Procedura
di riassegnazione del nome a dominio
FITCISL.IT
Ricorrente: Fit – Cisl Federazione Italiana Trasporti
Resistente: ing. Magdy Reda
Collegio (unipersonale): avv. Nicola Adragna
Svolgimento della procedura
Con ricorso ricevuto per e-mail da C.R.D.D. il 27 ottobre 2009, la Fit
– Cisl Federazione Italiana Trasporti, con sede in Roma, Via
Antonio Musa 4, c.a.p. 00161, in persona del suo legale rappresentante
sig. Claudio Claudiani, introduceva una procedura di riassegnazione ai
sensi dell'art. 3.1 del Regolamento per la risoluzione delle dispute
nel ccTLD "it” (d'ora in poi Regolamento) e dell'art. 5.6 del
Regolamento per l'assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del
ccTLD "it" per ottenere il trasferimento in suo favore del nome a
dominio fitcisl.it, registrato dall’ing. Magdy Reda.
Ricevuto il ricorso e verificatane la regolarità, C.R.D.D. effettuava i dovuti controlli dai quali risultava:
- a) che il dominio fitcisl.it era stato creato l’8 agosto 2003 ed era registrato a nome del sig. Magdy Reda;
- b) che il nome a dominio
era stato sottoposto ad opposizione e che la stessa era stata
registrata sul whois del Registro nel quale risultava il valore
“challenged”;
- c) che digitando
l’indirizzo http://www.fitcisl.it si giungeva ad un sito web
piuttosto articolato, la cui home page conteneva in alto la scritta
Fit–Cisl Federazione Italiana Trasporti con relativo logo, al
centro l’indicazione di una serie di notizie ed eventi legati al
sindacato FIT-CISL e all’ENAV. Seguendo i relativi link si
giungeva alle relative pagine contenenti le notizie; tutte le pagine
riportavano in alto la scritta ed il logo Fit-Cisl.
Effettuate le prescritte
comunicazioni al Registro e ricevuto in data 29 ottobre 2009 il ricorso
e la documentazione per posta, C.R.D.D. inviava il tutto al Resistente
per raccomandata a.r all’indirizzo risultante dal database del
Registro, con l'invito ad inviare a C.R.D.D. le proprie repliche entro
25 giorni dal ricevimento.
Il sig. Magdy Reda riceveva il plico raccomandato il 4 novembre 2009;
pertanto C.R.D.D. comunicava per e-mail alle parti la suddetta data
quale data di inizio della procedura.
Il 28 novembre 2009 il Resistente inviava via e-mail repliche con
allegata documentazione, che C.R.D.D. provvedeva a girare al
Ricorrente. In data 30 novembre 2009 arrivava anche l’originale
cartaceo delle predette repliche.
Il 2 dicembre 2009 C.R.D.D. nominava quale esperto il sottoscritto avv.
Nicola Adragna, il quale il successivo 4 dicembre accettava l'incarico.
Allegazioni della Ricorrente.
La Ricorrente espone che la CISL (Confederazione Italiana Sindacati
Lavoratori) è un sindacato confederale nato nel 1950, che
comprende al suo interno diverse federazioni di categoria, tra le quali
la FIT – Federazione Italiana Trasporti.
Essa afferma di aver affidato al sig. Magdy Reda, ingegnere
dell’ENAV ed iscritto alla Fit Cisl, una serie di incarichi (tra
i quali la predisposizione e gestione del sito internet fitcisl.it, la
supervisione del sistema informatico della sede nazionale della Fit
Cisl, nonché quello di responsabile per l’informatica),
che sono stati poi revocati il successivo 7 agosto 2009. La Ricorrente
afferma inoltre che, a seguito della predetta revoca, il sig. Reda non
le ha restituito il nome a dominio in contestazione, provvedendo invece
a cancellare dal sito fitcisl.it i precedenti contenuti ed a mantenere
soltanto quelli riguardanti la Federazione Italiana Trasporti dedicati
all’assistenza al volo ed al personale che vi lavora.
La Ricorrente deduce inoltre che soltanto a seguito di ricerche
effettuate presso il Registro ha appreso che il nome a dominio in
contestazione non era stato fin dall’origine registrato a suo
nome, ma a nome del sig. Reda e che è stata costretta a creare
un sito provvisorio corrispondente al nome a dominio fit.cisl.it, visto
che vani sono stati i tentativi per riottenere il nome a dominio.
