Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
flamco.it
Ricorrente: Flamco B.V. (Mrs. Prudence
Malinki - Safenames Ltd)
Resistente: Prosystem Italia s.r.l.
Collegio (unipersonale): Avv. Cristina
De Marzi
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per
e-mail da C.R.D.D. in data 8 agosto 2007 la Flamco B.V., con sede a Gouda
(Paesi Bassi), Industriestraat 6, c.a.p. 2802 AC, rappresentata dalla sig.ra
Prudence Malinki della Safenames Ltd, presso la cui sede a Milton Keynes
(Buckinghamshire – Regno Unito), Safenames House, Sunrise Parkway, c.a.p.
MK14 6LS si domiciliava, giusta delega in calce al ricorso, introduceva
una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento
per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it" (d'ora in poi Regolamento)
e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi
a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del
nome a dominio "FLAMCO.IT", assegnato alla Prosystem Italia s.r.l. con
sede (indicata dal Ricorrente) in Venezia, Via Friuli Venezia Giulia 15,
c.a.p. 30030.
C.R.D.D., verificata la regolarità
del ricorso e della relativa documentazione, provvedeva alle dovute verifiche,
dalle quali si poteva evincere in particolare:
a) che il dominio FLAMCO.IT
era stato assegnato alla Prosystem Italia s.r.l. dal 2 novembre 2004;
b) che il nome a dominio
era stato sottoposto a contestazione registrata sul database whois del
Registro;
c) che all'indirizzo WWW.FLAMCO.IT
risulta una pagina web in cui si legge la scritta Prosystem Italia – Tecnologie
per l'impiantistica e la possibilità di scegliere tra la lingua
italiana e quella inglese per accedere al sito e consultare le sue pagine
web;
d) che da tale pagina si
accede ad un sito attivo.
Pervenuto l’originale cartaceo
del ricorso ed effettuati i necessari controlli, C.R.D.D. inviava alla
Prosystem Italia s.r.l. comunicazione del ricorso, sia per posta elettronica
all'indirizzo risultante dal database del registro, sia mediante plico
raccomandato con ricevuta di ritorno contenente copia del ricorso e della
documentazione ad esso allegata, con l'invito ad inviare alla C.R.D.D.
le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento. Il plico tuttavia
veniva restituito alla mittente C.R.D.D. in quanto l’indirizzo indicato
nel database del registro risultava inesatto.
L'inizio della procedura
deve quindi considerarsi coincidente con la data nella quale le poste hanno
inutilmente tentato la consegna del plico raccomandato (17 agosto 2007)
e da tale data è quindi decorso il termine di 25 giorni per la presentazione
delle repliche.
Scaduto tale termine,
C.R.D.D. in data 14 settembre 2007 nominava quale esperto la sottoscritta
Avv. Cristina De Marzi, la quale accettava l'incarico il successivo 17
settembre 2007.
Posizione delle parti.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente, nel
proprio ricorso, afferma di essere stata istituita come Flamco da oltre
dieci anni e di aver riscosso notevoli consensi per essere uno dei maggiori
produttori di vasi di espansione e apparecchiature per sistemi a tenuta
per applicazioni di riscaldamento, condizionamento dell'aria e acqua potabile
in tutta Europa.
A tal proposito la Ricorrente
documenta di essere titolare di diversi siti web (flamco.be; flamco.ch;
flamco.co.uk; flamco.com.pt; flamco.com.tw; flamco.dk; flamco.eu; flamco.
