Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FLIRT4FREE.IT
Ricorrente: Flirt4Free EU Ltd. (Avv.
Francesco Consalvi,)
Resistente: Macrosten Ltd. (Avv. Roberto Manno)
Collegio (unipersonale): Avv. Francesca d’Orsi
Svolgimento
della procedura
Con
ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 26 febbraio 2018, la
società Flirt4Free EU Limited, con sede legale in Coliemore
House, Coliemore Rd, Dalkey, Dublino, Irlanda, rappresentata e
assistita nella presente procedura dall’Avv. Francesco
Consalvi e domiciliata presso il suo studio in Via Castenedolo 10/C,
00188 Roma, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi
dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel
ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio flirt4free.it, registrato dalla Macrosten Ltd., con sede in
Stobòloy 77 – Strovolos Center, Floor 2, Flat 204
– Nicosia (Cipro).
Ricevuto ricorso e documentazione in
formato cartaceo e verificatane la regolarità, C.R.D.D.
effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a)
che la voce del database relativa al dominio flirt4free.it era stata
creata il 7 dicembre 2012 ed il dominio risultava attualmente
registrato a nome della Macrosten Ltd.;
- b)
che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la
stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava
il valore “challenged / serverDeleteProhibited”;
- c)
che digitando l’indirizzo http://www.flirt4free.it si
giungeva ad una pagina web c.d. “parked domain”
contenente diversi link sponsorizzati ad altri siti.
C.R.D.D.
chiedeva i dati della Macrosten Ltd. al Registro, il quale in data 28
febbraio 2018 comunicava che il dominio in questione risultava
registrato alla Macrosten Ltd., 77 Strovolou Avenue, Strovolos Center,
off. 204 Strovolos, Nicosia-Cyprus 02018 CY. A tale indirizzo pertanto,
in data 13 marzo 2018, C.R.D.D. spediva per raccomandata ricorso e
documentazione, con l’invito alla Macrosten Ltd. a far
pervenire le proprie repliche a C.r.d.d. entro 25 giorni lavorativi dal
ricevimento del ricorso.
Successivamente, le poste restituivano ricevuta di ritorno dalla quale
risultava che il plico contenente il ricorso era stato ricevuto dalla
Macrosten Ltd. in data 4 aprile 2018.
L'11 maggio 2018, entro i termini previsti dal regolamento, faceva
pervenire le proprie repliche Macrosten Ltd., in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore Sig. Michele Di Noia, rappresentata e
difesa dall’Avv. Roberto Manno, e domiciliata presso lo
studio di questi in Barletta, 76121 - Via Geremia di Scanno 65.
Il 15 maggio 2018 C.R.D.D. incaricava della decisione l’avv.
Francesca d’Orsi, la quale accettava l’incarico.
Allegazioni della
Ricorrente
La
Ricorrente agisce in nome proprio e sulla base di licenza della
società statunitense VS Media Inc. titolare del segno
distintivo “flirt4free” e del marchio europeo
“flirt4free” (registrazione n. 014028997), creato
inizialmente negli U.S.A. dalla suddetta società sin dal
1996 e successivamente ivi registrato come marchio.
Secondo la Ricorrente, il servizio offerto da Flirt4free, relativo al
settore c.d. live cam entertainment, è stato messo sul
mercato tra il 1998 e il 1999 tramite il sito posto sul dominio
flirt4free.com. Attualmente esso conterebbe centinaia di milioni di
visitatori ed utenti registrati in tutto il mondo, ivi compresa
l'Italia, ove risultano registrati oltre ottantamila utenti dei servizi
gratuiti e oltre trentaseimila utenti dei servizi a pagamento.
La ricorrente sostiene e documenta la titolarità di diverse
registrazioni di marchio di impresa (Marchi europei e Marchi USA) in
cui il segno “flirt4free” costituisce
l’elemento distintivo precipuo e unico della denominazione.
Dalla documentazione offerta dalla Ricorrente risulta che il dominio
flirt4free.it, esistente fin dal 2007, è pervenuti alla
Macrosten Ltd. solo il 9 dicembre 2015.
Sostiene la Ricorrente che la notorietà mondiale
già acquisita da Flirt4free era, all’epoca della
registrazione, già incontestabile. A sostegno di
ciò, afferma che il servizio e il sito Flirt4free erano
stati lanciati sul mercato mondiale (e anche in Italia) tra il 1998 e
il 1999, ossia una quindicina d'anni prima della richiesta di
assegnazione del dominio flirt4free.it da parte della Macrosten.
