Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
ingegnoli.it
Ricorrente: Fratelli Ingegnoli
S.p.a. (avv.ti Gualtiero Dragotti e Simona Pellegrino)
Resistente: Strategie Ambientali
S.r.l. (avv. Giovanni Del Re)
Collegio (unipersonale):
Prof. Avv. Enzo Fogliani
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla
Crdd per e-mail il 10 novembre 2004, la Fratelli Ingegnoli S.p.a., con
sede legale in via Oreste Salomone n. 65, 20138 Milano, in persona del
suo Presidente sig. Paolo Ingegnoli, rappresentata nella presente procedura
dagli avv.ti Gualtiero Dragotti e Simona Pellegrino, entrambi domiciliati
in Milano, in Piazza Sant’Ambrogio n. 1, introduceva una procedura di riassegnazione
ex art. 16 del regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a
dominio del ccTLD .it (nel seguito: “regole di naming”), per ottenere il
trasferimento a suo favore del dominio ingegnoli.it, registrato
dalla Strategie Ambientali S.r.l., corrente, secondo l’indirizzo risultante
dal database whois, in via del Babuino n. 51, 00187 Roma.
Il giorno 15 novembre 2004
la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato
sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina
web risultante all’indirizzo www.ingegnoli.it.
Le verifiche consentivano di
appurare in particolare:
-
che il nome a dominio in contestazione
risultava assegnato alla Strategie Ambientali S.r.l. dal 23 marzo 2000;
-
che il dominio ingegnoli.it
era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A.
il 22 settembre 2004;
-
che all’indirizzo www.ingegnoli.it
corrisponde un sito che pubblicizzava attività di giardinaggio e
di bonifica.
Il giorno 11 novembre
2004 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso con relativa documentazione.
In data 15 novembre 2004 la segreteria di CRDD provvedeva pertanto a comunicare
il ricevimento del ricorso al Registro del ccTLD .it ed ad inviare per
e-mail e per raccomandata con ricevuta di ritorno il ricorso alla resistente
ed al suo maintainer.
Il 7 dicembre 2004 la Strategie
Ambientali S.r.l., in persona del suo amministratore unico Valter Cirillo,
rappresentata dall’avv. Giovanni Del Re e domiciliata presso lo studio
di quest’ultimo in via Virginio Orsini, 21, Roma, provvedeva a far pervenire
le proprie repliche. CRDD trasmetteva quindi tali repliche alla ricorrente,
la quale, con e-mail del 13 dicembre 2004 chiedeva termine per controdeduzioni
e produzioni documentali. A tale richiesta si opponeva la resistente con
e-mail del 15 dicembre 2004.
Nel frattempo, il 9
dicembre 2004 CRDD aveva nominata quale saggio il sottoscritto Prof. Avv.
Enzo Fogliani, il quale, in data 12 dicembre 2004, aveva accettato l’incarico.
Esaminata la richiesta di termine per controdeduzioni, il sottoscritto,
ritenendo il procedimento sufficientemente istruito, la respingeva con
ordinanza del 16 dicembre 2004, trattenendo il procedimento in decisione.
Allegazioni della ricorrente
Nel proprio ricorso introduttivo
la Fratelli Ingegnoli S.p.a. afferma di essere una storica azienda che
prosegue l’attività svolta dai Fratelli Ingegnoli sin dagli inizi
del 1800 e di operare sull’intero territorio nazionale nel commercio di
sementi, piante ed accessori per il giardino, sia all’ingrosso che al dettaglio,
anche per corrispondenza.
Dichiara e documenta di svolgere
la propria attività anche sulla rete Internet a partire dal 1998,
anno in cui ha provveduto a registrare il nome a dominio ingegnoli.com
e ad attivare il corrispondente sito web www.ingegnoli.com.
Afferma e documenta che,
in forza dei propri diritti esclusivi sul segno INGEGNOLI – utilizzato
anche come ditta da tempo immemorabile, oltre che come marchio, debitamente
registrato – l’odierna ricorrente nel 1998 conveniva in giudizio innanzi
al Tribunale di Roma la SOFUGI - Stabilimento Orto-Florovivaistico del
Gruppo Ingegnoli s.r.l., che di tale segno distintivo si era indebitamente
appropriata. Il giudizio di primo grado si concludeva con sentenza n. 34488,
depositata in cancelleria in data 7 novembre 2000, con la quale il Tribunale
adito, in accoglimento delle domande dell’attrice, inibiva alla convenuta
l’ulteriore utilizzo dell’espressione GRUPPO INGEGNOLI e la condannava
al risarcimento del danno mediante la pubblicazione della sentenza ex art.
