C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
innovazioneitalia.it

Ricorrente: Innovazione Italia s.p.a. (avv. Dino Costanza)
 Resistente: SDIPI Sistemi s.r.l. (Avv. Gianluca Conti)
Collegio (unipersonale): avv. Raffaele Sperati

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto a Crdd via e-mail il 4 ottobre 2004, Innovazione Italia s.p.a., con sede in Roma Via Calabria 46,  in persona del dott. Roberto Falavolti, amministratore delegato legale rappresentante della società, rappresentato dall'avv. Dino Costanza del Foro di Roma introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio sotto il ccTLD.it per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio innovazioneitalia.it,  registrato dalla SDIPI Sistemi s.r.l., con sede in Scandicci, Via Ambrosoli 39.
 
Lo stesso giorno la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.innovazioneitalia.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla SDIPI Sistemi s.r.l. dal 15 ottobre 2003;
- che il dominio innovazioneitalia.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base del Registro la R.A. il 19 aprile 2004; 
che all’indirizzo www.innovazioneitalia.it risultava la home page del sito web della ALSI.

Il 6 ottobre 2004 perveniva anche l'originale del ricorso con relativa documentazione. Effettuati i necessari controlli e le necessarie comunicazioni, C.R.D.D. provvedeva ad inviare il ricorso e la documentazione per raccomandata a.r. al resistente. Contestualmente il ricorso veniva inviato anche per e-mail agli  indirizzi risultanti dal whois del Registro.

In data 2 novembre 2004 pervenivano le repliche del resistente, rappresentato dall'avv. Gian Luca Conti del Foro di Firenze, che venivano inviate alla ricorrente. Il 7 novembre 2004 la C.R.D.D. nominava quale saggio il sottoscritto avv. Raffaele Sperati il quale il successivo 8 novembre 2004 accettava l'incarico.

Con ordinanza del  16 novembre il sottoscritto saggio, viste le repliche della resistente e l’istanza della ricorrente di un termine per controdeduzioni e produzione documenti, concedeva termine alla ricorrente sino al 23 novembre 2004 ed alla resistente sino al 30 novembre 2004, prorogando all’8 dicembre 2004 il termine per il deposito della decisione.

Controdeduzioni e repliche con allegata documentazione pervenivano nei termini.

Argomentazioni della ricorrente

Innovazione Italia s.p.a afferma che il nome a dominio contestato è identico alla sua denominazione sociale e che con tale denominazione la società è stata resa nota al grande pubblico, riflettendo detta denominazione le proprie finalità istituzionali. In particolare detta società sarebbe stata creata dalle istituzioni allo scopo di dare impulso all’innovazione tecnologica. 

La ricorrente afferma pertanto che per poter perseguire le proprie finalità istituzionali deve poter liberamente fruire anche in Internet della propria ragione sociale.

Asserisce altresì che l’attuale assegnataria del nome a dominio contestato, attesa la sua ragione sociale, i prodotti e i servizi forniti e le finalità istituzionali, non avrebbe alcun diritto o interesse legittimo sul nome a dominio. Inoltre non risulterebbe che l’attuale assegnataria in buona fede abbia usato o si sia preparata ad usare il nome a dominio per offerta al pubblico di beni e servizi in quanto in origine il nome a dominio era indirizzato sul sito della Sdipi ed attualmente individua il sito della Alsi. 

Da nulla inoltre si evincerebbe  il diritto della resistente a far uso del nome a dominio contestato in quanto la ragione sociale della resistente è del tutto lontana da quella delle ricorrente. Né risulterebbe un legittimo uso non commerciale o commerciale senza l’intento di sviare la clientela della ricorrente o di violarne il marchio. 

La ricorrente sostiene infine che il dominio è stato registrato e viene utilizzato in mala fede dalla resistente allo scopo di godere di ritorni pubblicitari riflessi. In particolare la mala fede si dovrebbe desumere: dal fatto che il nome a dominio è stato registrato dopo neanche una settimana dal comunicato stampa a mezzo del quale si dava annuncio della nascita di Innovazione Italia; dal fatto che non vi è alcun nesso tra la Sdipi e il nome a dominio e l’uso cui è stato destinato il dominio innovazionitalia.it. Ci si troverebbe pertanto di fronte ad un classico caso di accaparramento che potrebbe essere confermato dall’avv. Arcese al quale la Sdipi avrebbe avanzato richiesta di denaro per la cessione del dominio. Pertanto secondo la ricorrente ricorrerebbe la previsione di cui all’art. 16.7 d delle regole di naming.

