C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
ingegnoli.it

Ricorrente: Fratelli Ingegnoli S.p.a. (avv.ti Gualtiero Dragotti e Simona Pellegrino)
Resistente: Strategie Ambientali S.r.l. (avv. Giovanni Del Re)
Collegio (unipersonale): Prof. Avv. Enzo Fogliani

Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd per e-mail il 10 novembre 2004, la Fratelli Ingegnoli S.p.a., con sede legale in via Oreste Salomone n. 65, 20138 Milano, in persona del suo Presidente sig. Paolo Ingegnoli, rappresentata nella presente procedura dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Simona Pellegrino, entrambi domiciliati in Milano, in Piazza Sant’Ambrogio n. 1, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il trasferimento a  suo favore del dominio ingegnoli.it,  registrato dalla Strategie Ambientali S.r.l., corrente, secondo l’indirizzo risultante dal database whois, in via del Babuino n. 51, 00187 Roma. 

Il giorno 15 novembre 2004 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.ingegnoli.it.
 

  • Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
    • che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato alla Strategie Ambientali S.r.l. dal 23 marzo 2000;
    • che il dominio ingegnoli.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. il 22 settembre 2004; 
    • che all’indirizzo www.ingegnoli.it corrisponde un sito che pubblicizzava attività di giardinaggio e di bonifica.


    Il giorno 11 novembre 2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione. In data 15 novembre 2004 la segreteria di CRDD provvedeva pertanto a comunicare il ricevimento del ricorso al Registro del ccTLD .it ed ad inviare per e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno il ricorso alla resistente ed al suo maintainer. 

    Il 7 dicembre 2004 la Strategie Ambientali S.r.l., in persona del suo amministratore unico Valter Cirillo, rappresentata dall’avv. Giovanni Del Re e domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in via Virginio Orsini, 21, Roma, provvedeva a far pervenire le proprie repliche. CRDD trasmetteva quindi tali repliche alla ricorrente, la quale, con e-mail del 13 dicembre 2004 chiedeva termine per controdeduzioni e produzioni documentali. A tale richiesta si opponeva la resistente con e-mail del 15 dicembre 2004. 

    Nel frattempo, il  9 dicembre 2004 CRDD aveva nominata quale saggio il sottoscritto Prof. Avv. Enzo Fogliani, il quale, in data 12 dicembre 2004, aveva accettato l’incarico. Esaminata la richiesta di termine per controdeduzioni, il sottoscritto, ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, la respingeva con ordinanza del 16 dicembre 2004, trattenendo il procedimento in decisione.

    Allegazioni della ricorrente

    Nel proprio ricorso introduttivo la Fratelli Ingegnoli S.p.a. afferma di essere una storica azienda che prosegue l’attività svolta dai Fratelli Ingegnoli sin dagli inizi del 1800 e di operare sull’intero territorio nazionale nel commercio di sementi, piante ed accessori per il giardino, sia all’ingrosso che al dettaglio, anche per corrispondenza. 

    Dichiara e documenta di svolgere la propria attività anche sulla rete Internet a partire dal 1998, anno in cui ha provveduto a registrare il nome a dominio ingegnoli.com e ad attivare il corrispondente sito web www.ingegnoli.com.