2600 cod.. civ. e art. 120 c.p.c.. Il secondo grado del giudizio
si concludeva anch’esso a favore della ricorrente: la Corte d’Appello infatti,
con sentenza n. 3530, depositata in cancelleria in data 21 luglio 2003,
chiariva che l’inibitoria era da intendersi riferita all’uso del segno
INGEGNOLI, anche non associato alla parola GRUPPO, essendo vietato alla
convenuta – che, nel frattempo aveva modificato la propria denominazione
sociale in Stabilimento Ortoflorovivaistico Geognostico Ingegnoli – di
fare uso della parola INGEGNOLI in ogni manifestazione di impresa. La sentenza
della Corte d’Appello di Roma veniva munita della formula esecutiva in
data 9 settembre 2003 e notificata all’odierna resistente senza che contro
la stessa venissero proposte ulteriori impugnazioni, passando così
in giudicato.
La ricorrente spiega e documenta
che, nelle more dei predetti giudizi, apprendeva che la sig.ra Maria Serena
Sguario, già Amministratore Unico della SOFUGI S.r.l., aveva provveduto
a registrare a nome dell’odierna resistente, la Strategie Ambientali S.r.l.,
della quale la stessa ricopriva altresì la carica di Amministratore
Unico, il nome a dominio ingegnoli.it.
A sostegno della propria
domanda, la Fratelli Ingegnoli afferma che il nome a dominio ed il web
sito su esso posto creano confusione nell’utenza. Quanto al primo, il nome
del dominio corrisponde esattamente al cuore del nome e della ditta della
ricorrente, nonché al suo marchio registrato; quanto al secondo,
sul sito www.ingegnoli.it sono visibili contenuti analoghi a quelli della
ricorrente, da questa proposti al pubblico tramite il proprio sito www.ingegnoli.com.
Il tutto, senza che la Strategie Ambientali possa vantare alcun diritto
o titolo al nome a dominio in contestazione.
Per quanto riguarda infine
alla malafede, la Fratelli Ingegnoli sottolinea che la scelta di un nome
a dominio identico al marchio registrato dalla ricorrente per pubblicizzare
sul sito www.ingegnoli.it contenuti pressoché identici a quelli
legittimamente promossi dalla ricorrente sul proprio sito rende impensabile
l’ipotesi di una coincidenza nella scelta da parte della resistente del
nome a dominio contestato. Secondo la ricorrente, quindi, il dominio
è stato intenzionalmente registrato ed utilizzato in mala fede dalla
resistente allo scopo di sfruttare la notorietà del marchio registrato
dalla ricorrente per attrarre sul proprio sito, a scopo di trarne profitto,
gli utenti Internet.
La malafede sarebbe poi dimostrata
dal fatto che il nome a dominio è stato registrato dalla signora
Maria Serena Sguario che, al momento della registrazione, risultava oltre
che amministratrice della odierna resistente, anche legale rappresentante
della Sofugi, alla quale, all’esito del già citato giudizio ormai
in via di conclusione al momento della registrazione del dominio ingegnoli.it,
sarebbe stato di lì a poco inibito l’uso della denominazione “ingegnoli”.
Inoltre, secondo la ricorrente
la sig.ra Sguario, all’atto della registrazione del nome a dominio sottoposto
a contestazione, avrebbe fornito alla competente Registration Authority
“dati inveritieri”, in quanto:
-
l’indirizzo di via del Babuino
n. 51 non coinciderebbe con la residenza della sig.ra Sguario poiché
la stessa risiede a Nettuno in via Lucania;
-
i numeri telefonici forniti
dalla sig.ra Sguario alla Registration Authority (06 872663 – 06 872624),
alla stregua delle informazioni assunte da parte ricorrente presso i Servizi
di Informazione Telecom (info 412), non corrisponderebbero a nessun abbonato;
-
i numeri telefonici riportati
sul sito web all’indirizzo www.ingegnoli.it (06 6872663 – 06 6872624),
sempre alla stregua delle informazioni assunte presso i Servizi di Informazione
Telecom (info 412), corrispondono a Strategie Ambientali S.r.l., via del
Conservatorio n. 71 Roma, mentre all’indirizzo indicato sul sito di via
Arenula n. 22 si troverebbe l’unità locale di un altro ente, la
CO.PA Consorzio per l’Ambiente, il cui Presidente del Consiglio Direttivo
è la sig.ra Maria Serena Sguario, nominata con atto del 15 gennaio
2004.
