Centro risoluzione dispute domini
C.r.d.d.


Procedura di riassegnazione del nome a dominio
FIERA.BOLOGNA.IT
Ricorrente: BolognaFiere s.p.a. (Modiano & associati s.p.a.)
Resistente: Riccione s.r.l.
Collegio (unipersonale): avv. Maria Luisa Buonpensiere

 Svolgimento della procedura

In data 27 ottobre 2005 la Crdd riceveva per e-mail ricorso con cui la BolognaFiere s.p.a.,  con sede legale in Bologna Via della Fiera 20, in persona del legale rappresentante sig. Alessandro Savoia, Direttore amministrativo e finanziario affari legali e societari, rappresentato nella presente procedura dal dott. Fabrizio Bedarida  e domiciliato presso la Modiano e Associati s.p.a. Via Meravigli 16 Milano, introduceva una procedura di riassegnazione ex art. 16 del Regolamento per l’assegnazione e la gestione dei nomi a dominio del ccTLD .it (nel seguito, regolamento), per ottenere il trasferimento a suo favore del dominio  fiera.bologna.it.,  registrato dalla Riccione S.r.l., corrente in Viale Dante 255, Riccione (RN)

La segreteria della Crdd procedeva quindi alla verifica dell'intestatario del nome a dominio contestato sul data base whois del Registro, nonché della pagine web corrispondente all’indirizzo www.fiera.bologna.it. 
Dalle verifiche risultava che:
1. il nome a dominio contestato era stato assegnato in data 23 settembre 2004 alla Riccione s.r.l.;
2. il nome a dominio fiera.bologna.it risultava essere stato sottoposto a contestazione e dal 28 settembre 2005 e la contestazione risultava registrata sul data base del Registro; 
3. all’indirizzo www.fiera.bologna.it corrispondeva  una pagina web in cui la Riccione srl offriva servizi connessi alla Fiera di Bologna e alle fiere italiane
 
Il 28 ottobre la Crdd riceveva anche l’originale cartaceo del ricorso e della documentazione ad esso allegata. Verificata la regolarità del ricorso, la segreteria della Crdd ne inviava copia, unitamente a copia della documentazione, a mezzo di plico raccomandato alla Riccione S.r.l. con avvertimento che dalla ricezione del plico iniziava a decorrere il termine di 25 giorni concesso alla stessa Riccione S.r.l. in qualità di resistente per la predisposizione e la comunicazione delle proprie difese. 

Il ricorso perveniva alla Riccione s.r.l. in data 8 novembre 2005. Scaduto il termine senza che la Riccione S.r.l. avesse provveduto ad inviare alla Crdd le proprie repliche, il 6 dicembre 2005 veniva nominato quale saggio per la decisione l’avv. Maria Luisa Buonpensiere, la quale in data 9 dicembre 2005 accettava l’incarico.

Allegazioni della ricorrente

La BolognaFiera S.p.a. ha sottoposto a procedura di riassegnazione il nome a dominio fiera.bologna.it adducendo le seguenti ragioni. 

Essa opera nel settore delle esposizioni e manifestazioni fieristiche ed è uno dei principale centri espositivi europei. Il Gruppo BolognaFiera organizza circa 65 eventi annuali a Bologna, Modena e Ferrara oltre a diverse esposizioni oltreoceano. Grazie all’elevato numero di espositori e visitatori che partecipano agli eventi e alle manifestazioni organizzate da BolognaFiere, la conoscenza della sua attività e dei suoi marchi è diffusissima. 

La ricorrente afferma e documenta di essere titolare del marchio BOLOGNA FIERE, utilizzato fin dal 1985; di vantare diritti sul nome BOLOGNAFIERE derivanti dal marchio registrato internazionalmente e depositato in Italia fin dal 1992, nonché dalla propria denominazione sociale Fiere Internazionali di Bologna SpA – Bolognafiere o, in firma abbreviata, Bolognafiere SpA. 

BolognaFiere dichiara inoltre di essere titolare dei nomi a dominio bolognafiere.it e bolognafiere.com oltre ad una serie di altri nomi a dominio. 

