Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
IGOOGLE.IT
Ricorrente: Google Ireland Holdings (avv. Giovanni Antonio
Grippiotti)
Resistente: Prolat
Collegio (unipersonale): dott. Alessandro Nicotra
Svolgimento
della
procedura.
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 29 aprile 2009 la Google
Ireland Holdings con sede in 70, Sir John’s
Rogerson’s Quay, Dublino, Irlanda, in persona del legale
rappresentante Annabelle DanielVarda, rappresentata dall’avv.
Giovanni Antonio Grippiotti, domiciliata ai fini della presente
procedura presso lo Studio Legale SIB in Roma, piazza di Pietra
38-39, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento
per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per
ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio igoogle.it,
assegnato alla Prolat, con sede in Rigas Iela 54/A, 5403 Daugavpils
– Lettonia.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio igoogle.it era stato
creato il 14 settembre 2005 ed era registrato a nome della Prolat;
- b) che il nome a dominio era stato
sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul
whois del Registro nel quale risultava il valore “redemption
– no provider, challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo
www.igoogle.it non si giungeva ad alcun sito web.
Ricevuto quindi il ricorso e la documentazione per
posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente a mezzo posta
internazionale, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche
entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia veniva restituito
alla mittente C.R.D.D., in quanto non ritirato dopo la prescritta
compiuta giacenza.
L’inizio della procedura deve dunque considerarsi coincidente
con il compiersi del periodo di giacenza presso l’ufficio
postale e poiché la compiuta giacenza si è
perfezionata in data 18 giugno 2009 (come risulta dal timbro postale),
tale data si considera come data di inizio della procedura e da essa
è quindi decorso il termine di 25 giorni concesso alla
Resistente per la presentazione delle proprie repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in restituzione dalle poste il plico
inviato al Resistente, comunicava per e-mail alle parti la suddetta
data di inizio della procedura. Scaduto il 13 luglio 2009 il termine
per le repliche senza che nulla pervenisse da parte della Resistente,
C.R.D.D. il 14 luglio 2009 nominava quale esperto il sottoscritto dott.
Alessandro Nicotra, il quale il giorno successivo accettava
l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente
La Google Ireland Holdings deduce e documenta di far parte del gruppo,
composto da oltre 90 società in tutto il mondo, facente capo
alla Google Inc., la quale possiede e gestisce l’omonimo
motore di ricerca, nonché portale, utilizzato da milioni di
utenti in tutto il mondo, godendo dunque di indiscussa rinomanza a
livello internazionale. La Ricorrente deduce e documenta di essere
licenziataria del marchio “Google”, oggetto di
numerose registrazioni, tra le quali:
- 1) marchio
comunitario “Google” n. 4316642 depositato il 29
marzo 2005 e registrato il 18 aprile 2006;
- 2) marchio
comunitario “Google” n. 1104306 depositato il 12
marzo 1999 e registrato il 7 ottobre 2005.
La Ricorrente afferma inoltre che nel maggio del
2005 ha iniziato ad offrire al pubblico un servizio, denominato
“IGOOGLE” accessibile all’indirizzo
www.igoogle.com, che permette agli utenti di creare proprie pagine
personalizzate.
Essa ritiene pertanto che la Resistente non abbia nessun diritto sul
nome igoogle. Sostiene inoltre che la Prolat ha registrato e mantenuto
il nome igoogle.it con malafede in quanto, godendo la Ricorrente di
ampia rinomanza presso il pubblico e sulla rete internet, la Resistente
non poteva ragionevolmente ignorarne l’esistenza.
Posizione della Resistente.
La Resistente, pur avendo ricevuto il plico contenente il
ricorso e la documentazione della Ricorrente, non ha inviato proprie
deduzioni difensive nel termine previsto dal Regolamento.
Motivi della decisione.
a) Sulla
identità e confondibilità del nome a dominio.
Il requisito della identità o confondibilità del
nome a dominio igoogle.it deve ritenersi sussistente ai sensi
dell’art. 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, essendo il
nome a domino in contestazione “tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il
Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
E’ ampiamente documentato in atti che il nome GOOGLE
corrisponde alla denominazione sociale della Ricorrente ed al marchio
registrato dalla Google Inc., che lo ha poi concesso in licenza alla
Google Ireland Holdings.