Quindici anni in cui – come ampiamente documentato
– è stata consolidata la notorietà
mondiale del servizio e del segno in tutto il mondo.
A dire della Ricorrente sarebbe stata proprio tale notorietà
a portare la Resistente a registrare il dominio flirt4free.it, cosa che
risulterebbe proprio dal sito web web raggiungibile alla URL
www.flirt4free.it che contiene links sponsorizzati a siti di terzi
concorrenti della Ricorrente che offrono gli stessi servizi in
concorrenza palese con quelli della Ricorrente.
La Ricorrente evidenzia che i marchi di cui la Ricorrente è
licenziataria includono per intero il segno
“flirt4free” riprodotto nella sua esatta
identità nel relativo nome a dominio. Per tale ragione,
l’utilizzatore medio di Internet potrebbe ben confondere il
nome a dominio con l'omonimo marchio o ritenere che il sito web
contraddistinto dal nome a dominio flirt4free.it sia comunque
autorizzato e/o collegato al sito flirt4free.com.
Da ciò, sostiene la Ricorrente, l’utilizzazione
del nome a dominio in contestazione porterebbe la Resistente a trarre
in inganno il pubblico dei navigatori e sviare illecitamente la
potenziale utenza alla ricerca dei servizi della Ricorrente.
Quanto alla assenza di titolo o interesse legittimo in capo alla
Resistente sul dominio flirt4free.it, la Ricorrente afferma di non aver
mai autorizzato la Resistente ad utilizzare in qualsiasi modo i propri
marchi.
Quanto infine alla mala fede della Resistente nella registrazione e
nell’uso del nome a dominio la Ricorrente sottolinea che la
notorietà del segno “Flirt4free” era
tale al momento della registrazione del corrispondente nome a dominio
da escludere che la Resistente abbia casualmente scelto di registrare
il dominio coincidente, ignorando l’esistenza di diritti di
esclusiva.
La Ricorrente conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del dominio
flirt4free.it.
Deduzioni del Resistente
La società Resistente ammette che il nome a dominio
“flirt4free.it” corrisponde alla versione
statunitense e comunitaria del marchio di cui la Ricorrente
è licenziataria. Tuttavia rileva che soltanto nel 2015 la
Ricorrente ha depositato il marchio nell’Unione Europea e
dunque circa 8 anni dopo la registrazione del nome a dominio da parte
del primo registrante e 3 anni dopo il subentro da parte della
Macrosten. Pertanto in Italia, secondo al Resistente, al momento della
registrazione del nome a dominio oggetto della presente procedura, non
sarebbe stato ancora presente alcuna registrazione di marchio
opponibile in Italia.
Ciò premesso, la Resistente deduce che l’esistenza
di una registrazione anteriore di marchio negli Stati Uniti
d’America non potrebbe ritenersi condizione sufficiente per
dimostrare la notorietà del marchio sul territorio italiano
al tempo della registrazione del nome a dominio.
Sulla base di tali affermazioni, la Resistente non considera assolto da
parte della Ricorrente il primo dei requisiti di cui all’art.
3.6 a) del Regolamento Dispute, non risultando dimostrato che al
momento della registrazione del nome a dominio oggetto della presente
procedura di riassegnazione, la Ricorrente fosse titolare di un valido
diritto esclusivo su una denominazione identica o simile. Oltre a
ciò, la Resistente contesta che
“flirt4free” possa essere oggetto di esclusiva, in
quanto consisterebbe in un diffuso sintagma estremamente generico.
Quanto agli interessi legittimi sul nome a dominio oggetto della
presente procedura di riassegnazione, la Macrosten sostiene che la
compravendita di nomi a dominio generici – (a suo dire) come
quello in parola - è un’attività del
tutto legittima. Per la Resistente, la propria legittimità
dell’interesse e del diritto perseguito nella registrazione
del nome a dominio in parola deriverebbe dalla corrispondenza dello
stesso ad un’espressione di uso comune nella rete Internet.
La Ricorrente rileva dunque come il dominio
“flirt4free.it” costituisca solo uno dei numerosi
domini (.it/.com) della famiglia di premium domain names
“-4free/-forfree”, registrati e utilizzati dalla
Resistente senza la minima finalità di interferire con
l’attività svolta dalla Ricorrente o con il
malevolo intento di sviarne la clientela, ma solo ed esclusivamente con
l’intenzione di sfruttarne l’intrinseco e
preesistente potere attrattivo (appartenendo essi ad espressioni del
linguaggio comune), nell’ambito di un legittimo schema
imprenditoriale.