A sostegno delle proprie affermazioni la società ricorrente produce attestato di registrazione per marchio di impresa rilasciato dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato – ufficio italiano marchi e brevetti, relativo al marchio BolognaFiere. Allega inoltre  documentazione relativa alla registrazione internazionale dello stesso marchio BolognaFiere e documentazione relativa alla registrazione da parte della BolognaFiere S.p.A di 17 nomi a dominio, sotto vari TLD, contenenti tutti il nome bolognafiere. 

La ricorrente sostiene pertanto che il nome a dominio fiera.bologna.it è confondibile con il proprio marchio registrato oltre che con la propria denominazione sociale e che la società Riccione S.r.l. non ha alcun diritto sul nome fiera.bologna.it. Essa – sostiene la ricorrente – ha registrato il nome a dominio contestato con lo scopo primario di venderlo, cederlo in uso o in altro modo trasferirlo alla ricorrente stessa in cambio di un corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti dalla resistente per la registrazione ed il trasferimento del dominio stesso. 

La ricorrente sostiene, inoltre, che la situazione dalla stessa esposta denoti la cosiddetta “Actual Knowledge” ovvero la conoscenza da parte della resistente, al momento della registrazione dei nomi disputati, di un diritto altrui. Da ciò deduce la malafede da parte della Ricione s.r.l. nella registrazione del dominio fiera.bologna.it. 

Pertanto la BolognaFiere chiede la riassegnazione in proprio favore del nome a dominio fiera.bologna.it 

Motivi della decisione

a) Confondibilità del nome

Secondo quanto previsto dall’art. 16.6 a) del regolamento ai fini della riassegnazione di un nome a dominio  deve essere accertata la sussistenza del requisito della confondibilità del nome a dominio contestato con il nome sul quale il ricorrente dimostri di avere diritti. 

Per confondibilità si deve intendere la identicità o l’attitudine ad indurre confusione del nome a dominio contestato rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti o rispetto al proprio nome e cognome. Nel caso di una società, l’identità o la confondibilità deve essere verificata, oltre che in relazione al marchio registrato, anche alla denominazione sociale. 

Con riferimento al primo punto, si rileva che il nome a dominio fiera.bologna.it è costituito dalle stesse parole che compongono il marchio BOLOGNAFIERE con le sole differenze dell’inversione dell’ordine delle due parole e dell’uso del sostantivo plurale FIERE anziché fiera, non potendosi considerare il punto che divide le due parole come un elemento di differenziazione. Le stesse considerazione valgono anche per il raffronto fra il nome a dominio fiera.bologna.it e la denominazione sociale BolognaFiere S.p.A.  

Le differenze riscontrate fra i nomi confrontati non sono idonee ad eliminare il rischio della confondibilità. Oltre a ciò si consideri che sotto il marchio BOLOGNAFIERE la ricorrente svolge tutta una serie di attività connesse alla gestione ed organizzazione delle fiere e sotto il dominio fiera.bologna.it la società resistente offre servizi e attività connesse alla stessa attività di organizzazione di ferie. 

Inoltre la stessa espressione FIERA BOLOGNA che è dato leggere in alto a sinistra della home page del dominio contestato fiera.bologna.it rende ancor più confondibili le attività ed i soggetti ad esse connesse. Infatti, sebbene alla fine della home pagine si legge «è un servizio gestito dalla Riccione S.r.l.», ciononostante l’utente non è in grado di capire se i servizi offerti sul sito siano offerti dalla stessa società BolognaFiera che ne abbia consentito la gestione alla Riccione S.r.l. o se sia la stessa Riccione S.r.l. ad offrire in proprio i servizi. 

Non c’è quindi dubbio che il nome a dominio è confondibile sia con il marchio della ricorrente che con la sua denominazione sociale. Deve ritenersi accertato il primo requisito richiesto dal regolamento. 

b) Inesistenza di un diritto della resistente sul nome a dominio contestato. 

Una volta che la ricorrente abbia provato i propri diritti sul nome oggetto della procedura di riassegnazione, deve essere la resistente a dare prova di aver anch’essa un diritto all’uso dello stesso nome, oppure provare l’esistenza di una delle circostanze  di cui all’art. art. 16.6, comma 3° del regolamento, secondo il quale il resistente sarà ritenuto avere diritto o titolo al nome a dominio contestato qualora provi una delle circostanze di cui al medesimo comma. 

