Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
helmutlang.it

Ricorrenti: Helmut Lang S.a.r.l. (Avv. Fabrizio Jacobacci, Dott. Massimo Introvigne)
Resistente: sig.ra Carla Corionazzi
Collegio (unipersonale): Avv. prof. Alfredo Antonini
 
Svolgimento della procedura

Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 25 giugno 2003 la società Helmut Lang S.a.r.l., corrente in Lussemburgo, 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dall’Avv. Fabrizio Jacobacci e dal Dott. Massimo Introvigne, domiciliati presso lo Studio Legale Jacobacci & Associati, Corso Regio Parco 27, 10152 Torino, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 delle regole di naming, per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio helmutlang.it,  registrato dalla signora Carla Corionazzi, Piazza Cavour 5, 16128 Genova.

Il 30 giugno 2003 perveniva anche l’esemplare cartaceo del ricorso e la relativa documentazione. Il 1° luglio 2003 la segreteria della Crdd verificava l'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.helmutlang.it.

Le verifiche consentivano di appurare in particolare:
- che il nome a dominio in contestazione risultava assegnato a Carla Corionazzi dal 22 maggio 2003;
- che il dominio helmutlang.it era stato sottoposto a contestazione registrata sul data base della R.A. dal 30 giugno 2003; 
- che all’indirizzo www.helmutlang.it corrispondeva una pagina web che ridirezionava l’utente all’indirizzo http://www.teachmetofuck.com, su cui si trovava la home page del dominio di un sito pornografico a pagamento.

Il 2 luglio 2003 Crdd, verificata la regolarità del ricorso, provvedeva ad inviare ricorso e documentazione ad esso allegata alla signora Corionazzi  per raccomandata a.r.. Contestualmente, il ricorso veniva anche inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. 

La raccomandata non veniva ritirata dalla resistente e veniva quindi restituita al mittente il 18 agosto 2003.  Nel frattempo, con messaggio del 12 agosto 2003, la signora Corionazzi confermava di aver ricevuto il ricorso via e-mail, senza peraltro – nonostante la richiesta di Crdd - specificarne la data di ricezione.

L’8 settembre 2003 Crdd nominava quale saggio il sottoscritto Alfredo Antonini, il quale accettava l’incarico.

Allegazioni del ricorrente

La ricorrente Helmut Lang S.a.r.l. afferma di prendere il proprio nome dall’omonimo stilista di fama internazionale noto  per il suo “approccio minimalista” e giovanile alla moda contemporanea.

La ricorrente documenta di essere titolare di numerosi marchi “Helmut Lang”, fra cui segnala:
-  la registrazione di marchio comunitario n. 723890; 
-  la registrazione di marchio internazionale n. 517432;
-  la registrazione di marchio internazionale n. 524247.

Il nome a dominio in contestazione, identico alla denominazione sociale della ricorrente, sarebbe stato registrato in malafede dalla signora Corionazzi, la quale lo utilizza per ospitarvi un sito pornografico che presenta già nella pagina di benvenuto immagini “hard” e altre ne offre a pagamento; circostanza questa che, ad avviso della ricorrente, reca pregiudizio all’onore, al decoro e alla fama del marchio della ricorrente stessa.

La ricorrente Helmut Lang S.a.r.l. conclude quindi chiedendo la riassegnazione del nome a dominio in contestazione.

Posizione delle resistente.

La resistente signora Corionazzi non ha ritirato la raccomandata con ricorso e documentazione speditale il 2 luglio 2003, che è stata restituita dalle poste per compiuta giacenza il 18 agosto 2003. Peraltro il 12 agosto 2003, con e-mail inviata a CRDD dall’indirizzo indicato sul database whois come contatto amministrativo, la signora Corionazzi chiedeva notizie dell’esito del ricorso, che affermava aver “regolarmente ricevuto”. 

Non avendo ulteriormente specificato – nonostante le richieste – in che data precisa ella abbia ricevuto il ricorso, la data di ricezione (e quindi di inizio della procedura) deve ritenersi prudenzialmente quella del 12 agosto 2003. Da tale data sono decorsi quindi i 25 giorni previsti dalle regole di naming per il deposito delle repliche; termine del quale la non ha ritenuto usufruire, non avendo inviato alcunché a CRDD.

Motivi della decisione

Per quanto attiene la condizione richiesta dall’art. 16.6.a delle regole di naming, non v’è dubbio che il nome a dominio in contestazione è identico sia alla denominazione della ricorrente, sia ai marchi da essa registrati.

Né la resistente appare avere altri concorrenti diritti o legittimi interessi sul nome a dominio oggetto del ricorso. Tale nome infatti non somiglia neppure lontanamente a quello della resistente Carla Corionazzi, né sono emerse dai documenti agli atti o da quanto acquisito ex officio elementi tali da evidenziare l’esistenza di alcuna delle circostanze dalle quale l’art. 16.6 autorizza a ritenere sussistente un titolo alla registrazione del nome a dominio in capo all’attuale assegnataria.

Si ritiene infine dimostrata anche la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio. Come già ritenuto unanimemente in precedenti decisioni sia italiane (dominio Jagemeister, saggi Bedarida, Adragna e Antonini, su http://www.crdd.it/decisioni/jagermeister.htm) che straniere (Ty, Inc. v. O.Z. Names, caso OMPI n. D2000-0370; Oxygen Media, LLC v. Primary Source, caso OMPI n. D2000-0362; Motorola, Inc. vs NewGate Internet, Inc., caso OMPI n. D2000-0079; Youtv, Inc. v. Alemdar, caso NAF n. FA94243; Six Continents Hotels, Inc. v. Seweryn Nowak , caso OMPI n. D2003-0022; Cattlemens vs. Menterprises – Web Development, caso CPR n. CPR304), l’uso di un noto marchio altrui come nome a dominio per attirare gli utenti verso un portale pornografico costituisce una delle circostanze da cui dedurre la malafede nella registrazione e nell’uso del dominio contestato. 

L’uso del nome o del marchio altrui come nome a dominio ha infatti in questi casi lo scopo di attirare sul proprio sito utenti che non stavano cercando un sito pornografico, ma stavano invece cercando i prodotti o servizi associati al corrispondente nome o marchio.

Nel caso di specie, “Helmut Lang” è da un lato un nome che nulla appare avere a che fare con la resistente, i contenuti del sito posto nel dominio o con i servizi da detto sito offerti al pubblico; dall’altro è un marchio ben conosciuto in Italia, talchè non appare sostenibile che la sua registrazione ed il suo mantenimento siano stati effettuati in buona fede e siano frutto di una mera coincidenza.

P.Q.M.

Si dispone il trasferimento del dominio helmutlang.it dalla signora Carla Corionazzi alla Helmut Lang S.a.r.l., con sede in Lussemburgo, 23 rue Aldringen, L-1118 Luxembourg,
 
La presente decisione viene comunicata alla Registration Authority italiana per gli adempimenti di sua competenza.

Trieste, 10 settembre 2003

Avv. prof. Alfredo Antonini.

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