La mancanza di buona fede della resistente sarebbe data anche dalla pervicacia con la quale la resistente, ricorrendo a deboli espedienti quali il puntamento al sito della Alsi, cercherebbe di provare la correttezza delle proprie scelte.

Sulla base delle suddette argomentazioni, nonché della documentazione a sostegno delle stesse, la Ricorrente ritiene di aver provato la sussistenza delle condizioni A e C di cui all’art. 16.6. delle regole di naming. Risulterebbero in particolare dimostrate le circostanze indice di malafede di cui alle lettere c e d dell’art. 16. 7 delle Regole di naming, mentre la Sdipi non avrebbe provato in alcun modo di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato  né avrebbe fornito prova di alcuna delle circostanze di cui all’art. 16.6.

Argomentazioni della Resistente

La resistente in primo luogo afferma che al momento della registrazione del nome a dominio la ricorrente non aveva ancora maturato il diritto alla denominazione sociale non avendo ancora ottenuto la registrazione presso il Registro delle imprese. Né aveva ritenuto di proteggere con la registrazione del nome a dominio che poteva essere richiesta anche prima della registrazione della società ex art. 2331, comma 2, codice civile.

Pertanto secondo il principio delle regole di naming “first come, first served”, legittimamente la Sdipi ha registrato il nome a dominio contestato. 

Sostiene inoltre la resistente che non vi sarebbe identità tra la ragione sociale della ricorrente ed il nome a dominio contestato in quanto le parole Innovazione Italia nel nome a dominio registrato dalla Sdipi sono di seguito e non fra loro separate.

In relazione alla mala fede, la resistente afferma che la prova della sua buona fede sarebbe data dal fatto che non appena ha ricevuto notizia della contestazione ha collegato il nome a dominio a quello di un associazione priva di scopo di lucro in attesa della decisione del saggio. Inoltre non risponderebbe al vero che la resistente abbia mai chiesto del denaro per la cessione del nome a dominio.

Quanto all’accusa di domain grabbing sostiene la Sdipi che esistono numerose estensioni con le parole innnovazione e italia che non sono state oggetto di registrazione da parte di nessuno e che se il dott. Bocci avesse voluto fare domain grabbing le avrebbe registrate tutte. 

Motivi della decisione.

Esistenza delle condizioni previste dalle regole di Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato.

Secondo quanto previsto dalla Sezione 2 ed in particolare dall’art.16.6 regole di Naming (versione in vigore al momento dell’attivazione della procedura), perché un dominio possa essere trasferito al ricorrente devono sussistere le seguenti condizioni:
  
a) il nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui egli vanta diritti, o al proprio nome e cognome; e che 
b) l'attuale assegnatario (denominato "resistente") non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; ed infine che 
c) il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni A e C di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest'ultimo viene trasferito al ricorrente.
 
In relazione al precedente punto b) del presente articolo, il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi che: 

1.prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi; oppure 
2.che è conosciuto, personalmente, come associazione o ente commerciale con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio; oppure 
3.che del nome a dominio sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato. 

Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

E’ indubbio che il nome a dominio oggetto della contestazione sia identico alla denominazione sociale della ricorrente.

Al riguardo, infondate sono le eccezioni della resistente circa il fatto che al momento della registrazione del nome a dominio la società ricorrente non aveva ancora completato l’iter per la sua costituzione non essendo  stata registrata nel registro delle imprese, in quanto basate sull'erroneo assunto che dei requisiti per far luogo al trasferimento del nome a dominio mediante procedura di riassegnazione debba esserne verificata l'esistenza al momento in cui il nome a dominio è stato originariamente registrato dal resistente.

Ma così non è. L'art. 16.6 delle regole di naming, usando per i punti a) e b) il tempo presente, si riferisce evidentemente al momento della contestazione del dominio, indicato nell'incipit dell'articolo stesso; mentre laddove intende fare riferimento al momento della registrazione del dominio (come al punto c, relativo alla malafede) lo indica specificamente.

Quindi, l’art. 16.6 lettera a) delle regole di naming non prevede che il requisito della identità o confondibilità del nome debba essere accertato al momento della registrazione, ma solo che sussista al momento della contestazione.