La Ricorrente infine individua la malafede del Resistente:
- 1) nel
fatto che quest’ultimo ha registrato il nome a dominio in
contestazione pur essendo perfettamente cosciente che titolare avrebbe
dovuto esserne la Fit Cisl;
- 2) nel
fatto che il Resistente ha registrato a suo nome anche il nome a
dominio skycisl.it., digitando il quale si viene reindirizzati sul sito
fitcisl.it, oggetto della odierna contestazione.
Conclude pertanto chiedendo la riassegnazione del nome a dominio.
Posizione del Resistente.
Il Resistente, nella propria replica, afferma che dallo Statuto della
Ricorrente emerge che la denominazione della stessa è
“Federazione Italiana Trasporti (FIT)” e non
“FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti”, come indicato
dalla Ricorrente prima nell’opposizione, poi nel ricorso. Non
esistendo quindi un soggetto giuridico denominato FIT-CISL -
Federazione Italiana Trasporti, l’opposizione sarebbe
inesistente, con la conseguenza che il ricorso sarebbe inammissibile
per mancata presentazione dell’opposizione.
Per gli stessi motivi (ossia per l’inesistenza del soggetto
giuridico indicato come ricorrente), anche il ricorso sarebbe
inesistente, così come non sussisterebbe alcun diritto della
Ricorrente sul nome a dominio in contestazione (fitcisl.it), essendone
la denominazione unicamente “FIT”.
Il Resistente sostiene poi di far parte della FIT e di esserne un
rappresentante sindacale aziendale dal 4 dicembre 2000, data della sua
assunzione in Enav s.p.a. Il Resistente riferisce che a quel
tempo la FIT aveva il proprio sito all’indirizzo www.fit.cisl.it
e che, insieme agli allora segretari nazionali della FIT, aveva
realizzato un sito dedicato all’assistenza al volo
all’indirizzo skycisl.it. Aveva inoltre acquistato anche altri
domini, tra cui fitcisl.it, previo assenso del segretario generale
della Fit Cisl, sig. Claudio Claudiani.
Il Resistente narra che, a causa di contrasti interni alla FIT stessa,
il percorso iniziato riceveva un brusco arresto che durava tre anni,
nel corso dei quali skycisl.it veniva aggiornato con nuovi contenuti e
nuove tecnologie web e fitcisl.it veniva utilizzato come redirect al
sito del Trasporto Aereo.
Nel 2006, in concomitanza con la elezione del nuovo segretario
amministrativo, al Resistente venivano affidati diversi incarichi, tra
i quali quello di rinnovare il sito nazionale. Nel 2008 il nuovo sito
veniva pubblicato in prova all’indirizzo fitcisl.it, ove, nel
frattempo, c’era una pagina di lavori in corso con un link al
sito fit.cisl.it.
Per quanto attiene alla malafede nella registrazione del nome a dominio
il Resistente afferma che il Ricorrente era perfettamente conscio
della situazione gestionale e proprietaria del sito, in quanto lo
stesso segretario generale ne aveva a suo tempo autorizzato
l’acquisto. Riguardo invece alla malafede nel mantenimento del
nome a dominio, il Resistente afferma che a seguito della revoca degli
incarichi a lui affidati ed al lancio nel settembre del 2009 del nuovo
sito all’indirizzo fit.cisl.it, egli avrebbe limitato i contenuti
del sito fitcisl.it a quelli relativi all’assistenza al volo al
fine di evitare confusione negli utenti circa la presenza sul web di
due siti nazionali.
Il Resistente afferma infine che la Ricorrente non ha subito alcun
danno alla sua immagine, in quanto i proventi morali e materiali
dell’attività sindacale sono stati sempre percepiti da
quest’ultima, non avendo il Ricorrente ricevuto alcun compenso
per l’attività svolta a favore della FIT.
Motivi della decisione
1. Sulla validità dell’opposizione e sulla ammissibilità del ricorso.
In via preliminare, è da esaminarsi la eccezione preliminare di
inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto
dichiarato nella opposizione e nel ricorso stesso, l’ente che ha
proposto la contestazione non si chiamerebbe “FIT CISL -
Federazione Italiana Trasporti”, bensì semplicemente
“Federazione Italiana Trasporti (FIT)”.
