Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
forall.it

Ricorrente FORALL S.p.a. (Avv. Franco Fabris)
Resistente: WinTrade S.r.l. (Avv.ti Gianpaolo Borgogna, Luigi Bellazzi, Emanuela dal Maso)
Collegio (unipersonale): avv. Fabio Salvatori

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

 Con ricorso pervenuto alla Crdd via e-mail il 23 luglio 2001, la FORALL S.p.A., in persona del suo amministratore delegato, con sede in Quinto Vicentino, via Fabio Filzi 34, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell’art. 16 delle vigenti Regole di Naming, per ottenere il trasferimento del nome a dominio “forall.it”, registrato dalla WinTrade S.r.l.

 In pari data la segreteria del Crdd verificava l’intestatario del nome a dominio sul data base whois della Registration Authority, nonché la pagina web risultante all’indirizzo www.forall.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio forall.it risultava assegnato alla WinTrade S.r.l.. dal 22 febbraio 2000;
- che il dominio forall.it era stato sottoposto a contestazione il 26 giugno 2001;
- che all’indirizzo www.forall.it risultava una pagina in costruzione.

 In data 24 luglio 2001 perveniva anche l’originale cartaceo del ricorso. Verificata la regolarità del ricorso, in data 24 luglio 2001 la segreteria della Crdd provvedeva ad inviare per raccomandata alla WinTrade S.r.l. copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois.

 Dalla ricevuta di ritorno il ricorso risultava pervenuto alla WinTrade S.r.l. in data 27 luglio 2001. In data 21 agosto 2001 pervenivano anche repliche della resistente WinTrade s.r.l.  con sede in Verona, C.so S. Anastasia 11, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianpaolo Borgogna, Luigi Bellazzi ed Emanuela dal Maso.  Il 24 agosto 2001, la Crdd designava quale saggio il sottoscritto Avv. Fabio Salvatori, il quale accettava l’incarico in data 28 agosto 2001.

In data 30 agosto 2001 perveniva a Crdd richiesta della ricorrente per la concessione di un termine per controdedurre. Con ordinanza 5 settembre 2001, il sottoscritto, vista l’istanza della Forall ed in applicazione dell’art. 12 delle Procedure di riassegnazione per cui “ In aggiunta al reclamo e alla replica, il collegio può, a propria discrezione, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti”, ritenuto comunque necessario ottenere da entrambe le parti ulteriori precisazioni, prorogava il termine per il deposito della decisione dal 12 settembre al 25 settembre 2001, disponendo termine al ricorrente fino all’11 settembre per controdeduzioni e al resistente fino al 17 settembre per repliche a queste ultime.

Tali memorie venivano inviate da entrambe le parti per e-mail nei termini rispettivamente loro concessi. La Wintrade faceva inoltre pervenire ulteriore documentazione.

Sui documenti e sulle richieste della resistente.

In via preliminare, deve essere disposto lo stralcio dal fascicolo della documentazione cartacea fatta pervenire dalla Wintrade assieme alle sue repliche alle controdeduzioni della ricorrente. Tale tardiva produzione è infatti inammissibile sotto duplice profilo: da un lato, l’ordinanza del 5 settembre 2001 prevedeva soltanto termini per ulteriori scritti difensivi e non anche per produzioni documentali, specificando che esse avrebbero dovuto essere trasmesse esclusivamente via e-mail; dall’altro, l’ammissione di tali tardive produzioni documentali violerebbe il contraddittorio, atteso che la ricorrente, correttamente attenendosi al contenuto dell’ordinanza, non ne aveva prodotte.

I documenti depositati dalla Wintrade il 17 settembre 2001 sono pertanto stralciati dal fascicolo e di essi non verrà tenuto conto nel presente procedimento.
Nelle proprie controdeduzioni la Wintrade ha anche richiesto di essere sentita “per eventuali chiarimenti”. Peraltro, l’interrogatorio personale non è previsto dalle procedure, “salvo che il collegio    decida, a propria discrezione ed in casi eccezionali, che tale interrogatorio è necessario per la decisione sul reclamo.” (art. 13, I comma procedure di riassegnazione).

Ad avviso dello scrivente le parti hanno già più che abbondantemente dedotto sulla materia del contendere. Non si ritiene quindi necessario alcun ulteriore chiarimento da parte della Wintrade.

