Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
GAMESBOND.IT
Ricorrente: Games Bond s.r.l. (avv. Marco Cucciatti)
Resistente: Big One s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Francesca D’Orsi
Svolgimento della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 7 maggio 2010 la
società Games Bond s.r.l., rappresentata e difesa nella presente
procedura dall’avv. Marco Cucciatti, presso il cui studio in
Novara (NO), B.do Lamarmora 13, c.a.p. 28100, si domiciliava, giusta
delega in calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione
ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio gamesbond.it, registrato dalla società Big One s.r.l..
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio gamesbond.it era stato creato il 13 aprile 2001 ed era registrato a nome della società Big One s.r.l.;
- b) che il nome a dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.gamesbond.it non si giungeva ad alcun sito web attivo.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 20 maggio 2010 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto alla
Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal
database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie
repliche entro 25 giorni dal ricevimento.
Il plico tuttavia veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in data 10 giugno 2010, per trasferimento del destinatario.
L'inizio della procedura deve
quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno
inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (25 maggio 2010)
e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la
presentazione delle repliche.
Pertanto C.R.D.D., ricevuto in
restituzione dalle poste il plico inviato al Resistente, il 21 giugno
2010 nominava quale esperto la sottoscritta avv. Francesca
D’Orsi, che il giorno successivo accettava l'incarico.
Allegazioni delle parti
a) Allegazioni della Ricorrente.
La
Ricorrente, nel proprio ricorso, afferma di essere una società
che si occupa della distribuzione all’ingrosso nell’ambito
del settore delle console e dei software per videogiochi e di essere
sorta nel settembre 2001. Essa afferma inoltre di aver notevolmente
ampliato il proprio listino merci nel corso del tempo, arrivando
attualmente a più di 2000 prodotti disponibili e di esser nota
per la velocità di evasione degli ordini.
La Ricorrente sostiene inoltre
che nel momento in cui si accingeva a registrare il dominio
gamesbond.it, si avvedeva che esso era già stato assegnato alla
Resistente dal 13 luglio 2001, ossia 2 mesi prima che la Ricorrente
iniziasse la sua attività.
La Ricorrente afferma poi che
il nome a dominio contestato è identico e comunque tale da
generare confusione rispetto alla denominazione sociale della Games
Bond s.r.l. e che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio
in contestazione, non avendo alcuna attinenza con esso.
Riguardo la malafede della
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio,
la Ricorrente individua nella condotta della Resistente
un’ipotesi di domain name grabbing, con lo scopo di sviare la
clientela del Ricorrente.
La Ricorrente asserisce infine
di essere stata costretta a ripiegare su un diverso nome di dominio,
ovverosia gamesbond.com, comportando ciò un grave nocumento,
considerando che molti utenti di Internet digitano il nome a dominio in
contestazione con la convinzione di giungere al sito della
Ricorrente.
A supporto del proprio ricorso la Ricorrente produce unicamente una visura camerale relativa alla Games Bond s.r.l., il whois del dominio in contestazione e la raccomandata di riscontro del Registro alla lettera di opposizione.
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
b) Allegazioni della Resistente.
La
Resistente, che all’indirizzo indicato al Registro è
risultata trasferita, nulla ha fatto pervenire, pur essendo stato resa
edotta anche via e-mail della procedura.
Motivi della decisione
Secondo
il Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it, per far
luogo alla riassegnazione è necessario che risulti (a) che il
nome a dominio contestato sia identico o tale da indurre confusione
rispetto ad un marchio o altro segno distintivo aziendale su cui il
Ricorrente vanta diritti, che (b) l’attuale assegnatario non
abbia alcun diritto o titolo in relazione al dominio, e che (c) il nome
a dominio sia stato sia stato registrato e venga usato in malafede.
Se il Ricorrente prova che
sussistono assieme le condizioni di cui ai punti “a” e
“c” ed il Resistente non prova a sua volta di avere un
diritto o un titolo in relazione al nome a dominio in contestazione,
esso viene trasferito al Ricorrente (art. 3.6, II comma del
Regolamento).
1. Identità e confondibilità del nome a dominio.
Il requisito previsto
dall’art. 3.6, I comma, lettera a) del Regolamento, in base al
quale, affinché si possa riscontrare il requisito della
identità o confondibilità, “il
nome a dominio deve essere identico o tale da indurre a confusione
rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome” risulta soddisfatto.
Nel caso di specie, infatti,
appare indubbio che il nome a dominio in contestazione (gamesbond.it)
sia identico alla denominazione sociale della Ricorrente.
2. Malafede del Resistente.
Per quanto attiene la malafede
nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio, il
Regolamento richiede, per farsi luogo alla riassegnazione, che essa sia
dimostrata tanto nella registrazione quanto nel mantenimento del nome a
dominio in contestazione.