    Afferma e documenta che, in forza dei propri diritti esclusivi sul segno INGEGNOLI – utilizzato anche come ditta da tempo immemorabile, oltre che come marchio, debitamente registrato – l’odierna ricorrente nel 1998 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la SOFUGI - Stabilimento Orto-Florovivaistico del Gruppo Ingegnoli s.r.l., che di tale segno distintivo si era indebitamente appropriata. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 34488, depositata in cancelleria in data 7 novembre 2000, con la quale il Tribunale adito, in accoglimento delle domande dell’attrice, inibiva alla convenuta l’ulteriore utilizzo dell’espressione GRUPPO INGEGNOLI e la condannava al risarcimento del danno mediante la pubblicazione della sentenza ex art. 2600 cod.. civ. e art. 120 c.p.c.. Il secondo grado del giudizio  si concludeva anch’esso a favore della ricorrente: la Corte d’Appello infatti, con sentenza n. 3530, depositata in cancelleria in data 21 luglio 2003, chiariva che l’inibitoria era da intendersi riferita all’uso del segno INGEGNOLI, anche non associato alla parola GRUPPO, essendo vietato alla convenuta – che, nel frattempo aveva modificato la propria denominazione sociale in Stabilimento Ortoflorovivaistico Geognostico Ingegnoli – di fare uso della parola INGEGNOLI in ogni manifestazione di impresa. La sentenza della Corte d’Appello di Roma veniva munita della formula esecutiva in data 9 settembre 2003 e notificata all’odierna resistente senza che contro la stessa venissero proposte ulteriori impugnazioni, passando così in giudicato. 

    La ricorrente spiega e documenta che, nelle more dei predetti giudizi, apprendeva che la sig.ra Maria Serena Sguario, già Amministratore Unico della SOFUGI S.r.l., aveva provveduto a registrare a nome dell’odierna resistente, la Strategie Ambientali S.r.l., della quale la stessa ricopriva altresì la carica di Amministratore Unico, il nome a dominio ingegnoli.it.

    A sostegno della propria domanda, la Fratelli Ingegnoli afferma che il nome a dominio ed il web sito su esso posto creano confusione nell’utenza. Quanto al primo, il nome del dominio corrisponde esattamente al cuore del nome e della ditta della ricorrente, nonché al suo marchio registrato; quanto al secondo, sul sito www.ingegnoli.it sono visibili contenuti analoghi a quelli della ricorrente, da questa proposti al pubblico tramite il proprio sito www.ingegnoli.com. Il tutto, senza che la Strategie Ambientali possa vantare alcun diritto o titolo al nome a dominio in contestazione.

    Per quanto riguarda infine alla malafede, la Fratelli Ingegnoli sottolinea che la scelta di un nome a dominio identico al marchio registrato dalla ricorrente per pubblicizzare sul sito www.ingegnoli.it contenuti pressoché identici a quelli legittimamente promossi dalla ricorrente sul proprio sito rende impensabile l’ipotesi di una coincidenza nella scelta da parte della resistente del nome a dominio contestato.  Secondo la ricorrente, quindi, il dominio è stato intenzionalmente registrato ed utilizzato in mala fede dalla resistente allo scopo di sfruttare la notorietà del marchio registrato dalla ricorrente per attrarre sul proprio sito, a scopo di trarne profitto, gli utenti Internet. 

    La malafede sarebbe poi dimostrata dal fatto che il nome a dominio è stato registrato dalla  signora Maria Serena Sguario che, al momento della registrazione, risultava oltre che amministratrice della odierna resistente, anche legale rappresentante della Sofugi, alla quale, all’esito del già citato giudizio ormai in via di conclusione al momento della registrazione del dominio ingegnoli.it, sarebbe stato di lì a poco inibito l’uso della denominazione “ingegnoli”.

    Inoltre, secondo la ricorrente la sig.ra Sguario, all’atto della registrazione del nome a dominio sottoposto a contestazione, avrebbe fornito alla competente Registration Authority “dati inveritieri”, in quanto: 

    • l’indirizzo di via del Babuino n. 51 non coinciderebbe con la residenza della sig.ra Sguario poiché la stessa risiede a Nettuno in via Lucania;
    • i numeri telefonici forniti dalla sig.ra Sguario alla Registration Authority (06 872663 – 06 872624), alla stregua delle informazioni assunte da parte ricorrente presso i Servizi di Informazione Telecom (info 412), non corrisponderebbero a nessun abbonato;
    • i numeri telefonici riportati sul sito web all’indirizzo www.ingegnoli.it (06 6872663 – 06 6872624), sempre alla stregua delle informazioni assunte presso i Servizi di Informazione Telecom (info 412), corrispondono a Strategie Ambientali S.r.l., via del Conservatorio n. 71 Roma, mentre all’indirizzo indicato sul sito di via Arenula n. 22 si troverebbe l’unità locale di un altro ente, la CO.PA Consorzio per l’Ambiente, il cui Presidente del Consiglio Direttivo è la sig.ra Maria Serena Sguario, nominata con atto del 15 gennaio 2004.