Allegazioni delle parti

Espone la ricorrente Forall s.p.a. di essere è un’azienda leader nel campo della moda,  producendo e commercializzando capi di vestiario ed articoli di abbigliamento per uomo sotto alcuni marchi registrati. Fra questi, il marchio Forall, registrato in Italia sin dal 3.09.1975 e brevettato dal 3.09.1984.
Il nome a dominio forall.it, identico alla denominazione sociale ed al marchio della ricorrente, è stato invece  registrato dalla Wintrade s.r.l., che non avrebbe alcun diritto su tale nome.

Tale registrazione, secondo la ricorrente, sarebbe avvenuta in malafede, col primario scopo di usurpare il nome forall e di violare il diritto di marchio. A riprova della malafede della Wintrade, la ricorrente afferma che il nome a dominio in contestazione è stato registrato assieme a molti altri (con ciò concretandosi un illecito cybersquatting) e sarebbe stato utilizzato inizialmente al solo  scopo di reindirizzare verso il proprio sito tutti i clienti Forall che tentavano di raggiungere per via telematica la ricorrente stessa. Tuttora il sito sarebbe privo di alcun contenuto, presentando soltanto la scritta “sito in costruzione”.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio forall.it.

Nelle proprie repliche, la Wintrade in via preliminare “ricusa, revocandone il mandato” l’ente conduttore adito, asserendo di essere in stato di grave inimicizia con l’ente conduttore e-solv s.r.l. un cui saggio, nell’ottobre 2000, aveva disposto la riassegnazione  del dominio pergamar.it alla soc.  Pergamar s.p.a. 

Sempre in via preliminare, la resistente eccepisce il difetto di competenza e di giurisdizione, in quanto da un lato la vertenza sul nome a dominio sarebbe stata già sottoposta al giudice ordinario, che avrebbe respinto (in entrambi i gradi) un ricorso d’urgenza presentato dalla Forall al tribunale di Verona; dall’altro, la clausola contrattuale sulla base della quale essa sarebbe sottoposta alla presente procedura di riassegnazione sarebbe del tutto nulla in quanto non approvata esplicitamente per iscritto ex art. 1341 c.c.

Nel merito, in subordine, la Wintrade nega che il nome a dominio sia stato registrato in mala fede. La Wintrade avrebbe scelto quel nome per realizzare un sito “generalista” individuando nelle parole for all (per tutti) la deominazione che meglio avrebbe consentito di individuare il sito; denominazione poi contratta in forall per la impossibilità tecnica di utilizzare, fra i caratteri di cui può essere formato un nome a dominio, lo “spazio” di separazione fra le due parole “for” ed “all”. La coincidenza del nome a dominio e il marchio della ricorrente sarebbe quindi del tutto casuale.

A conferma di ciò, la Wintrade sottolinea che il nome “forall” sarebbe utilizzato per siti “generalisti” anche sotto altri TLD, quali i .ws, .ch, .de; e che il suo progetto, coltivato sin dal 1997, sarebbe appunto quello di predisporre un sito di quel genere. 

 La resistente nega poi la volontà, asserita dalla ricorrente, di voler distogliere clientela alla Forall, osservando che se da un lato il marchio forall difetta di notorietà, dall’altro le due aziende sono attive in settori del tutto diversi; tanto che allorchè la Wintrade ha registrato il marchio forall.it nelle categorie merceologiche 9 e (programmi registrati per elaboratori elettronici) e 42 (elaborazione, aggiornamento e locazione di software; programmazione per computers; consulenza in materia di computers; banche dati) la Società di Marchi e Brevetti cui si era affidata aveva certificato che nelle dette categorie merceologiche non previgeva alcuna registrazione, nemmeno similare, da parte della ricorrente.

Per quanto riguarda la persistente inattività sul sito, la Wintrade la giustifica con l’attesa di una decisione definitiva in ordine alla titolarità per la registrazione del nome a dominio, essendo stata coinvolta dalla Forall in uno “stillicidio di azioni giudiziarie” relative al suddetto nome. 