Nonostante la resistente sia stata messa nelle condizioni di contraddire alle deduzione della società ricorrente, nulla ha ritenuto far pervenire alla Crdd e quindi al saggio, il quale può indagare sulla presenza di diritti da parte della Riccione S.r.l. sulla base delle sole allegazioni della ricorrente. 

Dovendo escludere qualsiasi diritto all’uso del nome connesso al marchio o alla società ricorrente, non si vede quale altro diritto la Riccione S.r.l. possa avere sul nome fiera.bologna.it Il nome a dominio non corrisponde alla denominazione sociale della Riccione S.r.l. e la stessa non ha ottenuto dalla BolognaFiere S.p.a. di usarlo. 

Visitando la pagina web corrispondente al dominio contestato, poi, l’utente si trova in un sito che oltre ad offrire servizi connessi alla Fiera di Bologna e ad altre fiere, quindi alla attività che la ricorrente svolge sotto il proprio marchio, trova addirittura proprio lo stesso marchio della BolognaFiere. Ora, visto che nessun diritto è stato concesso alla Riccione S.r.l. di usare il marchio della BolognaFiere e che sia il nome a dominio registrato sia la stessa pagina ad corrispondente utilizzano proprio il marchio della BolognaFiere, si deve dedurre che si tratti di un uso illegittimo. 

Non essendovi, poi, alcuna evidenza dell’esistenza di un concorrente diritto dell’attuale assegnataria ai nomi a domini in contestazione, né di alcuna delle circostanze dalle quali il regolamento fa discendere l’esistenza di un titolo all’assegnazione, deve ritenersi sussistente anche il requisito di cui all’art. 16.6., comma 1° lett. b) del regolamento.

c) Registrazione e uso del nome a dominio in mala fede.

Per quanto attiene, infine, alla prova della registrazione e del mantenimento del dominio in malafede richiesta dall’art. 16.7 del regolamento, la ricorrente ha allegato ampia documentazione attestante la notorietà del marchio registrato BOLOGNA FIERE sia in Italia che all’estero. Ha altresì documentato la titolarità di una serie di nomi a dominio bolognafiere  sotto vari TLD: dal che si deve dedurre come la notorietà del marchio non possa essere stata sconosciuta alla Riccione S.r.l. quando andava a registrare fiera.bologna.it. A ciò si  aggiunga che il contenuto del sito posto all’indirizzo www.fiera.bologna.it è effettivamente connesso con la attività svolta dalla stessa BolognaFiere e, addirittura, è riportato nella pagina web del sito fiera.bologna.it lo stesso marchio della BolognaFiere contraddistinto da due “V” una rossa più grande ed una più piccola gialla, una sull’altra. 

La Riccione S.r.l. non solo conosceva bene la attività ed il marchio della società BolognaFiere S.p.a. ma ne ha anche utilizzato lo stesso marchio, indicendo così gli utenti a considerare il sito internet fiera.bologna.it connesso (se non della stessa) BolognaFiere. 

Da quanto in atti non è dato desumere, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, che il nome fiera.bologna.it sia stato registrato al fine primario di vendere, cedere in uso o in altro modo trasferire il nome a dominio alla ricorrente in cambio di corrispettivo, monetario o meno, superiore ai costi ragionevolmente sostenuti per la registrazione e il mantenimento. 

E’ invece evidente “la circostanza che, nell'uso del nome a dominio, esso sia stato intenzionalmente utilizzato per attrarre, a scopo di trarne profitto, utenti di Internet creando motivi di confusione con il marchio del ricorrente.”. L’attività organizzata e la riproduzione del marchio della BolognaFiere sul sito internet fiera.bologna.it non lascia dubbi all’utente di trovarsi su un sito connesso la nota società BolognaFiere S.p.a. o con una società del Gruppo BolognaFiere. 

Si ritiene quindi dimostrata la malafede nella registrazione e nel mantenimento del nome a dominio in  contestazione.

P.Q.M.

si dispone la riassegnazione del nome a dominio fiera.bologna.it alla BolognaFiera s.p.a. con sede in Bologna, via della Fiera 20. 

La presente decisione sarà comunicata al Registro del ccTLD.it per gli adempimenti di sua competenza.

Roma,   23 dicembre 2005

avv. Maria Luisa Buonpensiere
 


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E-mail: svp@crdd.it
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