Procedura di riassegnazione del nome a dominio 
FITCISL.IT

Ricorrente: Fit – Cisl Federazione Italiana Trasporti
Resistente: ing. Magdy Reda
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna

Svolgimento della procedura

Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 ottobre 2009, la Fit – Cisl Federazione Italiana Trasporti, con sede in Roma, Via Antonio Musa 4, c.a.p. 00161, in persona del suo legale rappresentante sig. Claudio Claudiani, introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a dominio fitcisl.it, registrato dall’ing. Magdy Reda.

Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
  • a) che il dominio fitcisl.it era stato creato l’8 agosto 2003 ed era registrato a nome del sig. Magdy Reda;
  • b) che il nome a dominio era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore “challenged”;
  • c) che digitando l’indirizzo http://www.fitcisl.it si giungeva ad un sito web piuttosto articolato, la cui home page conteneva in alto la scritta Fit–Cisl Federazione Italiana Trasporti con relativo logo, al centro l’indicazione di una serie di notizie ed eventi legati al sindacato FIT-CISL e all’ENAV. Seguendo i relativi link si giungeva alle relative pagine contenenti le notizie; tutte le pagine riportavano in alto la scritta ed il logo Fit-Cisl.
Effettuate le prescritte comunicazioni al Registro e ricevuto in data 29 ottobre 2009 il ricorso e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro 25 giorni dal ricevimento.

Il sig. Magdy Reda riceveva il plico raccomandato il 4 novembre 2009; pertanto C.R.D.D. comunicava per e-mail alle parti la suddetta data quale data di inizio della procedura.

Il 28 novembre 2009 il Resistente inviava via e-mail repliche con allegata documentazione, che C.R.D.D. provvedeva a girare al Ricorrente. In data 30 novembre 2009 arrivava anche l’originale cartaceo delle predette repliche.

Il 2 dicembre 2009 C.R.D.D. nominava quale esperto il sottoscritto avv. Nicola Adragna, il quale il successivo 4 dicembre accettava l'incarico.
 
Allegazioni della Ricorrente.

La Ricorrente espone che la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori) è un sindacato confederale nato nel 1950, che comprende al suo interno diverse federazioni di categoria, tra le quali la FIT – Federazione Italiana Trasporti.

Essa afferma di aver affidato al sig. Magdy Reda, ingegnere dell’ENAV ed iscritto alla Fit Cisl, una serie di incarichi (tra i quali la predisposizione e gestione del sito internet fitcisl.it, la supervisione del sistema informatico della sede nazionale della Fit Cisl, nonché quello di responsabile per l’informatica), che sono stati poi revocati il successivo 7 agosto 2009. La Ricorrente afferma inoltre che, a seguito della predetta revoca, il sig. Reda non le ha restituito il nome a dominio in contestazione, provvedendo invece a cancellare dal sito fitcisl.it i precedenti contenuti ed a mantenere soltanto quelli riguardanti la Federazione Italiana Trasporti dedicati all’assistenza al volo ed al personale che vi lavora.

La Ricorrente deduce inoltre che soltanto a seguito di ricerche effettuate presso il Registro ha appreso che il nome a dominio in contestazione non era stato fin dall’origine registrato a suo nome, ma a nome del sig. Reda e che è stata costretta a creare un sito provvisorio corrispondente al nome a dominio fit.cisl.it, visto che vani sono stati i tentativi per riottenere il nome a dominio.

La Ricorrente infine individua la malafede del Resistente:
  • 1)    nel fatto che quest’ultimo ha registrato il nome a dominio in contestazione pur essendo perfettamente cosciente che titolare avrebbe dovuto esserne la Fit Cisl;
  • 2)    nel fatto che il Resistente ha registrato a suo nome anche il nome a dominio skycisl.it., digitando il quale si viene reindirizzati sul sito fitcisl.it, oggetto della odierna contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.

Posizione del Resistente.

Il Resistente, nella propria replica, afferma che dallo Statuto della Ricorrente emerge che la denominazione della stessa è “Federazione Italiana Trasporti (FIT)” e non “FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti”, come indicato dalla Ricorrente prima nell’opposizione, poi nel ricorso. Non esistendo quindi un soggetto giuridico denominato FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti, l’opposizione sarebbe inesistente, con la conseguenza che il ricorso sarebbe inammissibile per mancata presentazione dell’opposizione.

Per gli stessi motivi (ossia per l’inesistenza del soggetto giuridico indicato come ricorrente), anche il ricorso sarebbe inesistente, così come non sussisterebbe alcun diritto della Ricorrente sul nome a dominio in contestazione (fitcisl.it), essendone la denominazione unicamente “FIT”.