Sulla base delle suddette
argomentazioni la ricorrente conclude chiedendo il trasferimento a proprio
nome del dominio ingegnoli.it.
Posizione della resistente
Parte resistente eccepisce
in via preliminare la carenza di legittimazione passiva della Strategie
Ambientali S.r.l., sulla base dell’assunto secondo cui “la sentenza emessa
dal Tribunale di Roma, in prime cure, e, la sentenza emessa dalla Corte
d’Appello sempre di Roma, in sede di gravame, contengono, entrambe, un’inibitoria
e una pronuncia di condanna nei confronti e in danno della SOFUGI S.r.l.”
e non dell’odierna resistente. A tal proposito afferma che la SOFUGI S.r.l.
e l’odierna resistente, la Strategie Ambientali S.r.l., sono due società
a responsabilità limitata diverse, con due ben distinte denominazioni
sociali, due differenti sedi, due separati oggetti sociali, e pertanto
totalmente indipendenti tra loro.
In subordine, sulla presunta
malafede della sig.ra Maria Serena Sguario, afferma che la stessa, pur
ricoprendo all’epoca dei fatti e per entrambe le società la carica
di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, avrebbe provveduto ad
effettuare la registrazione del nome a dominio ingegnoli.it in data 23
marzo 2000, ossia in epoca anteriore alla sentenza emessa il 2 ottobre
2000 dal Tribunale Civile di Roma e depositata in cancelleria il 7 novembre
2000. Ciò, ad avviso della resistente, escluderebbe la pretesa consapevolezza
della sig.ra Sguario dell’illecito costituito dall’indebito accostamento
della parola INGEGNOLI alla nota azienda milanese, nonché l’affermazione
di parte avversaria secondo cui la sig.ra Sguario avrebbe provveduto alla
registrazione del dominio contestato in spregio alle statuizioni della
magistratura, atteso che all’epoca della registrazione non era ancora intervenuta
alcuna pronuncia della magistratura.
La resistente afferma inoltre
che due soci della odierna resistente, rispettivamente i sigg.ri Damiano
Patrizio ed Alessandro Ingegnoli, risultando parenti in linea collaterale
e di 4° grado con il sig. Paolo Ingegnoli, Presidente e Legale Rappresentante
della società ricorrente, ben potevano vantare un legittimo fumus
boni iuris nei confronti del cognome Ingegnoli all’epoca della registrazione
e nelle more del giudizio di primo grado.
Infine la Strategie Ambientali
contesta l’asserzione di parte ricorrente secondo la quale la sig.ra Sguario
avrebbe fornito alla Registration Authority al momento della registrazione
del nome a dominio ingegnoli.it alcuni dati inveritieri, circostanza questa
dalla quale la ricorrente vorrebbe ricavare ulteriori indici della malafede
nella registrazione del dominio contestato. Sul punto la resistente controdeduce
che :
-
l’indirizzo di via del Babuino
n. 51, Roma, corrisponde alla sede legale della Strategie Ambientali S.r.l.
di cui la sig.ra Sguario era, fino al 3 giugno 2004, Amministratore Unico
e presso il quale quindi la stessa doveva in ragione della carica considerarsi
elettivamente domiciliata;
-
la pretesa inesistenza dei numeri
telefonici indicati sul database whois del Registro non è affatto
tale, in quanto risulta chiaramente che detti numeri sono identici a quelli
della Strategie Ambientali salvo per la mancanza di un “6” iniziale, evidentemente
non indicato per mero errore materiale;
-
l’indirizzo di via Arenula n.
22 è relativo ad una sede secondaria della società resistente.