    Sulla base delle suddette argomentazioni la ricorrente conclude chiedendo il trasferimento a proprio nome del dominio ingegnoli.it. 

    Posizione della resistente

    Parte resistente eccepisce in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della Strategie Ambientali S.r.l., sulla base dell’assunto secondo cui “la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in prime cure, e, la sentenza emessa dalla Corte d’Appello sempre di Roma, in sede di gravame, contengono, entrambe, un’inibitoria e una pronuncia di condanna nei confronti e in danno della SOFUGI S.r.l.” e non dell’odierna resistente. A tal proposito afferma che la SOFUGI S.r.l. e l’odierna resistente, la Strategie Ambientali S.r.l., sono due società a responsabilità limitata diverse, con due ben distinte denominazioni sociali, due differenti sedi, due separati oggetti sociali, e pertanto totalmente indipendenti tra loro.

    In subordine, sulla presunta malafede della sig.ra Maria Serena Sguario, afferma che la stessa, pur ricoprendo all’epoca dei fatti e per entrambe le società la carica di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, avrebbe provveduto ad effettuare la registrazione del nome a dominio ingegnoli.it in data 23 marzo 2000, ossia in epoca anteriore alla sentenza emessa il 2 ottobre 2000 dal Tribunale Civile di Roma e depositata in cancelleria il 7 novembre 2000. Ciò, ad avviso della resistente, escluderebbe la pretesa consapevolezza della sig.ra Sguario dell’illecito costituito dall’indebito accostamento della parola INGEGNOLI alla nota azienda milanese, nonché l’affermazione di parte avversaria secondo cui la sig.ra Sguario avrebbe provveduto alla registrazione del dominio contestato in spregio alle statuizioni della magistratura, atteso che all’epoca della registrazione non era ancora intervenuta alcuna pronuncia della magistratura. 

    La resistente afferma inoltre che due soci della odierna resistente, rispettivamente i sigg.ri Damiano Patrizio ed Alessandro Ingegnoli, risultando parenti in linea collaterale e di 4° grado con il sig. Paolo Ingegnoli, Presidente e Legale Rappresentante della società ricorrente, ben potevano vantare un legittimo fumus boni iuris nei confronti del cognome Ingegnoli all’epoca della registrazione e nelle more del giudizio di primo grado.

    Infine la Strategie Ambientali contesta l’asserzione di parte ricorrente secondo la quale la sig.ra Sguario avrebbe fornito alla Registration Authority al momento della registrazione del nome a dominio ingegnoli.it alcuni dati inveritieri, circostanza questa dalla quale la ricorrente vorrebbe ricavare ulteriori indici della malafede nella registrazione del dominio contestato. Sul punto la resistente controdeduce che :

    • l’indirizzo di via del Babuino n. 51, Roma, corrisponde alla sede legale della Strategie Ambientali S.r.l. di cui la sig.ra Sguario era, fino al 3 giugno 2004, Amministratore Unico e presso il quale quindi la stessa doveva in ragione della carica considerarsi elettivamente domiciliata;
    • la pretesa inesistenza dei numeri telefonici indicati sul database whois del Registro non è affatto tale, in quanto risulta chiaramente che detti numeri sono identici a quelli della Strategie Ambientali salvo per la mancanza di un “6” iniziale, evidentemente non indicato per mero errore materiale;
    • l’indirizzo di via Arenula n. 22 è relativo ad una sede secondaria della società resistente.