Quanto alla mala fede nella registrazione e nel mantenimento del nome a
dominio oggetto di riassegnazione, la Resistente sostiene di non avere
avuto, al tempo della registrazione, alcuna conoscenza sulla
notorietà del marchio (di fatto) della Ricorrente. E
ciò anche alla luce del gran numero di nomi a dominio
contenenti il segno "4free" acquisiti dalla Resistente stessa.
Inoltre, la Resistente sottolinea come i servizi offerti dalla
società Ricorrente, anche a mezzo del proprio sito online,
sono rivolti ad uno specifico tipo di clientela informato e in grado di
cogliere le numerose e palesi differenze e peculiarità tra i
contenuti offerti sul sito “flirt4free.com” e
quelli presenti sul sito “flirt4free.it”.
Ciò anche in considerazione del fatto che alcuni dei
contenuti presenti sul sito della Ricorrente sono riservati agli utenti
che provvedono al pagamento di un dato importo, e che, pertanto,
presterebbero una maggiore attenzione al contenuto del sito.
Il Resistente conclude chiedendo pertanto il rigetto della richiesta di
riassegnazione del nome a dominio in oggetto.
Motivi della
decisione.
Anzitutto,
in punto di fatto, è da rilevare che l'assunto della
Resistente secondo cui il nome a dominio flirt4free.it sarebbe stato
registrato dalla Macrosten Ltd. il 7 dicembre 2012 è del
tutto privo di fondamento, per due ordini di motivi.
In primo luogo, la Macrosten Ltd. è stata costituita solo il
13 gennaio 2014; non avrebbe potuto quindi registrare il dominio il 7
dicembre 2012, per il semplice fatto che ancora non esisteva.
In secondo luogo, la data del 7 dicembre 2012 risulta nel whois come
data di creazione della voce nel database, che non è affatto
quella in cui la Resistente è divenuta titolare del dominio.
Quest'ultima data è invece il 9 dicembre 2015, come risulta
dalla documentazione fornita dal Ricorrente.
Da quanto precede risultano del tutto irrilevanti le affermazioni della
Ricorrente (e le controdeduzioni della Resistente) circa i precedenti
passaggi di titolarità del nome a dominio. Ciò
che conta nella presente procedura è fotografare la
situazione del dominio, delle parti e dei loro interessi e diritti al
momento dell'assegnazione del dominio alla Macrosten Ltd. ossia al 9
dicembre 2015.
Al riguardo, risulta assolutamente provato dalla documentazione agli
atti e dalle ricerche svolte ex officio su internet che:
- a)
la Resistente è società cipriota costituita a
Cipro il 13 gennaio 2014 con il nome di Macrosten Ltd;
- b)
la Ricorrente è società irlandese costituita il
15 dicembre 2014 con il nome di Flirt4free EU Limited;
- c)
la Ricorrente è licenziataria del marchio comunitario
flirt4free registrato il 9 settembre 2015 al n. 014028997;
- d)
il dominio flirt4free.it è stato assegnato alla Resistente
il 9 dicembre 2015.
1) Identità e
confondibilità del nome con il marchio registrato dalla
Ricorrente.
Appare indubbio che il nome a dominio sottoposto a
opposizione è identico sia al nome della ricorrente, sia ad
un marchio, o altro segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente
vanta diritti. (Art. 3.6, lett. "a" del Regolamento).
Al riguardo, appaiono irrilevanti le considerazioni della Resistente in
merito alla genericità delle parole
“4free”, parole contenute, peraltro solo in parte,
nel nome a dominio in parola. Anche se tali considerazioni fossero
fondate - ma non lo sono, in quanto la restante parte del nome a
dominio (flirt) rappresenta inequivocabilmente un elemento
caratterizzante del marchio e, dunque, anche del dominio - non
rileverebbero in quanto in relazione alle previsioni dell'art. 3.6 del
Regolamento ciò che conta è solo la
identità o confondibilità del dominio; essendo
esclusa qualsiasi possibilità, in questa sede, di contestare
la nullità o l'illegittimità del marchio
registrato, oppure la denominazione di una società
regolarmente costituita.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera a) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio, sotto il duplice profilo della identità con la
denominazione sociale della Ricorrente e di un marchio su cui essa
vanta diritti di esclusiva.
2) Diritto o titolo della
Resistente al nome a dominio in contestazione.
L'art. 3.6, lettera b) richiede, fra gli elementi che autorizzano la
riassegnazione del dominio in contestazione, il fatto che l'attuale
assegnatario non abbia alcun diritto o titolo in relazione al nome a
dominio oggetto di opposizione.
