Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FSTELCO.IT
Ricorrente: FS Telco S.r.l. (Barzanò & Zanardo Roma)
Resistente: Mission Dream Travel S.r.l.
Collegio unipersonale: avv. Giuseppe Loffreda
Svolgimento della
procedura
Con ricorso ricevuto da C.R.D.D. per e-mail in data 3 maggio 2011, la
società FS Telco s.r.l. con sede in Piazza della Croce Rossa, 1,
00161 Roma, in persona del suo amministratore unico e legale
rappresentante, sig. Angiolo Mannerucci, rappresentata dal Sig. Peter
Anthony McAleese dello studio Barzanò & Zanardo Roma S.p.a.
in Roma, Via Piemonte 26, presso cui si domiciliava giusta delega in
calce al ricorso, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio fstelco.it, registrato dalla società Mission Dream
Travel S.r.l.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che il dominio fstelco.it era stato creato il 1 dicembre 2009 ed era
registrato a nome della società Mission Dream Travel
S.r.l.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged”;
- c) che digitando l’indirizzo http://www.fstelco.it si giunge ad una pagina web completamente vuota.
Ricevuto in data 5 maggio 2011 il ricorso e la documentazione per
posta, ed effettuate le prescritte comunicazioni al Registro il giorno
9 maggio 2011, C.R.D.D. inviava il tutto alla Resistente per
raccomandata a.r. all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
La Mission Dream Travel S.r.l. riceveva il plico raccomandato in data
11 maggio 2011, senza tuttavia provvedere ad inviare le repliche entro
i termini previsti dal Regolamento.
Pertanto in data 15 giugno 2011 C.R.D.D. nominava quale esperto della
presente procedura l’ Avv. Giuseppe Loffreda, che lo stesso
giorno accettava l'incarico.
Allegazioni delle parti
1. Allegazione della Ricorrente
Nel proprio ricorso introduttivo la Ricorrente afferma e documenta di
essere una società costituita in data 8 febbraio 2001, operante
nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica,
informatica e telefonica in ambito ferroviario. La FS Telco appartiene
al Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. e afferma che il suo scopo
è quello di offrire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. la
possibilità di agire direttamente quale operatore MVNO (Mobile
Virtual Network Operator).
La Ricorrente afferma di godere di diritti di privativa sulla propria
denominazione sociale FS Telco dal 9 novembre 2009, data in cui ha
deciso di modificare la propria denominazione sociale Medie Stazioni
Tre S.r.l. in FS Telco S.r.l., variando così il proprio oggetto
sociale ed entrando nel Gruppo FS.
Quale società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a., la
Ricorrente è autorizzata ad utilizzare l’acronimo FS
(Ferrovie dello Stato); acronimo che è registrato come marchio
sia singolarmente sia unitamente ad altre componenti normalmente
designanti le singole società del gruppo. (FS CARGO; FS SISTEMI
URBANI ecc.). Successivamente, il 9 novembre 2010 la società
Ferrovie dello Stato S.p.a. ha depositato domanda di registrazione per
il marchio FSTELCO n. RM2010C006780.
L’interesse ad entrare nel mercato della telefonia con una
società del Gruppo, il cui nome doveva essere FS TELCO, è
stato annunciato pubblicamente dalle Ferrovie dello Stato il giorno 1
dicembre 2009. Tale notizia è stata riportata, il medesimo
giorno, nel quotidiano “IL SOLE 24 ORE” e in numerosi siti
Internet.
La Ricorrente afferma che il nome a dominio contestato è
identico alla denominazione sociale della FS Telco s.r.l. e
risulterebbe confondibile con l’acronimo FS, quest’ultimo
protetto come marchio nazionale e comunitario.
La Ricorrente sostiene, inoltre, che la Resistente non ha alcun diritto
sul nome a dominio in contestazione, non corrispondendo né alla
sua società, denominazione o ragione sociale, né risulta
alcun collegamento tra Ricorrente e Resistente.
Riguardo la malafede della Resistente, la Ricorrente individua nella
condotta della Mission Dream Travel S.r.l. un’ipotesi di passive
holding, deducendo, dalla volontà della Resistente di registrare
numerosi nomi a dominio con la medesima denominazione fstelco ma
lasciando la gran parte di questi inutilizzati, un chiaro disegno
accaparratorio.
In particolare, la Ricorrente fa notare come la Mission Dream Travel
S.r.l. non solo abbia registrato il nome a dominio
<fstelco.it> ma anche <fstelco.com>, <fstelco.net>,
<fstelco.org>, <fstelco.biz>, <fstelco.mobi> e
<fstelco.eu> proprio nel medesimo giorno in cui
l’Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato, Ing. Mauro
Moretti, aveva annunciato pubblicamente l’entrata del Gruppo
Ferrovie dello Stato S.p.a. nel mercato della telefonia attraverso la
società FS TELCO, da ciò emergerebbe la malafede della
Resistente, perché appare inverosimile, stante anche
l’omogeneità dell’ambito lavorativo in cui operano
Ricorrente e Resistente, che la registrazione del dominio fstelco.it
sia stata casuale e non, al contrario, finalizzata a trarre un indebito
vantaggio.
La Ricorrente afferma inoltre che la Resistente ha registrato il
nome a dominio in contestazione senza avere con esso alcun
collegamento, per cui risulterebbe applicabile al caso di specie la
circostanza ex art. 3.7, lettera e) del Regolamento.