    La resistente prosegue negando l’esistenza dei requisiti richiesti dalle regole di naming ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato, osservando che:

    • non vi sarebbe alcuna possibilità di confusione, “nemmeno in forma marginale”, tra la società ricorrente e la società resistente, in virtù dei diversi oggetti sociali; 
    • il sito www.ingegnoli.it è sempre stato, fin dall’epoca della registrazione, “under costruction”, per cui esso non offrirebbe affatto servizi analoghi a quelli offerti dal sito www.ingegnoli.com, non avendo lo stesso mai svolto funzione né commerciale, né pubblicitaria;
    • non sarebbe rinvenibili alcun elemento di malafede a carico della resistente né al momento della registrazione del nome a dominio, né nell’utilizzo dello stesso.


    La resistente conclude quindi chiedendo in via preliminare che ne sia dichiarata la carenza di legittimazione passiva e, per l’effetto, l’estromissione dalla presente procedura; nel merito, chiede sia rigettato il ricorso e sia la registrazione del nome a dominio “ingegnoli.it” in suo favore.  

    Motivi della decisione

    Sulla richiesta di estromissione.

    In via preliminare, deve esaminarsi la richiesta di estromissione della Strategie Ambientali dal presente giudizio per carenza di legittimazione attiva.

    La richiesta è, in rito, infondata e come tale deve essere disattesa.

    Il codice di procedura civile prevede infatti solo tre casi in cui una parte possa essere estromessa dal processo, ossia l’estromissione del garantito (art. 108  c.p.c.), l’estromissione dell’obbligato (art. 109 c.p.c.) e l’estromissione dell’alienante o del successore a titolo universale (art. 111, III comma c.p.c.). Si tratta di fattispecie in cui il procedimento è in corso (e dopo l’estromissione, procede) fra altre parti del giudizio; inoltre, in tutte le ipotesi di estromissione l’interessato rimane comunque soggetto alla sentenza resa in esito al procedimento da cui è stato estromesso.

    Nessuna di queste ipotesi ricorre nel presente procedimento; inoltre, non ci sono altre parti fra cui il procedimento possa continuare conducendo ad una decisione che faccia stato nei confronti della parte che chiede di essere estromessa.

    Del resto, il risultato cui condurrebbe una estromissione non è neppure quello cui sembra puntare parte resistente, che non chiede affatto di essere dispensata da seguire il procedimento in corso dichiarandosi disposta poi ad eseguire la decisione (cosa alla quale sostanzialmente equivale l’estromissione) ma chiede sia dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva o, in subordine, la reiezione nel merito della domanda avversaria.

    E’ quindi da esaminare la eccezione di carenza di legittimazione passiva, che come tale e’ una vera e propria eccezione di merito.

    Sulla carenza di legittimazione passiva.

    Eccepisce la resistente di essere carente di legittimazione passiva, in quanto  sarebbe società del tutto diversa dalla Sofugi S.r.l. nei cui confronti il Tribunale e la Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato la illegittimità dell’uso del nome “ingegnoli”.

    L’eccezione è infondata. Legittimato passivo (resistente) nelle procedure di riassegnazione è e può essere unicamente il soggetto che risulta assegnatario del nome a dominio al momento in cui lo stesso viene contestato. Nel caso di specie, dal whois del registro risulta che il dominio ingegnoli.it è stato registrato dalla signora Maria Serena Sguario per conto della Strategie Ambientali S.r.l.. Pertanto quest’ultima società è stata correttamente indicata come legittima contraddittrice nel presente procedimento.

    Né alcun rilievo può avere, in tema di legittimazione nel presente procedimento, la circostanza che fra la odierna ricorrente e la Sofugi S.r.l., amministrata a quel tempo dall’amministratrice della Strategie Ambientali che registrò il dominio in contestazione, vi sia stato un giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’uso della denominazione corrispondente al nome a dominio oggi in contestazione.

    La presente procedura è stata quindi correttamente instaurata nei confronti del legittimo contraddittore, la Strategie Ambientali S.r.l.

    Identità del nome a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)

    L’art. 16.6.a delle regole di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome.