Fr; flamco. Ly; flamco.nl; flamco.pl; flamco.pt e flamco.se.) nonché
di aver depositato, a protezione dei nomi scelti per i propri prodotti,
i seguenti marchi:
FLAMCO, marchio comunitario
n. 000284471 depositato il 27 giugno 1996 e registrato il 17 maggio 1999;
FLAMCO, marchio comunitario
n. 000867283 depositato il 3 luglio 1998 e registrato il 5 gennaio 2000;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 833617 depositato il 21 aprile 1962;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 833618 depositato il 21 aprile 1962;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 839608 depositato il 25 settembre 1962;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 1257244 depositato il 30 dicembre 1985;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 1257246 depositato il 30 novembre 1985 e registrato il 28 ottobre
1988;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 1293453 depositato il 20 novembre 1986;
FLAMCO, marchio di Regno
Unito n. 1384254 depositato il 26 maggio 1989 e registrato il 29 giugno
1990;
FLAMCO, marchio di Stati
Uniti per “FLAMCOVENT” n. 1745612 depositato il 2 gennaio 1992 e registrato
il 12 gennaio 1993.
La Ricorrente afferma inoltre
che la Resistente non ha alcun diritto sul nome a dominio oggetto della
presente contestazione. A sostegno di ciò afferma che la Resistente
ha con lei concluso un contratto per la distribuzione dei prodotti Flamco
in Italia e che la Resistente ha acconsentito a registrare il nome
a dominio oggetto della odierna contestazione per conto della Ricorrente,
accettando di trasferirne poi la proprietà a quest'ultima il 1°
settembre 2006. All'atto del trasferimento, il sito web avrebbe dovuto
contenere un collegamento al sito della Resistente. A riprova di ciò
la Ricorrente produce uno scambio di corrispondenza via e-mail con la Resistente.
Tuttavia, la Resistente ha inserito il proprio sito web nel sito “flamco.it”
e si è rifiutata di conferirne la proprietà alla Ricorrente,
come in precedenza concordato e promuovendo la propria azienda mediante
tale sito.
Da ciò la Ricorrente
deduce la malafede da parte della Resistente, che ha deliberatamente trattenuto
il nome a dominio, al fine di creare ostacoli alla sua attività
commerciale ed al fine di ingenerare confusione negli utenti di internet,
considerando anche che la Resistente non è mai stata nota con il
nome di Flamco e non ha mai svolto attività commerciali sotto questo
nome.
Posizione della Resistente.
La Resistente non ha fatto
pervenire nulla entro i termini previsti.
Motivi della decisione.
Identità e confondibilità
del nome.
In base all'art. 3.6, co.
I, lett. a) del Regolamento, affinché si possa riscontrare il requisito
della identità o confondibilità “il nome a dominio deve essere
identico o tale da indurre a confusione rispetto ad un marchio, o altro
segno distintivo aziendale, su cui il Ricorrente vanta diritti, o al proprio
nome e cognome”.
Sotto questo profilo, è
indubbio che il nome a dominio è identico al nome della Ricorrente
e che quindi risulta soddisfatto il primo requisito previsto dal regolamento
per la riassegnazione del nome a dominio.
Malafede del Resistente.
L’art. 3.6, I co.,
lett. c) del Regolamento richiede, ai fini del trasferimento, che il nome
a dominio sia stato registrato e venga usato in mala fede.
Al riguardo, la Ricorrente
afferma che la Resistente “ha un contratto con il Ricorrente per la
distribuzione dei prodotti Flamco in Italia. Il Convenuto ha accettato
di registrare il nome di dominio per conto del Ricorrente e di trasferirne
la proprietà al Ricorrente il 1° settembre 2006.” Per il
Ricorrente, la malafede andrebbe dedotta dal fatto che la Resistente “ha
deliberatamente trattenuto il trasferimento del nome di dominio per interrompere
volutamente le attività commerciali del Ricorrente e ritardare l'eventuale
espansione del sito web italiano. Tutti i tentativi di contattare il Convenuto
non hanno avuto successo e sembra che il Convenuto trattenga la registrazione
del dominio come riscatto in violazione dei termini dell'accordo originale.
L'uso di flamco.it da parte del Resistente è fatto in mala fede,
poiché il Convenuto utilizza il marchio del Ricorrente sul proprio
sito web. Il Convenuto non è stato autorizzato a utilizzare il marchio
del Ricorrente in questo modo sul sito web flamco.it e ciò è
particolarmente fuorviante per il pubblico e inteso a creare confusione.”