L’eccezione è infondata. E’ infatti ritenuto dalla
giurisprudenza, nei casi in cui sia parte una persona giuridica, che
“tanto l’inesatta ed
incompleta indicazione della sua denominazione, quanto l’errata o
l’omessa individuazione del legale rappresentante di essa
incidono sulla validità dell’atto soltanto ove le stesse
si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione”; con la conseguenza che l’invalidità dell’atto è esclusa nel caso in cui il giudicante “ritenga
di poter individuare la persona giuridica, nonostante l’errore di
nome, attraverso gli atti processuali collegati all’atto” (da ultimo, Cass., sez. II, 28-05-2009, n. 12655).
Nel caso di specie, non ci sono dubbi sulla identificazione del
soggetto che ha presentato l’opposizione ed il ricorso per la
riassegnazione del dominio. Il Resistente non contesta che il sig.
Claudio Claudiani, che ha sottoscritto l’opposizione ed il
ricorso dichiarandosi legale rappresentante della FIT-CISL - Federazione Italiana Trasporti, sia in effetti il legale rappresentante della Federazione Italiana Trasporti (FIT).
Inoltre, nella sua memoria il Resistente produce lettere che egli
riferisce chiaramente alla Ricorrente (in molti casi sottoscritte dallo
stesso Claudio Claudiani), nella cui carta da lettera si legge il logo
FIT CISL in alto a sinistra, ed in calce indirizzo, numeri di telefono
e di fax, e codice fiscale della Federazione Italiana Trasporti.
Oltre a ciò, dallo stesso statuto prodotto dal Resistente si
evince che il sindacato Ricorrente è stato costituito nel 1977
dai sindacati e dalle federazioni dei trasporti della CISL, confluiti
nel 1985 “in un’unica federazione dei lavoratori dei trasporti della CISL”,
sino all’ultimo statuto approvato al congresso nazionale del 5-8
maggio 2009 (prodotto dal resistente). E tanto è stretto il
collegamento con la CISL che le norme dello statuto di
quest’ultimo prevalgono automaticamente su quello dello statuto
della FIT.
Non v’è quindi dubbio che, al di là della lieve
differenza di denominazione riportata nel ricorso e
nell’opposizione, la Ricorrente sia la Federazione Italiana
Trasporti (FIT), organizzazione sindacale affiliata alla CISL, cui lo
stesso Resistente dichiara essere iscritto fin dal 2000, e che essa sia
comunemente conosciuta come FIT-CISL.
Pertanto, sia l’opposizione che il ricorso sono del tutto validi ed ammissibili.
2. Identità e confondibilità del nome a dominio.
Dalla documentazione prodotta in atti da entrambe le parti si evince
che la ricorrente è comunemente conosciuta come FIT-CISL. Tale
denominazione compare, come visto, nella carta intestata di tutte le
comunicazioni provenienti dalla Ricorrente prodotte dal Resistente
(oltre una decina) dal 2003 al 2009. La medesima denominazione compare
anche nei siti web della FIT, ivi compreso quello collocato nel dominio
di terzo livello del FIT del dominio cisl.it, ove, all’indirizzo
http://www.fit.cisl.it compariva sin dal gennaio 2001 (come documentato
dallo stesso Resistente) la scritta FIT-CISL - Federazione Italiana
Trasporti. Infine, anche una ricerca sui motori di ricerca in Internet
rivela che gli organi di informazione utilizzano comunemente la sigla
FIT-CISL per indicare il suddetto sindacato.
E’ provato quindi che il sindacato Ricorrente è noto e
conosciuto come FIT-CISL. Il nome a dominio fitcisl.it è
sostanzialmente identico a tale denominazione, e come tale è
atto ad indurre confusione nell’utenza internet.
Risulta pertanto soddisfatto il primo requisito previsto dal Regolamento per la riassegnazione del nome a dominio.
3. Diritto o titolo del Resistente al nome a dominio in contestazione.
Per quanto riguarda il proprio diritto o titolo al nome a dominio in
contestazione, il Resistente ritiene che questi gli derivi dal fatto di
essere iscritto al sindacato e di essere un rappresentante aziendale
della FIT all’interno dell’azienda in cui lavora. Espone
poi di essere stato incaricato nel 2003 dallo stesso attuale segretario
della FIT Claudio Claudiani di occuparsi dell’acquisto in nome
proprio di alcuni domini (fra cui quello in contestazione) e di
gestirne i relativi siti web; siti web sui quali – continua il
Resistente – continuerebbe a fare opera di proselitismo per il
sindacato.