A tal proposito si rileva innanzitutto che la ragione sociale della
Resistente non ha alcun punto di contatto con il nome a dominio in
contestazione. Né risulta che la Resistente sia conosciuta
con il nome corrispondente al nome a dominio registrato, anche se non
ha registrato il relativo marchio, né tanto meno che sia
stata autorizzata dalla Ricorrente ad utilizzare in qualsiasi modo i
propri marchi.
Gli eventuali aspetti di illegittimità della denominazione
sociale della Ricorrente o di nullità del marchio sostenuta
dalla Resistente sulla base del fatto che si tratterebbe della
composizione di due parole comuni e di un numero, anche ammesso e non
concesso fossero fondati, non possono essere esaminati in questa sede,
in quanto il nome con cui è stata costituita la
società ed il marchio registrato devono considerarsi
legittimi in mancanza di provvedimenti giurisdizionali che affermino il
contrario.
Risulta pertanto soddisfatto il requisito di cui all’articolo
3.6, lettera b) del regolamento per la riassegnazione del nome a
dominio.
3) Malafede nella registrazione e
nel mantenimento del nome a dominio.
Resta quindi da valutare se il dominio sia stato o
meno registrato e mantenuto in malafede.
Dalla documentazione prodotta dalla Resistente si evince che al momento
della registrazione del dominio flirt4free.it la Ricorrente era stata
costituita come società da oltre un anno con nome identico
al nome a dominio in contestazione, ed il marchio comunitario era stato
depositato da tre mesi.
A ciò si aggiunga che la Ricorrente era licenziataria di
identico marchio già registrato da ben oltre un decennio
negli USA, marchio che aveva da lungo tempo ampia notorietà
mondiale (ed anche in Italia) acquisita attraverso l'omonimo dominio
flirt4free.com.
Una semplice ricerca su internet al momento del passaggio della
titolarità del dominio alla Resistente avrebbe permesso di
verificare sia l'esistenza di una società di nome
flirt4free, sia l'esistenza di un marchio comunitario flirt4free.
Visto il successivo utilizzo del dominio ed il contenuto del sito in
esso posto, non è sostenibile che al momento della
registrazione la Resistente non fosse a conoscenza del fatto che il
dominio in contestazione era identico a quello utilizzato da anni dalla
licenziataria della Ricorrente per i propri servizi su internet.
Al riguardo, la circostanza affermata dalla Resistente secondo cui il
marchio flirt4free al momento della registrazione del dominio da parte
sua, fosse registrato solo negli U.S.A. e non anche in Europa,
è irrilevante ai fini della malafede non solo
perché - come già evidenziato - la
società Resistente si era già costituita ed il
marchio comunitario di cui era licenziataria era già stato
registrato; ma anche perché, in ogni caso,
l'utilizzo del dominio flirt4free.com da parte della sua licenziante a
livello globale ben può essere ritenuto uso di un marchio di
fatto per i paesi nei quali flirt4free non era registrato come marchio.
La Resistente, dunque, era ben consapevole che con la registrazione del
dominio flirt4free.it avrebbe impedito alla Ricorrente di utilizzare
legittimamente tale nome e ne avrebbe danneggiato gli affari con
riferimento al mercato italiano; cosa che poi è poi
regolarmente avvenuta.
La Ricorrente ha infatti dimostrato che la Resistente fa uso del nome a
dominio per consentire attività di terzi (e lucrandone via
pay-per-click attraverso link attivi sul sito che reindirizzano a siti
web concorrenti nello stesso settore in cui opera la Ricorrente) in
diretta concorrenza con la Ricorrente stessa.
Il dominio è stato quindi registrato e viene mantenuto dalla
Macrosten Ltd in malafede, che - ricordiamo - nelle proprie deduzioni
è giunta ad affermare di essere subentrata nella
registrazione del nome a dominio nel 2012, quando essa invece
è stata costituita solo nel 2014.
Risulta pertanto soddisfatto anche il terzo requisito previsto
dall’articolo 3.6, lettera c) del regolamento per far luogo
alla riassegnazione del nome a dominio.
P.Q.M.
Si
dispone la riassegnazione del nome a dominio flirt4free.it alla
Flirt4Free EU Limited società di diritto irlandese con sede
legale in Coliemore House, Coliemore Rd, Dalkey, Dublino, Irlanda.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD
.IT per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 1 giugno 2018
Avv.
Francesca d’Orsi
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