Per quanto attiene allo scopo “usurpatorio” nella registrazione del nome a dominio asserito dalla ricorrente, la resistente osserva che la Forall s.p.a. risulta titolare del nome a dominio forall.com, accedendo al quale, peraltro, si viene automaticamente indirizzati al sito con indirizzo web “sartoriale.it”; il che, secondo la Wintrade, dimostrerebbe l’assoluta prevalenza e quindi dell’esclusivo interesse da parte di Forall s.p.a. a rendere prevalente il marchio “sartoriale”.

Conclude quindi la resistente rimarcando come in entrambi i gradi del procedimento cautelare iniziato dalla Forall innanzi al tribunale di Verona entrambi i giudicanti, sia quello delle prime cure che il “Collegio”, abbiano ritenuto che l’azione promossa da Forall s.p.a. fosse priva sia del requisito del “periculum i mora” sia del requisito del  “fumus boni juris”.

La Wintrade chiede quindi: a) in via pregiudiziale “l’astensione dell’Ente adito” dal decidere la presente procedura;  b) in via preliminare che sia dichiarato comunque il “difetto di giurisdizione dell’Ente adito”; c) in via ulteriormente gradata e nel merito, che la domanda della Forall s.p.a. sia comunque respinta  per difetto dei presupposti di cui al paragrafo 16.6 delle “Regole di Naming”.  Infine, si oppone a che la decisione sia resa pubblica e sia pubblicata integralmente o parzialmente sui siti web di CRDD, Naming Authority e Registration Authority.

Nelle proprie controdeduzioni la Forall, pur ammettendo l’esistenza dei procedimenti cautelari intervenuti fra le parti, contesta le affermazioni avversarie, dando diversa interpretazione della pronuncia del giudice e valutando in maniera opposta dalla Wintrade gli argomenti da cui quest’ultima vorrebbe trarre la dimostrazione della sua buona fede. In punto di fatto, evidenzia come Wintrade abbia registrato 77 nomi a dominio, molti dei quali, secondo la ricorrente, corrispondenti a nomi e marchi famosi. 

A sua volta la Wintrade, nel suo ultimo scritto difensivo, ribadisce le proprie eccezioni preliminari, postulando una sorta di continuità fra l’opera dell’ente conduttore che risolse la questione Pergamar e la Crdd che giustificherebbe la sua richiesta di ricusazione dell’ente conduttore. Fornisce poi motivazioni tecniche riguardo il suo uso dei nomi a dominio registrati, ribadendo infine le proprie conclusioni.

Motivi della decisione.
a) questioni preliminari.

In via preliminare vanno affrontate le eccezioni pregiudiziali di ricusazione, incompetenza e carenza di giurisdizione avanzate dalla Wintrade.
In relazione alla prima, la Wintrade afferma che sussiste “grave inimicizia” fra essa e la soc. e-solv s.r.l., in quanto quest’ultima aveva pubblicato sul proprio sito internet la decisione in merito alla controversia promossa dalla S.p.A. “Pergamar” riguardo la registrazione dell’omonimo nome a dominio, nonostante essa Wintrade avesse allora tempestivamente rinunciato a detta assegnazione. Per tale motivo, la  WinTrade ha richiesto a mezzo raccomandata  del 10 maggio 2001 (prodotta agli atti) alla e-solv, alla Pergamar ed alla Registration Authority, il risarcimento di asseriti  danni quantificati nella “misura prudenziale di lire un miliardo” oltre alla rimozione dal sito internet di “e-solv” della decisione e alla “pubblicazione di opportuna ed idonea rettifica sui maggiori quotidiani nazionali”. In conseguenza di tale lettera, secondo Wintrade l’ente conduttore adito dovrebbe astenersi dal portare avanti il procedimento.

Si tratta peraltro di eccezione del tutto infondata, in fatto prima che in diritto. In fatto, basta osservare che la doglianza del resistente nei confronti della e-solv s.r.l., se pure fosse fondata, si riferisce ad una procedura di riassegnazione svolta nell’ottobre 2000 da altro ente conduttore del tutto diverso dalla Crdd, la quale, al momento dei fatti dedotti da Wintrade, non esisteva neppure. Il persistente tentativo di mantenere tale eccezione pur essendo stato resa edotta di questo fatto, e l’ipotizzare – senza peraltro fornire alcuna prova – “maliziose” commistioni, cessioni d’azienda, etc. è, prima che vano, di cattivo gusto e dal sapore vagamente intimidatorio.