Parimenti infondata è l’eccezione della resistente circa la non identità tra il nome a dominio registrato e la denominazione sociale della ricorrente che sarebbe composta da due parole staccate. 

Infatti, la circostanza che il nome a dominio sia stato registrato come un’unica parola è irrilevante perché non muta l’identità fonetica, visiva e concettuale con la denominazione sociale della ricorrente che ha la sua parte distintiva  nei termini “innovazione” e “italia , che sono gli elementi che conferiscono riconoscibilità alla società. 

Si ritiene pertanto soddisfatto il requisito della identità o confondibilità del nome a dominio richiesto dall’art. 16.6 delle regole di Naming. 

Diritti o interessi legittimi del resistente (Art.16.6.b)

Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, avendo la ricorrente provato un proprio diritto sul nome “Innovazione Italia ” e la confondibilità del nome a dominio con la propria denominazione sociale, sarebbe spettato alla resistente dimostrare a sua volta un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze dalle quali il terzo comma dell’art. 16.6 delle regole di naming deduce la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio in capo alla resistente. 
 
Parte resistente ha affermato, nei suoi scritti difensivi, che il diritto all’uso del nome a dominio contestato le deriverebbe dal semplice fatto che lo ha registrato in adesione al principio “first come, first served”.

Tale affermazione  non appare condivisibile. Come già specificato in precedenti decisioni, “il diritto o il titolo del resistente al nome a dominio registrato non può in nessun caso essere costituito dalla mera registrazione stessa del nome a dominio contestato, ma deve essere rilevato aliunde” (cfr. decisione dominio “guidasposi.it”, saggio Nicola Adragna, pubblicata su http://www.e-solv.it/decisioni/guidasposi.htm). In caso contrario, le procedure di riassegnazione sarebbero “prive di senso, in quanto comunque il resistente avrebbe diritto al nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per primo; col che il ricorrente non potrebbe mai a priori risultare vittorioso, in quanto non potrebbe mai ritenersi soddisfatto il requisito di cui all’art.16.6.b, che sarebbe comunque escluso dalla avvenuta registrazione” (decisione dominio “guidasposi.it”, cit.).

Respinta dunque in diritto la tesi della resistente di aver diritto al  nome a dominio per il solo fatto di averlo registrato per prima, si osserva che la Sdipi Sistemi non ha né dimostrato di aver alcun titolo ai nomi a dominio  in contestazione, né provato l’esistenza di alcuna delle circostanze cui l’art. 16.6 delle regole di naming deduce, juris et de jure, l’esistenza di un titolo in capo all’assegnatario al nome a dominio contestato.
 

  • Dalla documentazione agli atti infatti:
    • non risulta in alcun modo che la resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparata oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 16.6.1 delle regole di naming). Né è stato indicato dalla resistente alcun progetto, posto in essere prima della contestazione, inerente al nome a dominio contestato;
    • la resistente non risulta (e non ha neppure dedotto di) essere “conosciuta, personalmente, come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo marchio” (art. 16.6.2 delle regole di naming); 
    • dei nomi a dominio in contestazione la resistente non “sta facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza l'intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il marchio registrato” (art. 16.6.3 delle regole di naming). Per stessa ammissione della resistente, infatti, sul sito corrispondente al  nome a dominio in contestazione non è svolta alcuna attività.


    Da quanto sopra consegue quindi che la Sdipi  non ha alcun diritto o titolo sul nome a dominio innovazioneitalia.it.

    Malafede (Art.16.7 regole di naming)

    Per quanto attiene la prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede l’art. 16.7 prevede che le seguenti circostanze, se dimostrate, siano ritenute prova della registrazione e dell'uso del dominio in mala fede. 

    · "a) Circostanze che inducano a ritenere che il nome a dominio è stato registrato con lo scopo primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio al ricorrente (che sia titolare dei diritti sul marchio o sul nome) o a un suo concorrente, per un corrispettivo, monetario o meno, che sia superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dal resistente per la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio. 
    · b) La circostanza che il dominio sia stato registrato dal resistente per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ed esso sia utilizzato per attività in concorrenza con quella del ricorrente. 
    · c) La circostanza che il nome a dominio sia stato registrato dal resistente con lo scopo primario di danneggiare gli affari di un concorrente o usurpare nome e cognome del ricorrente. 
    · d) La circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente. 

