Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
ILEGO.IT
Ricorrente: LEGO Juris A/S (Avv. Alessandro del Ninno)
Resistente: Carlotta Ganzetti (Avv. Nicoletta Riva)
Collegio unipersonale: Avv. Prof. Enzo Fogliani
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 6 giugno 2012, la LEGO
Juris A/S società di diritto danese con sede in Koldingvej 2
– Billund DK-7190, Danimarca, in persona di Peter Kaier e Mette
M. Andersen, suoi legali rappresentanti, rappresentati e difesi
dall’avv. Alessandro del Ninno e domiciliati presso lo Studio
legale Tonucci & Partners in Roma, Via Principessa Clotilde 7,
introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del
Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it”
(d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per
l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio ilego.it, registrato dalla signora Carlotta Ganzetti.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio ilego.it era stato creato il 31 gennaio 2012 ed era
registrato a nome della signora Carlotta Ganzetti;
- b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.ilego.it si veniva
reindirizzati alla pagina http://www.icustodia.it, in cui venivano
pubblicizzate custodie per Apple iPhone la cui forma ricorda i mattoncini delle costruzioni "LEGO” prodotte dalla società ricorrente.
Ricevuto
per posta il 3 luglio 2012 ricorso e documentazione, ed effettuate le
prescritte comunicazioni al Registro, C.R.D.D. ne inviava copia alla
Resistente per raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
La raccomandata, spedita il 6 luglio 2012, rimaneva in giacenza sino al
giorno 28 luglio 2012, data in cui veniva ritirata dalla Resistente.
Tale giorno costituisce quindi data di inizio della procedura. Il 10
agosto 2012 perveniva per e-mail a C.R.D.D. memoria di replica inviata
per conto della Carlotta Ganzetti dall’avv. Nicoletta Riva,
presso il cui studio in Albese con Cassano (Co), via Roma n. 61 la
Resistente domiciliava.
Il 13 agosto 2012 C.R.D.D. trasmetteva per e-mail le repliche alla
Ricorrente. Il 16 agosto 2012 C.R.D.D. nominava quale esperto
l’Avv. Enzo Fogliani, che il 19 agosto 2012 accettava
l'incarico.
1.
Allegazione della Ricorrente
Nel
proprio ricorso la Ricorrente afferma di essere la società che
ha inventato e diffuso nel mondo, a partire dalla fine degli anni
cinquanta del secolo scorso, il gioco di costruzioni denominato
“LEGO” i cui mattoncini sono ormai famosi in tutto il
mondo. La ricorrente documenta di essere titolare di oltre una trentina
di marchi (fra nazionali, comunitari ed internazionali) costituiti
dalla (o contenenti la) parola LEGO. Sotto questo profilo, la
registrazione del dominio ilego.it costituirebbe
una violazione dei diritti di privativa da parte della signora Carlotta
Ganzetti, in quanto ella non avrebbe alcun diritto o titolo ad
utilizzare la denominazione “lego” (che costituisce il
cuore del nome a dominio in contestazione).
La registrazione sarebbe poi stata effettuata in malafede. Ciò
sarebbe dimostrato non solo dalla notorietà mondiale del marchio
LEGO, ma anche dal fatto che il sito web posto nel dominio in
contestazione è proprio utilizzato per pubblicizzare delle
custodie per Apple iPhone che riproducono pedissequamente i mattoncini LEGO.
La Ricorrente chiede pertanto la rassegnazione del nome a dominio ilego.it.
2.
Allegazioni della Resistente
Nelle proprie repliche, la Ricorrente sostiene di aver registrato il dominio in buona fede, trattandosi per lei “più di una simpatica esperienza che un tentativo di business”.
La Ricorrente contesta inoltre che il dominio in contestazione sia
confondibile con il marchio LEGO, in quanto la “i” iniziale
sarebbe sufficiente a discriminare i due nomi, che avrebbero solo, in
parte, una assonanza fonetica.
La Resistente sottolinea infine che i prodotti pubblicizzati con il
dominio ilego.it sono del tutto diversi da quelli della Ricorrente,
sicché attraverso il dominio in contestazione non viene svolta
alcuna attività in concorrenza con quella della Ricorrente
stessa.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo, in via principale, il
rigetto della domanda di rassegnazione. In via subordinata, la
Ricorrente “dichiara di essere
disponibile a cedere il dominio in questione, fatta salva la
possibilità di cancellarlo in ogni momento”.
Motivi
della decisione
a) Questioni preliminari.
In
via preliminare, deve essere esaminata la conclusione subordinata della
Resistente. Essa, seppur formulata nelle conclusioni, non appare essere
una domanda posta al Collegio, quanto piuttosto una generica
disponibilità alla cessione del dominio, peraltro soggetta alla
condizione potestativa di cancellazione del dominio stesso.
Se si trattasse di una domanda subordinata, sarebbe inammissibile.
Secondo il Regolamento, infatti, il Collegio può unicamente
accogliere o respingere il ricorso; nel secondo caso, se ne ricorrono i
presupposti, su richiesta dell’assegnatario può anche
dichiarare che il ricorso è stato proposto in malafede.
Qualsiasi altra pronuncia esula dai poteri concessi dal Regolamento al
Collegio, sicché una domanda che chieda all’esperto una
pronuncia diversa da quelle indicate deve ritenersi inammissibile.
Nel caso di specie, però, non sembra che la statuizione della
Resistente possa qualificarsi come una domanda al Collegio; la cessione
del dominio o la sua cancellazione sono infatti attività che
solo l’assegnatario del dominio può svolgere.