L’aver aggiunto una “I” davanti al nome
GOOGLE nulla toglie alla identità e
confondibilità del nome a dominio WWW.IGOOGLE.IT con il nome
GOOGLE sul quale la Ricorrente ha dimostrato avere diritto.
Il nome a dominio in contestazione è inoltre identico alla
denominazione del servizio igoogle offerto dalla Google Inc sin dal
2005.
b) Diritto o titolo
della Resistente al nome a dominio in contestazione.
Con riferimento al secondo dei requisiti richiesti, occorre
sottolineare che la Prolat, pur avendo ricevuto il ricorso ed i
documenti ad esso allegati, ha ritenuto di non replicare alle deduzioni
ed allegazioni avversarie.
Non avendo quindi la Resistente fornito la prova di un suo concorrente
diritto o titolo all’uso del nome a dominio contestato, il
Collegio ha proceduto a verificare d'ufficio la sussistenza in capo
alla Prolat di un tale diritto, mediante la documentazione allegata al
ricorso e da quanto reperibile sulla rete internet.
Al riguardo è senza dubbio da escludere che alcun diritto
possa essere riconosciuto alla Resistente dalla documentazione allegata
al ricorso che, al contrario, prova che la Google Ireland Holdings
è legittima titolare del nome oggetto di contestazione.
Così come non appare dal sito presente su Internet
all'indirizzo http://www.igoogle.it alcun elemento che possa far
ritenere sussistente alcuna delle circostanze provate le quali il
Regolamento ritiene che l'assegnatario possa vantare un titolo al nome
a dominio in contestazione.
In base a quanto sopra affermato, deve ritenersi dunque accertato anche
il secondo requisito.
c) Sulla
malafede della Resistente nella registrazione e nel mantenimento del
nome a dominio.
Il terzo ed ultimo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a
dominio contestato è la malafede nella registrazione e
mantenimento del nome a dominio.
Ritiene il Collegio che essa sia dimostrata da una serie di
circostanze, ognuna delle quali di per sé sufficiente a
ritenerla sussistente.
Anzitutto occorre sottolineare che da ricerche effettuate sulla rete
Internet è emersa l’ampia rinomanza di cui la
Ricorrente gode a livello internazionale. Sotto questo profilo, stante
la notorietà raggiunta dal marchio GOOGLE, appare
inverosimile che la registrazione del suddetto nome sia stata del tutto
casuale. Né d’altronde la Resistente è
nuova a tali comportamenti (si veda ad esempio map domini inicredit.it,
nicredit.it ubcredit.it, uicredit.it, umicreit.it, uncredit.it,
unicedit.it, uniceredit.it, unicrdit.it, unicrediut.it, unicredot.it,
unicredt.it, unicredut.it, unicreit.it, unicvredit.it, uniocredit.it,
uniredit.it, uniucredit.it, univredit.it, unixredit.it, unmicredit.it,
unocredit.it, unucredit.it, esperto Luca Jacopuzzi, PSRD: Arbitronline;
map domini enwl.it , enek.it, enrl.it, rnel.it, wnel.it, renel.it,
wenel.it, enelk.it, esperto: Alfredo Antonini, PRSD: Centro Risoluzione
Dispute Domini; map domini aansa.it, annsa.it, anssa.it, ansaa.it,
esperta Silvia Ciacci, PSRD: Arbitronline).
Inoltre, la circostanza che digitando il dominio www.igoogle.it non si
giunga ad alcun sito web attivo configura un tipico caso di passive
domain holding, pacificamente ritenuto indice di malafede.
La fattispecie in esame integra infine anche un tipico caso di
tiposquatting, ossia la pratica di registrare nomi di dominio il
più possibile simili a quelli di siti noti per intercettarne
in parte il traffico, sfruttando gli errori che spesso vengono commessi
nel digitare gli indirizzi web nel browser.
Si deve dunque ritenere sussistente anche il requisito della
malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in
contestazione.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio WWW.IGOOGLE.IT alla
Google Ireland Holdings con sede in 70, Sir John’s
Rogerson’s Quay, Dublino, Irlanda.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Milano, 20 luglio 2009
Dott. Alessandro Nicotra
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