La resistente prosegue
negando l’esistenza dei requisiti richiesti dalle regole di naming ai fini
della riassegnazione del nome a dominio contestato, osservando che:
-
non vi sarebbe alcuna possibilità
di confusione, “nemmeno in forma marginale”, tra la società ricorrente
e la società resistente, in virtù dei diversi oggetti sociali;
-
il sito www.ingegnoli.it è
sempre stato, fin dall’epoca della registrazione, “under costruction”,
per cui esso non offrirebbe affatto servizi analoghi a quelli offerti dal
sito www.ingegnoli.com, non avendo lo stesso mai svolto funzione né
commerciale, né pubblicitaria;
-
non sarebbe rinvenibili alcun
elemento di malafede a carico della resistente né al momento della
registrazione del nome a dominio, né nell’utilizzo dello stesso.
La resistente conclude
quindi chiedendo in via preliminare che ne sia dichiarata la carenza di
legittimazione passiva e, per l’effetto, l’estromissione dalla presente
procedura; nel merito, chiede sia rigettato il ricorso e sia la registrazione
del nome a dominio “ingegnoli.it” in suo favore.
Motivi della decisione
Sulla richiesta di estromissione.
In via preliminare, deve
esaminarsi la richiesta di estromissione della Strategie Ambientali dal
presente giudizio per carenza di legittimazione attiva.
La richiesta è, in
rito, infondata e come tale deve essere disattesa.
Il codice di procedura civile
prevede infatti solo tre casi in cui una parte possa essere estromessa
dal processo, ossia l’estromissione del garantito (art. 108 c.p.c.),
l’estromissione dell’obbligato (art. 109 c.p.c.) e l’estromissione dell’alienante
o del successore a titolo universale (art. 111, III comma c.p.c.). Si tratta
di fattispecie in cui il procedimento è in corso (e dopo l’estromissione,
procede) fra altre parti del giudizio; inoltre, in tutte le ipotesi di
estromissione l’interessato rimane comunque soggetto alla sentenza resa
in esito al procedimento da cui è stato estromesso.
Nessuna di queste ipotesi
ricorre nel presente procedimento; inoltre, non ci sono altre parti fra
cui il procedimento possa continuare conducendo ad una decisione che faccia
stato nei confronti della parte che chiede di essere estromessa.
Del resto, il risultato cui
condurrebbe una estromissione non è neppure quello cui sembra puntare
parte resistente, che non chiede affatto di essere dispensata da seguire
il procedimento in corso dichiarandosi disposta poi ad eseguire la decisione
(cosa alla quale sostanzialmente equivale l’estromissione) ma chiede sia
dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva o, in subordine, la
reiezione nel merito della domanda avversaria.
E’ quindi da esaminare la
eccezione di carenza di legittimazione passiva, che come tale e’ una vera
e propria eccezione di merito.
Sulla carenza di legittimazione
passiva.
Eccepisce la resistente di
essere carente di legittimazione passiva, in quanto sarebbe società
del tutto diversa dalla Sofugi S.r.l. nei cui confronti il Tribunale e
la Corte d’Appello di Roma hanno dichiarato la illegittimità dell’uso
del nome “ingegnoli”.
L’eccezione è infondata.
Legittimato passivo (resistente) nelle procedure di riassegnazione è
e può essere unicamente il soggetto che risulta assegnatario del
nome a dominio al momento in cui lo stesso viene contestato. Nel caso di
specie, dal whois del registro risulta che il dominio ingegnoli.it è
stato registrato dalla signora Maria Serena Sguario per conto della Strategie
Ambientali S.r.l.. Pertanto quest’ultima società è stata
correttamente indicata come legittima contraddittrice nel presente procedimento.
Né alcun rilievo può
avere, in tema di legittimazione nel presente procedimento, la circostanza
che fra la odierna ricorrente e la Sofugi S.r.l., amministrata a quel tempo
dall’amministratrice della Strategie Ambientali che registrò il
dominio in contestazione, vi sia stato un giudizio avente ad oggetto la
legittimità dell’uso della denominazione corrispondente al nome
a dominio oggi in contestazione.
La presente procedura è
stata quindi correttamente instaurata nei confronti del legittimo contraddittore,
la Strategie Ambientali S.r.l.
Identità del nome
a dominio e possibilità di confusione (Art.16.6.a)
L’art. 16.6.a delle regole
di naming stabilisce che il primo requisito da verificare ai fini della
riassegnazione del nome a dominio contestato è che esso sia identico
o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente
vanta diritti oppure al proprio nome.