    Il nome a dominio contestato INGEGNOLI.IT risulta essere in tutto identico al marchio “INGEGNOLI” registrato dalla ricorrente presso l’Ufficio Brevetti e Marchi italiano, riguardo al quale la ricorrente ha  depositato documentazione che ne attesta il deposito in ambito nazionale (certificato di registrazione numero 649983).

    Oltre a ciò, la denominazione “ingegnoli” costituisce il cuore della denominazione sociale della società ricorrente, che quindi su di essa può anche vantare il diritto al nome.

    Ad escludere la sussistenza del requisito di cui all'art. 16.6.a delle regole di naming non vale  l’argomentazione illustrata dalla resistente, secondo la quale la possibilità di confusione sarebbe esclusa dalla diversità degli oggetti sociali perseguiti dalle due società parti del presente procedimento. Al riguardo, a prescindere dal fatto che tale diversità appare più formale che sostanziale,  basterà osservare che l'oggetto sociale delle parti (nel caso si tratti di società) non costituisce elemento di valutazione ai sensi dell'art. 16.6.a delle regole di naming, il quale richiede semplicemente che il domain name sia identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure al proprio nome. 

    Risulta quindi soddisfatto quanto richiesto dall’art.16.6.a delle regole di naming; ossia il dominio registrato dalla Strategie Ambientali S.r.l. è tale da indurre confusione rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti.

    Diritti o interessi legittimi del resistente (Art.16.6.b)

    Provata dalla ricorrente la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di naming, sarebbe stato onere della resistente provare un proprio concorrente diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione.

    Tale prova, pur essendosi la resistente costituita in giudizio, non è stata fornita; né sono emersi dalle indagini d’ufficio elementi tali da ritenere sussistente un tale diritto o titolo concorrente con quello della ricorrente.

    Il dominio ingegnoli.it è infatti un nome che non corrisponde alla denominazione sociale della resistente, né sono stati evidenziati dai documenti depositati dalla resistente in allegato alle memorie di replica elementi tali da provare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnatario. Inoltre la resistente non sembra possa vantare diritti o interessi legittimi sul marchio corrispondente al nome a dominio contestato in quanto la stessa ad oggi non appare aver fatto alcun uso legittimo ed in buona fede del nome a dominio o di un nome ad esso corrispondente per offerta di beni e servizi. Sotto questo profilo, è la stessa resistente ad affermare “che il sito www.ingegnoli.it, è sempre stato, fin dall’epoca dell’avvenuta registrazione under construction”.

    Né alcuna valenza può avere la circostanza, dedotta dalla resistente, secondo la quale un titolo alla registrazione del nome a dominio deriverebbe dal fatto che fra i propri soci la Strategie Ambientali avrebbe il sig. Paolo Ingegnoli, asseritamente parente di IV grado del presidente dalla società ricorrente.

    A prescindere dalla circostanza che nessuna prova è stata offerta né della composizione della compagine sociale della resistente (atteso che la visura camerale allegata dalla resistente alle memorie di replica nulla dice in merito ai soci) né della dedotta parentela, si osserva che Paolo Ingegnoli e la società Strategie Ambientali sono soggetti giuridici del tutto diversi. Essendo il diritto al proprio nome un diritto personalissimo, e come tale non cedibile, la Strategia Ambientali S.r.l. non ha alcuna legittimazione a dedurlo come proprio titolo per la registrazione del nome a dominio in contestazione.

     Non risulta, dunque, alcun diritto o titolo della resistente sul nome a dominio contestato.

    Malafede del resistente (art. 16.6.c)

    L’art. 16.6.c delle regole di naming  richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede. 

    Ritiene il sottoscritto che ciò sia stato dimostrato. 

    In primo luogo, non è sostenibile che la registrazione del nome a dominio ingegnoli.it sia frutto di mera coincidenza, dato il marchio “INGEGNOLI” registrato dalla ricorrente è molto conosciuto in Italia nel settore del commercio di sementi, piante ed accessori per il giardino.

