l’identico marchio notorio ad
essa appartenente, e che la registrazione dello stesso avrebbe impedito
alla Juventus Football Club S.p.a. di utilizzare legittimamente tale
nome.
Inoltre, basta consultare i contenuti del sito web per rendersi conto
che sia al momento della registrazione e, successivamente, nel
mantenimento del dominio il sig. Steveees Storys Greco fosse a
conoscenza della notorietà della società sportiva
Ricorrente.
Le espresse dichiarazioni ivi contenute sono tali da indurre a ritenere
che la scelta del dominio juvemobile.it per la creazione di un
sito web in cui viene pubblicizzata la compagnia telefonica
espressamente riferita ai tifosi bianco neri, è stata
volontariamente posta in essere proprio per sfruttare la
notorietà acquisita dal nome e dal marchio della Ricorrente.
L’affermazione del Resistente secondo cui la scelta del nome
juvemobile sarebbe del tutto casuale, non consente affatto di escludere
che egli abbia agito con la volontà di trarre vantaggio dalla
notorietà del segno distintivo.
Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto
dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo alla
riassegnazione del nome a dominio.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio juvemobile.it alla
società Juventus Football Club S.p.a., con sede in Via Druento,
17, 10151 Torino (TO).
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 22 febbraio 2019
Avv. Mario Pisapia
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