Il nome a dominio contestato
INGEGNOLI.IT risulta essere in tutto identico al marchio “INGEGNOLI” registrato
dalla ricorrente presso l’Ufficio Brevetti e Marchi italiano, riguardo
al quale la ricorrente ha depositato documentazione che ne attesta
il deposito in ambito nazionale (certificato di registrazione numero 649983).
Oltre a ciò, la denominazione
“ingegnoli” costituisce il cuore della denominazione sociale della società
ricorrente, che quindi su di essa può anche vantare il diritto al
nome.
Ad escludere la sussistenza
del requisito di cui all'art. 16.6.a delle regole di naming non vale
l’argomentazione illustrata dalla resistente, secondo la quale la possibilità
di confusione sarebbe esclusa dalla diversità degli oggetti sociali
perseguiti dalle due società parti del presente procedimento. Al
riguardo, a prescindere dal fatto che tale diversità appare più
formale che sostanziale, basterà osservare che l'oggetto sociale
delle parti (nel caso si tratti di società) non costituisce elemento
di valutazione ai sensi dell'art. 16.6.a delle regole di naming, il quale
richiede semplicemente che il domain name sia identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti oppure
al proprio nome.
Risulta quindi soddisfatto
quanto richiesto dall’art.16.6.a delle regole di naming; ossia il dominio
registrato dalla Strategie Ambientali S.r.l. è tale da indurre confusione
rispetto al marchio su cui la ricorrente vanta dei diritti.
Diritti o interessi legittimi
del resistente (Art.16.6.b)
Provata dalla ricorrente
la sussistenza del requisito richiesto dall’art. 16.6.a delle regole di
naming, sarebbe stato onere della resistente provare un proprio concorrente
diritto o titolo sul nome a dominio in contestazione.
Tale prova, pur essendosi
la resistente costituita in giudizio, non è stata fornita; né
sono emersi dalle indagini d’ufficio elementi tali da ritenere sussistente
un tale diritto o titolo concorrente con quello della ricorrente.
Il dominio ingegnoli.it è
infatti un nome che non corrisponde alla denominazione sociale della resistente,
né sono stati evidenziati dai documenti depositati dalla resistente
in allegato alle memorie di replica elementi tali da provare l’esistenza
di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere
sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale
assegnatario. Inoltre la resistente non sembra possa vantare diritti o
interessi legittimi sul marchio corrispondente al nome a dominio contestato
in quanto la stessa ad oggi non appare aver fatto alcun uso legittimo ed
in buona fede del nome a dominio o di un nome ad esso corrispondente per
offerta di beni e servizi. Sotto questo profilo, è la stessa resistente
ad affermare “che il sito www.ingegnoli.it, è sempre stato, fin
dall’epoca dell’avvenuta registrazione under construction”.
Né alcuna valenza
può avere la circostanza, dedotta dalla resistente, secondo la quale
un titolo alla registrazione del nome a dominio deriverebbe dal fatto che
fra i propri soci la Strategie Ambientali avrebbe il sig. Paolo Ingegnoli,
asseritamente parente di IV grado del presidente dalla società ricorrente.
A prescindere dalla circostanza
che nessuna prova è stata offerta né della composizione della
compagine sociale della resistente (atteso che la visura camerale allegata
dalla resistente alle memorie di replica nulla dice in merito ai soci)
né della dedotta parentela, si osserva che Paolo Ingegnoli e la
società Strategie Ambientali sono soggetti giuridici del tutto diversi.
Essendo il diritto al proprio nome un diritto personalissimo, e come tale
non cedibile, la Strategia Ambientali S.r.l. non ha alcuna legittimazione
a dedurlo come proprio titolo per la registrazione del nome a dominio in
contestazione.
Non risulta, dunque,
alcun diritto o titolo della resistente sul nome a dominio contestato.
Malafede del resistente
(art. 16.6.c)
L’art. 16.6.c delle regole
di naming richiede, ai fini del trasferimento, che il nome a dominio
sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Ritiene il sottoscritto che
ciò sia stato dimostrato.
In primo luogo, non è
sostenibile che la registrazione del nome a dominio ingegnoli.it sia frutto
di mera coincidenza, dato il marchio “INGEGNOLI” registrato dalla ricorrente
è molto conosciuto in Italia nel settore del commercio di sementi,
piante ed accessori per il giardino.