In diritto, si osserva che il potere decisionale non pertiene all’ente conduttore, che si  limita a svolgere un ruolo puramente materiale assimilabile a quello di una cancelleria, bensì al saggio incaricato della decisione. Così come, volendo procedere per analogia, nel codice di procedura civile è ammessa la ricusazione del giudice (seppur per specifici e gravi motivi) e non certo del cancelliere, così non appare ammissibile la ricusazione dell’ente conduttore, atteso che la sua attività è priva di contenuto decisorio.

In ogni caso, non avendo le procedure di riassegnazione carattere giurisdizionale, la parte che ritenga il saggio parziale o non si ritenga garantito dall’ente conduttore, altro non ha da fare che richiedere portare la controversia relativa al nome a dominio innanzi al giudice ordinario, bloccando così la procedura.  Cosa che, se realmente ritiene la Wintrade, avrebbe fatto bene a fare, anzichè tenere il comportamento intimidatorio poc’anzi descritto.
Parimenti infondata è l’eccezione secondo cui, in virtù del preteso conflitto di interessi esistente fra Wintrade e e-solv, ne conseguirebbe la nullità della pronuncia del sottoscritto saggio a norma dell’art. 1394 c.c.

A prescindere infatti dalla non identità fra i due enti conduttori,  si osserva da un lato che il saggio è terzo rispetto all’ente conduttore,  dall’altro che, anche volendo ipotizzare un conflitto di interessi, esso sussisterebbe semmai fra resistente e saggio che rese la decisione Pergamar, ma non certo con il sottoscritto.
Anche la eccezione di difetto di competenza e di carenza di giurisdizione appare infondata e deve essere respinta. Le procedure di riassegnazione non hanno infatti carattere giurisdizionale (come esplicitamente previsto dall’art. 16.2, III comma delle regole di naming) ed essendo tali non è quindi ipotizzabile un difetto di giurisdizione. Da ciò discende la infondatezza della ulteriore eccezione secondo la quale la ricorrente Forall, adendo in via cautelare al tribunale di Verona, ne avrebbe riconosciuto la esclusiva giurisdizione. 

Infondata anche la eccezione secondo la quale la procedura sarebbe inapplicabile alla Wintrade per non aver essa sottoscritto specificamente per approvazione ex art. 1341 c.c. le asserite “condizioni particolarmente onerose e vessatorie, quali ad esempio le limitazioni di responsabilità se non per colpa grave o dolo da parte dell’ente deputato alla riassegnazione del nome a dominio”. Anzitutto, si osserva che l’art. 1341 c.c. è applicabile alle clausole che stabiliscono, a favore di cui ha predisposto il contratto, le clausole cosidette vessatorie; che non è certo il caso di specie. Anche a voler dare alle regole di naming valenza esclusivamente contrattuale (del che si dubita), va osservato che esse non sono state predisposte nè dalla Registration Authority, nè tantomento dai singoli enti conduttori. Esse sono state invece stabilite da un ente terzo, la Naming Authority, la quale è l’ente rappresentativo della comunità di Internet aperto all’adesione di tutti gli utenti stessa. E’ la Naming Authority mediante i suoi quasi 400 iscritti, attraverso i meccanismi previsti dallo statuto predispone democraticamente le regole di naming.

A ciò aggiungasi che la Wintrade s.r.l., essendo maintainer con sigla WINTRADE-MNT, è essa stessa maintainer e quindi membro di diritto della Naming Authority; ossia, ha avuto essa stessa titolo a partecipare alla formazione delle norme di cui oggi lamenta la vessatorietà, ed è ad esse vincolata non soltanto sulla base della lettera di assunzione di responsabilità sottoscritto al momento della richiesta di registrazione delnome a dominio, ma anche in virtù del contratto maintainer sottoscritto con la Registration Authority. 

L’eccezione è quindi infondata per radicale mancanza del presupposto di applicabilità dell’art. 1341 c.c. 
Ad abundantiam si osserva che, anche volendo andare di contrario avviso, per il principio della  conservazione del negozio giuridico la mancata sottoscrizione di tale clausola produrrebbe semmai soltanto la inapplicabilità della limitazione di responsabilità dell’ente conduttore; che non è questione rilevante ai fini del presente procedimento.