D’altra parte, la mera dichiarazione di disponibilità a
cedere il dominio (peraltro espressamente subordinata
all’accoglimento del ricorso, e quindi assolutamente priva di
alcuna pratica efficacia) non può avere alcun effetto sulla
presente procedura se non seguita da una effettiva cessione o
cancellazione del dominio comunicata al P.S.R.D. prima della decisione.
Sotto questo aspetto, al di là della suddetta generica
dichiarazione contenuta nelle repliche della Resistente, nessuna
comunicazione di cessione del dominio o di sua cancellazione è
pervenuta a C.R.D.D.; il che impone al sottoscritto di procedere nella
decisione e ritenere tale affermazione tamquam non esset.
Si può passare pertanto a verificare se siano stati soddisfatti
i requisiti previsti dal Regolamento per la rassegnazione del nome a
dominio.
b)
identità e confondibilità del nome.
Secondo
l’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un nome a dominio
possiede i requisiti della identità o confondibilità se
è “identico o tale da
indurre confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo
aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e
cognome”.
Nel caso di specie, il nome a dominio in contestazione risulta composto
da una parola corrispondente al nome della società ricorrente ed
ai marchi da essa registrati, preceduto dalla lettera “i”.
E’ orientamento unanime nelle procedure di riassegnazione –
sia italiane che internazionali – che la mera aggiunta di
prefissi o suffissi ad un marchio altrui non valga ad escludere la
confondibilità, se cuore del nome a dominio rimane il marchio
altrui.
Nel caso di specie, la circostanza che per alcuni prodotti realizzati per gli iPhone
si utilizzino nomi comuni preceduti dalla lettera “i” non
vale certo ad escludere la confondibilità del dominio ilego.it, per almeno due motivi.
Il primo, è che in detti nomi usualmente il prefisso
“i” è premesso ad un nome comune (come nel caso
dell’iPhone) per creare
un marchio autonomo; cose che non avviene nel caso di specie, in cui il
prefisso “i” è anteposto ad un marchio. La
circostanza che sul mercato molti degli accessori per iPhone
abbiano un nome iniziante con la lettera “i” non può
comunque ritenersi motivo che renda lecito usurpare un marchio altrui
semplicemente perché si intende creare un nuovo prodotto per iPhone.
Il secondo motivo è che correntemente la parola “i lego” viene usata da bimbi e ragazzi che giocano con tali costruzioni come abbreviazione de “i [mattoncini] lego” per indicare i pezzi che formano il gioco. La pretesa che il dominio in questione non suonerebbe foneticamente come i-lego, ma come ai-lego,
è priva di pregio, in quanto anche ammesso che questa sia
l’idea della Resistente, la valutazione di confondibilità
deve essere effettuata tenendo presente l’utente medio Internet;
e non v’è dubbio che per un italiano, cui è
precipuamente destinato un sito posto nel ccTLD .it, ilego viene inteso e letto com’è scritto in italiano.
Il dominio è quindi confondibile con il nome della società ricorrente e con i marchi da essa registrati.
c)
eventuali diritti o titoli del resistente sul dominio in contestazione.
La
ricorrente ha provato il proprio diritto sul nome LEGO sotto il duplice
profilo (a) di diritto di esclusiva connesso alla registrazione di
identici marchi e (b) di diritto alla propria denominazione sociale. Da
parte sua la Resistente non ha dimostrato né di avere alcun
diritto sulla parola LEGO, né l’esistenza di circostanze
da cui il Regolamento autorizza dedurre un titolo al mantenimento del
nome a dominio in contestazione.
Anche il secondo requisito richiesto dal Regolamento per far luogo alla rassegnazione deve quindi ritenersi soddisfatto.
d)
registrazione ed uso del dominio in malafede.
Dalla
documentazione prodotta dalla ricorrente e da quanto acquisito agli
atti risulta anche provata la malafede della Resistente, in quanto il
nome a dominio ilego.it risulta palesemente registrato per attirare
clientela con l’utilizzo di un marchio famoso.
Dalle verifiche effettuate da C.R.D.D. il 3 luglio 2012,
all’introduzione della procedura, è risultato che
accedendo all’indirizzo www.ilego.it si veniva reindirizzati al
sito www.icustodia.it, parimenti registrato dalla stessa signora
Carlotta Ganzetti, nel quale vengono pubblicizzate custodie per iPhone
modellate come i mattoncini delle costruzioni LEGO. Appare evidente
quindi che la registrazione del dominio in contestazione è stata
effettuata al solo scopo di legare le custodie pubblicizzate sul sito icustodia.it ai mattoncini LEGO di cui le custodie hanno copiato le forme, ed attirare nel sito icustodia.it utenti internet mediante l’uso del marchio LEGO.
La circostanza, dedotta dalla Resistente, che i prodotti pubblicizzati sul dominio icustodia.it appartengano
ad un settore merceologico diverso da quello in cui opera la
Ricorrente, è privo di rilevanza, sia perché LEGO ha
ormai da tempo assunto le caratteristiche di marchio supernotorio, sia
perché è proprio l’utilizzo di un marchio altrui
per attirare utenti sul proprio sito – anche se dedicato a
prodotti diversi da quelli tutelati dal marchio altrui – a
costituire l’illecita condotta di malafede.
Si ritiene pertanto dimostrata la malafede del Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio “ilego.it”
alla società LEGO Juris A/S società di diritto danese con
sede in Koldingvej 2 – Billund DK-7190, Danimarca,
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Tarvisio, 22 agosto 2012.
Enzo Fogliani
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