In secondo luogo, la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio appare provata
dalla circostanza che nel periodo in cui fu effettuata la registrazione
del nome a dominio ingegnoli.it la sig.ra Maria Serena Sguario, all’epoca
Amministratore Unico della Strategie Ambientali S.r.l., risultava ricoprire
la carica di legale rappresentante anche di altra società, la Sofugi
S.r.l., la quale si era indebitamente appropriata del segno distintivo
“INGEGNOLI”, includendolo nella propria denominazione sociale. Ciò
aveva costretto la Fratelli Ingegnoli S.p.a. a convenire in giudizio la
Sofugi – Stabilimento Orto-Florovivaistico del Gruppo Ingegnoli S.r.l.
e tale giudizio di primo grado si era concluso con sentenza n. 34488, depositata
in cancelleria il 7 novembre 2000, con la quale il Tribunale Civile aveva
inibito alla convenuta l’ulteriore utilizzo dell’espressione GRUPPO INGEGNOLI.
Né vale ad escludere
la malafede la circostanza che nel giudizio innanzi al Tribunale di Roma
fosse convenuta la Sofugi, mentre il dominio è strato registrato
dalla Strategie Ambientali. La malafede è infatti elemento soggettivo
psicologico insito nel comportamento dell'agente, e come tale può
ovviamente essere riferito solo alla persona fisica, anche se essa agisca
in rappresentanza di una persona giuridica. Nel caso di specie è
documentato e pacifico fra le parti che la signora Sguario era al tempo
della registrazione legale rappresentante sia della Sofugi che della Strategie
Ambientali; sicché non poteva non sapere che la Fratelli Ingegnoli
S.p.a. era titolare del marchio Ingegnoli, sulla cui base aveva intentato
il giudizio contro la Sofugi.
Né può condividersi
l'assunto della resistente, secondo la quale la circostanza che al
momento della registrazione del dominio non si fosse ancora concluso
il giudizio fra la Sofugi e la Fratelli Ingegnoli escluderebbe la malafede
della signora Sguario. Basta calcolare a ritroso i tempi del procedimento
del Tribunale di Roma a partire dal deposito della sentenza (7 novembre
2000) per rendersi conto che al momento della registrazione del dominio
(23 marzo 2000) la causa era già stata istruita e con tutta
probabilità era già stata trattenuta in decisione dal magistrato,
che poi avrebbe confermato il diritto della Fratelli Ingegnoli e l'usurpazione
del marchio da parte della Sofugi. La signora Sguario non poteva quindi
ignorare che sulla denominazione “ingegnoli” la Fratelli Ingegnoli vantava
diritti di privativa; e a maggior ragione, anche a voler tacer di questo,
è ovvio che se due parti (Fratelli Ingegnoli e Sofugi) nello stesso
giudizio controvertevano su un diritto di privativa sulla denominazione
“ingegnoli”, essa non avrebbe comunque potuto essere in buona fede utilizzata
da una società che con tale denominazione nulla aveva a che fare.
Infine, altro elemento di
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio si rinviene
nel fatto che il sito www.ingegnoli.it è sempre stato, come del
resto pacificamente ammesso dalla stessa resistente nelle memorie di replica,
fin dall’epoca dell’avvenuta registrazione “under construction” e, quindi,
non ha mai svolto funzione né commerciale né pubblicitaria.
Si tratta del classico caso
di “passive domain holding” che è pacificamente ritenuto dal concorde
orientamento in sede nazionale ed internazionale elemento da cui dedurre
la malafede nel mantenimento del nome a dominio; in questo caso particolarmente
grave per il fatto di essersi protratto nel tempo per oltre quattro anni.
La concordanza delle precedenti
circostanze in ordine alla malafede della resistente nella registrazione
e nel mantenimento del nome a dominio esime dall'esame di quelle ulteriori
pure dedotte dalla ricorrente.
Deve dunque ritenersi dimostrata
anche la malafede richiesta dall'art. 16.6.c delle regole di naming.
P.Q.M.
Si dispone il trasferimento
del dominio ingegnoli.it dalla Strategie Ambientali S.r.l. alla Fratelli
Ingegnoli S.p.A., con sede legale in via Oreste Salomone n. 65, 20138 Milano.
La presente decisione viene
comunicata al Registro del ccTLD “.it” per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 22 dicembre 2004
Avv. Prof. Enzo Fogliani
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