Infine, deve respingersi la tesi secondo la quale la procedura di riassegnazione sarebbe svolta su mandato delle parti, e che Wintrade, revocando tale mandato, renderebbe inammissibile il procedimento. Come già sottolineato in altre decisioni, le procedure hanno semplicemente lo scopo di verificare, seppur nel contraddittorio delle parti interessate, se risponda al vero la dichiarazione a suo tempo effettuata dall’assegnatario di avere diritto al nome a dominio registrato e di non ledere con tale registrazione diritti altrui. Così come la Registration Authority non ha bisogno di alcun mandato della parte interessata per chiedere la documentazione cartacea comprovante le altre dichiarazioni contenute nella lettera di assunzione di responsabilità (art. 13.2 delle regole di naming), così nessun mandato è necessario perchè il nome a dominio sia sottoposto alla procedura di riassegnazione. Andando di contrario avviso, si avrebbe l’assurdo che il controllo delle dichiarazioni dell’assegnatario (cosi come la sottoposizione del dominio alla procedura di riassegnazione) sarebbe possibile solo in presenza del beneplacito dell’assegnatario stesso; il che appare assurdo.

b) nel merito

1) Identità del nome a dominio.

E’ indubbio che il nome a dominio in contestazione è “identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome”, in quanto corrisponde alla denominazione sociale della ricorrente ad al suo marchio. Nè la circostanza appare contestata dalla resistente.
Sussiste quindi il requisito dell’identità del nome richiesta dall’art. 16.6, lett. a delle regole di naming.

2) diritto del resistente sul nome a dominio

Una volta dimostrato da parte del ricorrente il proprio diritto sul nome a dominio contestato, spetta al resistente dimostrare l’esistenza di un suo concorrente diritto sul medesimo nome, o di una delle circostanze da cui le regole di naming fanno discendere la presunzione juris et de jure dell’esistenza di un titolo al nome a dominio a favore del resistente.

 Escluso che nella fattispecie possano rilevarsi le circostanze di cui all’art. 16.6, punti 2 e 3 delle regole di naming, va verificato se dalla documentazione prodotta emergano elementi a dimostrazione dell’esistenza della circostanza di cui al punti 1 del suddetto art. 16.6, ossia se il resistente “prima di avere avuto notizia della contestazione in buona fede ha usato o si è preparato oggettivamente ad usare il nome a dominio o un nome ad  esso corrispondente per offerta al pubblico di beni e servizi”.

Dal data base Whois della Registration Authority risulta che il nome a dominio è stato registrato da Wintrade il 22 febbraio 2000 e contestato dalla Forall il 21 giugno 2001. Dai documenti agli atti, risulta poi documentalmente provato:
a) che la Wintrade ha depositato in data 20 marzo 2001 il marchio forall.it;
b) che in data non precisata (ma senz’altro non posteriore al procedimento cautelare innanzi al tribunale di Verona, trattandosi di documentazione citata negli atti processuali) ha predisposto un progetto per la creazione di un sito generalista chiamato forall.it.

Questi elementi dimostrano la oggettiva preparazione ad usare il nome a dominio per il sito generalista, di cui è stato registrato come marchio il relativo nome (seppur oltre un anno dopo la registrazione) ben prima della contestazione  del nome a domino stesso, che data al 21 giugno 2001.
Rimane quindi da verificare, per ritenere soddisfatto dalla Wintrade l’onere della prova del proprio titolo al nome a dominio, se tale preparazione all’uso del nome a dominio sia stata fatta o meno in buona fede.

3) Sulla buona fede della resistente.

La peculiarità della fattispecie sottoposta induce a trattare unitariamente le questioni circa la malafede del resistente, sia essa riferibile alle previsioni dell’art. 16.6.1, sia essa riferibile all’art. 16.6.c delle regole di naming.