Da tale attività conseguirebbe che egli “resta
conosciuto come associazione con il nome a dominio registrato
“fitcisl.it”, anche se non ha registrato il relativo marchio”, e che “del
nome a dominio sta facendo un uso legittimo non commerciale senza
l’intento di sviare la clientela della Ricorrente o di violarne
alcun diritto, ma anzi aumentandone il prestigio presso i lavoratori ed
i naviganti in genere”.
Le due circostanze dedotte, se sussistenti, costituirebbero elementi
dai quali il Regolamento fa discendere la presunzione di un titolo del
Resistente al nome a dominio contestato (art. 3.6, ultimo comma, lett.
b) e c)).
Ritiene però il Collegio di non poter seguire la prospettazione del Resistente.
In punto di fatto, è da premettere che, attualmente, chi accede
al sito posto nel dominio fitcisl.it si trova di fronte ad una pagina
web piuttosto articolata, in cui in alto a sinistra spicca la scritta
FIT-CISL Federazione italiani trasporti. Nella colonna sottostante a
tale indicazione vi sono una serie di links, i primi 4 dei quali, con
maggior rilevanza dei seguenti, sono denominati “La FIT-CISL sas
assistenza al volo”, La sede ed i contatti”, “Il
contratto”, “La CISL confederale”. Segue la maschera
di accesso all’area iscritti ed una ulteriore serie di links.
Nello spazio centrale della pagina sono riportate una serie di notizie
di carattere sindacale, relative a Fit-Cisl, Enav, Enac, ed in genere
al settore aereo. Le suddette notizie sono tutte recentissime, segno
che il sito è costantemente mantenuto aggiornato. La colonna di
destra riporta un motore di ricerca interno del sito e vari links a
notizie relative all’attività sindacale comunitaria e
regionale. Alla fine della pagina, un riquadro spiega cosa sia la
FIT-CISL, con l’indicazione dell’indirizzo e dei recapiti
telefonici. La ricca pagina web si chiude con la scritta, in caratteri
molto piccoli: “Engineering - Magdy Reda”, che collega ad una pagina con il curriculum del Resistente.
Ad un qualsiasi utente la pagina appare come quella del sito ufficiale
del sindacato FIT-CISL. La circostanza che in fondo alla pagina compaia
la scritta “Engineering - Magdy Reda” non vale certo a far
ritenere che il visitatore conosca il Resistente Magdy Reda con il nome
di FIT-CISL. Andando di contrario avviso, dovrebbe ritenersi che i
webmaster che realizzano pagine web e lo indicano in calce alle stesse,
debbano ritenersi conosciuti con tutti i nomi dei domini in cui i siti
sono ospitati, e di conseguenza, ex art. 3.6, ultimo comma, lett. b),
abbiano diritti o titoli su tutti i nomi a dominio su cui sono ospitati
i siti da loro progettati; il che è assurdo.
Né ricorre la circostanza prevista dall’art. 3.6, ultimo
comma, lett. c), in quanto non può ritenersi che il Resistente
stia facendo un uso legittimo del dominio. Risulta dalla stessa
documentazione prodotta dal Resistente che egli è stato
autorizzato nel maggio 2003 alla gestione del dominio nell’ambito
delle proprie attività sindacali svolte per la Fit-Cisl ed
autorizzato ad usare il relativo logo sul sito. Il mese successivo gli
è stata affidata la supervisione del sistema informatico della
FIT-CISL e la gestione del sito web nazionale.
Tali incarichi sono stati revocati al Resistente in data 7 agosto 2009.
Tuttavia, il Resistente ha continuato a gestire il sito ed il dominio,
che attualmente, pur presentandosi esteriormente all’utenza come
sito della FIT-CISL ed utilizzandone il logo, è
significativamente diverso nell’impostazione e nei contenuti dal
sito ufficiale gestito dalla FIT-CISL sul dominio fitcisl.org a lei
intestato.
