Procedura di riassegnazione
del nome a dominio
efibanca.it
Ricorrente: Efibanca s.p.a..
Resistente: Italia Net S.a.s. di Vittorio
Ascione
Collegio (unipersonale): prof. Leopoldo
Tullio
Svolgimento della procedura
Con ricorso pervenuto alla e-solv via e-mail il 23 febbraio 2001, la Efibanca S.p.A. introduceva una procedura di riassegnazione ai sensi dell'art. 16 delle vigenti regole di naming per ottenere il trasferimento del nome a dominio efibanca.it, registrato dalla Italia Net S.a.s. di Vittorio Ascione.
In data 26 febbraio 2001 la segreteria
dell'e-solv verificava l'intestatario del nome a dominio sul data base
whois della Registration Authority, nonchè la pagina web risultante
all'indirizzo www.efibanca.it. Le verifiche confermavano i dati contenuti
nel ricorso, ed in particolare:
- che il dominio efibanca.it risultava
assegnato alla Italia Net S.a.s. di Vittorio Ascione dal 31 marzo 2000;
- che il dominio efibanca.it era stato
sottoposto a contestazione il 30 giugno 2000.
In data 1 marzo 2001 perveniva anche l'originale cartaceo del ricorso. La segreteria della e-solv, verificata la regolarità del ricorso, in data 2 marzo 2001 provvedeva ad inviare per raccomandata alla Italia Net S.a.s. di Vittorio Ascione copia del ricorso e della documentazione ad esso allegata; contestualmente, copia del ricorso in formato elettronico veniva inviato per posta elettronica agli indirizzi risultanti dal database whois. In pari data la e-solv inviava per posta elettronica comunicazione dell’inizio della procedura alla NA ed alla RA.
In data 8 marzo 2001 la ricorrente comunicava alla e-solv che la Italia Net S.a.s. di Vittorio Ascione avrebbe rinunciato al nome a dominio registrato chiedendo alla Registration Authority la cancellazione del nome a dominio efibanca.it dal database.
In data 16 marzo la e-solv accertava sul data base whois della Registration Authority l’avvenuta cancellazione del dominio. Provvedeva quindi a nominare quale saggio il sottoscritto prof. Leopoldo Tullio, che in data 17 marzo accettava l’incarico.
Motivi della decisione.
Essendo stato segnalato dal resistente stesso e confermato dalla documentazione allegata agli atti dalla segreteria dell’e-solv l’avvenuta cancellazione del dominio contestato da parte del resistente, non può che ritenersi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Questo collegio uninominale, viste le regole di naming, preso atto della cessazione della materia del contendere, dichiara estinta la presente procedura.
Roma, 19 marzo 2001
Prof. Leopoldo Tullio
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