Il Resistente sostiene poi di far parte della FIT e di esserne un rappresentante sindacale aziendale dal 4 dicembre 2000, data della sua assunzione in Enav s.p.a. Il Resistente riferisce che a  quel tempo la FIT aveva il proprio sito all’indirizzo www.fit.cisl.it e che, insieme agli allora segretari nazionali della FIT, aveva realizzato un sito dedicato all’assistenza al volo all’indirizzo skycisl.it. Aveva inoltre acquistato anche altri domini, tra cui fitcisl.it, previo assenso del segretario generale della Fit Cisl, sig. Claudio Claudiani.

Il Resistente narra che, a causa di contrasti interni alla FIT stessa, il percorso iniziato riceveva un brusco arresto che durava tre anni, nel corso dei quali skycisl.it veniva aggiornato con nuovi contenuti e nuove tecnologie web e fitcisl.it veniva utilizzato come redirect al sito del Trasporto Aereo.

Nel 2006, in concomitanza con la elezione del nuovo segretario amministrativo, al Resistente venivano affidati diversi incarichi, tra i quali quello di rinnovare il sito nazionale. Nel 2008 il nuovo sito veniva pubblicato in prova all’indirizzo fitcisl.it, ove, nel frattempo, c’era una pagina di lavori in corso con un link al sito fit.cisl.it.

Per quanto attiene alla malafede nella registrazione del nome a dominio il Resistente  afferma che il Ricorrente era perfettamente conscio della situazione gestionale e proprietaria del sito, in quanto lo stesso segretario generale ne aveva a suo tempo autorizzato l’acquisto. Riguardo invece alla malafede nel mantenimento del nome a dominio, il Resistente afferma che a seguito della revoca degli incarichi a lui affidati ed al lancio nel settembre del 2009 del nuovo sito all’indirizzo fit.cisl.it, egli avrebbe limitato i contenuti del sito fitcisl.it a quelli relativi all’assistenza al volo al fine di evitare confusione negli utenti circa la presenza sul web di due siti nazionali.

Il Resistente afferma infine che la Ricorrente non ha subito alcun danno alla sua immagine, in quanto i proventi morali e materiali dell’attività sindacale sono stati sempre percepiti da quest’ultima, non avendo il Ricorrente ricevuto alcun compenso per l’attività svolta a favore della FIT.

Motivi della decisione

1. Sulla validità dell’opposizione e sulla ammissibilità del ricorso.

In via preliminare, è da esaminarsi la eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto dichiarato nella opposizione e nel ricorso stesso, l’ente che ha proposto la contestazione non si chiamerebbe “FIT CISL - Federazione Italiana Trasporti”, bensì semplicemente “Federazione Italiana Trasporti (FIT)”.

L’eccezione è infondata. E’ infatti ritenuto dalla giurisprudenza, nei casi in cui sia parte una persona giuridica, che “tanto l’inesatta ed incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l’errata o l’omessa individuazione del legale rappresentante di essa incidono sulla validità dell’atto soltanto ove le stesse si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione”; con la conseguenza che l’invalidità dell’atto è esclusa nel caso in cui il giudicante “ritenga di poter individuare la persona giuridica, nonostante l’errore di nome, attraverso gli atti processuali collegati all’atto” (da ultimo, Cass., sez. II, 28-05-2009, n. 12655).

Nel caso di specie, non ci sono dubbi sulla identificazione del soggetto che ha presentato l’opposizione ed il ricorso per la riassegnazione del dominio. Il Resistente non contesta che il sig. Claudio Claudiani, che ha sottoscritto l’opposizione ed il ricorso dichiarandosi legale rappresentante della FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti, sia in effetti il legale rappresentante della Federazione Italiana Trasporti (FIT). Inoltre, nella sua memoria il Resistente produce lettere che egli riferisce chiaramente alla Ricorrente (in molti casi sottoscritte dallo stesso Claudio Claudiani), nella cui carta da lettera si legge il logo FIT CISL in alto a sinistra, ed in calce indirizzo, numeri di telefono e di fax, e codice fiscale della Federazione Italiana Trasporti.

Oltre a ciò, dallo stesso statuto prodotto dal Resistente si evince che il sindacato Ricorrente è stato costituito nel 1977 dai sindacati e dalle federazioni dei trasporti della CISL, confluiti nel 1985 “in un’unica federazione dei lavoratori dei trasporti della CISL”, sino all’ultimo statuto approvato al congresso nazionale del 5-8 maggio 2009 (prodotto dal resistente). E tanto è stretto il collegamento con la CISL che le norme dello statuto di quest’ultimo prevalgono automaticamente su quello dello statuto della FIT.

Non v’è quindi dubbio che, al di là della lieve differenza di denominazione riportata nel ricorso e nell’opposizione, la Ricorrente sia la Federazione Italiana Trasporti (FIT), organizzazione sindacale affiliata alla CISL, cui lo stesso Resistente dichiara essere iscritto fin dal 2000, e che essa sia comunemente conosciuta come FIT-CISL.