Anzitutto, la ricorrente deduce la malafede della Wintrade dalla circostanza che la stessa avrebbe registrato 77 siti (rectius: domini) di cui 14 il solo 22 febbraio 2000, data nella quale avrebbe anche registrato il dominio Pergamar, del quale è stata poi disposta la riassegnazione a favore della Pergamar s.p.a.
La eccezione non appare rilevante. Anzitutto, si osserva che – come già evidenziato – la Wintrade s.r.l. è di per se stessa un maintainer; è quindi soggetto che professionalmente registra nomi a dominio, curandone sotto l’aspetto tecnico il mantenimento nei confronti della Registration Authority.  Non è quindi escluso che Wintrade sia intestataria di nomi a dominio su mandato, senza spendita del nome, di propri clienti. Ed è ciò che in effetti appare da una semplice consultazione del data base pubblico della Registration Authority e dal confronto con i siti posti nei domini registrati in Italia da Wintrade (che risultano 72 e non 77 come affermato dalla ricorrente). 

Numerosi gli esempi di domini registrati a nome Wintrade e usati da soggetti con nomi corrispondenti al nome a dominio stesso:

  • · pergotravel.it, su cui trovasi il sito della Pergolesi Travel di Milano;
  • · barnabatour.it, su cui trovasi il sito della Barnaba Tour di Monopoli;
  • · giunturiviaggi.it, su cui trovasi il sito della Giunturi Viaggi di Mirandola;
  • · tdtour.it, su cui trovasi il sito della Top Down Tour di Cusago;
  • · zarig.it, su cui trovasi il sito della Zarig Viaggi di Borgotaro;
  • · anomis.it, su cui trovasi il sito della Anomis Travel di Roma;
  • · atenatravel.it, su cui trovasi il sito della Atena Travel di Latina;
  • · lost-found.it, su cui trovasi il sito della Lost & Found di Firenze;
  • · avantitutta.it, su cui trovasi il sito della Avanti Tutta di Torino;
  • · bellazzi.it, su cui trovasi il sito dello Studio legale Bellazzi-Borgogna-Cacciali di Verona;
  • · blucieloviaggi.it su cui trovasi il sito della Blu Cielo Viaggi di Milano;
  • · castellanaviaggi.it, su cui trovasi il sito della Castellana Viaggi di Montecchio Maggiore;
E così decine d’altri.

A parere del sottoscritto, quindi, l’aver registrato 72 nomi a dominio non prova affatto l’esistenza di un disegno accaparratorio, ma semplicemente  il fatto che la Wintrade organizza i rapporti con i propri clienti nel modo già descritto, ossia procedendo alla registrazione in nome proprio seppur per conto dei legittimi aventi diritti. Cosa questa del tutto legittima, configurandosi come una delle tante modalità in cui un maintainer ed un internet provider possono gestire i rapporti contrattuali con la loro clientela.

Nè un disegno accaparratorio può ritenersi provato dal fatto che  12 dei 72 domini registrati da Wintrade risultino contenere siti in costruzione. I nomi di quei domini, infatti, non appaiono ad un sommario esame corrispondenti a marchi famosi, ma registrati per avviare servizi nel settore bancario  (p. es.: abicab.it, bancomatvirtuale.it, cababi.it, minipay.it) o comunitario (euromercati.it, europeclick.it, euroquality.it, eurosportelli.it, eurotrasporti.it).

Parimenti del tutto inconferente il richiamo ad una precedente procedura di riassegnazione (pergamar.it), nella quale la Wintrade è risultata soccombente. Nessun serio elemento è stato offerto dalla ricorrente per dimostrare alcun nesso fra quel nome a dominio e quello oggi in contestazione, al di là dello stesso periodo di registrazione. Elemento questo del tutto insufficiente per dedurre l’esistenza di un disegno accaparratorio, che dovrebbe essere invece dedotto da elementi ben più consistenti.

Come altro elemento da cui dedurre la malafede della Wintrade, la ricorrente indica il fatto che sarebbe “preciso dovere del richiedente verificare se il nome a dominio che sta registrando non sia uguale o confondibile con un nome od un marchio appartenenti a terzi”. Riguardo a ciò, si osserva che anche volendo ammettere che esista un siffatto obbligo (cosa di cui è lecito dubitare) non è stato affatto dimostrato che la sua inosservanza sia stata dolosa e non semplicemente colposa, talchè anche questa circostanza non può ritenersi probante.

Infine, neppure rilevante appare la circostanza che il sito risulti ancora “in costruzione”. Cio’ appare congruente con i tempi ed i modi di realizzazione del portale generalista di cui la Wintrade ha prodotto il progetto pilota, e di per sè solo non può essere ritenuto, ad avviso dello scrivente, indice di malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio.