Come accennato, la Ricorrente ha prodotto soltanto una propria visura camerale, il whois
del dominio in contestazione e la risposta del Registro alla lettera di
opposizione: documenti che non solo non provano la malafede nel
mantenimento del dominio in contestazione, ma al contrario affermano la
legittimità della registrazione effettuata a suo tempo dalla
Resistente.
E’ infatti da escludere a
priori la malafede nella registrazione del nome a dominio, in quanto la
denominazione della Ricorrente non esisteva o comunque non era stata da
essa utilizzata al momento della registrazione del dominio (13 luglio
2001). A conferma di ciò vi sono le affermazioni della
Ricorrente, secondo cui “l’odierna esponente è sorta nel settembre dell’anno 2001” e “a
far tempo dal 13 luglio 2001 (quindi due soli mesi prima che iniziasse
l’attività commerciale di Games Bond s.r.l.) il dominio
gamesbond.it era stato chiesto, ed assegnato, a tale Big One s.r.l.,
corrente in Nerviano (MI), Via Milano 2/f”. A tal
proposito la giurisprudenza delle procedure di riassegnazione è
concorde nell’escludere la malafede nella registrazione del nome
a dominio, laddove il diritto di esclusiva del Ricorrente è
posteriore alla registrazione del dominio da parte del Resistente.
Le ricerche condotte su
Internet confermano quanto sopra. Anzitutto, è da rilevare che
non risponde al vero l’affermazione del Ricorrente secondo cui la
Games Bond s.r.l., avendo trovato occupato il dominio gamesbond.it,
avrebbe dovuto ripiegare sul dominio gamesbond.com.
Dalla ricerca effettuata sugli
archivi delle pagine web internet (archive.org) risulta che il dominio
gamesbond.com è attivo fin dal 2000, ossia ben prima della
nascita della società ricorrente, e faceva riferimento ad un
soggetto francese di Tolosa denominato per l’appunto
gamesbond.com. Il sito su tale dominio è stato attivo per vari
anni, finché è stato abbandonato ed acquisito nel 2009 da
una società coreana, che attualmente lo offre in vendita
attraverso i servizi di Sedo, nota società che si occupa di
commercio di nomi a dominio.
La Ricorrente è invece
attualmente assegnataria del dominio gamesbond.net, su cui pubblicizza
la propria attività. Tuttavia, essa ne è
assegnataria solo dal 2009, in quanto in precedenza esso apparteneva ad
un soggetto di nazionalità turca.
Quindi, per quanto risulta
dagli archivi internet in relazione a tali domini, la Ricorrente ha un
proprio sito internet (su gamesbond.net) soltanto dal 2009.
E’ quindi da escludersi
che il dominio sia stato registrato con lo scopo primario di sviare la
clientela della Ricorrente, in quanto, non soltanto al momento della
registrazione il nome gamesbond non era ancora stato iscritto nel
registro delle imprese e il relativo nome non era utilizzato dalla
Ricorrente, ma non lo sarebbe stato ancora per circa otto anni, ossia
il periodo di tempo intercorrente fra la registrazione del
dominio in contestazione e l’acquisizione da parte della
Ricorrente del dominio gamesbond.net su cui attualmente pubblicizza la
propria attività. Né il Ricorrente ha prodotto
alcunché a dimostrazione che la Resistente conoscesse la sua
esistenza in tutti questi anni (2001-2010).
Del tutto irrilevante per la
dimostrazione della malafede si appalesa la circostanza che al momento
non vi sia alcun sito accessibile nel dominio in contestazione.
Ciò semmai esclude che esso sia “intenzionalmente
utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti internet
ingenerando la possibilità di confusione”, e,
dunque, la ricorrenza della circostanza di cui all’art. 3.7,
punto d), la quale, peraltro, se provata, dimostrerebbe la malafede
solo nel mantenimento e non anche nella registrazione del nome a
dominio. Non si può dunque affermare che la Resistente abbia
costruito il nome a dominio in contestazione al solo scopo di attirare
gli utenti di Internet sul proprio sito onde promuovere e vendere
servizi ed inducendoli dunque a ritenere erroneamente che vi sia un
qualche legame fra le due società, né si può
sostenere che la Resistente abbia sfruttato, nel proprio settore di
riferimento, la notorietà della Ricorrente in modo illegittimo e
in malafede.
Alla luce di quanto sopra, si
ritiene che la Ricorrente non abbia provato la malafede della
Resistente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio
contestato.
3. Diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
La carenza del requisito
previsto dall’art. 3.6, lett. c) del Regolamento, in quanto
assorbente, esime da ogni ulteriore considerazione in relazione al
titolo dell’assegnatario al dominio in contestazione.
P.Q.M.
Il
ricorso presentato dalla Games Bond s.r.l. per la riassegnazione del
nome a dominio gamesbond.it è respinto ed il dominio rimane
quindi assegnato alla Big One s.r.l.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 6 luglio 2010
Avv. Francesca D’Orsi