Pertanto, sia l’opposizione che il ricorso sono del tutto validi ed ammissibili.

2. Identità e confondibilità del nome a dominio.

Dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti si evince che la ricorrente è comunemente conosciuta come FIT-CISL. Tale denominazione compare, come visto, nella carta intestata di tutte le comunicazioni provenienti dalla Ricorrente prodotte dal Resistente (oltre una decina) dal 2003 al 2009. La medesima denominazione compare anche nei siti web della FIT, ivi compreso quello collocato nel dominio di terzo livello del FIT del dominio cisl.it, ove, all’indirizzo http://www.fit.cisl.it compariva sin dal gennaio 2001 (come documentato dallo stesso Resistente) la scritta FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti. Infine, anche una ricerca sui motori di ricerca in Internet rivela che gli organi di informazione utilizzano comunemente la sigla FIT-CISL per indicare il suddetto sindacato.

E’ provato quindi che il sindacato Ricorrente è noto e conosciuto come FIT-CISL. Il nome a dominio fitcisl.it è sostanzialmente identico a tale denominazione, e come tale è atto ad indurre confusione nell’utenza internet.

Risulta pertanto soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.

3. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.

Per quanto riguarda il proprio diritto o titolo al nome a dominio in contestazione, il Resistente ritiene che questi gli derivi dal fatto di essere iscritto al sindacato e di essere un rappresentante aziendale della FIT all’interno dell’azienda in cui lavora. Espone poi di essere stato incaricato nel 2003 dallo stesso attuale segretario della FIT Claudio Claudiani di occuparsi dell’acquisto in nome proprio di alcuni domini (fra cui quello in contestazione) e di gestirne i relativi siti web; siti web sui quali – continua il Resistente – continuerebbe a fare opera di proselitismo per il sindacato.

Da tale attività conseguirebbe che egli “resta conosciuto come associazione con il nome a dominio registrato “fitcisl.it”, anche se non ha registrato il relativo marchio”, e che “del nome a dominio sta facendo un uso legittimo non commerciale senza l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne alcun diritto, ma anzi aumentandone il prestigio presso i lavoratori ed i naviganti in genere”.

Le due circostanze dedotte, se sussistenti, costituirebbero elementi dai quali il Regolamento fa discendere la presunzione di un titolo del Resistente al nome a dominio contestato (art. 3.6, ultimo comma, lett. b) e c)).

Ritiene però il Collegio di non poter seguire la prospettazione del Resistente.

In punto di fatto, è da premettere che, attualmente, chi accede al sito posto nel dominio fitcisl.it si trova di fronte ad una pagina web piuttosto articolata, in cui in alto a sinistra spicca la scritta FIT-CISL Federazione italiani trasporti. Nella colonna sottostante a tale indicazione vi sono una serie di links, i primi 4 dei quali, con maggior rilevanza dei seguenti, sono denominati “La FIT-CISL sas assistenza al volo”, La sede ed i contatti”, “Il contratto”, “La CISL confederale”. Segue la maschera di accesso all’area iscritti ed una ulteriore serie di links. Nello spazio centrale della pagina sono riportate una serie di notizie di carattere sindacale, relative a Fit-Cisl, Enav, Enac, ed in genere al settore aereo. Le suddette notizie sono tutte recentissime, segno che il sito è costantemente mantenuto aggiornato. La colonna di destra riporta un motore di ricerca interno del sito e vari links a notizie relative all’attività sindacale comunitaria e regionale. Alla fine della pagina, un riquadro spiega cosa sia la FIT-CISL, con l’indicazione dell’indirizzo e dei recapiti telefonici. La ricca pagina web si chiude con la scritta, in caratteri molto piccoli: “Engineering - Magdy Reda”, che collega ad una pagina con il curriculum del Resistente.

Ad un qualsiasi utente la pagina appare come quella del sito ufficiale del sindacato FIT-CISL. La circostanza che in fondo alla pagina compaia la scritta “Engineering - Magdy Reda” non vale certo a far ritenere che il visitatore conosca il Resistente Magdy Reda con il nome di FIT-CISL. Andando di contrario avviso, dovrebbe ritenersi che i webmaster che realizzano pagine web e lo indicano in calce alle stesse, debbano ritenersi conosciuti con tutti i nomi dei domini in cui i siti sono ospitati, e di conseguenza, ex art. 3.6, ultimo comma, lett. b), abbiano diritti o titoli su tutti i nomi a dominio su cui sono ospitati i siti da loro progettati; il che è assurdo.