A fronte della mancata dimostrazione della malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio stanno altri elementi indicati dalla resistente che inducono a nutrire seri dubbi circa la fondatezza degli assunti della Forall.

Anzitutto, è pacifico fra le parti che la Wintrade non ha richiesto alcuna somma per la cessione del dominio, ma anzi non ha alcuna  intenzione di cederlo; attitudine questa che esclude il cybersquatting e rende del tutto plausibili le affermazioni della Wintrade di avere intenzione di utilizzare il dominio per un sito generalista For All.

In secondo luogo, la scelta del nome per il dominio Forall.it da parte della Wintrade ha delle giustificazioni logiche (già indicate in precedenza) del tutto verosimili.
In terzo luogo, la differenza di attività svolta da ricorrente (produttore di vestiario) e resistente (maintainer e internet service provider) è tale che appare poco credibile che il dominio sia stato registrato dalla Wintrade per sviare i clienti della Forall. Chi infatti cerca la casa di moda Forall, una volta giunto sul sito forall.it della Wintrade non ordinerà un sito web in luogo del vestito che desiderava acquistare, ma proverà ad un altro indirizzo, verosimilmente www.forall.com, che appartiene appunto alla ricorrente Forall.s.p.a. e ne pubblicizza i prodotti.

Ma un ultimo elemento esclude a priori che possa essere ritenuta la malafede del ricorrente nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio; ed è la pronuncia del tribunale di Verona nel doppio grado del procedimento cautelare.

L’art. 16.6.c delle regole di naming prevede che debba essere dimostrata la malafede del resistente non solo nella registrazione, ma anche nel mantenimento del nome a dominio contestato. La Wintrade è risultata vittoriosa in entrambi i gradi di un procedimento cautelare conclusosi il 23 febbraio 2001, nel quale veniva richiesta dalla Forall la riassegnazione del nome a dominio. Orbene, sotto il profilo soggettivo non si può negare che la reiezione della domanda cautelare innanzi al giudice ordinario sia elemento che rafforza la Wintrade nella sua convinzione di aver legittimamente registrato tale nome a dominio; sicchè, perlomeno dalla data del 23 febbraio 2001, non pare possa ritenersi che il dominio è stato mantenuto in malafede dalla Wintrade.

c) Sulla richiesta di non pubblicazione della decisione.

La resistente WinTrade ha chiesto che la decisione non sia resa pubblica e non sia pubblicata sui siti web della C.r.d.d.., della Naming Authority Italiana e della Registration Authority Italiana, e ciò ai sensi e per gli effetti della Legge 675 / 1996 (c.d. Legge sulla Privacy).

Al riguardo, si osserva che le regole di naming prevedono esplicitamente che le decisioni siano rese pubbliche e poste in linea su internet, salva diversa decisione del collegio (art. 16, III comma procedure di riassegnazione), che ovviamente deve però essere motivata e giustificata da gravi motivi.

Al riguardo, premesso che Wintrade, sia al momento della registrazione del nome a dominio in contestazione, sia la momento della conclusione del contratto maintainer con la Registration Authority, ha accettato di sottoporsi alle regole di naming che prevedono la pubblicità delle decisioni, il generico richiamo alla legge 675 non appare motivazione sufficiente per l’accoglimento della istanza di non pubblicazione. Nella presente decisione, infatti, non sono contenuti riferimenti a dati “sensibili” delle parti, ma soltanto dati di fatto già di pubblico dominio, quali i contenuti del data base della Registration Autority, le ordinanze cautelari del tribunale di Verona, i contenuti di siti internet accessibili al pubblico.

E’ d’altra parte ben maggiore l’interesse del pubblico e dell’utenza – anche per consentire il controllo dell’operato dei saggi e degli enti conduttori e conoscere le motivazioni delle decisioni – a che la presente pronuncia sia resa pubblica.

La richiesta della Wintrade di non pubblicare la decisione viene pertanto respinta.

P.Q.M.

si respinge il ricorso della Forall s.p.a. per la riassegnazione del nome a dominio forall.it.

La presente decisione verrà comunicata alla Registration Authority per i provvedimenti di cui all’art. 14.5.a delle regole di naming.

Roma, 25 settembre 2001

Avv. Fabio Salvatori.

 


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