E’ quindi da escludersi che l’uso del dominio per ospitare
un sito FIT-CISL parallelo a quello ufficiale senza averne più
l’autorizzazione possa ritenersi uso legittimo non commerciale
del dominio ai sensi dell’art. 3.6, ultimo comma, lett. c.
Non si ritiene quindi che il Resistente abbia alcun diritto o titolo al nome a dominio fitcisl.it.
4. Malafede del Resistente.
L’art. 3.7 del Regolamento prevede una serie di circostanze che,
se dimostrate, sono ritenute prova della registrazione e dell’uso
del dominio in malafede. Si tratta di circostanze provate sulle quali
si forma una presunzione juris et de jure di registrazione e
mantenimento del dominio in malafede. Fra queste, la circostanza sub
e), ossia che “il nome a
dominio sia un nome proprio, ovvero un nome di ente pubblico o privato
per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato”.
L’esistenza di tale circostanza è stata dedotta dalla
ricorrente quale elemento a riprova della malafede del Resistente.
Per contrastare tale deduzione, il Resistente ha affermato e provato di
essere attualmente rappresentante sindacale della FIT presso il suo
datore di lavoro (attestazione su carta intestata FIT-CISL del 2 marzo
2009) ed ha dichiarato di esserlo sin dal 2000.
Tuttavia, tale fatto non appare idoneo a inficiare la presunzione
indotta dall’art. 3.7, lett. e) del Regolamento. La norma
richiede infatti la dimostrazione di un collegamento fra il titolare
del nome a dominio ed il nome a dominio registrato, mentre quello che
dichiara il Resistente non è un collegamento fra lui ed il nome
a dominio registrato, bensì fra lui ed il Ricorrente che assume
essere titolare del diritto sul nome stesso. Il che è cosa ben
diversa.
D’altra parte, anche volendo ammettere – contro la lettera
del regolamento - che il collegamento richiesto dall’art. 3.8,
lett. e) non sia fra nome del registrante e nome a dominio, ma fra
registrante ed ente avente diritto al relativo nome, la deduzione del
resistente non sarebbe comunque fondata, in quanto tale collegamento
non avrebbe qualificazione giuridica tale da renderlo rilevante.
Andando di contrario avviso (ed ammettendo quindi che qualunque
iscritto al sindacato possa registrarne legittimamente il nome come
dominio Internet) si arriverebbe all’assurdo che chiunque faccia
parte di un’associazione o abbia una quota di una società,
possa vantare diritti sul nome a dominio dell’associazione o
della società stessa; il che è inconcepibile. Portando il
discorso alle estreme conseguenze, se ciò fosse corretto,
sarebbe sufficiente acquistare in borsa un’azione sola di una
società quotata, per ritenersi legittimati a registrare un nome
a dominio corrispondente al nome della società stessa.
A ciò si aggiunga che, come già esposto in precedenza, il
Resistente utilizza il dominio per ospitarvi un sito parallelo che, pur
apparendo all’utente internet come il sito ufficiale della
FIT-CISL, in realtà si discosta nei contenuti da quello
ufficiale gestito dal sindacato ed in linea all’indirizzo
http://www.fitcisl.org. E ciò nonostante la FIT-CISL abbia
diffidato il Resistente da tale utilizzo e dalla modifica dei contenuti
originali del sito, ed abbia richiesto ripetutamente la restituzione
della titolarità del dominio registrato dal Resistente in nome
proprio ma per conto della FIT-CISL. Quanto sopra costituisce un
mantenimento del nome a dominio in malafede; e la circostanza che al
contempo il Resistente, tramite il suo avvocato, abbia nel frattempo
avanzato una serie di rivendicazioni economiche per
l’attività svolta dal giugno 2003 all’agosto 2009
come supervisore del sistema informatico, induce a ritenere che il
mantenimento del dominio e del sito parallelo a quello ufficiale sia
strumentale a tali rivendicazioni, e come tale non in buona fede.
Essendo provato anche il terzo elemento richiesto dall’art. 3.6,
I comma del Regolamento, il ricorso deve ritenersi fondato.
P.Q.M.
Si dispone la riassegnazione del nome a dominio fitcisl.it alla
FIT-CISL Federazione Italiana Trasporti, con sede in Roma, Via Antonio
Musa 4.
La presente decisione verrà comunicata al Registro del ccTLD .it per i provvedimenti di sua competenza.
Roma, 16 dicembre
2009
Avv. Nicola Adragna
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