La stessa Ricorrente dunque
ha affermato l’esistenza di un contratto fra essa e la Resistente per la
distribuzione dei prodotti Flamco in Italia e che la Resistente ha accettato
di registrare il nome di dominio per conto della Ricorrente con l’impegno
a trasferirne la proprietà a quest'ultima il 1° settembre 2006.
Ciò premesso, è
da escludersi ricorrano i presupposti di malafede previsti dal Regolamento
per procedere alla riassegnazione.
Le procedure di riassegnazione
sono uno strumento predisposto per combattere il cybersquatting, ossia
l’accaparramento illegittimo di nomi a dominio su cui terzi vantino diritti,
e non uno strumento per risolvere controversie relative alla legittimità
dell’uso di marchi altrui, all’adempimento di contratti, o altro.
Per questo motivo, è
richiesto che la malafede del Ricorrente sia provata sussistere non solo
nel momento in cui è introdotta la procedura, ma sin dal momento
della registrazione del nome a dominio, che deve essere effettuata con
la consapevolezza di violare un diritto altrui. La malafede sopravvenuta,
pertanto, non è sufficiente a dar luogo alla riassegnazione del
dominio.
Nel caso di specie, da quanto
esposto dalla stessa Ricorrente emerge che, nel momento in cui la Resistente
ha registrato il nome a dominio flamco.it, essa agiva per conto e con il
beneplacito della Ricorrente. Dunque la società Ricorrente, titolare
di diritti di esclusiva sulla denominazione Flamco, ha acconsentito a che
la Resistente registrasse il nome a dominio oggetto della odierna contestazione.
Solo in seguito, guastatisi
i rapporti commerciali fra le due parti, la Resistente non ha ritenuto
adempiere all’impegno di trasferire la titolarità del dominio alla
Ricorrente, la quale afferma che esso era stato registrato dalla Resistente
in nome proprio ma per conto della Ricorrente stessa.
La malafede nel mantenimento
del nome a dominio è dedotta quindi non ab origine, al momento della
registrazione del dominio, ma dall’inadempimento alle obbligazioni di trasferimento
del nome a dominio, nascenti dal mandato senza rappresentanza conferito
dalla Flamco B.V. alla Prosystem Italia s.r.l.
Dato che la malafede deve
essere provata sussistere sia al momento della registrazione, sia nel mantenimento
del nome a dominio, la circostanza che al momento della registrazione le
Resistente agisse per conto della Ricorrente esclude la malafede iniziale
e quindi la possibilità che il dominio sia riassegnato.
L’accertamento di tale inadempimento
al contratto di mandato (così come quello della violazione dei diritti
di marchio della Flamco B.V., pure dedotta dalla Ricorrente) esula dai
poteri e dalla competenza del Collegio. La procedura di riassegnazione
ha infatti carattere amministrativo, essendo volta ad accertare, nel contraddittorio
delle parti, la rispondenza al vero della dichiarazione resa dall’assegnatario
al momento della registrazione del dominio, secondo la quale la registrazione
del dominio, per quanto a sua conoscenza, non ledeva diritti altrui.
Ogni altra questione,
quale l’inadempimento dell’assegnatario alle obbligazioni nascenti a suo
carico dal mandato senza rappresentanza per la registrazione del dominio,
è di pertinenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
* * *
La mancanza del requisito
della malafede al momento della registrazione esime da ogni ulteriore esame
circa il diritto o titolo della Resistente al nome a dominio in contestazione.
P.Q.M.
Si respinge il ricorso presentato
dalla Flamco B.V. per la riassegnazione del nome a dominio FLAMCO.IT, che
rimane quindi assegnato alla Prosystem Italia s.r.l.
La presente decisione verrà
comunicata al Registro del ccTLD .IT per i provvedimenti di sua competenza,
segnalando al riguardo l’incompletezza dei dati relativi all’indirizzo
dell’attuale assegnatario.
Roma, 28 settembre 2007
Avv. Cristina De Marzi.
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