Né ricorre la circostanza prevista dall’art. 3.6, ultimo comma, lett. c), in quanto non può ritenersi che il Resistente stia facendo un uso legittimo del dominio. Risulta dalla stessa documentazione prodotta dal Resistente che egli è stato autorizzato nel maggio 2003 alla gestione del dominio nell’ambito delle proprie attività sindacali svolte per la Fit-Cisl ed autorizzato ad usare il relativo logo sul sito. Il mese successivo gli è stata affidata la supervisione del sistema informatico della FIT-CISL e la gestione del sito web nazionale.

Tali incarichi sono stati revocati al Resistente in data 7 agosto 2009. Tuttavia, il Resistente ha continuato a gestire il sito ed il dominio, che attualmente, pur presentandosi esteriormente all’utenza come sito della FIT-CISL ed utilizzandone il logo, è significativamente diverso nell’impostazione e nei contenuti dal sito ufficiale gestito dalla FIT-CISL sul dominio fitcisl.org a lei intestato.

E’ quindi da escludersi che l’uso del dominio per ospitare un sito FIT-CISL parallelo a quello ufficiale senza averne più l’autorizzazione possa ritenersi uso legittimo non commerciale del dominio ai sensi dell’art. 3.6, ultimo comma, lett. c.

Non si ritiene quindi che il Resistente abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio fitcisl.it.

4. Malafede del Resistente.

L’art. 3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che, se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede. Si tratta di circostanze provate sulle quali si forma una presunzione juris et de jure di registrazione e mantenimento del dominio in malafede. Fra queste, la circostanza sub e), ossia che “il nome a dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”. L’esistenza di tale circostanza è stata dedotta dalla ricorrente quale elemento a riprova della malafede del Resistente.

Per contrastare tale deduzione, il Resistente ha affermato e provato di essere attualmente rappresentante sindacale della FIT presso il suo datore di lavoro (attestazione su carta intestata FIT-CISL del 2 marzo 2009) ed ha dichiarato di esserlo sin dal 2000.

Tuttavia, tale fatto non appare idoneo a inficiare la presunzione indotta dall’art. 3.7, lett. e) del Regolamento. La norma richiede infatti la dimostrazione di un collegamento fra il titolare del nome a dominio ed il nome a dominio registrato, mentre quello che dichiara il Resistente non è un collegamento fra lui ed il nome a dominio registrato, bensì fra lui ed il Ricorrente che assume essere titolare del diritto sul nome stesso. Il che è cosa ben diversa.

D’altra parte, anche volendo ammettere – contro la lettera del regolamento - che il collegamento richiesto dall’art. 3.8, lett. e) non sia fra nome del registrante e nome a dominio, ma fra registrante ed ente avente diritto al relativo nome, la deduzione del resistente non sarebbe comunque fondata, in quanto tale collegamento non avrebbe qualificazione giuridica tale da renderlo rilevante.

Andando di contrario avviso (ed ammettendo quindi che qualunque iscritto al sindacato possa registrarne legittimamente il nome come dominio Internet) si arriverebbe all’assurdo che chiunque faccia parte di un’associazione o abbia una quota di una società, possa vantare diritti sul nome a dominio dell’associazione o della società stessa; il che è inconcepibile. Portando il discorso alle estreme conseguenze, se ciò fosse corretto, sarebbe sufficiente acquistare in borsa un’azione sola di una società quotata, per ritenersi legittimati a registrare un nome a dominio corrispondente al nome della società stessa.

A ciò si aggiunga che, come già esposto in precedenza, il Resistente utilizza il dominio per ospitarvi un sito parallelo che, pur apparendo all’utente internet come il sito ufficiale della FIT-CISL, in realtà si discosta nei contenuti da quello ufficiale gestito dal sindacato ed in linea all’indirizzo http://www.fitcisl.org. E ciò nonostante la FIT-CISL abbia diffidato il Resistente da tale utilizzo e dalla modifica dei contenuti originali del sito, ed abbia richiesto ripetutamente la restituzione della titolarità del dominio registrato dal Resistente in nome proprio ma per conto della FIT-CISL. Quanto sopra costituisce un mantenimento del nome a dominio in malafede; e la circostanza che al contempo il Resistente, tramite il suo avvocato, abbia nel frattempo avanzato una serie di rivendicazioni economiche per l’attività svolta dal giugno 2003 all’agosto 2009 come supervisore del sistema informatico, induce a ritenere che il mantenimento del dominio e del sito parallelo a quello ufficiale sia strumentale a tali rivendicazioni, e come tale non in buona fede.

Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6, I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.

P.Q.M.

Si dispone la riassegnazione del nome a dominio fitcisl.it alla FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti, con sede in Roma, Via Antonio Musa 4.

La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.

Roma, 16 dicembre 2009                                                                    
         
Avv. Nicola Adragna




 
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