La Ricorrente, tra i documenti allegati al proprio ricorso, produce una
lettera di diffida alla Resistente con la quale informa
quest’ultima dei propri diritti sulla denominazione e sul marchio
FSTELCO, richiedendo l’immediato trasferimento dei domini
registrati.
La Ricorrente afferma inoltre di avere preso contatti telefonici e di
aver offerto alla Mission Dream Travel S.r.l il rimborso dei costi
sostenuti da quest’ultima per il mantenimento e la registrazione
dei nomi a dominio con la denominazione “fstelco” da lei
registrati. La Resistente non avrebbe accettato tale rimborso spese.
La Ricorrente conclude chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
2. Posizione del Resistente
Da parte sua la Mission Dream Travel S.r.l, pur avendo regolarmente
ricevuto la raccomandata con il ricorso e la documentazione, non ha
fatto pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi
della decisione.
I motivi dedotti nel ricorso appaiono fondati e pertanto il ricorso
merita accoglimento, in quanto risultano soddisfatti tutti i requisiti
richiesti per la riassegnazione.
a) Identità o confondibilità del nome
Ai sensi dell’articolo 3.6, co. I, lett. a) del Regolamento, un
nome a dominio possiede i requisiti della identità o
confondibilità se è “identico o tale da indurre
confusione rispetto ad un marchio, o altro segno distintivo aziendale,
su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome”.
Al riguardo, è indubbio che il nome a dominio fstelco.it
assegnato alla Mission Dream Travel S.r.l. è esattamente
identico alla denominazione sociale della Ricorrente.
Risulta dunque accertata la sussistenza del primo requisito.
b) diritti o interessi legittimi del resistente
Provato dalla Ricorrente un proprio diritto sul nome fstelco e la
confondibilità del nome a dominio con la sua denominazione
sociale, sarebbe dunque spettato al Resistente dimostrare un proprio
concorrente diritto o titolo al nome a dominio. Non avendo tuttavia il
Resistente controdedotto alcunché al ricorso, il presente
Collegio ha proceduto d’ufficio a verificare la sussistenza di un
tale diritto in capo al Resistente.
Dalla documentazione allegata al ricorso e da quanto reperibile sul sito Internet:
a) non risulta alcun elemento agli atti che dimostri che “il
resistente, prima di aver avuto notizia dell’opposizione, in
buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad
usare il nome a dominio o un nome ad esso corrispondente per
l’offerta al pubblico di beni e servizi” (art. 3.6, III co.
del Regolamento);
b) non risulta che “il resistente sia conosciuto, personalmente,
come associazione o ente commerciale, con il nome corrispondente al
nome a dominio registrato, anche se non ha registrato il relativo
marchio”;
c) si deve escludere la circostanza che “il resistente stia
facendo un legittimo uso non commerciale, oppure commerciale senza
l’intento di sviare la clientela del ricorrente o di violarne il
marchio registrato”, in quanto sul sito risulta una pagina web
priva di contenuti.
Si ritiene pertanto che non sia dimostrato alcun diritto o titolo della
Resistente sul nome a dominio in contestazione, con conseguente
soddisfazione del secondo requisito richiesto dal Regolamento per far
luogo alla riassegnazione del nome a dominio possa ritenersi
soddisfatto.
c) registrazione ed uso del dominio in malafede
Il Database Whois del Registro indica come data della richiesta del
dominio il 1 dicembre 2009; ossia esattamente il giorno in cui
è avvenuto il lancio del nuovo progetto da parte
dell’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Mauro
Moretti, e nel quale la testata giornalistica “Il Sole 24
Ore” e vari siti Internet avevano pubblicato diversi articoli che
parlavano del lancio della nuova società delle Ferrovie
dello Stato “FSTelco”.
Non è quindi ipotizzabile che la registrazione del dominio
fstelco.it sia frutto di una fortuita coincidenza, ma piuttosto che la
Resistente, avendo letto su internet e sulla stampa gli articoli che
annunciavano il lancio della nuova società, abbia pensato di
registrarlo a suo nome.
Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta poi la
circostanza – verificabile su Internet – che la Mission
Dream Travel s.r.l. ha registrato nello stesso giorno lo stesso nome
fstelco anche in altri TLD (fstelco.com, fstelco.eu, fstelco.biz.,
fstelco.mobi, fstelco.org, fstelco.net).
Si consideri, inoltre, che sul sito della Resistente non è
svolta alcuna attività, non essendo il nome fstelco.it mai stato
utilizzato dall’attuale assegnataria, che, peraltro, non ha
fornito alcuna prova del fatto che ci sia un sito in costruzione,
sicché si deduce che la Resistente non faccia alcun uso del
dominio e che la registrazione ed il mantenimento del nome a dominio in
questione siano stati effettuati nell’ambito di un più
ampio disegno accaparratorio. Siamo quindi in presenza di un caso di
passive holding del dominio, che l’unanime orientamento dei
collegi delle procedure di riassegnazione nazionali ed internazionali
ritiene elemento da cui desumere la malafede della Resistente, essendo
indicativo dell’intenzione della registrante di rivenderlo e/o di
sfruttare la notorietà del nome o del marchio altrui.
Inoltre il Resistente non ha provato in alcun modo l’esistenza di
un suo dimostrabile collegamento con il nome a dominio registrato,
sicché si ritiene applicabile anche la circostanza sub e)
dell’art. 3.7 del Regolamento.
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6,
I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio fstelco.it alla FS
Telco S.r.l., con sede in Piazza della Croce Rossa, 1, 00161 Roma.
La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.IT per gli adempimenti di sua competenza.
Roma, 27 giugno 2011
Avv. Giuseppe Loffreda
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