    In secondo luogo, la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata dalla circostanza che nel periodo in cui fu effettuata la registrazione del nome a dominio ingegnoli.it la sig.ra Maria Serena Sguario, all’epoca Amministratore Unico della Strategie Ambientali S.r.l., risultava ricoprire la carica di legale rappresentante anche di altra società, la Sofugi S.r.l., la quale si era indebitamente appropriata del segno distintivo “INGEGNOLI”, includendolo nella propria denominazione sociale. Ciò aveva costretto la Fratelli Ingegnoli S.p.a. a convenire in giudizio la Sofugi – Stabilimento Orto-Florovivaistico del Gruppo Ingegnoli S.r.l. e tale giudizio di primo grado si era concluso con sentenza n. 34488, depositata in cancelleria il 7 novembre 2000, con la quale il Tribunale Civile aveva inibito alla convenuta l’ulteriore utilizzo dell’espressione GRUPPO INGEGNOLI.

    Né vale ad escludere la malafede la circostanza che nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma fosse convenuta la Sofugi, mentre il dominio è strato registrato dalla Strategie Ambientali. La malafede è infatti elemento soggettivo psicologico insito nel comportamento dell'agente, e come tale può ovviamente essere riferito solo alla persona fisica, anche se essa agisca in rappresentanza di una persona giuridica. Nel caso di specie è documentato e pacifico fra le parti che la signora Sguario era al tempo della registrazione legale rappresentante sia della Sofugi che della Strategie Ambientali; sicché non poteva non sapere che la Fratelli Ingegnoli S.p.a. era titolare del marchio Ingegnoli, sulla cui base aveva intentato il giudizio contro la Sofugi.

    Né può condividersi l'assunto della resistente, secondo la quale la circostanza che  al momento della registrazione del dominio  non si fosse ancora concluso il giudizio fra la Sofugi e la Fratelli Ingegnoli escluderebbe la malafede della signora Sguario. Basta calcolare a ritroso i tempi del procedimento del Tribunale di Roma a partire dal deposito della sentenza (7 novembre 2000) per rendersi conto che al momento della registrazione del dominio (23 marzo 2000)  la causa era già stata istruita e con tutta probabilità era già stata trattenuta in decisione dal magistrato, che poi avrebbe confermato il diritto della Fratelli Ingegnoli e l'usurpazione del marchio da parte della Sofugi. La signora Sguario non poteva quindi ignorare che sulla denominazione “ingegnoli” la Fratelli Ingegnoli vantava diritti di privativa; e a maggior ragione, anche a voler tacer di questo, è ovvio che se due parti (Fratelli Ingegnoli e Sofugi) nello stesso giudizio controvertevano su un diritto di privativa sulla denominazione “ingegnoli”, essa non avrebbe comunque potuto essere in buona fede utilizzata da una società che con tale denominazione nulla aveva a che fare.
     

    Infine, altro elemento di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio si rinviene nel fatto che il sito www.ingegnoli.it è sempre stato, come del resto pacificamente ammesso dalla stessa resistente nelle memorie di replica, fin dall’epoca dell’avvenuta registrazione “under construction” e, quindi, non ha mai svolto funzione né commerciale né pubblicitaria.

    Si tratta del classico caso di “passive domain holding” che è pacificamente ritenuto dal concorde orientamento in sede nazionale ed internazionale elemento da cui dedurre la malafede nel mantenimento del nome a dominio; in questo caso particolarmente grave per il fatto di essersi protratto nel tempo per oltre quattro anni.

    La concordanza delle precedenti circostanze in ordine alla malafede della resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio esime dall'esame di quelle ulteriori pure dedotte dalla ricorrente.

    Deve dunque ritenersi dimostrata anche la malafede richiesta dall'art. 16.6.c delle regole di naming. 

    P.Q.M.

    Si dispone il trasferimento del dominio ingegnoli.it dalla Strategie Ambientali S.r.l. alla Fratelli Ingegnoli S.p.A., con sede legale in via Oreste Salomone n. 65, 20138 Milano.
     
    La presente decisione viene comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.

    Roma, 22 dicembre 2004
      
    Avv. Prof. Enzo Fogliani


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