    L'elencazione di cui sopra è meramente esemplificativa. Il collegio di saggi potrà quindi rilevare elementi di mala fede nella registrazione e nell'uso del nome a dominio anche da circostanze diverse da quelle sopra elencate." 

     Al riguardo per quanto attiene alla malafede nella registrazione e nell’uso del dominio il collegio ritiene che stante le prove addotte dalla ricorrente e richiamandosi in particolare a quanto previsto all’articolo 16.7 regole di Naming, sussista la malafede della resistente.

    In particolare i tempi della registrazione del nome a dominio, l’uso che ne è stato fatto, nonché il comportamento della resistente successivo alla contestazione  costituiscono circostanze tali da indurre a ritenere raggiunta la prova della mala fede.

    Ed infatti il nome a dominio contestato è stato registrato dalla Sdipi il 15 ottobre 2003, sulla base di un modulo di registrazione inviato il 10 ottobre 2003; ossia due giorni dopo quello in cui è stato emesso il comunicato stampa del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, di cui veniva data ampia diffusione su Internet, della nascita di Innovazione Italia s.p.a.. 

    Il fatto che la Sdipi si occupi di informatica e innovazione tecnologica lungi dal giustificare  la registrazione del nome a dominio conferma la mala fede nella registrazione in quanto il suo amministratore non poteva non conoscere la nascita di Innovazione Italia e la campagna di comunicazione collegata alla costituzione di questa nuova società.

    Al riguardo, del tutto irrilevante è la circostanza che, alla data della registrazione, la odierna ricorrente non avesse ancora completato l'iter di registrazione nel registro delle imprese, e quindi – non essendosi ancora perfezionato l'acquisto della personalità giuridica – il proprio diritto al nome non fosse ancora perfezionato.

    La malafede, infatti, è un mero elemento soggettivo psicologico dell'agente, e pertanto, come tale, di per sé non postula necessariamente la lesione di un esistente diritto altrui o la commissione di un illecito. Nel caso di specie,  è provato agli atti che la Innovazione Italia s.p.a. fu costituita il 3 ottobre 2003, e della sua costituzione fu dato nei giorni successivi ampio risalto sia sulla stampa che su Internet.

    Altro sintomo di mala fede è costituito dal fatto, affermato nel ricorso, documentato e non smentito dalla resistente,  che dopo la registrazione l’assegnatario odierno resistente ha utilizzato il dominio per indirizzare automaticamente l'utenza alla propria pagina web. 

    E’ evidente quindi che il nome a dominio è stato registrato allo scopo di attrarre l’utenza internet e sviarla sul sito della resistente.

    Anche il comportamento della Sdipi  successivo alla contestazione del nome a dominio, contrariamente all’assunto della resistente,  conferma la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in contestazione. 

    Infatti, dopo la contestazione il dominio è stato utilizzato, e lo è tuttora, per reindirizzare l'utenza al sito della Alsi (Associazione nazionale laureati in scienze dell'informazione ed informatica, assegnataria del dominio alsi.it), probabilmente del tutto ignara di tale reindirizzamento. 

    Il meccanismo di attribuzione di un indirizzo, in questo caso www.innovazioneitalia.it, ad un indirizzo IP sul quale risponde il server di un altro sito e precisamente quello del ricorrente è stato considerato in precedenti decisioni indice indiscusso di mala fede (Cfr. decisione kodak.it, saggio Paolo Luigi Zangheri, su http://www.crdd.it/decisioni/kodak.htm). E ciò a prescindere dal fatto che il sito in questione riguardi un’associazione non avente scopo di lucro.

    Conclusioni

    Ritiene questo collegio che la ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di quanto previsto all’art.16.6 punti a), e c); per contro, ritiene che nessuno degli elementi indicati dall’art.16.6 b) numeri 1), 2) e 3) sia emerso a dimostrazione di un uso legittimo da parte della Resistente del nome a dominio innovazioneitalia.it. Il ricorso è ritenuto pertanto fondato e come tale viene accolto. 

    P.Q.M.

    Si dispone pertanto il trasferimento del dominio innovazioneitalia.it a favore della ricorrente Innovazione Italia s.p.a., con sede in Via Calabria 46 Roma.

    La presente decisione sarà comunicata al registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

    Roma, 7 dicembre 2004

    Avv. Raffaele Sperati


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